Ultima Generazione: Firenze, ricorso alla Corte Costituzionale
Nel corso del processo per l’imbrattamento della sede regionale del Ministero
Economia e Finanza, il giudice ha sollevato la questione della legittimità
costituzionale per l’articolo 18 TULPS.
Sì è tenuta questo lunedì l’udienza per del processo per l’imbrattamento della
sede regionale del MEF a Firenze nel gennaio 2023: Le persone imputate erano
accusate di imbrattamento, articolo 639 c.p., concorso in reato (110 c.p.) e
manifestazione non preavvisata, articolo 18 TULPS. Nell’udienza in questione il
giudice avrebbe dovuto emettere la sentenza, invece è accaduto qualcosa di
inaspettato: il giudice ha deciso di sollevare la questione della legittimità
dell’articolo 18 TULPS ricorrendo alla Corte Costituzionale.
Il TULPS – Testo unico di leggi per la pubblica sicurezza – è stato emanato nel
1931, in pieno periodo fascista; l’articolo 18 sostanzialmente impone che le
manifestazioni in luogo pubblico debbano essere preavvisate alla Questura. Il
ricorso non riguarda l’articolo nella sua interezza, ma la sanzione penale
prevista, in caso di mancato preavviso (fino ad un anno di carcere o una
multa) L’accettazione del ricorso porterebbe ad abrogare la sanzione penale per
il mancato preavviso (rimarrebbe l’obbligo di preavviso sancito dall’articolo 17
della Costituzione).
Si ritiene che la sanzione penale per la mancata comunicazione alla questura di
una manifestazione in luogo pubblico sia sproporzionata e quindi
incostituzionale. Il risultato porterebbe a una sanzione amministrativa, molto
meno grave di una sanzione penale che criminalizza coloro che esercitano un
diritto fondamentale protetto dalla Costituzione. Ovviamente il ricorso può
essere respinto e in questo caso il giudice dovrebbe emettere sentenza di
condanna. Da notare che lo stesso giudice ha chiesto il ricorso alla Corte
Costituzionale in un’udienza svoltasi poco prima della nostra, sempre in merito
all’applicazione del 18 tulps (in questo caso si trattava di una manifestazioni
di anarchici contro il 41 bis).
Questa decisione può rappresentare una svolta per il diritto di manifestare in
Italia, eliminando – o ridimensionando – un reato che, fin dalla sua
istituzione, tradisce la sua origine repressiva. Una svolta tanto più importante
perché arriva a poche settimane dall’approvazione del Dl Sicurezza e dimostra
che le azioni dirette nonviolente, dalla strada al Parlamento, passando per le
aule dei tribunali, portano alla trasformazione della società.
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