Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa
applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della
manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di
formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al
12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il
ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere
sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice
disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo
così il provvedimento di manifesta infondatezza.
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Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino
egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17
febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto
dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata
formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza
del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026.
La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE
in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026
(adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j)
del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39,
par. 3 e 4.
Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha
accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il
nuovo Patto UE.
Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel
definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle
domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe
pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente.
Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui
la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di
ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la
manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune
di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L.
100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a
seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà
un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai
fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il
momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero
irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela
dell’affidamento e buona amministrazione.
Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento
sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli
uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e
formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”.
Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art.
35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico
del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata
correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024).
Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non
può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i
tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il
regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile –
la tutela del richiedente protezione internazionale.
Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026
Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è
stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.