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Assessore Alfonsi, rispettiamo le regole e lasciamo stare la Costituzione
Elaborazione grafica su foto campagna affissioni del Comune (foto amm) Nello scenario generale dei problemi della Capitale, quello che solleviamo può apparire un tema insignificante, ma noi riteniamo che invece debba essere oggetto di una riflessione, non solo per il suo contenuto, una modifica al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale che suscita numerose obiezioni tecniche esposte in calce da Paola Loche, ma per la visione che questo piccolo provvedimento tradisce, che riguarda, come al solito, il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato. Ma non solo. A sostegno di questa – piccola- modifica che riguarda il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, viene citata in più passaggi addirittura la Costituzione italiana e sentenze della Corte Costituzionale. E a noi sembra poco rispettoso tirare in ballo la Costituzione italiana e la Consulta per consentire a chioschi e bar di mettere ombrelloni e tavolini a ridosso degli alberi. E’ arrivata nei Municipi e andrà al voto dell’Assemblea Capitolina una Proposta di deliberazione dell’Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi approvata dalla giunta il 29 settembre 2026 : “Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021” (che riportiamo in calce). Mentre la citta è letteralmente tappezzata di manifesti luminosi che esaltano la – lodevole – iniziativa comunale del Piano del Verde che promette “Quasi 20mila nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027” e altre iniziative a favore della cura del verde [1], si chiede all’assemblea Capitolina di approvare una modifica del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano. Un regolamento costato anni di impegno e di fatica delle associazioni insieme alle istituzioni capitoline, arrivato all’approvazione nel 2021 [2], che ha dotato finalmente la Capitale di regole certe per la cura delle alberature e del verde, un patrimonio collettivo che incide sulla bellezza della città e sul Paesaggio ma anche sulla salute dei cittadini e sulla funzione di contrasto a un cambiamento climatico ormai sempre più incalzante. La modifica introduce una deroga a quanto stabilito dal Regolamento – lasciare uno spazio libero di 2,00 m a raggio- attorno alle alberature – riguardo il posizionamento degli arredi per le attività di somministrazione: ombrelloni, sedie, tavolini, stuoie eccetera. Anziché mantenere una regola perentoria, già troppo spesso non rispettata, si allenta la prescrizione, introducendo una valutazione arbitraria, caso per caso. Valutazione del Dipartimento Ambiente sulla base di una Relazione tecnica asseverata da un professionista incaricato dallo stesso privato proprietario dei tavolini e dell’attività di somministrazione. In una città in cui è molto difficile far rispettare le regole, con un’Amministrazione che non ha i mezzi e le risorse per controllare sistematicamente la loro applicazione, si decide addirittura di attenuare uno degli argini in grado di dissuadere chioschi, bar e ristoranti dall’espansione indiscriminata su ogni superficie naturale. Ma c’è dell’altro. Per perorare la validità della proposta, si arriva a citare – a nostro avviso del tutto impropriamente – la nostra Costituzione. Infatti se prima si evoca l’art. 41[3], che prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” subito dopo si aggiunge che tale tale norma costituzionale “non cancella però la libertà economica“, e più oltre, citando addirittura una sentenza della Corte, che “i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi” e infine che “occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa“. Ora, a parte che è tutto da dimostrare, nel bilanciamento degli interessi, se debbano prevalere quelli pubblici della stringente tutela delle alberature, o quelli commerciali delle attività di somministrazione, che già beneficiano di normative assai vantaggiose, sia dei provvedimenti nazionali – l’incredibile proroga delle misure emergenziali varate durante il COVID – sia del recente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prendesse piede questo principio verrebbe cancellata ogni certezza normativa, rendendo la stesura dei regolamenti un puro esercizio di stile, dato che ogni regola potrebbe essere oggetto di deroga e di valutazione “caso per caso”. Ma a questo punto c’è da chiedersi cosa potrebbe accadere alla nostra povera città se tale interpretazione venisse estesa a campi e occasioni con impatti ben più ampi sull’ambiente e sul Paesaggio che, dobbiamo ricordarlo, sono tutelati dalla Costituzione italiana, art. 9, che fa parte dei principi fondamentali della Repubblica. Ci auguriamo quindi che questa proposta sia solo frutto di una disattenzione e che venga prontamente archiviata. Anche perchè è davvero poco rispettoso verso tutti quelli che si sono sacrificati perché il nostro Paese avesse questa Costituzione e verso tutti quelli che si battono ogni giorno perché questa Costituzione non sia mortificata, ma sia finalmente attuata, che si citi la Carta per permettere ai chioschi e ai bar di allargare uno spazio pubblico a ridosso degli alberi, di fatto per aumentare i profitti privati su servizi aa pagamento, a scapito di un bene pubblico di tutte le cittadine e i cittadini. (AMBM) PERCHÈ IL REGOLAMENTO DEL VERDE PRESCRIVE LA DISTANZA DI 2 METRI DAGLI ALBERI di Paola Loche La proposta di deliberazione (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) e la relativa Relazione Tecnica allegata introducono una deroga al limite minimo dei 2,00 metri di rispetto attorno alle alberature cittadine per le Occupazioni di Suolo Pubblico (O.S.P.). Tale proposta presenta evidenti criticità sul piano ecologico, agronomico e giuridico-ambientale. In una metropoli come Roma, già colpita dall’effetto “isola di calore”, da un’elevata impermeabilizzazione del suolo e dalla proliferazione incontrollata di dehors e di arredi e elementi al servizio della somministrazione, il valore collettivo dei servizi ecosistemici offerti dagli alberi deve prevalere sulla tutela del profitto privato. La relazione tecnica sostiene che l’insediamento di “strutture elementari” (quali sedie, tavolini, fioriere, tappeti, zerbini e ombrelloni) avrebbe un impatto ambientale irrilevante o trascurabile. Dal punto di vista ecologico e agronomico, questa affermazione è infondata: * Compattamento del suolo e soffocamento radicale: Il calpestio continuo da parte di avventori e personale, unito al peso stazionario di tavoli, sedie e fioriere entro il raggio dei 2 metri, causa l’asfissia del terreno. Il compattamento riduce la porosità del suolo, impedendo la penetrazione di acqua e ossigeno verso l’apparato radicale affiorante ed esplorativo. * L’effetto nocivo di tappeti e pedane: L’uso di “tappeti e zerbini” direttamente alla base degli alberi crea un microclima umido e privo di luce che favorisce la proliferazione di fitopatologie radicali e fungine, oltre a impedire la naturale traspirazione del terreno. * Contraddizione intrinseca del testo: Lo stesso testo del Regolamento riconosce che il patrimonio arboreo capitolino è sottoposto a “stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.)”. Consentire la riduzione della fascia di tutela proprio per le alberature già sottoposte a questi stress significa aggravare direttamente la vulnerabilità e il rischio di caduta rami o schianti. La delibera richiama la giurisprudenza costituzionale e l’art. 41 della Costituzione per giustificare il “bilanciamento” tra la tutela dell’ambiente e la continuità produttiva delle attività commerciali. Tuttavia, questo argomento dimentica i recenti sviluppi normativi ed ecologici: * I limiti dell’iniziativa economica: L’art. 41 della Costituzione stabilisce esplicitamente che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. La tutela dell’ambiente costituisce un limite primario e invalicabile. * Asimmetria tra danno ecologico e danno commerciale: un danno commerciale è temporaneo e reversibile; il danno a un albero monumentale o a un filare alberato vetusto è irreversibile. La morte o il deperimento di una pianta priva il quartiere per decenni di ombra, filtraggio dei particolati sottili e riduzione delle temperature. Trattare l’ecosistema urbano e lo spazio per qualche tavolino supplementare come beni di pari valore configura un grave errore di prospettiva. La proposta prevede che la deroga possa essere concessa previa “asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura”. * Spostamento dell’onere della prova su tecnici di parte: affidare la valutazione di sicurezza ecologica a un professionista retribuito dallo stesso esercente commerciale che richiede lo spazio crea un evidente conflitto d’interessi. * Frammentazione della tutela: la norma dei 2,00 metri è nata come presidio generale, oggettivo e preventivo. Sostituirla con deroghe ad hoc asseverate dai privati trasforma una regola di salvaguardia ambientale in una trattativa individuale, svuotando di efficacia la funzione di tutela del Dipartimento Tutela Ambientale. La proroga eccezionale delle occupazioni di suolo pubblico nate durante l’emergenza COVID-19 (trasformatesi da misura temporanea a privilegio permanente) ha già sottratto ampie porzioni di spazio pubblico, marciapiedi e aree verdi alla fruizione libera dei cittadini. L’ulteriore erosione della distanza di sicurezza dagli alberi rappresenta una scelta di sviluppo urbano miope. In un contesto di crisi climatica con perenni adibizioni di spazi verdi a usi commerciali, il verde pubblico non può essere considerato una semplice “cornice” per i dehors dei bar o una risorsa residuale da sacrificare. Gli alberi sono infrastrutture ecologiche vitali per la sopravvivenza climatica della città. La proposta di modifica dell’Allegato n. 15 va respinta. La fascia di rispetto di 2 metri attorno alle alberature non è un cavillo burocratico, ma una misura tecnica minima per la protezione delle radici, la stabilità delle piante e l’incolumità pubblica. Subordinare la salute del patrimonio arboreo di Roma alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. Paola Loche LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150°Proposta (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Premesso che il Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande nel territorio di Roma Capitale (di seguito, anche, O.S.P); l’art. 10 della detta disciplina regolamentare (Prescrizioni per l’occupazione) , al comma 7, statuisce che le occupazioni di suolo pubblico in argomento, realizzate all’interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 ; nello specifico, l’Allegato n. 15 a detto ultimo Regolamento, rubricato come Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi[i], richiama, nella suddetta fattispecie, laddove si tratti di verde pubblico, il rilascio del parere preventivo obbligatorio per O.S.P della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, subordinato al rispetto dei criteri minimi successivamente esplicitati; in particolare, il paragrafo del detto Allegato n. 15 denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive[ii] riporta la necessità di maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami: ciò, a causa del mutamento degli eventi climatici e dello stato di maturità di parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.). La disposizione regolamentare prosegue, al secondo e terzo periodo del paragrafo citato, prescrivendo che: “Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature”. Considerato che a norma dell’art. 21 , commi 1, 2 e 3 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii[iii]. sopra citato, lo stesso apparato disciplinare, oltre che disporre per le concessioni di occupazione di suolo pubblico da emettere successivamente alla data della propria entrata in vigore, trova applicazione a quelle già esistenti, stabilendo, per le stesse, un termine al 30/03/2026 per l’adeguamento ai nuovi parametri stabiliti. Quanto sopra, fatte salve le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COV/D-19- avviata con il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – le quali potranno essere rimosse entro novanta giorni dalla data di scadenza della normativa stessa, fissata, allo stato, al 30/06/2027 dalla L. n. 182/2025 (Legge semplificazione); la citata normativa COVID-19, come è noto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati, necessari alla prevenzione della diffusione della pandemia, ha previsto, tra le sue disposizioni, l’ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi nelle O.S.P di cui si tratta e la concessione di aree prima vietate, agevolando, di fatto, le attività fortemente colpite dalle conseguenze del COVID-19; come rilevato dalla sentenza del T.A.R. Lazio- Sezione Seconda Ter n. 18344/2025, la protrazione della detta normativa emergenziale, a tutt’oggi in vigore e la numerosità delle cosiddette O.S.P- COVID, determinata dal relativo regime semplificato, ha ridisegnato il territorio capitolino attraverso la trasformazione delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in apprezzati luoghi di aggregazione all’aperto, situati in spazi, prima, inesistenti; appare, quindi, necessario riequilibrare la relazione tra gli interessi coinvolti, ovvero, quelli pubblici della tutela del decoro del territorio, della pubblica incolumità e della sicurezza – ivi inclusa quella delle alberature – con l’interesse economico privato degli esercizi pubblici di somministrazione, nella loro rinnovata valenza di presidi di socialità nel contesto urbano Atteso che la disposizione di cui all’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano  pag. 2 di Roma Capitale sopra citata, la quale prescrive alle O.S.P di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio – attorno alle alberature, costituisce diretta emanazione dell’art. 41, comma 2 della nostra Costituzione[iv], il quale prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; la detta norma costituzionale pone la tutela ambientale -così come quella della salute e della sicurezza- quale limite esterno invalicabile all’agire imprenditoriale, non cancellando, però, la libertà economica ; in merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2013[v], ha da tempo affermato che nessun diritto costituzionale ha una prevalenza assoluta ed automatica sugli altri: infatti, se l’ambiente potesse annullare l’impresa o viceversa, si verificherebbe l’espansione illimitata di un “diritto tiranno”; piuttosto, i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi; nel rapporto tra gli interessi che ci occupano, occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa. Quanto sopra, può solo avvenire sulla base di una specifica valutazione della fattispecie e del contesto di applicazione, condotta alla stregua dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria, ferma restando l’obbligatoria rimozione dei pericoli immediati per la salute e l’ambiente, quale condizione minima e indispensabile affinché l’attività produttiva possa legittimamente continuare: esiste, cioè, un nucleo essenziale della salute e dell’ambiente che non può essere mai sacrificato sull’altare del profitto o della continuità produttiva (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018[vi]). Alla luce di quanto sopra, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha reso la Relazione Tecnica di cui al prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo la modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; poste le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, a tale variazione regolamentare si provvede con il presente provvedimento deliberativo. Preso atto che in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to:… in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione , approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sull funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: … il Ragioniere Generale .. sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretari~ Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss .mm. ii., per i motivi espressi in narrativa, l’Assemblea Capitolina delibera: di modificare, sulla base della Relazione Tecnica prot. n. QU97172 del 2910912026 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -l’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 1712021 , approvando l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; di riformulare il paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive dell’Allegato n. 15 come di seguito: “Il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami. Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature. La misura fissa dei 2, 00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di. asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 0,50 m dal tronco degli stessl’. l’immediata eseguibilità di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.. pag. 4 Dipartimento Tutela Ambientale La Direzione Prot. QL/2026/0097172 del 29/09/2026 All’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Oggetto: Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Con riferimento all’oggetto, si rende la presente Relazione Tecnica. La disposizione di prescrizione alle O.S.P. di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature, ex Allegato n. 15 del vigente Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, deve intendersi elaborata e finalizzata alla rimozione di rischi che sono incombenti sull’incolumità pubblica e la tutela delle alberature: è questo il caso dell’impatto delle occupazioni sul tessuto urbano provocato dall’insediamento di strutture fortemente condizionanti il consumo di suolo pubblico, il decoro urbano, la tutela ambientale, la sicurezza e l’ordine pubblico. Tale livello di pericolosità non appare, invece, automaticamente riferibile al caso in cui l’occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande si realizzi attraverso strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, le quali hanno un impatto minimo sul contesto urbano-territoriale di riferimento, anche dal punto di vista ambientale. Si tratta, anzi, di strutture che possono porre l’occupazione in una soluzione di dialogo con il contesto, rispettandone e, spesso, migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità. In questi termini, l’occupazione porta attenzione alla qualità urbana e può diventare una opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, rappresentando un presidio e, quindi, valorizzando la percezione della sicurezza, oltre che moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico. In dette fattispecie, pertanto, la suddetta misura di 2,00 m – a raggio – attorno alle alberature potrà essere derogata in riduzione, sempre previa verifica tecnico- agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa da parte di un tecnico abilitato, incaricato dall’istante la concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Ne conseguirà una valutazione dell’Amministrazione osservante dei canoni della proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria nel merito dell’azione amministrativa, al fine del migliore contemperamento tra l’iniziativa economica privata e la tutela ambientale, sub specie della salvaguardia delle essenze arboree e arbustive. Posta tale disamina, si propone di procedere alla conseguente modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa”. Il Direttore del Dipartimento … 29.09.2026 Roma Capitale Piazza di Porta Metronia 2 NOTE ALLA PREMESSA [1] VEDI il comunicato sul sito istituzionale del 29 9 26 Verde urbano, presentato il nuovo Piano [2] Il 12 marzo 2021 è stata approvata la Proposta di Delibera n. 10/2019 Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano” vai alla pagina [3] ‘art. 41, comma 2 della Costituzione Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. [4] vedi Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) 25 marzo 2025 NOTE ALLA PROPOSA DI DELIBERA (di carteinregola) -------------------------------------------------------------------------------- [i] l’Allegato n. 15 del  Regolamento el verde  Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi . scarica [ii] Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive [iii] Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii. scarica [IV] Vedi nota 3 [v] Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2013 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/85 [vi] Corte Costituzionale sentenza  n. 58/2018 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/58
October 3, 2026
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