Rendere obbligatori i test alternativi allâuso di animali, una petizione al Parlamento Europeo. Intervista a Massimo TerrileNella primavera del 2024 è stato dato lâavvio ad un Comitato promotore per lâICE
âUSE NAMs NOT ANIMALSâ, coinvolgendo persone dedite alla causa antispecista e
ovviamente antivivisezionista. AllâICE è stata poi preferita una petizione al
Parlamento Europeo (P.E), inviata ad aprile 2024 tramite il âPortale delle
petizioni al P.E.â, con richiesta di interessarne la Commissione Europea. La
petizione fu però accettata troppo tardi, a ottobre 2024, dopo la costituzione
del nuovo P.E. e quando la Commissione Europea era ormai sciolta. Per questi
motivi â sebbene accettata â la petizione fu archiviata e inviata solo alle
commissioni del P.E. competenti, sottraendola cosĂŹ alla pubblicazione sul
portale e rendendo impossibile lâaccesso ai possibili âlikeâ dei cittadini
europei. Sulla base della risposta (incoraggiante) ricevuta â sebbene relativa
alle posizioni in merito delle precedenti due istituzioni â le associazioni
hanno pensato di proporne unâaltra, piĂš precisa e piĂš documentata. Prendendo
atto che i metodi alternativi validati dalla UE e dallâOCSE non sono considerati
obbligatori nei relativi regolamenti UE, si è ora voluto evidenziare che anche
quelli validati nella UE dallâECVAM di Ispra (centro comune europeo per la
validazione dei metodi alternativi, che peraltro costa molti soldi pubblici) non
sono inseriti nei rispettivi regolamenti UE per i test di tossicitĂ , ma
archiviati in attesa dellâapprovazione dellâOCSE (38 paesi), causando in tal
modo lâutilizzo, evitabile, di migliaia di animali non umani. Ovviamente, tutto
questo, per ragioni commerciali, dato che i prodotti testati utilizzando metodi
approvati dallâOCSE, dopo anni, possono essere venduti anche in tali paesi, e
non solo nella UE. A questo le organizzazioni promotrici hanno aggiunto la
richiesta â precedentemente limitata allâinserimento nelle etichettature dei
prodotti della dicitura âtestato solo su animaliâ â che sia indicato se le
sostanze chimiche usate siano o meno testate anche clinicamente (sugli umani),
cosa che avviene solo per i farmaci (ma non nota al pubblico) per poterne
informare i cittadini e consentire loro una maggior possibilitĂ di scelta in
relazione alle proprie convinzioni etiche e a salvaguardia della propria salute.
Sulla nuova petizione al Parlamento Europeo intitolata TUTELA DEGLI ANIMALI,
DELLA SALUTE E DELLA LIBERTAâ DI COSCIENZA, abbiamo intervistato Massimo
Terrile, attivista, membro del Movimento Antispecista e coordinatore del
Comitato promotore della Petizione presso il Parlamento Europeo.
Da dove nasce questa proposta di petizione al Parlamento Europeo?
Lâiniziativa di predisporre ed inviare la Petizione âTUTELA DEGLI ANIMALI, DELLA
SALUTE E DELLA LIBERTAâ DI COSCIENZAâ al Parlamento europeo il 24 maggio 2025,
tramite il Portale delle petizioni al P.E., anzichĂŠ promuovere unâI.C.E.
(Iniziativa dei Cittadini Europei) destinata quindi solo alla Commissione
europea, procedimento molto piĂš complesso, lungo e costoso (richiede almeno 1
milione di firme tra tutti i Paesi aderenti alla UE e non coinvolge direttamente
i membri del P.E.), nasce da un gruppo di cittadini italiani, costituitosi come
âComitato per le petizioni al Parlamento europeoâ. Questo comprendente artisti,
biologi, filosofi, giuristi, giornalisti, medici, scrittori, veterinari, ecc.,
impegnati da tempo contro quella che veniva chiamata âvivisezioneâ. Questa è ora
detta âsperimentazione animaleâ (termine introdotto dalla direttiva CE 2010/63
sulla protezione degli animali usati a scopo scientifico). Il testo della
Petizione, per ora non ancora pubblicato, in sintesi, su tale Portale, in attesa
della dichiarazione di âricevibilitĂ â da parte della âcommissione per le
petizioniâ del P.E. che deve verificarne i requisiti per lâammissibilitĂ , è
disponibile in versione integrale sul sito di alcune associazioni, quali il
Movimento Antispecista (v. Petizioni) e SOS Gaia.
Vale tuttavia soffermarsi sul termine âvivisezioneâ, che trae origini dai
crudeli esperimenti effettuati dal vivo, anche pubblici, senza anestesia,
effettuati nei secoli passati (dal â500 al â700 circa), per studiare e
dimostrare la biologia degli animali non umani. Lo studio di quella umana si
effettuava  di nascosto, sui cadaveri, fino a quando è stata legalizzata; in
Italia è avvenuto nel 1961.
Dopo la suddetta direttiva, dal 2010 in poi, si sente spesso affermare che
intervenire dal vivo su un animale non umano, senza anestesia, non sia piĂš
permesso. Questo non è vero. Lâart.14 delle direttiva stabilisce infatti le
relative eccezioni, ad esempio ove lâanestesia sia âincompatibile con lo scopo
dellâesperimentoâ. Inoltre, lâAllegato VIII (VII nel Dlgs n. 26/2014), in
particolare, elenca gli esperimenti (ora detti âprocedureâ), autorizzabili
dietro giustificazione col bilancio danni/benefici (naturalmente ipotizzati dal
proponente, senza sentire il parere dei âdiretti interessatiâ), che possono
causare sofferenze classificate anche come âgraviâ. Ad esempio: gli interventi
chirurgici o biologici invasivi (es. lâinduzione di tumori), lâinalazione
forzata di agenti chimici in cui la morte è il punto finale, la riproduzione di
animali con alterazioni genetiche suscettibili di generare distrofie o nevriti
croniche, lâirradiazione o chemioterapia in dose letale, lâuso di gabbie
metaboliche con limitazione grave del movimento per lungo periodo, le scosse
elettriche, lâisolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, lo
stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze
cardiache, o la generazione di anticorpi monoclonali tramite la provocazione di
ascessi, il nuoto forzato o altri esercizi fino allo sfinimento, gli
xenotrapianti, la somministrazione di sostanze stupefacenti (cosĂŹ dette
dâabuso), ecc.
Gli esperimenti âin vivoâ, senza anestesia, sono quindi ancora autorizzabili sia
a scopo di ricerca, sia di prove tossicologiche richieste dalle normative Ue, e
non si può dire che molti di questi non siano assimilabili a vere e proprie
torture o âvivisezioniâ. Usiamo oggi tuttavia il termine âsperimentazione
animaleâ (s.a.) sia per adeguarci a tale dizione della direttiva, sia in quanto
il termine âvivisezionistaâ è stato considerato un reato (v. Corte di
Cassazione, 14694/2016), essendo inteso come un insulto, passibile di querela.
Il nuovo termine, tuttavia, è in parte corretto, almeno dal lato scientifico, in
quanto non tutti gli esperimenti oggi autorizzabili sono assimilabili a vere e
proprie âvivisezioniâ, ma anche in quanto la nuova dizione, meno emotivamente
impattante sulla sensibilitĂ umana, consente di non mettere sullo stesso piano
chi oggi effettua esperimenti âin vivoâ autorizzati, rispetto a chi, nel
passato, operava senza autorizzazione e senza alcun controllo. BenchĂŠ gli
effetti possano essere simili.
A che punto si trova lâUnione Europea sul tema della vivisezione e della
sperimentazione animale? Per cosa vengono ancora usate?
Nel quadro internazionale, la Ue si trova in una posizione avanzata, dal lato
legislativo, per quanto riguarda la s.a. grazie alla suddetta direttiva
2010/63, che non trova riscontro in altre legislazioni extra europee. Questa ha
posto dei limiti (sebbene contenuti) a tale pratica, stabilendo il principio che
gli esperimenti devono essere prima approvati dalle rispettive autoritĂ
sanitarie nazionali (leggi Ministeri della salute) in base ai parametri posti da
tale direttiva. La precedente, la 86/609 richiedeva infatti solo la
comunicazione degli esperimenti in corso, non specificamente condizionati a tali
principi. Per contro, la direttiva 2010/63 vieta agli Stati membri di adottare
una protezione âpiĂš estensivaâ degli animali (art. 2), ovviamente allo scopo di
livellare la concorrenza tra gli Stati membri, mentre la precedente la
auspicava. Il che ha sollevato molte critiche, non potendosi mettere sullo
stesso piano etica ed interessi economici. Infine, la direttiva demanda alla
legislazione specifica (i âregolamentiâ Ue) le prove da effettuarsi per la
sperimentazione cosĂŹ detta âregolatoriaâ, ossia quelle approvate dallâOCSE, di
cui la Ue fa parte, anche al fine di poter vendere tali prodotti nei 38 Paesi ad
essa aderenti.
Nella Ue, peraltro, esiste da tempo lâECVAM a Ispra, quale Centro Comune di
Validazione dei Metodi Alternativi, che invia periodicamente allâOCSE, per la
ri-convalida, i nuovi metodi scoperti nella Ue, pur dovendo averne eseguito la
validazione nellâosservanza delle apposite Linee guida dellâOCSE stessa. La
Commissione europea però non li inserisce nei regolamenti fino allâapprovazione
dellâOCSE, che richiede circa 2 anni, impedendo cosĂŹ agli Stati membri di
utilizzarli subito. Peraltro, non risulta che la legislazione Ue in materia
obblighi la C.E. a seguire tale procedura, bensĂŹ solo âa tener contoâ degli
aspetti internazionali al riguardo. A ciò si aggiunge il ritardo nella
pubblicazione nei regolamenti Ue di tali metodi da parte della C.E. , che
richiede altri 2 o 3 anni. Per cui un nuovo metodo alternativo viene recepito
nei regolamenti Ue anche tre o quattro anni dopo essere stato scoperto e
validato nella Ue. Inoltre, nei regolamenti Ue tali metodi non sono ancora stati
resi obbligatori, lasciando spesso allo sperimentatore la scelta del metodo âin
vivoâ o âin vitroâ, se presenti entrambi per una prova specifica (detta
end-point). Almeno 1,4 milioni di animali non umani (v. rapporto ECVAM 2025)
vengono pertanto âsacrificatiâ nella sola UE, ogni anno, per le prove
tossicologiche regolatorie, mentre moltissimi potrebbero essere salvati se la UE
consentisse lâuso dei metodi validati dallâECVAM nel mercato interno, prima
della ri-convalida dellâOCSE.
A latere della direttiva 2010/63, esistono pertanto nella Ue diversi regolamenti
(obbligatori per i Paesi membri) per effettuare i test âprecliniciâ sugli
animali non umani e quelli âcliniciâ sugli umani. Negli USA, ad esempio,
esistono leggi specifiche per entrambi tali tipi di test, sotto il controllo di
due diverse istituzioni, lâFDA per farmaci e alimenti, e lâEPA per le sostanze
chimiche, ma non risulta esista una normativa assimilabile alla direttiva
2010/63 per la protezione degli animali usati a scopi scientifici che imponga
dei limiti agli esperimenti.
Le finalitĂ per le quali tali prove (o test) possono essere effettuate, nella
Ue, riguardano sia la ricerca cosĂŹ detta âdi baseâ a puro scopo scientifico
investigativo, sia quella âtraslazionaleâ (prove di efficacia verso gli umani)
sia quella âregolatoriaâ o âapplicataâ riguardante test di tossicitĂ previsti di
routine per nuovi farmaci e sostanze chimiche (v. regolamento REACH) costituiti
da 70 e piÚ prove  su mammiferi, pesci e molluschi.
In particolare, per i farmaci, la sperimentazione âpreclinicaâ è obbligatoria
prima di passare a sperimentarli (davvero) sugli umani nelle 4 fasi della
sperimentazione âclinicaâ (volontari a titolo gratuito ârimborsati dalle speseâ,
ammalati ospedalizzati e pazienti âconsenzientiâ delle ASL, e infine, in quella
commerciale, sui pazienti, quali âconsumatoriâ, dove si scopre che i test
effettuati (su centinaia di âvolontariâ) spesso non bastano a escludere gravi
effetti collaterali.
Per le sostanze chimiche, è invece obbligatoria solo la fase preclinica sugli
animali non umani (anche per gli ingredienti riguardanti i cosmetici, nonostante
quanto si dica), con gravi rischi poi per gli umani nellâutilizzo di tali
prodotti, sia per evitare stragi (anche) ecologiche allâatto della
commercializzazione, sia infine in quanto non si ha il coraggio di renderne
obbligatori i test sugli umani. Non essendo tali prodotti utili a guarire dalle
malattie, ne manca infatti la giustificazione âeticaâ, senza contare che è
molto piĂš difficile trovare, come per i farmaci, i volontari. Molti di questi
test prevedono la morte dei soggetti, usati a centinaia di migliaia, come lâLD50
o lâLC50, nei quali la tossicità è misurata dal superamento di una determinata
soglia di animali morti (50%). Ovviamente senza possibilitĂ di ricorrere ad
anestesia.
La ragione posta dalle autoritĂ scientifiche della UE e dellâOCSE per i test âin
vivoâ è che non tutte le prove per testare tali prodotti possono essere
effettuate su parti del corpo esposte, come lâepidermide. Alcune (tossicologia
acuta, a prove ripetute, tossicitĂ genetica e riproduttiva, farmacocinetica,
ecc.), dette âa livello sistemicoâ, richiedono infatti che il test sia
effettuato su un organismo animale integro e sano, senza interferenze con altre
sostanze (come gli analgesici), al fine di scoprire i âmeccanismi di azione
biologicaâ per i quali lâorganismo reagisce a determinate  sostanze, ancora
molto poco noti.
Tali informazioni non sono peraltro riportate sulle confezioni di farmaci,
prodotti alimentari o prodotti per uso domestico che contengono tali sostanze,
impedendo ai cittadini di mettere in atto le proprie scelte etiche e
salutistiche, anche quali consumatori. Una tale consapevolezza può infatti solo
provenire dal riportare sulle confezioni di tutti tali prodotti lâinformazione
di come sono stati testati, sia dal lato clinico (umano) sia preclinico (non
umano), essendo il diritto alla salute e allâinformazione garantito dai Trattati
dellâUnione (Trattato sul Funzionamento dellâUnione e Carta dei diritti
fondamentali).
Spesso, sul tema della sperimentazione animale, câè chi afferma ancora che è
eticamente ammissibile a condizione che non avvengano maltrattamenti. Siamo
sicuri che è cosĂŹ ben delineato il confine tra âmaltrattamentoâ e
âsperimentazione animaleâ? Se la sperimentazione animale implica lâuso di un
corpo animale e la sua medicalizzazione, può essere considerata diversa da una
condizione di maltrattamento? Eâ veramente etico usare gli animali per fini
puramente umani?
Le gerarchie delle leggi, dal lato giuridico, sono tali per cui una âlegge
specialeâ ha la prevalenza su una âlegge generaleâ, e le âleggi specialiâ non
possono essere in conflitto tra loro in merito al campo di applicazione. Per
cui, direttive e regolamenti Ue, essendo normative comunitarie âspecialiâ, sono
prioritarie, anche a livello costituzionale (v. art. 117 della Costituzione: âLa
potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonchĂŠ dei vincoli derivanti dallâordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionaliâ). Di conseguenza una legge
nazionale, come la 189/2004 cosĂŹ detta âsui maltrattamentiâ che istituisce il
Titolo IX bis del c. penale, non è applicabile, salvo dichiarazione esplicita,
ad altre leggi âspecialiâ nazionali, nĂŠ a quelle âspecialiâ comunitarie (es.
caccia, macellazione, allevamenti, trasporti, sperimentazione animale, ecc.). Il
rispetto degli animali non umani, nonostante lâart. 13 del Trattato sul
Funzionamento dellâUnione (T.F.U.) che invita a tener conto degli animali quali
esseri senzienti, viene quindi ancora negato (e lo si riscontra paradossalmente
anche nelle encicliche papali, v. Papa Francesco in âLaudato sĂŹ âŚâ : la s.a. è
giustificabile se contribuisce a salvare vite umane), in funzione dellâumano,
perpetuando il mito antropocentrico della filosofia occidentale.
PerchĂŠ ancora oggi la sperimentazione animale trova ancora cosĂŹ tanti
sostenitori tra politici e scienziati, nonostante lâavvento dei metodi
sostitutivi human-based? Cosa è che fa propendere ancora per lâuso della
sperimentazione animale piuttosto che per i metodi alternativi? Eâ una questione
economica?
Da alcuni anni si stanno scoprendo sempre piĂš nuovi approcci metodologici (detti
NAMs) che possono condurre a simulare le reazioni di organi animali umani e non
umani alle sostanze farmacologiche e chimiche, utilizzando parti di organi fatte
sviluppare da cellule staminali o da prelievi ex-vivo inseriti su âchipsâ, o
mini organi sviluppati da colture cellulari, detti âorganoidiâ. Negli USA ad
esempio è stata modificata a gennaio 2023 la legge per le prove precliniche sui
farmaci, rinominate ânon clinicheâ, ammettendo il ricorso a tali nuove
metodologie, sebbene manchino le diposizioni per caratterizzarle e validarle,
lasciato per ora alla valutazione della FDA. Ad oggi, tali metodi per sostituire
le prove âin vivoâ a livello âsistemicoâ sono quindi ancora allo stadio
sperimentale.
Eâ però fondamentale, per garantire il successo delle nuove metodologie,
superare unâultima barriera. Ossia eliminare il âparadosso della validazioneâ
del metodo alternativo stesso. Oggi lâOCSE, nelle Linee guida emesse per
regolamentare la validazione dei metodi alternativi alla s.a., stabilisce che
questi, per essere convalidati (dalla stessa) e quindi applicati nelle prove
âregolatorieâ a livello internazionale, devono essere testati âsugli animaliâ e
dare gli stessi risultati delle prove effettuate âin vivoâ (o verso i test
precedenti) su altri ceppi di animali. pur non essendo vietate le prove di
confronto sugli umani, almeno in base al regolamento Ue 2014/536 sui test
clinici. In tal modo, è impedito di verificare lâoggetto stesso della ricerca:
la validitĂ di tali metodi a fini umani. Occorre quindi, per superare tale
âparadossoâ, che i test dei nuovi metodi siano effettuati (anche) clinicamente,
sugli umani. Si dovrebbero quindi studiare metodi human-based separatamente da
quelli animal-based, orientandosi a metodi specie-specifici, cosĂŹ come la nuova
medicina di genere si orienta a testare e produrre farmaci per sessi diversi,
bambini, anziani, donne in gravidanza, e gruppi etnici. Per le popolazioni di
colore ad esempio è noto che alcune tipologie di farmaci non sono
interscambiabili con quelle per i bianchi. La âpropensioneâ allâuso degli
animali non umani è quindi per ora imposta dalle normative internazionali e
comunitarie causa lâassenza di metodi sostitutivi (ossia nĂŠ âin vivoâ nĂŠ âin
vitroâ) validi per le prove a carattere sistemico. Eâ quindi sia una questione
scientifica e normativa, che coinvolge anche aspetti economici.
PerchĂŠ oggi la ricerca scientifica si ostina ad utilizzare maggiormente i test
su animali per farmaci umani, quando lâessere umano è completamente diverso â
per esempio â dai murini? Eâ una questione economica?
La scienza ha ormai riconosciuto che le prove effettuate sugli animali non
umani, a fini umani, sono inutili, in quanto le differenze biologiche tra le due
categorie sono profonde (es. differenza di DNA, metaboliche, epigenetica, ecc.)
e lâalta variabilitĂ dei risultati delle prove effettuate sui non umani
impedisce di considerare attendibili i risultati, rappresentando pertanto un
inutile dispiego di tempi e risorse, a parte lâaspetto etico. Per di piĂš tali
prove non garantiscono i volontari umani dai rischi nelle prove cliniche.
 Tuttavia, fino a quando le nuove metodologie non saranno âvalidateâ come sopra
descritto, e non solo per alcune prove specifiche, le attuali normative non
potranno essere modificate, salvo eccezioni. Peraltro, le prove precliniche dei
farmaci e delle sostanze chimiche servono, eccome, anche a fini veterinari. A
tali fini non è peraltro applicabile, per disposizione espressa, la direttiva
2010/63 e infatti il relativo regolamento Ue per le prove a scopo veterinario si
limita da âauspicareâ che vengano utilizzati i metodi alternativi.
I metodi sostitutivi human-based sono oggi certificati ed applicati in alcuni
ambiti di ricerca? Se sĂŹ, che riscontri abbiamo in termini di efficacia e
precisione?Â
Non mi risulta esistano metodi sostitutivi âhuman-basedâ validati a fini
regolatori, salvo per alcuni specifici test (es. OCSE 458, Androgen Receptor
TransActivation Assay using the stably transfected human AR-EcoScreen cell line,
o OCSE 431, Skin corrosion). Essendo questi validati, si suppone sia stata
dimostrata la loro efficacia. Purtroppo non sono qui disponibili i risultati.
Quale esiti potrebbe avere la vostra petizione al Parlamento Europeo, qualora
dovesse avere consenso?
Nel presente, è stato ritenuto opportuno concentrarsi, per ridurre sofferenze e
morti, sia umane sia non umane, sulla necessitĂ che i metodi alternativi giĂ
validati (dalla UE e/o dallâOCSE) relativi  alle prove in vitro o con nuovi
altri metodi senza uso di animali non umani (NAMs), siano sempre realmente
applicati, ossia siano resi âobbligatoriâ, ovvero autorizzati nella Ue, a fini
del mercato interno, ove validati solo dallâECVAM, tenuto conto che per le prove
a livello sistemico non esistono ancora metodi alternativi. Inoltre, che siano
fortemente promosse ad ogni livello le nuove metodologie (NAMs), e che siano
riportati, nelle confezioni dei prodotti farmaceutici e chimici, i metodi con i
quali sono stati testati, sia a livello preclinico, sia clinico.
Gli scopi cui si mira con le richieste effettuate (2) sono quindi
essenzialmente:
1. Chiedere ai Membri del P.E. di impegnare la Commissione europea a proporre
le modifiche legislative per soddisfare le richieste effettuate nella
Petizione;
2. Informare i cittadini europei dei rischi per la loro salute dovuti
allâinefficacia degli attuali test regolatori sugli animali non umani per la
sicurezza di farmaci e sostanze chimiche, e del loro diritto ad essere
portati a conoscenza dei metodi di test utilizzati per la
commercializzazione di tali prodotti, onde poter esercitare il loro diritto,
anche quali consumatori, ad effettuare le proprie scelte etiche e
salutistiche.
Â
Nota 2
1. a) Includere, nei regolamenti riguardanti le prove precliniche di tossicitĂ
ed efficacia per farmaci ad uso umano o veterinario, prodotti biosimilari,
dispositivi sanitari, cosmetici e sostanze chimiche prodotti nella UE,
lâobbligo dellâutilizzo dei metodi alternativi in vitro o senza lâuso di
animali accettati dallâOCSE o ritenuti scientificamente validi dalla Ue.
1. b) Includere, nei regolamenti riguardanti le prove precliniche di tossicitĂ
ed efficacia per farmaci ad uso umano o veterinario, prodotti biosimilari,
dispositivi sanitari, cosmetici e sostanze chimiche prodotti nella UE, i
metodi alternativi in vitro o senza uso di animali validati nellâUnione e
trasmessi allâOCSE per accettazione, consentendone lâutilizzo in alternativa
ai metodi in vivo ai fini della commercializzazione nellâUnione.
1. c) Promuovere fortemente ad ogni livello la ricerca di nuovi approcci
metodologici in vitro e/o senza uso di animali, mirando alla qualificazione
e standardizzazione di metodi computazionali, tecnologie âorgano-su-chipâ,
organoidi e similari basate sulla specifica specie biologica e favorire
lâutilizzo a tali fini di materiali provenienti dalla donazione di corpi
umani.
1. d) Includere, nei regolamenti riguardanti lâetichettatura dei prodotti di
cui ai punti precedenti, ove commercializzati nella Ue, lâobbligo di
riportare sulle confezioni le diciture: âsostanza testata su animali /non
testata su animaliâ e âsostanza testate clinicamente / non testata
clinicamenteâ, per ogni componente, a seconda delle prove effettuate.
Â
Sigle usate:
EPA: Environmental Protection Agency (USA)
FDA: U.S. Food and Drug Administration (USA)
OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (38 Paesi)
ICH: International Council for Harmonization of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use.
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (regolamento CE
1907/2006 e successivi).
Â
http://www.movimentoantispecista.org/petizioni/index
Â
Â
Lorenzo Poli