La Riforma elettorale approvata al Senato con modifiche, ora torna alla Camera
La proposta di riforma elettorale del centrodestra, approvata in prima lettura
alla Camera il 16 luglio 2026, è passata all’esame del Senato come testo base
“Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica” ed è stata approvata il 15 settembre
2026 con alcune modifiche, per cui dovrà tornare al voto della Camera, previsto
il 28 settembre.
Il testo è stato oggetto di alcuni emendamenti. I principali sono l’introduzione
di un meccanismo che riguarda le preferenze; l’innalzamento della soglia della
raccolta delle firme per nuovi soggetti politici che intendono presentarsi alle
elezioni; diversa disciplina delle liste sotto la soglia del 3%, che partecipano
alla determinazione dei voti totali ottenuti (ossia i totali coalizionali
nazionali) dalla coalizione in cui sono; modificazione delle soglie di
sbarramento per accesso al riparto dei seggi, avendo ricompreso i voti espressi
nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; riscrittura
dell’articolo 3, che ridisegna i confini dei tre collegi uninominali senatoriali
per la provincia di Bolzano [1]. La previsione di un meccanismo di preferenze,
reso necessario dall’aver eliminato i collegi uninominali e per evitare che
tutto il sistema fosse a liste bloccate, è stata introdotta a Palazzo Madama,
dopo che a Montecitorio era stata bocciato con voto segreto il relativo
emendamento presentato da Fratelli d’Italia. Al Senato un emendamento firmato
da tutti i capigruppo dei partiti di centrodestra prevede sulla scheda
elettorale liste di sette candidati per collegio, alternati per genere, tra i
quali gli elettori possono scegliere fino a tre nomi; ma le preferenze
riguardano solo sei candidati e non il capolista scelto dal partito, che resta
“bloccato”. Quanto al numero di firme che le liste devono raccogliere in ogni
collegio per presentarsi alle elezioni se non hanno nessuna rappresentanza
parlamentare al momento dell’indizione dei comizi elettorali, si passa
dall’attuale numero di firme tra le 1.500 e le 2 mila per collegio, alle 6 mila/
7 mila, con un totale per tutti i collegi fino a 600 mila firme, a fronte delle
150 mila odierne. Per evitare giudizi di incostituzionalità, è stata eliminata
la cosiddetta “norma anticespugli”, che escludeva dal calcolo della percentuale
per raggiungere il premio di maggioranza le liste sotto alla soglia di
sbarramento del 3 per cento, non ammesse al riparto dei seggi in Parlamento.
Rispetto a quanto riportato nell’articolo Riforma della legge elettorale del
centrodestra, a che punto siamo, pubblicato prima del dibattito e del voto al
Senato, resta invariato il punto SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI
MAGGIORANZA che conferma che con solo il 42% dei voti si può avere il 55% dei
parlamentari [1] e l’INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER [2], che abbiamo definito
“un premierato mascherato”; cambia invece il punto che riguarda le PREFERENZE
[2], ma con un escamotage che rischia di ridimensionare parecchio la scelta
dell’elettore. Infatti se il capolista indicato dai partiti, è “bloccato”, è il
primo ad essere eletto, anche se altri candidati della lista dei 6 nomi,
eleggibili con il voto di preferenza, raccogliessero più voti. E se la scelta
dell’elettore di conseguenza scatta solo dal secondo eletto/a in poi, per i
partiti che eleggono pochi candidati andranno in parlamento solo i capilista. Il
Partito Democratico e degli altri gruppi di opposizione avevano presentato un
emendamento sulle preferenze che non prevedeva i capilista bloccati [3], ma è
stato bocciato dalla maggioranza. Sono cambiate le disposizioni per quanto
riguarda la SOGLIA DI SBARRAMENTO E la RACCOLTA FIRME. E’ stato ripristinato
l’attuale sistema del Rosatellum, che prevede una soglia di sbarramento del 3%
per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, computando i voti dei partiti
sotto-soglia nei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Mentre
sono state inserite novità per la presentazione delle liste: attualmente per
potersi presentare alle elezioni politiche i partiti devono raccogliere da un
minimo di 1.500 a un massimo di 2 mila firme di cittadini iscritti alle liste
elettorali in ognuno dei 49 collegi plurinominali della Camera e in ognuno dei
26 collegi plurinominali del Senato (un minimo di 112.500 a un massimo di 150
mila firme), raccolta firme da cui sono esentati i partiti che hanno già un
gruppo parlamentare in entrambe le camere dall’inizio della legislatura in corso
[4]. Un emendamento approvato alla Camera aveva esentato anche i partiti con un
gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 31 dicembre
2025, ora un nuovo emendamento approvato al Senato aumenta notevolmente il
numero di firme per le liste che non hanno nessuna rappresentanza parlamentare
(dalle 1.500 /2000 per collegio a 6000/ 7000). Estesa la possibilità di voto
fuori sede anche per i “caregiver”persone che assistono un parente o familiare
non autosufficiente. Va segnalato infine l’emendamento che riguarda il ridisegno
territoriale dei tre collegi uninominali senatoriali per la provincia di
Bolzano, modificati secondo una procedura diversa da quella finora seguita, che
potrebbe penalizzare le minoranze linguistiche (con lo stesso criterio erano già
stati ridefiniti alla Camera gli ambiti geografici della circoscrizione estero).
Pubblichiamo un riepilogo degli emendamenti approvati dal Senato a cura di
Isabella Pierantoni
Atto Camera: 2822-B S. 1971. – BIGNAMI ed altri: “Disposizioni in materia di
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (approvata
dalla Camera e modificata dal Senato) (2822-B)
Vai alla pagina della Camera dei Deputati con il testo e l’iter dal 15 settembre
2026
* scarica C. 2822-B Disegno di legge trasmesso dal Senato il 15 settembre 2026
* scarica C. 2822-B Errata corrige
16 settembre 2026 Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica Testo a fronte” è predisposto il 16
settembre 2026 e mette a confronto il testo vigente dei due testi unici (colonna
di sinistra) con quello risultante dalle modifiche apportate dal disegno di
legge, come approvato dal Senato (colonna di destra) SCARICA
Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica”, del 16 settembre 2026, comprende schede di lettura che
aggiornano il dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati
sull’A.S. 1971-61-1822, sulla base delle modifiche approvate dall’Aula del
Senato nella seconda lettura del provvedimento SCARICA
* Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali
* Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia.
Le videointerviste di Carteinregola
vedi anche Pagella Politica 15 settembre 2026 Come il Senato ha modificato la
riforma della legge elettorale
26 settembre 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
ITER ED EMENDAMENTI APPROVATI IN SENATO ATTO SENATO N. 1971
a cura di Isabella Pierantoni
L’Atto Camera n. 2822, – che assorbe l’atto camera n. 157, (Modifica
all’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la
presentazione delle liste e delle candidature), e l’atto Camera n. 2236
(Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la
digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda
elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per
motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune
diverso da quello di residenza) – è trasmesso al Senato in data 17 luglio 2026 e
annunciato nella seduta n. 439 del 21 luglio 2026.. (Link trasmissione dalla
Camera dei deputati in allegato B ) .
È assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione, dep. Bignami Galeazzo ed altri “Disposizioni in materia di
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1971), previ
pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª
Commissione permanente Programmazione economica, bilancio C.2822 approvato dalla
Camera dei deputati (assorbe C.157, C.2236) > LINK Seduta 493
La discussione del ddl nn. 1971 in materia di elezioni della Camera e del
Senato, è incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso dalla Camera,
senza relazione, non essendosi concluso l’esame in 1a Commissione. Per l’intero
iter dell’Atto Senato n. 1971 > LINK
Trattazione in Assemblea
La trattazione in Assemblea delle Disposizioni in materia di elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è avvenuta in sei sedute
Nella prima seduta (n. 443) sono stati fissati i termini per la presentazione
degli emendamenti, in un’altra seduta (n. 450) sono state discusse le questioni
procedurali, sono state respinte le questioni pregiudiziali ed è stata avviata
la discussione generale; la replica del governo e la discussione generale si
chiudono nella seduta successiva (n. 451), nella quale nel pomeriggio sono
avviati l’esame degli articoli e la valutazione degli emendamenti, che saranno
oggetto di altre due sedute (n. 451 pom; n. 452 e n. 453). La votazione finale è
compiuta nella seduta n. 454.
SEDUTE DELL’AULA
Seduta n 443, 29 luglio 2026 – Vai alla registrazione Video ( Al tempo 2.52.20)
vLegislatura 19ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 443 del
29/07/2026 – allegati
* Attività (Esito). – Dibattito connesso.- Discusso
congiuntamente: S.61, S.1822.Sui lavori del Senato: Fissato termine per la
presentazione degli emendamenti: 1 settembre 2026 alle ore 12. Nel video la
dichiarazione è al tempo 2.52.20.
* Con la Presidenza del vice presidente CENTINAIO, sui lavori del Senato, il
Presidente comunica: “Il termine per gli emendamenti sulla legge elettorale
in Commissione e in Assemblea è fissato alle ore 12 del 1° settembre. L’esame
del disegno di legge inizierà in Assemblea mercoledì 9 settembre, con seduta
senza orari di chiusura; anche venerdì 11, alle ore 10, e lunedì 14, alle ore
11,30. Martedì 15 settembre, alle ore 10, inizieranno le dichiarazioni di
voto finale e, a seguire, il voto. La Presidenza è pertanto autorizzata ad
armonizzare i tempi per rispettare le tempistiche predefinite”.
* Interventi Sen. Gian Marco Centinaio (LSP-PSd’Az) (come Presidente)
Seduta N. 450, 9 settembre 2026. Vai alla registrazione Video – Resoconto
stenografico (in allegato A ci sono le proposte di questione pregiudiziale,
nell’allegato B ci sono le votazioni qualificate effettuate nel corso della
seduta) Allegati L’Assemblea è convocata giovedì 10 settembre alle 10 per il
seguito della discussione del ddl nn. 1971 in materia di elezioni della Camera e
del Senato, incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso dalla Camera,
senza relazione, non essendosi concluso l’esame in 1a Commissione.
* Attività (Esito) Questioni procedurali Respinta questione pregiudiziale
* Discussione generale. Iscritto all’OdG senza mandato al relatore.
*
Seduta n 451, 10 settembre 2026,Vai alla registrazione Video Resoconto
stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge nel testo approvato alla
Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso
dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1971 e sui
relativi emendamenti, le votazioni qualificate effettuate nel corso della
seduta, le segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della
seduta). Allegati
* Discussione generale Replica del Governo Conclusa la discussione generale
* Trattazione articoli Esame art. 1; approvati emendamenti; odg.
* Emendamenti approvati:
* 1.6 Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli (elettore può esprimere fino a
tre preferenze nei collegi plurinominali per il candidato della lista
scelta tra quelli che non sono capolista; le preferenze devono riguardare
candidati di sesso diverso pena annullamento della seconda e terza
preferenza; il numero dei candidati è pari a sette con il capolista; a pena
di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, sono collocati
secondo un ordine alternato di genere; limite delle candidature in cinque
collegi plurinominali;. Assorbe l’emendamento 1.195 Di Delrio, Giorgis,
Cataldi, De Cristofaro e altri).
* G1.101(già em. 1.101) De Cristofaro, Cucchi, Magni (il Senato impegna il
Governo a valutare l’adozione di misure per disciplinare in modo organico
la raccolta digitale delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione
delle liste elettorali, considerate esigenze di regolarità del procedimento
elettorale con coinvolgimento dei Ministeri competenti e consentendo che
siano apposte con documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata).
* G1.119 (testo 2) Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Lopreiato, Cataldi,
Bevilacqua (il Senato impegna il Governo a promuovere partecipazione dei
giovani a vita politica e istituzionale; a tenere conto dell’esigenza di
incentivare una equilibrata rappresentanza generazionale; promuovere
accesso alle cariche elettive di candidati sotto i 35 anni; valorizzare la
partecipazione delle giovani generazioni con riferimento alle decisioni che
incidono sugli interessi delle stesse giovani generazioni).
* ORDINE DEL GIORNO Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 10
Seduta n. 452a , 11 settembre 2026 Vai alla registrazione Video Resoconto
stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge, art 1 e art 2, nel
testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono
il parere espresso dalla 5° Commissione permanente sugli emendamenti al disegno
di legge n. 1971 e le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta).
Allegati
* Trattazione articoli Esame art. 1 e 2, approvati emendamenti; odg.
* Emendamenti approvati:
* 1.321 (testo 4), Zedda (La misura rimodula l’art. 18-bis del DPR 361/1957,
aumentando il numero di sottoscrizioni richieste per i nuovi movimenti e
introducendo fasce di “esoneri parziali” o “totali”. A regime, la raccolta
delle firme richieste per il deposito delle liste è portata da 1.500 ad
almeno 6.000 e non più di 7.000, che non si applica ai partiti e gruppi
politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo
parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data della pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle
sottoscrizioni deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. In sede di
prima applicazione stabilisce che, solo ed esclusivamente per le prime
elezioni successive all’approvazione della legge, quei requisiti di favore
– l’essere già costituiti in gruppo parlamentare – devono esistere alla
data di entrata in vigore della legge stessa. In caso di scioglimento
anticipato delle Camere le firme sono dimezzate a 3.000. L’emendamento
vuole evitare la proliferazione di liste civetta. Il modo in cui è
formulato rende molto complessa la presentazione di liste di forze
politiche che raggiungono il 5 o il 6% in alcune regioni in cui i votanti
sono meno numerosi, quali per esempio il Molise).
* G1.1, Barcaiuolo accolto come raccomandazione (impegna il Governo, in sede
di revisione dei collegi plurinominali, a riferirsi alle Province contigue,
a evitare la frammentazione del territorio di una medesima provincia tra
collegi, che le deroghe a tale criterio siano limitate e definite, a
considerare un rapporto territorialmente riconoscibile tra elettori e
candidati, a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sulle
iniziative assunte in attuazione del presente ordine del giorno).
* 2.500 (già em. 1.289) Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Patton (nel
complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste
nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in
misura superiore al 60%, con arrotondamento all’unità più prossima)
Seduta n. 453, 14 settembre 2026 Vai alla registrazione Video Presidenza del
presidente LA RUSSA,indi del vice presidente RONZULLIe del vice presidente
CASTELLONE. Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge,
nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci
sono il parere espresso dalla 5° Commissione permanente sugli emendamenti al
disegno di legge n. 1971 e le votazioni qualificate effettuate nel corso della
seduta). allegati
* Trattazione articoli Esame art. da 1 a 9, approvati emendamenti; odg
* Emendamenti approvati:
* 1.219 (testo 2) Durnwalder, Unterberger (la lista di una minoranza
linguistica riconosciuta, inserita in una coalizione “sotto-soglia”
nazionale, è considerata come una lista singola autonoma e quindi non
risponde dello sbarramento della coalizione ma ha il proprio sbarramento
territoriale. Per accedere al riparto dei seggi nel proporzionale deve
raggiungere almeno il 20% dei voti validi nella circoscrizione regionale
propria)
* 2.174, Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli, (disciplina il meccanismo
di sottrazione dei seggi per l’assegnazione del premio di governabilità,
nel caso il vincitore superi il tetto massimo consentito; l’Ufficio
elettorale procede a sottrarre tali seggi nelle Regioni in cui la lista o
la coalizione vincente ha conseguito la minore cifra elettorale regionale
percentuale; la percentuale è calcolata come rapporto tra la cifra
elettorale della forza politica vincente e il totale dei voti validi in
quella specifica regione; sono escluse dalle operazioni le regioni in cui
alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di
governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi
precedenti, risulti attribuito un solo seggio).
* 3.6 (testo 2), Durnwalder, Unterberger (riscrive l’art. 3, Modifica delle
circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Viene aggiornata e rimodellata la composizione geografica e i confini
territoriali delle sezioni dei collegi elettorali di Bolzano, Merano e
Bressanone, per l’elezione del Senato della Repubblica nella regione
autonoma. I proponenti la giustificano come garanzia per la tutela delle
minoranze linguistiche locali e per bilanciare la rappresentatività
politica del territorio rispetto al ddl di riforma elettorale).
* 8.26 (testo 2) Spinelli, De Priamo, Pirovano, (introduce tutele specifiche
per permettere il voto fuori sede a categorie di cittadini legati
all’assistenza sanitaria e familiare: caregiver familiare – ai sensi della
legge n. 205/2017 – può esercitare il diritto di voto nel comune in cui
presta assistenza, anche se si trova in una regione diversa da quella di
residenza; genitori o familiari conviventi di un minore che accompagnano o
prestano attività di cura verso un minore sottoposto a terapie, assistenza
sanitaria o trattamenti medici presso strutture sanitarie collocate in
un’altra regione. L’attività di cura e assistenza continuativa deve avere
una durata di almeno tre mesi, all’interno dei quali deve ricadere la data
di svolgimento delle consultazioni elettorali).
* G8.1 (testo 2), Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante (il Senato impegna il
Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative possibili e
ulteriori rispetto a quelle già previste, per impedire l’identificabilità
indiretta del voto, a rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non
riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale, a
garantire piena accessibilità ai seggi, assistenza agli elettori fragili e
procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell’esercizio
del voto)
* G8.4, Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Damante, (Il Senato impegna il governo a
valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative per l’analisi e
l’implementazione di modalità di voto elettronico a distanza, dapprima in
via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, europee e
referendarie).
* Art. 9, Clausola di invarianza finanziaria (1. Fermo restando quanto
previsto dall’art. 7, c 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono
alle attività previste dalla presente legge mediante l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).
Seduta n. 454, 15 settembre 2026, Vai alla registrazione Video – Resoconto
stenografico: (L’allegato A comprende emendamenti[1] e disegni di legge
dichiarati assorbiti. I disegni di legge dichiarati assorbiti sono il n. 61 e
il n. 1822. L’Atto Senato n. 61 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei
collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali plurinominali) era di iniziativa parlamentare nel 2022 di F. Boccia
(PD). L’Atto Senato 1822 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della
Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica) di Malan e
altri . L’allegato B comprende le votazioni qualificate) allegati
Voto finale Esito: approvato con modificazioni
Assorbimento di S.61, S.1822 Votazione nominale a scrutinio simultaneo:
favorevoli 113, contrari 71, astenuti 2, votanti 186, presenti 187.
Sen. Ignazio La Russa (FdI) (come Presidente) Sen. Carlo Calenda (Misto,
Azione-Renew Europe) contrario (a nome di componente del gruppo) Sen. Meinhard
Durnwalder (Aut (SVP-PATT, Cb)) dichiara l’astensione a nome del gruppo Sen.
Matteo Renzi (IV-CR) contrario a nome del gruppo Sen. Mariastella Gelmini
(Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) favorevole a nome del gruppo Sen. Peppe De
Cristofaro (Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA) contrario (a nome di componente
del gruppo) Sen. Luca Pirondini (M5S) contrario a nome del gruppo Sen. Andrea
Paganella (LSP-PSd’Az) favorevole a nome del gruppo Sen. Roberto Rosso
(FI-BP-PPE) favorevole a nome del gruppo Sen. Francesco Boccia (PD-IDP)
contrario a nome del gruppo Sen. Andrea De Priamo (FdI) favorevole a nome del
gruppo Sen. Aurora Floridia (Aut (SVP-PATT, Cb)) contrario in dissenso dal
gruppo
Il DDL così modificato torna alla Camera in terza lettura. È stato trasmesso in
data 15 settembre 2026; annunciato nella seduta n. 710 del 16 settembre 2026.
Assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede
referente il 16 settembre 2026. Annuncio nella seduta n. 710 del 16 settembre
2026. > Link
DOCUMENTAZIONE
Dossier realizzati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
16 settembre 2026. Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica Testo a fronte” è predisposto il 16
settembre 2026 e mette a confronto il testo vigente dei due testi unici (colonna
di sinistra) con quello risultante dalle modifiche apportate dal disegno di
legge, come approvato dal Senato (colonna di destra): SCARICA.
Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica”, del 16 settembre 2026, comprende schede di lettura che
aggiornano il dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati
sull’A.S. 1971-61-1822, sulla base delle modifiche approvate dall’Aula del
Senato nella seconda lettura del provvedimento: SCARICA
Fascicolo iter Senato (21/09/2026) SCARICA
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[1] La partecipazione dei voti delle circoscrizioni Valle D’Aosta e Trentino
Alto Adige al computo dei voti a livello nazionale – per l’individuazione delle
soglie di sbarramento, del tetto alla maggioranza, della maggioranza stessa e
dell’esistenza delle condizioni richieste per l’assegnazione del premio di
maggioranza – è la soluzione di bilanciamento adottata nel ddl tra le esigenze
di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute e quelle di
partecipazione dei cittadini delle due circoscrizioni (tra le quali anche le
minoranze), al processo elettorale nazionale e ai risultati dello stesso.
.