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La Riforma elettorale approvata al Senato con modifiche, ora torna alla Camera
La proposta di riforma elettorale del centrodestra,  approvata in prima lettura alla Camera il 16 luglio 2026,  è passata  all’esame del Senato come  testo base “Atto Senato n. 1971 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ed è stata approvata il 15 settembre 2026 con alcune modifiche, per cui dovrà tornare al voto della Camera, previsto il 28 settembre. Il testo è stato oggetto di alcuni emendamenti. I principali sono l’introduzione di un meccanismo che riguarda le preferenze; l’innalzamento della soglia della raccolta delle firme per nuovi soggetti politici che intendono presentarsi alle elezioni; diversa disciplina delle liste sotto la soglia del 3%, che partecipano alla determinazione dei voti totali ottenuti (ossia i totali coalizionali nazionali) dalla coalizione in cui sono; modificazione delle soglie di sbarramento per accesso al riparto dei seggi, avendo ricompreso i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; riscrittura dell’articolo 3, che ridisegna i confini dei tre collegi uninominali senatoriali per la provincia di Bolzano [1]. La previsione di un meccanismo di preferenze, reso necessario dall’aver eliminato i collegi uninominali e per evitare che tutto il sistema fosse a liste bloccate, è stata introdotta a Palazzo Madama, dopo che a Montecitorio era stata bocciato con voto segreto il relativo emendamento  presentato da Fratelli d’Italia. Al Senato un emendamento firmato da tutti i capigruppo dei partiti di centrodestra prevede sulla scheda elettorale liste di sette candidati per collegio, alternati per genere, tra i quali gli elettori possono scegliere fino a tre nomi; ma le preferenze riguardano solo sei candidati e non il capolista scelto dal partito, che resta “bloccato”. Quanto al numero di firme che le liste devono raccogliere in ogni collegio per presentarsi alle elezioni se non hanno nessuna rappresentanza parlamentare al momento dell’indizione dei comizi elettorali, si passa dall’attuale numero di firme tra le 1.500 e le 2 mila per collegio, alle 6 mila/ 7 mila, con un totale per tutti i collegi fino a 600 mila firme, a fronte delle 150 mila odierne.  Per evitare giudizi di incostituzionalità, è stata eliminata la cosiddetta “norma anticespugli”, che escludeva dal calcolo della percentuale per raggiungere il premio di maggioranza le liste sotto alla soglia di sbarramento del 3 per cento, non ammesse al riparto dei seggi in Parlamento. Rispetto a quanto riportato nell’articolo Riforma della legge elettorale del centrodestra, a che punto siamo, pubblicato prima del dibattito e del voto al Senato, resta invariato il punto SISTEMA PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA  che conferma che con solo il 42% dei voti si può avere il  55% dei parlamentari [1] e l’INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER [2], che abbiamo definito “un premierato mascherato”; cambia invece il punto che riguarda le PREFERENZE [2], ma con un escamotage che rischia di ridimensionare parecchio la scelta dell’elettore. Infatti se il capolista indicato dai partiti, è “bloccato”, è il primo ad essere eletto, anche se altri candidati della lista dei 6 nomi, eleggibili con il voto di preferenza, raccogliessero più voti. E se la scelta dell’elettore di conseguenza scatta solo dal secondo eletto/a in poi, per i partiti che eleggono pochi candidati andranno in parlamento solo i capilista. Il Partito Democratico e degli altri gruppi di opposizione avevano presentato un emendamento sulle preferenze che non prevedeva i capilista bloccati [3], ma è stato bocciato dalla maggioranza.  Sono cambiate le disposizioni per quanto riguarda la SOGLIA DI SBARRAMENTO E la RACCOLTA FIRME. E’ stato ripristinato l’attuale sistema del  Rosatellum, che  prevede una soglia di sbarramento del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, computando i voti dei partiti sotto-soglia nei voti ottenuti dalla coalizione alla quale appartengono. Mentre sono state inserite novità per la presentazione delle liste: attualmente per potersi presentare alle elezioni politiche i partiti devono raccogliere da un minimo di 1.500 a un massimo di 2 mila firme di cittadini iscritti alle liste elettorali in ognuno dei 49 collegi plurinominali della Camera e in ognuno dei 26 collegi plurinominali del Senato (un minimo di 112.500 a un massimo di 150 mila firme), raccolta firme da cui sono esentati i partiti che hanno già un gruppo parlamentare in entrambe le camere dall’inizio della legislatura in corso [4]. Un emendamento approvato alla Camera aveva esentato anche i partiti con un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025, ora un nuovo emendamento approvato al Senato aumenta notevolmente il numero di firme per le liste che non hanno nessuna rappresentanza parlamentare (dalle 1.500 /2000 per collegio a 6000/ 7000). Estesa la possibilità di voto fuori sede anche per i “caregiver”persone che assistono un parente o familiare non autosufficiente. Va segnalato infine l’emendamento che riguarda il ridisegno territoriale dei tre collegi uninominali senatoriali per la provincia di Bolzano, modificati secondo una procedura diversa da quella finora seguita, che potrebbe penalizzare le minoranze linguistiche (con lo stesso criterio erano già stati ridefiniti alla Camera gli ambiti geografici della circoscrizione estero). Pubblichiamo un riepilogo degli emendamenti approvati dal Senato a cura di Isabella Pierantoni Atto Camera: 2822-B S. 1971. – BIGNAMI ed altri: “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (2822-B) Vai alla pagina della Camera dei Deputati con il testo e l’iter dal 15 settembre 2026 * scarica C. 2822-B Disegno di legge trasmesso dal Senato il 15 settembre 2026 * scarica C. 2822-B Errata corrige 16 settembre 2026 Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Testo a fronte” è predisposto il 16 settembre 2026 e mette a confronto il testo vigente dei due testi unici (colonna di sinistra) con quello risultante dalle modifiche apportate dal disegno di legge, come approvato dal Senato (colonna di destra) SCARICA Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, del 16 settembre 2026, comprende schede di lettura che aggiornano il dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull’A.S. 1971-61-1822, sulla base delle modifiche approvate dall’Aula del Senato nella seconda lettura del provvedimento SCARICA * Vai a Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali * Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola vedi anche Pagella Politica 15 settembre 2026 Come il Senato ha modificato la riforma della legge elettorale 26 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com ITER ED EMENDAMENTI APPROVATI IN SENATO ATTO SENATO N. 1971 a cura di Isabella Pierantoni L’Atto Camera n. 2822, – che assorbe l’atto camera n. 157, (Modifica all’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature), e l’atto Camera n. 2236 (Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza) – è trasmesso al Senato in data 17 luglio 2026 e annunciato nella seduta n. 439 del 21 luglio 2026.. (Link trasmissione dalla Camera dei deputati in allegato B ) . È assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, dep. Bignami Galeazzo ed altri “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1971), previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio C.2822 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.157, C.2236) > LINK Seduta 493 La discussione del ddl nn. 1971 in materia di elezioni della Camera e del Senato, è incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso dalla Camera, senza relazione, non essendosi concluso l’esame in 1a Commissione. Per l’intero iter dell’Atto Senato n. 1971 > LINK Trattazione in Assemblea La trattazione in Assemblea delle Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è avvenuta in sei sedute Nella prima seduta (n. 443) sono stati fissati i termini per la presentazione degli emendamenti, in un’altra seduta (n. 450) sono state discusse le questioni procedurali, sono state respinte le questioni pregiudiziali ed è stata avviata la discussione generale; la replica del governo e la discussione generale si chiudono nella seduta successiva (n. 451), nella quale nel pomeriggio sono avviati l’esame degli articoli e la valutazione degli emendamenti, che saranno oggetto di altre due sedute (n. 451 pom; n. 452 e n. 453). La votazione finale è compiuta nella seduta n. 454. SEDUTE DELL’AULA Seduta n 443, 29 luglio 2026 – Vai alla registrazione Video (  Al tempo 2.52.20) vLegislatura 19ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 443 del 29/07/2026 – allegati * Attività (Esito). – Dibattito connesso.- Discusso congiuntamente: S.61, S.1822.Sui lavori del Senato: Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 1 settembre 2026 alle ore 12. Nel video la dichiarazione è al tempo 2.52.20. * Con la Presidenza del vice presidente CENTINAIO, sui lavori del Senato, il Presidente comunica: “Il termine per gli emendamenti sulla legge elettorale in Commissione e in Assemblea è fissato alle ore 12 del 1° settembre. L’esame del disegno di legge inizierà in Assemblea mercoledì 9 settembre, con seduta senza orari di chiusura; anche venerdì 11, alle ore 10, e lunedì 14, alle ore 11,30. Martedì 15 settembre, alle ore 10, inizieranno le dichiarazioni di voto finale e, a seguire, il voto. La Presidenza è pertanto autorizzata ad armonizzare i tempi per rispettare le tempistiche predefinite”. * Interventi Sen. Gian Marco Centinaio (LSP-PSd’Az) (come Presidente) Seduta N. 450, 9 settembre 2026. Vai alla registrazione Video – Resoconto stenografico (in allegato A ci sono le proposte di questione pregiudiziale, nell’allegato B ci sono le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta) Allegati L’Assemblea è convocata giovedì 10 settembre alle 10 per il seguito della discussione del ddl nn. 1971 in materia di elezioni della Camera e del Senato, incardinato mercoledì 9 settembre nel testo trasmesso dalla Camera, senza relazione, non essendosi concluso l’esame in 1a Commissione. * Attività (Esito) Questioni procedurali Respinta questione pregiudiziale * Discussione generale. Iscritto all’OdG senza mandato al relatore. * Seduta n 451, 10 settembre 2026,Vai alla registrazione Video Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1971 e sui relativi emendamenti, le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta, le segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta). Allegati * Discussione generale Replica del Governo Conclusa la discussione generale * Trattazione articoli Esame art. 1; approvati emendamenti; odg. * Emendamenti approvati: * 1.6 Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli (elettore può esprimere fino a tre preferenze nei collegi plurinominali per il candidato della lista scelta tra quelli che non sono capolista; le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso pena annullamento della seconda e terza preferenza; il numero dei candidati è pari a sette con il capolista; a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, sono collocati secondo un ordine alternato di genere; limite delle candidature in cinque collegi plurinominali;.  Assorbe l’emendamento 1.195 Di Delrio, Giorgis, Cataldi, De Cristofaro e altri). * G1.101(già em. 1.101) De Cristofaro, Cucchi, Magni (il Senato impegna il Governo a valutare l’adozione di misure per disciplinare in modo organico la raccolta digitale delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali, considerate esigenze di regolarità del procedimento elettorale con coinvolgimento dei Ministeri competenti e consentendo che siano apposte con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata). * G1.119 (testo 2) Aurora Floridia, Patton, Spagnolli, Lopreiato, Cataldi, Bevilacqua (il Senato impegna il Governo a promuovere partecipazione dei giovani a vita politica e istituzionale; a tenere conto  dell’esigenza di incentivare una equilibrata rappresentanza generazionale; promuovere accesso alle cariche elettive di candidati sotto i 35 anni; valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni con riferimento alle decisioni che incidono sugli interessi delle stesse giovani generazioni). * ORDINE DEL GIORNO Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 10 Seduta n. 452a , 11 settembre 2026 Vai alla registrazione Video Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge, art 1 e art 2,  nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso dalla 5° Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1971 e le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta). Allegati * Trattazione articoli Esame art. 1 e 2, approvati emendamenti; odg. * Emendamenti approvati: * 1.321 (testo 4), Zedda (La misura rimodula l’art. 18-bis del DPR 361/1957, aumentando il numero di sottoscrizioni richieste per i nuovi movimenti e introducendo fasce di “esoneri parziali” o “totali”. A regime, la raccolta delle firme richieste per il deposito delle liste è portata da 1.500 ad almeno 6.000 e non più di 7.000, che non si applica ai partiti e gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, alla data della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni deve essere di almeno 1.500 e non più di 2.000. In sede di prima applicazione stabilisce che, solo ed esclusivamente per le prime elezioni successive all’approvazione della legge, quei requisiti di favore – l’essere già costituiti in gruppo parlamentare – devono esistere alla data di entrata in vigore della legge stessa. In caso di scioglimento anticipato delle Camere le firme sono dimezzate a 3.000. L’emendamento vuole evitare la proliferazione di liste civetta. Il modo in cui è formulato rende molto complessa la presentazione di liste di forze politiche che raggiungono il 5 o il 6% in alcune regioni in cui i votanti sono meno numerosi, quali per esempio il Molise). * G1.1, Barcaiuolo accolto come raccomandazione (impegna il Governo, in sede di revisione dei collegi plurinominali, a riferirsi alle Province contigue, a evitare la frammentazione del territorio di una medesima provincia tra collegi, che le deroghe a tale criterio siano limitate e definite, a considerare un rapporto territorialmente riconoscibile tra elettori e candidati, a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sulle iniziative assunte in attuazione del presente ordine del giorno). * 2.500 (già em. 1.289) Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Patton (nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%, con arrotondamento all’unità più prossima) Seduta n. 453, 14 settembre 2026 Vai alla registrazione Video Presidenza del presidente LA RUSSA,indi del vice presidente RONZULLIe del vice presidente CASTELLONE. Resoconto stenografico (in allegato A ci sono il disegno di legge, nel testo approvato alla Camera e le proposte di emendamento, in allegato B, ci sono il parere espresso dalla 5° Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1971 e le votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta). allegati * Trattazione articoli Esame art. da 1 a 9, approvati emendamenti; odg * Emendamenti approvati: * 1.219 (testo 2) Durnwalder, Unterberger (la lista di una minoranza linguistica riconosciuta, inserita in una coalizione “sotto-soglia” nazionale, è considerata come una lista singola autonoma e quindi non risponde dello sbarramento della coalizione ma ha il proprio sbarramento territoriale. Per accedere al riparto dei seggi nel proporzionale deve raggiungere almeno il 20% dei voti validi nella circoscrizione regionale propria) * 2.174, Lisei, Pirovano, Rosso, Gelmini, De Poli, (disciplina il meccanismo di sottrazione dei seggi per l’assegnazione del premio di governabilità, nel caso il vincitore superi il tetto massimo consentito; l’Ufficio elettorale procede a sottrarre tali seggi nelle Regioni in cui la lista o la coalizione vincente ha conseguito la minore cifra elettorale regionale percentuale; la percentuale è calcolata come rapporto tra la cifra elettorale della forza politica vincente e il totale dei voti validi in quella specifica regione; sono escluse dalle operazioni le regioni in cui alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, anche a seguito delle operazioni di cui ai periodi precedenti, risulti attribuito un solo seggio). * 3.6 (testo 2), Durnwalder, Unterberger (riscrive l’art. 3, Modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Viene aggiornata e rimodellata la composizione geografica e i confini territoriali delle sezioni dei collegi elettorali di Bolzano, Merano e Bressanone, per l’elezione del Senato della Repubblica nella regione autonoma. I proponenti la giustificano come garanzia per la tutela delle minoranze linguistiche locali e per bilanciare la rappresentatività politica del territorio rispetto al ddl di riforma elettorale). * 8.26 (testo 2) Spinelli, De Priamo, Pirovano, (introduce tutele specifiche per permettere il voto fuori sede a categorie di cittadini legati all’assistenza sanitaria e familiare: caregiver familiare – ai sensi della legge n. 205/2017 – può esercitare il diritto di voto nel comune in cui presta assistenza, anche se si trova in una regione diversa da quella di residenza; genitori o familiari conviventi di un minore che accompagnano o prestano attività di cura verso un minore sottoposto a terapie, assistenza sanitaria o trattamenti medici presso strutture sanitarie collocate in un’altra regione. L’attività di cura e assistenza continuativa deve avere una durata di almeno tre mesi, all’interno dei quali deve ricadere la data di svolgimento delle consultazioni elettorali). * G8.1 (testo 2), Cataldi, Maiorino, Gaudiano, Damante (il Senato impegna il Governo a valutare l’opportunità di adottare iniziative possibili e ulteriori  rispetto a quelle già previste, per impedire l’identificabilità indiretta del voto, a rafforzare le garanzie di segretezza, libertà e non riconoscibilità del voto in ogni fase del procedimento elettorale, a garantire piena accessibilità ai seggi, assistenza agli elettori fragili e procedure semplificate per chi incontra ostacoli materiali nell’esercizio del voto) * G8.4, Gaudiano, Maiorino, Cataldi, Damante, (Il Senato impegna il governo a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative per l’analisi e l’implementazione di modalità di voto elettronico a distanza, dapprima in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, europee e referendarie). * Art. 9, Clausola di invarianza finanziaria (1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, c 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Seduta n. 454, 15 settembre 2026, Vai alla registrazione Video – Resoconto stenografico: (L’allegato A comprende emendamenti[1] e disegni di legge dichiarati assorbiti.  I disegni di legge dichiarati assorbiti sono il n. 61 e il n. 1822. L’Atto Senato n. 61 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali) era di iniziativa parlamentare nel 2022 di F. Boccia (PD). L’Atto Senato 1822 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica) di Malan e altri . L’allegato B comprende le votazioni qualificate) allegati Voto finale Esito: approvato con modificazioni Assorbimento di S.61, S.1822 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 113, contrari 71, astenuti 2, votanti 186, presenti 187. Sen. Ignazio La Russa (FdI) (come Presidente) Sen. Carlo Calenda (Misto, Azione-Renew Europe) contrario (a nome di componente del gruppo) Sen. Meinhard Durnwalder (Aut (SVP-PATT, Cb)) dichiara l’astensione a nome del gruppo Sen. Matteo Renzi (IV-CR) contrario a nome del gruppo Sen. Mariastella Gelmini (Cd’I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) favorevole a nome del gruppo Sen. Peppe De Cristofaro (Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA) contrario (a nome di componente del gruppo) Sen. Luca Pirondini (M5S) contrario a nome del gruppo Sen. Andrea Paganella (LSP-PSd’Az) favorevole a nome del gruppo Sen. Roberto Rosso (FI-BP-PPE) favorevole a nome del gruppo Sen. Francesco Boccia (PD-IDP) contrario a nome del gruppo Sen. Andrea De Priamo (FdI) favorevole a nome del gruppo Sen. Aurora Floridia (Aut (SVP-PATT, Cb)) contrario in dissenso dal gruppo Il DDL così modificato torna alla Camera in terza lettura. È stato trasmesso in data 15 settembre 2026; annunciato nella seduta n. 710 del 16 settembre 2026. Assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 16 settembre 2026. Annuncio nella seduta n. 710 del 16 settembre 2026. > Link DOCUMENTAZIONE Dossier realizzati dal Servizio Studi della Camera dei deputati. 16 settembre 2026. Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Testo a fronte” è predisposto il 16 settembre 2026 e mette a confronto il testo vigente dei due testi unici (colonna di sinistra) con quello risultante dalle modifiche apportate dal disegno di legge, come approvato dal Senato (colonna di destra): SCARICA. Dossier “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, del 16 settembre 2026, comprende schede di lettura che aggiornano il dossier realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull’A.S. 1971-61-1822, sulla base delle modifiche approvate dall’Aula del Senato nella seconda lettura del provvedimento: SCARICA Fascicolo iter Senato (21/09/2026) SCARICA -------------------------------------------------------------------------------- [1] La partecipazione dei voti delle circoscrizioni Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige al computo dei voti a livello nazionale – per l’individuazione delle soglie di sbarramento, del tetto alla maggioranza, della maggioranza stessa e dell’esistenza delle condizioni richieste per l’assegnazione del premio di maggioranza – è la soluzione di bilanciamento adottata nel ddl tra le esigenze di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute e quelle di partecipazione dei cittadini delle due circoscrizioni (tra le quali anche le minoranze), al processo elettorale nazionale e ai risultati dello stesso. .
September 27, 2026
carteinregola