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L’Autonomia differenziata va avanti ed è tornato il silenzio (noi abbiamo fatto un videoclip)
In piena estate, a luglio, sono state approvate dal Senato e dalla Camera gli schemi di intese preliminari  con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto che riguardano “forme e condizioni particolari di autonomia” [1] per le materie: “Protezione civile”, “Professioni”, “Previdenza complementare e integrativa”, “Tutela della salute”, “Coordinamento della finanza pubblica”. Alla conclusione dell’iter avviato potranno diventare materie di esclusiva potestà legislativa regionale delle 4 regioni del Nord [2]. 4 Regioni che cominciano da 5 materie Si tratta della prima tappa verso l’Autonomia Regionale differenziata fortemente voluta dalla Lega Nord e dalle regioni del Nord a guida centrodestra, ma scaturita dalla Riforma costituzionale del Titolo V del 2001 varata dall’allora centro sinistra [3] che prevede che venti materie a legislazione concorrente stato/regioni e tre materie di esclusiva legislazione statale [4] possano diventare, in seguito alla richiesta delle regioni interessate, di esclusiva legislazione regionale, aprendo a differenze normative anche profonde tra le regioni italiane, insieme a divari di servizi e risorse [5] . Le 5 materie oggetto delle preintese con le 4 regioni del Nord erano finora sottoposte alla legislazione “concorrente”, cioè regolate dalle leggi dello Stato per i princìpi generali e i criteri direttivi, e dalle leggi regionali che riguardano norme specifiche adatte al proprio territorio. In passato erano già state siglate delle “pre intese” con alcune Regioni, altre avevano avanzato richieste[6], ma è con il Ministro leghista Calderoli del Governo Meloni e con l’approvazione della Legge indicata con il suo nome, Legge 86 del 26 giugno 2024, in vigore dal 13 luglio 2024, [7] che il processo ha subìto un’accelerazione [8], cominciando da quelle materie che sono state definite “No LEP”. Le materie “LEP” e “NO-LEP” Per arginare la possibilità di – o meglio, l’ulteriore – incremento delle disuguaglianze tra i territori, con la riforma del Titolo V stati introdotti i LEP “Livelli Essenziali delle Prestazioni“, intesi come “i servizi e le prestazioni sociali che lo Stato italiano deve garantire in modo uniforme a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale“[9], a oggi non ancora definiti, e condizione non negoziabile per concedere l’autonomia regionale differenziata per le materie riguardanti diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente sin tutto il Paese [10]. La Legge Calderoli distingue, in modo del tutto arbitrario, all’interno delle 23 materie potenzialmente trasferibili alla potestà legislativa delle regioni, tra materie “LEP” e “No- LEP” [11], dando seguito ai lavori della Commissione “CLEP” costituita da 61 tecnici capeggiati dal giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, incaricati dallo stesso Ministro di “fornire supporto alla Cabinadi regia, con particolare riferimento alle esigenze di studio e approfondimento tecnico delle complesse questioni rilevanti ai fini delle funzioni attribuite alla stessa nell’ambito della determinazione dei LEP“(nel corso dei lavori, che si concluderanno con il rapporto finale il 30 ottobre 2023, si sono dimessi complessivamente 11 componenti) [12] Per le materie “No -Lep” è previsto un percorso più rapido, che è stato subito avviato dalle 4 regioni, ignorando completamente la sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa il 12 novembre 2024 smontando molti capisaldi della Legge Calderoli [13]. Per ciascuna Regione sono predisposti due distinti schemi di intesa. Il primo riguarda tre materie – protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa – che la L. 86/2024, recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, annovera tra quelle per le quali non è richiesta la preventiva determinazione dei LEP. Il secondo schema riguarda, invece, la materia tutela della salute, congiuntamente a quella relativa al coordinamento della finanza pubblica, sulla base dell’assunto che i LEP relativi alla prima materia coincidano con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),  le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)[14]. Tuttavia, come emerge dagli stessi Rapporti e Relazioni ufficiali – dalla Corte dei Conti ai documenti finanziari dello stesso Governo – i LEA non hanno fin qui garantito la fruizione in maniera ugualitaria dei servizi sanitari sull’intero territorio nazionale. Basta richiamare la mobilità sanitaria, la spesa sanitaria privata o le liste d’attesa: i LEA non sono i LEP, non garantiscono il diritto alla salute di tutti/e, sono decisi da organismi burocratici, mentre né il Parlamento né le istituzioni territoriali né le associazioni professionali o di ricerca come GIMBE [15] hanno mai avuto la possibilità di far ascoltare la loro voce nella definizione dei livelli necessari dei servizi sanitari. Le preintese non rispettano la sentenza della Corte Costituzionale Il 12 novembre 2024 la Corte Costituzionale si era espressa sulla questione di costituzionalità riguardante la legge dell’Autonomia regionale differenziata posta da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania con al sentenza 192/2024 [16] mettendo all’applicazione della Legge Calderoli dei limiti molto chiari e stringenti tra i quali, come sottolineano i Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata per l’Unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti [17], l’impossibilità di devolvere intere ‘materie’ alle Regioni, e posto come condizione necessaria la determinazione di singole funzioni, motivate in virtù delle differenti esigenze territoriali. Le Intese preliminari sono una fotocopia una dell’altra: quattro Regioni, diverse per popolazione, strutture produttive, conformazione territoriale presentano le stesse istanze di devoluzione delle stesse materie, quasi con le stesse parole. Inoltre, la sentenza 192/2024 aveva sottolineato la necessità che il Parlamento avesse un ruolo centrale nella determinazione delle Intese, dato che ad essere devolute sono le sue competenze legislative. Anche rispetto al ruolo del Parlamento non è stata rispettata la sentenza della Consulta: nel voto sulle Risoluzioni delle Intese preliminari in Senato alle opposizioni sono state concesse solo poche ore per presentare le loro Risoluzioni e in Aula la discussione e il voto si sono svolti in 24 ore. Infine, la Corte costituzionale aveva richiamato con forza la questione delle risorse finanziarie e degli squilibri tra le diverse Regioni. In proposito, tra i tanti interessanti interventi di costituzionalisti che sono stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionali sulle 4 pre intese (in calce i link ad alcune memorie [18]), proponiamo l’audizione di Francesco Pallante, di cui inseriamo in calce una sintesi dei punti che riguardano la sentenza 192/2024 della Corte costituzionale, rimandando alla lettura integrale dell’audizione anche per quanto riguarda le conseguenze della devoluzione di alcune delle materie NO – LEP [19] , su cui abbiamo già pubblicato anche l’argomentato intervento in Commissione Affari Costituzionali di Pietro Spirito [20] Nonostante la costante mobilitazione dei comitati No AD dei cittadini e anche di Sindaci e di alcuni Presidenti di Regione [21], l’autonomia differenziata è ancora una volta sparita dai radar del dibattito nazionale e dai media, e continua ad avanzare silenziosamente, nell’ inquietante prospettiva di una virtuale ricostruzione della Padania, dato che alle 4 regioni capofila delle richieste delle preintese si potrebbero aggiungere le regioni già autonome di Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste. Noi non abbassiamo la guardia di fronte al più sciagurato tentativo di distruzione dell’unità nazionale, di separazione tra nord e sud e tra cittadini ricchi e poveri. Abbiamo fermato la riforma della magistratura, ora la difesa della Costituzione passa dall’opposizione all’autonomia differenziata, ai decreti sicurezza e alla riforma elettorale. gruppo di lavoro di Carteinregola L’Italia non si taglia Memoria per l’audizione presso la I Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione di Francesco Pallante (Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Torino) Sintesi prima parte Scarica la Memoria completa  Quattro intese preliminari tra di loro identiche (e con forti consonanze con le preintese del 2018). Le quattro intese preliminari stipulate tra lo Stato e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono, tra loro, perfettamente identiche. Corrispondono l’una all’altra parola per parola, fatta eccezione per il nome delle singole regioni interessate. La stessa documentazione istruttoria è, in rilevante misura, coincidente, e vi è una singolare vicinanza alle preintese tra lo Stato e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto risalenti al 2018. A parte i numerosi eventi che in questi 8 anni hanno modificato lo scenario mondiale e nazionale, non ha avuto effetti sulle posizioni negoziali dello Stato e delle Regioni nemmeno la sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che ha riletto  l’intero Titolo V della Parte II della Costituzione, fornendo l’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 116, comma 3, Cost, quello da cui scaturisce la cosiddetta autonomia regionale differenziata. La mancanza dell’istruttoria richiesta dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale aveva prescritto una istruttoria approfondita e scientificamente validata a sostegno delle singole richieste regionali in modo inequivocabile: quando una Regione chiede di derogare all’ordinaria ripartizione delle materie, attivando l’art. 116, co. 3, Cost., tale richiesta «va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi – in termini di effcacia e di effcienza, di equità e di responsabilità – della soluzione prescelta»[i] Con la conseguenza che «l’iniziativa della regione e l’intesa previste dalla suddetta disposizione costituzionale devono, pertanto, essere precedute da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico».[ii] L’ampia e ripetitiva mole documentale[iii] – non contiene il documento che più di ogni altro sarebbe stato necessario: l’istruttoria approfondita e scientificamente validata a sostegno delle singole richieste regionali, con  la dimostrazione che le regioni richiedenti hanno  un’esigenza peculiare, non affrontabile attraverso le ordinarie competenze, ma solo grazie alla particolare funzione richiesta. Si trova un’unica frase in cui si afferma apoditticamente che «il Governo e la regione [Liguria/ Lombardia/Piemonte/Veneto] convengono che l’attribuzione [delle ulteriori competenze previste nell’intesa] corrisponde a specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo». La devoluzione non può riguardare materie o ambiti di materie Secondo la citata sentenza n. 192/2024, la devoluzione prevista dall’art. 116, co. 3, Cost. non può riguardare materie o ambiti di materie, ma deve riferirsi a specifiche funzioni[iv], inoltre, è necessario che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) preceda la devoluzione differenziata di nuove funzioni alle Regioni[v], con la precisazione che ciò vale anche nelle materie individuate come non-Lep, qualora la devoluzione riguardi funzioni «incidenti su un diritto civile o sociale»[vi]. Infine nessuna funzione è devolvibile senza che sia stato previamente definito il criterio efficiente di finanziamento. Le intese preliminari raggiunte tra lo Stato e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto prevedono invece che siano devolute intere materie e non singole funzioni (come nel caso della previdenza e delle professioni); che  siano devolute materie autoqualificate dal Governo come “non Lep”, ma suscettibili, invece, di coinvolgere diritti costituzionali (ancora la previdenza e le professioni, oltre alla protezione civile); che  siano devolute materie – in ambito sanitario – senza che siano stati previamente definiti i criteri del loro efficiente finanziamento (e ciò, nonostante si tratti di materie suscettibili di esplicare effetti rilevanti proprio sul piano della spesa sanitaria). -------------------------------------------------------------------------------- [i] Sentenza n. 192/2024  punto 4.3 del Considerato in diritto [ii] ibidem [iii] Anche i dossier portati dal Governo all’attenzione del Parlamento, sono i gran parte – 450 pagine sulle quasi 550 di ciascun documento –  costituiti dalla  documentazione relativa a tutte e quattro le Regioni, riportata in ciascun dossier regionale, dimostrando che  le iniziative delle quattro Regioni rappresentano, in realtà, un’iniziativa unica, dato  che le differenze che ricorrono nelle schede dei singoli dossier  convergono  verso la stessa, identica, soluzione delle problematiche regionali Vedi Autonomia Regionale Differenziata cronologia e materiali vedi anche Autonomia Differenziata: l’audizione di Pietro Spirito in Commissione Affari Costituzionali sulle materie “Non LEP” 25 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a labortoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] Il 16 luglio 2026 il Senato ha approvato le Risoluzioni della maggioranza di destra che consentono al Governo Meloni-Calderoli di proseguire l’iter della devoluzione delle competenze legislative alle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria; il 21 luglio 2026 anche la Camera La Camera dei Deputati approva con 161 voti favorevoli e 109 contrari,   in via definitiva le risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare (pre-intese) per l’autonomia differenziata delle materie NON LEP di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. [2] Tutte le regioni italiane a statuto ordinario possono chiedere particolari forme di autonomia, anche se, come appare dall’impostazione della Legge Calderoli, le Regioni più povere, in particolare del Sud, non avranno vantaggi dall’Autonomia, e saranno fortemente penalizzate dall’Autonomia concessa alle ricche regioni del Nord. Sono escluse le regioni che già godono di uno statuto autonomo individuate dall’art.116, primo comma, della Costituzione: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste (vedi Dossier Legislatura 17ª – Dossier n. 565 regioni ad autonomia differenziata ex art.116, terzo comma, e regioni a statuto speciale) [3] La riforma che ha introdotto la possibilità dell’Autonomia regionale differenziata nasce con la Riforma del Titolo V della Costituzione* promossa da governi di centro sinistra ( inizia nel 1997 con il governo Prodi, continua nel 1999 con il governo D’Alema e si conclude nel 2001 con il governo Amato) ed è stata confermata con un referendum (7 ottobre 2001), seppure con una partecipazione al voto di solo il 34 per cento dei votanti,  in tempi in cui l’astensionismo non era un fenomeno con la rilevanza odierna). Nel febbraio 2018 anche l’Emilia Romagna a guida centro sinistra aveva firmato con l’allora governo Gentiloni degli Accordi preliminari in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ma nel febbraio 2025 il nuovo Presidente della Regione ha annunciato il il ritiro formale della proposta di autonomia differenziata (*) L’Art. 116 prima del 2001 Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli – Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. L’art. 116 dopo la riforma del Titolo V (Legge costituzionale cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248) Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. [4] Vedi Articolo 117 Cost. Italiana La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (…) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3]. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. [5] Vedi la sezione Autonomia differenziata cronologia e materiali Vedi il Libro di Carteinregola: Autonomia regionale differenziata, perchè NO – il 29 aprile 2024 in concomitanza con l’approdo alla Camera del Disegno di Legge Calderoli sull’autonomia differenziata, Carteinregola ha lanciato un libro scaricabile gratuitamente Autonomia differenziata Perchè NO – le 23 materie che possono cambiare i connotati al nostro Paese e ai diritti dei cittadini con decine di interventi che spiegano cosa succederà al Paese e alle Regioni – e alle persone – più povere se l’ autonomia differenziata diventasse operativa. (> vai alla pagina con l’indice e il libro scaricabile) [6] il 28 febbraio 2018, erano stati firmati gli Accordi preliminari in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo ´Gentiloni (PD) e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I percorsi dell’autonomia era poi continuati “sotto traccia” nei governi successivi, fino all’attuale Governo Meloni con il Ministro della Lega Calderoli che si è impegnato per accelerare. e concludere l’iter delle Regioni interessate, con esclusione dell’Emilia Romagna, che ha ritirato la richiesta nel febbraio 2025, mentre si sono aggiunte Piemonte e Liguria, le cui richieste sono pervenute al governo alla fine del 2018. [7] vedi LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024 [8] vedi Doc. CCXLVII- Schemi di intese tra Governo e Regioni in materia di autonomia differenziataMartedì 12 maggio, avvio dell’esame degli Affari assegnati Doc. CCXLVII, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, sugli schemi di intese in materia di autonomia differenziata tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Gli schemi di intesa preliminare, “atti di indirizzo” per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia tra il Governo e le quattro Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria sono stati approvati dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso e il 17 aprile 2026 sono stati presentati al Parlamento, per essere approvati nel luglio scorso. L’iter prevede ulteriori passaggi: i Consigli regionali interessati devono recepire e votare i provvedimenti per arrivare alla firma definitiva dell’intesa con il Governo, a cui segue un ulteriore passaggio in Parlamento Vedi 8 settembre 2026 ANSA Calderoli, ci vorrà un anno per concludere iter pre-intese con regioni – il ministro leghista ricorda che la legislatura termina nell’autunno 2027 [9] Cit. Articolo 117 Cost. Italiana . comma 2 lett. m) [10] dal Dossier Ufficio studi della Camera del 22 luglio 2026 Le Regioni e l’autonomia differenziata Scarica Dossier “… si stabilisce in principio che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale”. [11] LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) note:Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/12/2024) Art.3 comma 3 3. Nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti: a) norme generali sull’istruzione; b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione; e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; f) tutela della salute; g) alimentazione; h) ordinamento sportivo; i) governo del territorio; l) porti e aeroporti civili; m) grandi reti di trasporto e di navigazione; n) ordinamento della comunicazione; o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. [12] il 9 maggio 2023 si insedia il Clep, il Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Un gruppo di 61 esperti che supporta il lavoro della cabina di regia, con l’obiettivo di individuare diritti civili e sociali che il cittadino italiano può pretendere dai vari soggetti costituenti la Repubblica italiana. (> leggi il Comunicato del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie) nel corso dei lavori, che si concluderanno con il rapporto finale il 30 ottobre 2023, si sono dimessi complessivamente 11 componenti, tra i quali Giuliano Amato (Presidente emerito della Corte Costituzionale), Franco Bassanini (Ex ministro per la Funzione Pubblica), Franco Gallo (Presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro delle Finanze), Alessandro Pajno (Già presidente del Consiglio di Stato) Vai al rapporto finale del Clep (trovato on line a questo link https://www.affariregionali.it/media/509321/1-rapporto-finale-clep-30102023-editing.pdf [13] il 3 dicembre 2024 è pubblicata la sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale sulla Legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione).che ha dichiarato la incostituzionalità di alcune disposizioni della legge.vedi La Corte Costituzionale smonta l’autonomia differenziata 14 novembre 2026 [14]Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Il Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta. Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA. Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante: – innova i nomenclatori della assistenza specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete. – definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale – descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza – ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket(leggi tutto sul sito del Ministero della Salute) [15] L’acronimo GIMBE significa Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze. Oggi è una nota fondazione scientifica indipendente e senza scopo di lucro (la Fondazione GIMBE), nata inizialmente come associazione nel 1996 su iniziativa del medico Nino Cartabellotta.  https://www.gimbe.org/ vedi Trend Sanità 22 settembre 2026 GIMBE su LEA 2024: 18 Regioni adempienti ma aumentano le rinunce alle cure [16] (> vai al comunicato della Consulta del 14 novembre 2024) Il 7 febbraio 2025 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione della Legge Calderoli “legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). vedi Le motivazioni della Corte Costituzionale per la non ammissibilità del referendum sull’autonomia [17]https://perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog/2026/08/26/comunicato-stampa-3-agosto-2026-un-colpo-di-mano-in-pieno-luglio/ [18]  Massimo Villone (106.06)  Roberta CALVANO (564.9)  Maria Agostina Cabiddu (316.73)  Onorevole Franco Russo (108.41)  SVIMEZ (201.06)  CGIL (368.19)  Prof. Enrico GROSSO (209.1) [19] Memoria per l’audizione presso la I Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione di Francesco Pallante (Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Torino) [20] Autonomia Differenziata: l’audizione di Pietro Spirito in Commissione Affari Costituzionali sulle materie “Non LEP” [21] 21 luglio 2026 è diffuso l’appello promosso dal sindaco di Bari, Vito Leccese: APPELLO DEI SINDACI E DELLE SINDACHE D’ITALIA – l’approvazione delle Risoluzioni rappresenta un passo verso la disgregazione dell’unità della Repubblica e dunque dell’esigibilità di diritti uguali per tutti e tutte, ovunque risiedano. Il comitato Difendiamo la Costituzione di Lamezia Terme, promuove una petizione online per la sospensione dell’iter delle pre-intese sull’autonomia differenziata e per un’attuazione equa e costituzionalmente corretta dell’autonomia prevista dalla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Vai alla petizione) NOTE ALLA SINTESI DELLA PRIMA PARTE DELL’AUDIZIONE DI FRANCESCO PALLANTE * [iv] punto 4.1 del Considerato in diritto * [v] come richiede il combinato disposto degli artt. 2, 3, comma 2, 5, 116, comma 3, e 117, comma 2, lett. m, Cost. (punto 14.1 del Considerato in diritto); * [vi] punto 15.2 del Considerato in diritto
September 25, 2026
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