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Rider: mercoledì 30 settembre in assemblea e in corteo a Milano
DOPO DIECI ANNI DI COTTIMO ANCORA SI PARLA DI “CAUTELA”. QUANDO LA LIBERTÀ D’IMPRESA È LIBERTÀ DI SFRUTTARE. La decisione del GIP di Milano sul controllo giudiziario di Glovo contiene un passaggio che non possiamo ignorare: il giudice mantiene il controllo giudiziario sulla società, riconoscendo la necessità di verificare il raggiungimento di livelli retributivi sufficienti, ma respinge la richiesta della Procura di qualificare i rider come lavoratori subordinati, richiamando la necessità di limitare l’intervento in nome della libertà d’impresa… Da dieci anni le piattaforme del food-delivery hanno costruito il proprio modello di business sulla precarietà dei rider, sul cottimo, sul controllo algoritmico e su compensi da fame, e oggi ci viene ancora chiesto di procedere con “cautela” per non interferire con il modello d’impresa. Il paradosso è evidente: quando a non essere economicamente sostenibili sono i salari dei rider, si chiama mercato; quando rischiano di non esserlo i profitti dell’impresa dopo l’applicazione delle regole, improvvisamente diventa un problema collettivo. E allora bisogna essere responsabili, prudenti, graduali. Ma responsabili verso chi? La domanda va finalmente rovesciata: da cosa dovremmo salvare queste imprese? Dall’obbligo di pagare il lavoro? Dal versare i contributi previdenziali che non hanno versato? Dal restituire allo Stato quanto sarebbe stato dovuto se quei rapporti fossero stati inquadrati correttamente? Quanto deve durare ancora la “cautela” nei confronti delle imprese sotto controllo giudiziario per caporalato? Perché devono essere i singoli rider, uno per uno, a conquistarsi davanti a un giudice ciò che il funzionamento concreto della piattaforma rende già evidente? Il Decreto Primo Maggio ha introdotto una presunzione relativa di subordinazione in presenza di elementi di controllo e direzione esercitati anche attraverso sistemi algoritmici. Ma se, quando si arriva al primo grande caso concreto, la questione viene nuovamente rimessa ai singoli rapporti e ai contenziosi individuali, è legittimo chiedersi quale sia la reale efficacia di quella norma. E c’è poi la questione del tempo di lavoro, che rende il paradosso ancora più evidente. Il Tribunale di Torino ha appena riconosciuto a un rider Glovo non solo la subordinazione e la reintegra, ma anche che il tempo trascorso in attesa degli ordini è tempo di lavoro e deve essere retribuito. L’amministratore (o difensore?) giudiziario, invece, ancora discute non soltanto se debba essere pagata l’intera messa a disposizione del rider, ma persino se debba essere riconosciuto integralmente il tempo effettivamente impiegato per una consegna. La motivazione? Il rider potrebbe deviare dal percorso ottimale per andare a ritirare o consegnare un ordine per un’altra piattaforma. Un’ipotesi formulata in termini puramente eventuali, senza che venga indicato alcun accertamento concreto che dimostri che quei tempi più lunghi corrispondano effettivamente a seconde consegne. Il risultato è paradossale: invece di dover dimostrare che il lavoratore non stava lavorando per Glovo, si presume che una parte del suo tempo di consegna possa essere dedicata ad altro e, sulla base di questa supposizione, quel tempo viene preventivamente sottratto alla retribuzione. Viene quasi da chiedersi: ma la giurisprudenza degli ultimi dieci anni l’ha letta? Perché la sua posizione è esattamente quella degli avvocati di Glovo: gli stessi argomenti sull’autonomia, gli stessi distinguo sul tempo di lavoro, la stessa ossessione per il singolo rapporto da sezionare caso per caso, la stessa resistenza a chiamare subordinazione ciò che i Tribunali continuano a riconoscere come tale. È la linea che Glovo porta in giudizio da dieci anni e con cui perde da dieci anni nei tribunali di tutta Italia. A questo punto delle due l’una: o dieci anni di sentenze sono improvvisamente diventati carta straccia, oppure è piuttosto singolare che l’amministrazione incaricata di controllare Glovo finisca per recitare, praticamente parola per parola, la memoria difensiva di Glovo. E tutto questo mentre la Procura ha rilevato che, con il sistema proposto da Glovo, resta fuori dalla paga circa il 30% dell’attività di consegna dei rider. Non è una questione contabile: se il rider sta effettuando una consegna o è a disposizione della piattaforma, quel tempo non può semplicemente scomparire dal salario per trasformarsi in margine d’impresa. Ma il GIP indica anche la strada della contrattazione tra le parti sociali e proprio qui emerge un’altra questione decisiva: chi rappresenta davvero i rider? La questione non può essere rinviata all’infinito: né ai singoli Tribunali del lavoro, né a tavoli negoziali nei quali la rappresentanza dei lavoratori viene data per scontata. Si misurino le deleghe, le vertenze, le mobilitazioni, la presenza reale nei luoghi di lavoro e il consenso tra i lavoratori e le lavoratrici. La rappresentanza non può essere attribuita dalle piattaforme né stabilita semplicemente in base a chi viene invitato al tavolo della contrattazione, che si sa, spesso e volentieri sono solo i sindacati di “comodo” delle aziende a presenziare… se poi è lo stesso sindacato che ha sottoscritto con Assodelivery il ccnl rider che ha portato al controllo giudiziario di Glovo e Deliveroo, la prova del nove è fatta. Un diritto che, per essere esercitato, deve essere fatto valere individualmente da migliaia di lavoratori davanti ai Tribunali del lavoro, dopo anni di sfruttamento, suona più come un sopruso, soprattutto se dietro a tale decisione sta ancora l’idea di tutelare la “libertà d’impresa” di chi è accusato di caporalato. Per questo mercoledì 30 settembre a Milano ci ritroveremo nella sede USB di via Padova 234 per un’assemblea dei rider, a cui seguirà un corteo. L’USB non arretrerà, non siamo schiavi! Unione Sindacale di Base
September 23, 2026
Pressenza
Dalla tratta degli schiavi alle schiavitù moderne: memoria e impegno contro lo sfruttamento
Nella Giornata per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione il presidente della Fidu Antonio Stango ricorda con Interris.it lo sfruttamento del passato e riflette su come affrontare le moderne forme di schiavitù Nessuno può essere tenuto in schiavitù. Lo afferma l’articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani, insieme al divieto della tratta degli schiavi. Il commercio transatlantico di esseri umani dall’Africa al continente americano, con cui le potenze europee supplivano al bisogno di manodopera nelle colonie, è una pagina di Storia lunga quattro secoli, di recente definita da una risoluzione Onu “il più grave crimine contro l’umanità”. Oggi la Giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, promossa dall’UNESCO, la ricorda e Interris.it ne ha parlato con il presidente della Federazione italiana diritti umani Antonio Stango, senza dimenticare le vittime delle schiavitù moderne. Presidente, cos’è stata la tratta transatlantica degli schiavi? “Dal XVI all’inizio del XIX secolo le potenze europee affrontarono la necessità di manodopera nei propri insediamenti nelle Americhe principalmente importando schiavi dall’Africa. È verosimile – tentando di bilanciare dati incerti e diverse valutazioni degli storici – che attraverso l’Atlantico furono trasportate, in condizioni insostenibili per molti e con un tasso elevato di malattie e di suicidi, circa undici milioni di persone dell’Africa subsahariana, ridotte in schiavitù da arabi o da capi tribali di altre etnie e vendute agli europei”. Come si arrivò alla sua abolizione? “L’UNESCO ha scelto il 23 agosto perché in quel giorno del 1791 la ribellione degli schiavi di Haiti, allora sotto il dominio francese, raggiunse il culmine e la Francia rivoluzionaria dovette giungere a un accordo. La schiavitù sull’isola fu abolita due anni dopo, anche se la cancellazione definitiva avvenne durante la Restaurazione. Tuttavia, in diversi Paesi europei già esisteva una corrente di pensiero contraria alla schiavitù e quindi alla tratta. Il Parlamento inglese nel 1807 approvò lo Slave Trade Act, che la aboliva. Un ruolo importante lo ebbe anche la Chiesa cattolica, in particolare con la condanna della schiavitù e della tratta sancita nel 1839 da un breve apostolico (un documento pontificio, ndr) di Papa Gregorio XVI”. La ricchezza dell’Occidente è stata il frutto anche di questa forma di sfruttamento? “La ricchezza prodotta dalle piantagioni e dalle miniere nelle Americhe è stata a lungo consentita dalla manodopera schiava. Tuttavia, eviterei di associare al solo concetto di ‘Occidente’ quello di sfruttamento, tenendo presente che all’interno di ogni società, attraverso i millenni, sono coesistiti sfruttati e sfruttatori”. La riduzione dell’uomo in schiavitù non ha riguardato soltanto la nostra parte del mondo… “In epoche diverse è stata comune quasi ovunque, nell’America precolombiana, nei Paesi arabi, nell’impero ottomano, in parti della Cina, dell’India e dell’Asia sud-orientale. Una volta abolita la tratta transatlantica, la cattura e il commercio degli schiavi continuarono a lungo in diverse regioni africane. Mentre gli orrori della schiavitù attuata nei domini personali del re del Belgio Leopoldo II in Congo, fra il 1885 e il 1908, sono tristemente noti, ricordiamo che in Etiopia la schiavitù fu abolita soltanto nel 1942, in Ghana nel 1998 e in Mauritania, almeno ufficialmente, nel 2007, mentre persiste di fatto in alcune aree del Paese”. Arrivando ai giorni nostri, quali sono le schiavitù moderne? “Bande armate di terroristi islamisti e milizie che combattono in conflitti interetnici come in Sudan, nel Darfur, nella Repubblica Democratica del Congo, rapiscono le persone, le tengono schiave, le usano come merce di scambio, le forzano a combattere, anche se giovanissime. C’è poi la piaga dei trafficanti di persone che aspirano ad arrivare in Europa: se non sono soddisfatti dal pagamento, possono ridurle in condizioni di schiavitù. L’oppressione spesso continua in altre forme nei Paesi di destinazione, come l’induzione alla prostituzione e il suo sfruttamento a opera di gruppi criminali, la costrizione al matrimonio o all’accattonaggio”. Con il contrasto alle moderne forme di schiavitù e i principi stabiliti dal diritto internazionale è possibile arrivare a debellarle? “Mentre si è giunti all’abolizione formale in diversi Paesi e ad alcune limitazioni della schiavitù di fatto, le grandi statuizioni del diritto internazionali sono ancora lontane dall’essere pienamente attuate. Per superare davvero la schiavitù contemporanea occorre che ciascuno faccia con molto impegno la propria parte, con un’interazione più efficace tra istituzioni internazionali, governi e organizzazioni della società civile”. Redazione Italia
August 23, 2026
Pressenza