La Corte di giustizia europea ha già bocciato il blocco dei trasferimenti “Dublino”Cosa succederà dopo la “sospensione” di Schengen con la Spagna e la reazione
tedesca?
Come era ampiamente prevedibile, dopo la violazione da parte dell’Italia
del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere, che sostituisce
il vecchio Regolamento Dublino III del 2013, e che va applicato in stretto
coordinamento con il vigente Codice frontiere Schengen (CFS), la Germania ha
annunciato la sua intenzione di espellere in Italia i richiedenti asilo
denegati, per i quali non sia stata sospesa o revocata la decisione di diniego,
che siano transitati dall’Italia come paese di primo ingresso.
Se si abbatte il principio di solidarietà nella gestione dei controlli di
frontiera, cardine dei Regolamenti europei, si paga un prezzo che può essere
molto elevato. Anche se il prezzo più alto sarà pagato dai richiedenti asilo
sballottati da un paese all’altro per questioni di propaganda elettorale. Per
loro sarà essenziale il ruolo della giurisdizione ed il rispetto del diritto di
difesa garantito dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, per opporsi a trasferimenti ormai ingiustificati dopo il loro
inserimento in paesi che garantiscono i diritti umani e l’inserimento sociale in
condizioni migliori da quelle attualmente offerte dall’Italia, dove il sistema
di accoglienza è in una condizione di endemica disfunzionalità, malgrado il calo
degli arrivi.
Il Regolamento 2024/1717 del 13 giugno 2024 recante modifica del Regolamento
(UE) 2016/399 istituiva un nuovo Codice dell’Unione (Codice frontiere Schengen)
relativo al regime di attraversamento delle frontiere, in modo da limitare i
poteri unilaterali dei singoli Stati. In base al Considerando 49 di questo
Regolamento, il meccanismo di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere
interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili
dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione organizzi consultazioni tra
gli Stati membri
La Commissione dovrebbe organizzare una consultazione qualora uno Stato membro
direttamente interessato lo richieda. È opportuno che in questo processo siano
coinvolte le agenzie dell’Unione competenti affinché condividano le loro
competenze, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare la possibilità
di applicare misure alternative e, all’occorrenza, le modalità pratiche di
svolgimento del controllo di frontiera alle frontiere interne e la relativa
durata. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la
Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione
sul ripristino del controllo di frontiera. In realtà diversi Stati membri, come
l’Italia e la Francia, hanno ripristinato per anni i controlli alle frontiere
interne, senza rispettare le procedure dettate dall’Unione europea. […]
Il sistema Schengen, consolidato nel Codice frontiere Schengen (CFS) e il
sistema Dublino, oggi regolato dal nuovo Regolamento sulla gestione delle
frontiere (UE) 2024/1351, costituiscono un complesso normativo strettamente
interconnesso. I “movimenti secondari” dei richiedenti asilo, dal paese di primo
ingresso verso un altro Stato membro, sono considerati come uno dei principali
ostacoli al mantenimento del principio di libera circolazione che dovrebbe
caratterizzare il regime delle frontiere interne europee. Gli stati membri non
sono tuttavia autorizzati a sospendere l’applicazione effettiva di questo
principio unilateralmente e senza preavviso alla Commissione europea, ed allo
stesso tempo non possono rifiutarsi a dare seguito alle richieste di
riammissione provenienti da altri Stati membri.
Non è stato neppure richiamato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1359 che affronta
situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e
dell’asilo, che dovrebbe essere entrato in vigore dal 1° luglio 2026. Un
regolamento che, nelle situazioni in cui un paese terzo o un attore non statale
ostile incoraggia o facilita il movimento di cittadini di paesi terzi o apolidi
verso le frontiere esterne dell’UE o verso uno Stato membro con l’obiettivo di
destabilizzare l’Unione europea o gli Stati membri, prevede deroghe agli
obblighi fissati in capo ai singoli Stati, ma con decisioni che, su inziativa
dello Stato interessato, devono essere assunte dalla Commissione e dal Consiglio
UE, dunque non in modo unilaterale da ciascun paese membro.
La Corte di giustizia europea (CGUE) a marzo di quest’anno (caso Daraa) ha
ribadito la valenza del Regolamento Dublino per la determinazione della
responsabilità nelle procedure di asilo. Un tribunale amministrativo tedesco si
era rivolto alla più alta corte europea per chiarire una questione fondamentale
del diritto europeo in materia di asilo. La Corte si è pronunciata sul rifiuto
di riammissione dell’Italia.
Dal momento del suo insediamento il governo Meloni aveva bloccato l’applicazione
del Regolamento Dublino III del 2013, adducendo l’emergenza migratoria che si
sarebbe determinata nel corso di quell’anno. Il contesto della sentenza della
Corte di giustizia dell’UE era legato a un caso pendente presso il Tribunale
amministrativo di Sigmaringen. Un cittadino siriano aveva impugnato il rigetto
della sua domanda di asilo. Era entrato in Germania passando per l’Italia.
Secondo il Regolamento Dublino III, pertanto, la competenza iniziale per la
procedura di asilo spettava all’Italia, poiché il cittadino siriano aveva messo
piede per la prima volta nel territorio europeo proprio in quel paese.
Con riferimento all’Italia, la Corte di Lussemburgo osservava che “lo Stato
membro designato come competente in base ai criteri enunciati al capo III del
regolamento Dublino III (che nel caso esaminato era l’Italia n.d.a.) non può
sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad
esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità
porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio
il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento.
Inoltre, ritenere che si possa dedurre da un siffatto annuncio unilaterale che
sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di
accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio serio di un trattamento
inumano o degradante, al punto da impedire tutti i trasferimenti dei richiedenti
protezione internazionale verso lo Stato membro competente e da comportare un
trasferimento della competenza da tale Stato membro verso lo Stato membro del
movimento secondario, potrebbe incoraggiare tali movimenti incentivando i
richiedenti a proseguire la loro rotta migratoria verso un altro Stato membro
che sembri offrire loro condizioni più favorevoli (sentenza del 19 dicembre
2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 42)”.
La Corte ha poi aggiunto che “In proposito occorre ricordare che, secondo una
giurisprudenza costante, uno Stato membro non può giustificare l’inadempimento
degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione adducendo il
fatto che anche altri Stati membri verrebbero meno ai loro obblighi. Infatti,
nell’ordinamento giuridico dell’Unione istituito dal Trattato FUE l’attuazione
del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri non può essere soggetta a
una condizione di reciprocità. Gli articoli 258 e 259 TFUE prevedono i mezzi di
ricorso idonei per fronteggiare i casi in cui gli Stati membri vengano meno agli
obblighi loro incombenti in forza del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze
dell’11 gennaio 1990, Blanguernon, C-38/89, EU:C:1990:11, punto 7, nonché
dell’11 luglio 2018, Commissione/Belgio, C-356/15, EU:C:2018:555, punto 106 e
giurisprudenza citata)”.
Per i giudici europei tuttavia, qualora il trasferimento dei richiedenti asilo
verso il paese di primo ingresso non possa essere effettuato entro il termine di
sei mesi, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è
trasferita ipso iure allo Stato membro di ultimo arrivo, e ciò anche se la
mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa
unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in
forza dei criteri enunciati dal Regolamento Dublino sulle prese e riprese in
carico di dette persone. Con il vecchio Regolamento, infatti, bastavano sei mesi
di permanenza nel paese di destinazione, per superare il problema della
competenza del primo paese di ingresso (l’Italia).
Tra le righe, la Corte ricorda che “La Commissione o qualsiasi altro Stato
membro può proporre un ricorso per inadempimento”, come si potrebbe verificare
adesso se l’Italia, a fronte di un calo degli arrivi propagandato a reti
unificate, dovesse insistere nella sua posizione di rifiutare trasferimenti
(riammissioni) da altri paesi membri di richiedenti asilo che sono transitati
dal nostro territorio. Un analogo ricorso per inadempimento potrebbe proporsi
anche nel caso del protrarsi ingiustificato della sospensione della libera
circolazione con la Spagna, oppure se dovesse continuare a ritenere come
frontiere esterne, con i relativi controlli, le frontiere interne con la
Slovenia. […]
Il funzionamento corretto del sistema Dublino che, malgrado l’abrogazione del
vecchio Regolamento (UE) 2013/604, può conservare questa denominazione perché
per l’esame delle richieste di asilo e per l’accoglienza dei richiedenti
mantiene intatta la competenza del paese di primo ingresso, è essenziale per il
rispetto dei diritti fondamentali delle persone in cerca di protezione, ma anche
per un normale svolgersi dei rapporti tra Stati membri, e dunque per il
funzionamento dell’Unione europea.
Giorgia Meloni e i suoi sodali al governo hanno aperto una crisi che potrebbe
fare saltare l’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo del 2024.
Una normativa che cancella il diritto di asilo in Europa, per effetto della
esternalizzazione con i paesi terzi e dell’abbattimento delle garanzie
procedurali dopo l’ingresso, ma che alle componenti più estreme della destra
nazionalista europea appare ancora troppo garantista.
Vediamo adesso come troll e giornalai di impronta sovranista, che ancora
confondono i richiedenti asilo come “clandestini”, spiegheranno questo brillante
risultato agli italiani che si inebriano per la “difesa dei confini nazionali”.
Qualcuno propone addirittura di spedire in Germania i naufraghi soccorsi in
acque internazionali dalle odiate ONG. La disinformazione ormai dilagante
rischia ancora una volta di fare prevalere la propaganda sui fatti e sul
rispetto dello Stato di diritto.
Fulvio Vassallo Paleologo