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Unità familiare, un diritto che non può aspettare: l’ultimo incontro formativo del Progetto Annick
Con la fine della sua seconda edizione, il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” promuove l’ultimo incontro di formazione dell’anno dedicato ai temi del ricongiungimento familiare e della coesione familiare. Un momento importante non solo per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti, ma soprattutto per avviare una riflessione collettiva e strategica sulle barriere che continuano a ostacolare l’esercizio del diritto fondamentale dell’unità familiare. Durante l’iniziativa formativa affronteremo i nodi principali emersi nella pratica quotidiana e nell’attività giudiziaria del progetto: * Analisi dei casi più rilevanti affrontati durante la seconda edizione del progetto e buone prassi operative. * Come contrastare i sistematici ritardi nella trattazione delle pratiche e nel rilascio dei visti. * Come contrastare la prassi giudiziaria che tende sistematicamente a giustificare i ritardi consolari ed a negare il risarcimento del danno da ritardo. * Come rendere effettivo l’esercizio del potere sostitutivo. * Come proseguire il lavoro di tutela, mutualismo e pressione politica anche oltre la conclusione della seconda edizione. L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata alla preparazione della linea difensiva in vista dell’importante udienza del 15 gennaio 2027, relativa alla class action sui ricongiungimenti familiari. L’incontro è aperto a tutti. Invitiamo avvocati, operatori legali, associazioni e chiunque sia interessato a partecipare attivamente alla discussione. Saranno presenti: Giovanni Barbariol, Stefano Bleggi, Giorgia Giordani, Gennaro Santoro, Chiara Starita. * Informazioni: annick@meltingpot.org Modulo di iscrizione – clicca qui
Coesione familiare: il requisito dei due anni di soggiorno vale solo per il ricongiungimento
Arriva dal lavoro del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare una pronuncia favorevole sul requisito biennale di soggiorno introdotto nel 2024 per il ricongiungimento familiare. Con sentenza del 3 settembre 2026, il Tribunale di Venezia ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Padova aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998) presentata da una cittadina colombiana, coniugata con un connazionale regolarmente soggiornante in Italia per motivi di studio. La Questura aveva motivato il diniego richiamando l’art. 28, comma 1-bis, TUI, introdotto dal d.l. 145/2024 (convertito dalla l. 187/2024). La norma richiede a chi presenta richiesta di ricongiungimento per coniuge, figli maggiorenni a carico o genitori di aver maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni. Il marito della ricorrente non aveva ancora raggiunto questa soglia. Il Tribunale, pur con una motivazione molto sintetica, accoglie la lettura proposta dalla difesa: l’art. 30, comma 1, lett. c) non contiene alcun richiamo al requisito biennale, che il legislatore ha previsto esclusivamente per la fattispecie del ricongiungimento. Ne deriva che il requisito non può essere esteso in via interpretativa alla coesione familiare, istituto distinto con cui il familiare già regolarmente presente in Italia ottiene un permesso per motivi familiari senza passare dalla procedura di nulla osta. Il giudice valorizza inoltre la situazione concreta della ricorrente: la convivenza stabile con il coniuge, l’inserimento sociale e lavorativo, un percorso di cure in corso presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova e lo stato di gravidanza, tutti elementi che l’allontanamento dal territorio avrebbe interrotto. Il Tribunale riconosce quindi il diritto della ricorrente al rilascio del permesso per motivi familiari e ordina alla Questura di provvedere. Tribunale di Venezia, sentenza del 3 settembre 2026 Si ringrazia l’avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. Notizie RICONGIUNGIMENTO E UNITÀ FAMILIARE: ORIENTAMENTO E ASSISTENZA LEGALE Grazie al progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” difendiamo il diritto a vivere insieme ai propri familiari 20 Novembre 2025
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.