Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese
avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso
dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del
Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge.
La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28
e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva
2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità
familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere
interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo,
onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010,
Chakroun, causa C-578/08).
Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento
familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I.
sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti
prodotti dalla ricorrente.
La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al
rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di
interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega
la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere
gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il
vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel
coniuge nel territorio dello Stato.
L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte
non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in
concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla
ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in
linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un
diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare.
Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata
attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis
l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali
carenze documentali o fornire chiarimenti.
La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento
familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva
degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità
del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di
porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie
partecipative.
“Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è
particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri
culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali
in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di
dar vita ad una famiglia”.
Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.