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Enrico Grosso: una legge elettorale con premio per una minoranza,  patologia della democrazia
L’intervista a Enrico Grosso,  Professore ordinario di Diritto Costituzionale  – Università di Torino sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi e Isabella Pierantoni. Anna Maria Bianchi Oggi parliamo della proposta di legge elettorale con Enrico Grosso, Professore ordinario di Diritto costituzionale  – dell’ Università di Torino, e  iniziamo dai principali punti critici  che sono stati evidenziati dalla maggior parte dei costituzionalisti, tra i quali c’è anche il Professor Grosso, che sono stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel mese di maggio. Enrico Grosso I punti qualificanti della legge, su cui interviene la riforma sono sostanzialmente tre. Il primo è l’introduzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che abbia raggiunto almeno il 42% dei voti validi. A questa lista o coalizione di liste è riconosciuto come premio un numero fisso di parlamentari, pari a 70 deputati in più e a 35 senatori in più, rispetto a quelli che spetterebbero alla lista o alla coalizione di liste sulla base di un riparto proporzionale dei voti effettivamente conseguiti in ciascuna camera. La prima caratteristica, dunque, è un premio di maggioranza consistente in una cifra fissa, un numero fisso di deputati o di senatori che vengono regalati a quella coalizione se ha superato la soglia del 42% dei voti. La seconda caratteristica è che per la scelta in concreto dei parlamentari – le persone fisiche che saranno elette deputati o senatori sulla base di questo premio di maggioranza – non si ricorrerà né a collegi uninominali[1], cioè collegi nei quali il singolo elettore possa scegliere il solo candidato di ciascuna delle liste che si presentano, né con il sistema delle preferenze che consentono all’elettore di scrivere sulla scheda il nome del candidato preferito e dunque di sceglierlo direttamente. I parlamentari saranno invece individuati sulla base di liste bloccate. Saranno bloccate sia le liste circoscrizionali, ossia quelle all’interno delle quali saranno individuati i parlamentari eletti nella quota proporzionale, sia il listone nazionale dei 70 deputati e 35 senatori che andranno a comporre il premio di maggioranza. In sintesi, il territorio nazionale viene diviso in circoscrizioni[2], in ciascuna circoscrizione si presentano una serie di candidati predeterminati dai partiti; a seconda del numero di voti ricevuti da una lista in quella circoscrizione verranno eletti il primo, il primo e il secondo oppure il primo il secondo e il terzo, e così via, senza che all’elettore sia data alcuna possibilità di scelta rispetto all’ordine predeterminato dai singoli partiti. Per quanto riguarda il premio di maggioranza (i 70 deputati e i 35 senatori assegnati alla coalizione di liste che avrà ottenuto la maggioranza almeno del 42% in entrambe le camere) si prevede che quei 70 deputati e quei 35 senatori siano interamente predeterminati in una lista nazionale, scelta di nuovo dai partiti di riferimento (in questo caso – verosimilmente – da un accordo all’interno della coalizione formata dai partiti che si alleano). Se nessuna delle liste o coalizioni di liste che si presentano raggiunge il 42% dei voti, ovvero se si raggiunge soltanto alla Camera e non al Senato o soltanto al Senato e non alla Camera, il premio non scatterà. In questo caso i deputati e i senatori verranno distribuiti secondo un criterio proporzionale, ma sempre sulla base di liste bloccate, rispetto alle quali gli elettori non avranno alcun tipo di voce in capitolo. La terza caratteristica della nuova legge elettorale è che ogni coalizione, per potersi presentare alle elezioni, e quindi per poter presentare liste di candidati, deve anche indicare il nome di colui che verrà proposto, in caso di vittoria elettorale, al Presidente della Repubblica come candidato presidente del Consiglio dei Ministri. L’intento è trasparente: vi è la volontà di realizzare di fatto, attraverso la legge elettorale, ciò che l’attuale maggioranza di governo avrebbe voluto introdurre con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato: fare in modo che il candidato presidente del Consiglio dei Ministri sia indicato preventivamente, in modo che a posteriori si possa dire che “è stato il popolo a scegliere il Premier”. Il che è un’assurdità costituzionale, perché la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri spetta, ai sensi dell’art. 92, al Presidente della Repubblica, mentre il conferimento della fiducia spetta, ai sensi dell’art. 94, al Parlamento. Su ciascuna di queste caratteristiche della proposta di legge elettorale ho forti perplessità, che meritano approfondimenti. Anna Maria Bianchi Approfondiamo allora la parte che riguarda la rappresentanza, che è quella che viene più compressa in nome di una presunta maggiore governabilità. Lei nella sua audizione ha ricordato la sentenza della Corte costituzionale, che ha definito incostituzionale ogni meccanismo che privi l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Ha già parlato delle liste bloccate, che tuttavia sono già una realtà nel sistema elettorale vigente. C’è poi l’aspetto dei riferimenti territoriali per gli elettori e per i candidati, dei collegi plurinominali, dei candidati eletti nel listone nazionale: non pensa che questo sistema per gli elettori si traduca in una ulteriore compressione della conoscibilità dei propri potenziali rappresentanti? Enrico Grosso Facciamo un passo indietro. Il nostro è l’unico paese al mondo in cui in un arco temporale di poco superiore a trent’anni, dal 1993 a oggi, si sono susseguite già quattro riforme incisive del sistema elettorale. Questa è la quinta che si appresta ad essere approvata. Il nostro è di sicuro l’unico paese al mondo in cui due delle quattro riforme entrate in vigore in tale ristretto periodo di tempo sono state dichiarate costituzionalmente illegittime: la Corte costituzionale è intervenuta due volte, nel 2014 e poi nel 2017, e ha dichiarato incostituzionali le leggi elettorali in quel momento in vigore. Questa è un’anomalia assoluta. Affinché non venga dichiarata incostituzionale la terza legge elettorale in trent’anni, dobbiamo allora tenere conto delle indicazioni molto precise che ci ha dato la Corte costituzionale. Non dobbiamo fare finta che la Corte abbia parlato al vento nelle due sentenze del 2014 e del 2017, nelle quali sono stati affermati principi molto precisi, che riguardano sia il premio di maggioranza sia le modalità di scelta dei singoli candidati che andranno poi a comporre il Parlamento.  Sotto il profilo del principio rappresentativo e del rapporto tra il valore costituzionale della corrispondenza tra voti e seggi che va sempre tendenzialmente assicurato in nome dell’uguaglianza del voto e la c.d. “garanzia della governabilità”, la Corte costituzionale nel 2014 ha testualmente affermato che l’alterazione del criterio del riparto proporzionale dei seggi, che avviene con il premio di maggioranza, non può essere tale da creare una eccessiva sovra-rappresentazione della lista (o coalizione) di maggioranza relativa, tale da generare in concreto una distorsione tra i voti espressi e l’attribuzione dei seggi, che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, possa assumere una misura tale da compromettere l’uguaglianza del voto. L’articolo 48 della Costituzione stabilisce che il voto di ciascun cittadino deve valere come quello di ciascun altro. Tutti i voti valgono in modo tendenzialmente uguale, dice la Costituzione, e quindi non si può provocare una distorsione nella rappresentanza delle singole liste, tale per cui il voto di qualcuno valga la metà dell’altro. Quindi non sarebbe solo incostituzionale introdurre un premio di maggioranza sganciato dal raggiungimento di una soglia percentuale minima di voti, come avveniva per esempio per la legge Calderoli (il c.d. “Porcellum”), dichiarata incostituzionale nel 2014. Sarebbe comunque incostituzionale un premio troppo distorsivo, che alterasse eccessivamente la distribuzione dei seggi rispetto al normale criterio proporzionale, quale che fosse la percentuale di partenza. Ora, riconoscere per esempio un numero fisso di deputati, che può arrivare a 70, a chi ha ottenuto già il 45%-46% dei voti, significa dare a quella lista un numero di seggi in più che può arrivare al 60% o più (nonostante l’esistenza di una sorta di “criterio moderatore” che limiterebbe il numero massimo di deputati assegnabili alla coalizione vincente a 220, e il numero massimo di senatori a 113, il quale però non tiene conto dei parlamentari aggiuntivi che potrebbero essere assegnati a tale coalizione in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta, ove è mantenuto il collegio uninominale, oltre che nella pattuglia di parlamentari eletti all’estero). Ciò costituisce un’alterazione a mio giudizio eccessivamente distorsiva. Prendiamo ad esempio la Camera, in cui sono eletti 400 deputati. Se io assegno dei deputati in più alla lista che vince, quei deputati sempre 400 alla fine dovranno essere; di conseguenza, quei 70 deputati che do in più al vincitore sono deputati sottratti alle liste degli sconfitti. Ottengo in tal modo un doppio effetto, di aumento dei deputati assegnarti alla lista che vince e di corrispondente diminuzione dei deputati assegnati alle liste che non accedono al premio. Inoltre la distorsione potrebbe risultare talmente alta da rischiare di mettere in pericolo le c.d. “soglie di garanzia”. Che cosa sono le soglie di garanzia? Sono quei quorum di maggioranza previsti dalla Costituzione per tutti i casi in cui si ritiene (cioè i Costituenti ritennero) che la decisione non possa essere presa a maggioranza semplice. La maggioranza di governo non deve avere la possibilità di scegliere da sola i cinque giudici costituzionali eletti dal Parlamento in seduta comune, o i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Allo stesso modo non deve avere la possibilità di approvare da sola una revisione costituzionale con una maggioranza tale da impedire che su di essa possa essere chiesto dalle opposizioni un referendum confermativo. Ed infine, non dovrebbe neppure – da sola – procedere all’elezione del Presidente della Repubblica (almeno nelle prime tre votazioni). In tutti questi casi la Costituzione prevede maggioranze qualificate, pensate per “costringere” la maggioranza di governo a raggiungere il necessario compromesso con l’opposizione. Con un’alterazione così accentuata della rappresentanza, quelle soglie di garanzia rischiano di saltare. La conseguenza è che una lista/coalizione, che per esempio abbia avuto il 42% dei voti (il che significa che il 58% di chi è andato a votare, ossia una maggioranza assoluta di elettori, ha votato in senso contrario) vede per incanto il suo consenso artificialmente gonfiato fino a oltre il 60% dei seggi. Con quel 60% dei seggi, la coalizione che ha vinto con il 42% può cambiare da sola la Costituzione, eleggere da sola il Presidente della Repubblica al primo scrutinio, i giudici costituzionali e così via. Ciò, secondo la Corte costituzionale, è un pericolo, una minaccia per l’equilibrio democratico, oltre che per il principio di uguaglianza del voto. Questa è la prima e una delle principali ragioni di incostituzionalità di questa legge. Ce ne è poi un’altra. Indipendentemente dal premio di maggioranza, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale “qualsiasi meccanismo di distribuzione dei seggi ai singoli candidati, che privi l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Le attività dirette alle selezioni dei candidati devono essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini e alla realizzazione di linee programmatiche, che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”. Ho letto un passo significativo della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014. Che cosa significa che sono vietate le liste bloccate di dimensioni abnormi, come quelle a suo tempo previste dalla legge Calderoli, che fu infatti dichiarata incostituzionale? Perché le liste bloccate di dimensioni abnormi impediscono di fatto all’elettore un’effettiva conoscenza dei candidati che, con il suo voto, egli concorrerà ad eleggere. Secondo me tutto ciò è particolarmente offensivo nei confronti degli elettori. Facciamo un esempio. Io sono iscritto nelle liste elettorali del Comune di Torino. Voterò pertanto nella circoscrizione elettorale di Torino e provincia. Sulla mia scheda elettorale saranno presenti, per ciascuna lista o coalizione di liste, cinque o sei nomi corrispondenti ai candidati da eleggere nella quota proporzionale, più altri quattro o cinque corrispondenti ai candidati al premio di maggioranza che dovrei contribuire a eleggere nella mia provincia. Prescindiamo un momento dal fatto che, con riferimento ai candidati della quota proporzionale, io mi limiterò a dare un voto “generico” che contribuirà a determinare il numero dei candidati di quella lista che saranno effettivamente eletti, ma non avrò alcuna voce in capitolo sulla selezione delle singole persone fisiche che occuperanno il seggio (che dipenderà solo ed esclusivamente dall’ordine con cui il loro partito di riferimento le avrà collocate all’interno della lista). Soffermiamoci invece sulla seconda lista, quella contenente i nomi dei candidati assegnati con il premio di maggioranza.  In realtà questa seconda indicazione è un inganno, perché il premio di maggioranza, che io contribuisco a formare attraverso il mio voto nella provincia di Torino, in realtà sarà composto non da quei candidati che io trovo sulla mia scheda, ma da tutti i 70 candidati che verranno eletti automaticamente in blocco, se scatterà il premio a livello nazionale. Cioè io col mio voto nella provincia di Torino non contribuisco soltanto a eleggere i quattro o cinque candidati indicati sulla mia scheda a Torino, ma contribuisco ad eleggere anche i candidati del premio di maggioranza che stanno a Messina, a Bolzano, a Roma e in tutto il resto d’Italia. Ma io non li conosco, perché sono collocati in un listone di 70 persone, “spezzettate” circoscrizione per circoscrizione ma destinate ad essere elette (o ad essere bocciate) in blocco. Io vengo indotto a credere di votare per i quattro candidati di cui trovo indicazione sulla scheda, ma in realtà sto votando per settanta persone insieme, in larghissima parte a me ignote, disseminate su tutto il territorio nazionale. Ora questo è un meccanismo palesemente incostituzionale perché il mio voto viene utilizzato per eleggere anche una serie persone di cui io nulla so, in quanto sono “apparentemente” candidate in una circoscrizione diversa. C’è un elemento ancora più grave, che provo a descrivere con un altro esempio. Io voto a Torino e contribuisco, nella mia circoscrizione, a far vincere la coalizione “blu” (che magari trionfa nella mia circoscrizione proprio in quanto sono particolarmente apprezzati i candidati che tale coalizione ha inserito nella lista destinata al premio di maggioranza). Poiché però la coalizione “blu” non vince a livello nazionale, in quanto sopravvanzata dalla coalizione “gialla”, il mio voto a Torino non serve a eleggere i candidati blu del premio di maggioranza, anche se nella mia circoscrizione la coalizione “blu” ha effettivamente vinto, e magari con distacco, perché il premio di maggioranza scatterà a livello nazionale. Quindi il mio voto non sarà servito a niente, ma in compenso anche i voti di Torino che sono andati alla coalizione “gialla” (perdente a Torino) saranno serviti a eleggere i candidati del premio di maggioranza nazionale di quella coalizione. Questa è di nuovo una distorsione, perché all’elettore non resta nessun margine di scelta. Non è neanche in grado di capire fino in fondo quali sono i candidati che, con il suo voto, egli contribuirà ad eleggere. Ciò mi sembra macroscopicamente incostituzionale, oltre ad essere profondamente lesivo della fiducia che i cittadini devono continuare ad avere nei confronti dei meccanismi di formazione della rappresentanza politica. Se io non ho più alcuna voce in capitolo su coloro che verranno eletti, ma perché devo continuare ad andare a votare? Ci lamentiamo da anni del drammatico crollo della partecipazione al voto e dell’aumento abnorme dell’astensionismo, ma che cosa ci aspettiamo, se continuiamo a fabbricare sistemi elettorali che espellono letteralmente i cittadini dal circuito della rappresentanza e della decisione politica? Se ai cittadini non è più data alcuna concreta possibilità di scegliere i loro rappresentanti, o almeno di controllare in qualche modo chi verrà effettivamente eletto, allora perché dovrebbero continuare ad andare a votare? Anna Maria Bianchi Come giudica il sistema elettorale attuale e quale sarebbe a suo avviso il sistema migliore per garantire una partecipazione democratica dei cittadini elettori? Enrico Grosso Su questo ho una posizione precisa, che ovviamente non pretendo sia condivisa da tutti. Parto da una constatazione: abbiamo parlato poc’anzi della crescente disaffezione al voto, una disaffezione che caratterizza ormai endemicamente ogni appuntamento elettorale e che mi preoccupa particolarmente perché alla fine mette in discussione lo stesso principio democratico in quanto tale. Noi ci troviamo di fronte a cittadini sempre più insoddisfatti, sempre meno capaci di essere integrati politicamente, proprio per l’incapacità del sistema politico di intercettarne adeguatamente i bisogni e le esigenze, che disertano sempre di più le urne perché non credono più in un meccanismo di selezione che è sempre più artificiale, sempre più etero-diretto, in cui la loro capacità di scegliere i loro rappresentanti è sempre meno valorizzata. Ho l’impressione che la crisi del rapporto tra cittadini e rappresentanti, quindi tra cittadini e Parlamento, non sia stata adeguatamente contrastata dalle modifiche sempre più insistenti e parossistiche delle leggi elettorali che si sono susseguite ad ogni livello a partire dal 1993. Riforme, già quelle della grande stagione referendaria di Mario Segni che tanta retorica ha sviluppato, che erano state tutte accomunate da un’unica cifra stilistica, forse da un unico obiettivo strategico: l’esaltazione del principio maggioritario, cioè l’idea che ai cittadini non spettasse scegliere i parlamenti, bensì i governi, e che a tal fine fosse auspicabile che il voto generasse la formazione di due sole forze politiche (o quantomeno due sole coalizioni politiche) che si fronteggiassero per “la conquista del governo”. L’obiettivo era dunque quello della semplificazione, della “binarizzazione”, della polarizzazione del quadro politico, infine della verticalizzazione del potere e di una sempre più spiccata personalizzazione. Si costringeva l’elettore a votare Berlusconi o Prodi, adesso si pretende che voti Meloni o Schlein. Come se non ci fosse nulla in mezzo, o di lato. L’idea è che al cittadino non spetti eleggere un Parlamento costruito in base a un’articolazione plurale di soggetti, ma che gli tocchi di scegliere lo schieramento bianco o quello nero, quello rosso o quello blu, senza alternative. Una delle ragioni di questo vero e proprio disfacimento dell’idea di rappresentanza è proprio da ascriversi alla fastidiosa retorica della semplificazione che ha cominciato ad essere agitata fin dagli anni ‘90 da parte dei fautori delle riforme elettorali maggioritarie. All’idea della democrazia che serve a integrare il pluralismo attraverso il confronto e il compromesso – le nostre società sono società pluralistiche, nelle quali per fortuna non la pensiamo solo in due modi, per cui non si capisce perché dovremmo essere costretti a dividerci in due soli schieramenti – si è sostituita l’idea della democrazia come contrapposizione continua, anzi come guerra tra due opposti eserciti, di cui ogni elezione andrebbe vissuta come la battaglia risolutiva. Alla concezione delle elezioni come momento di confronto democratico tra forze politiche che sanno di dover poi trovare, in Parlamento, gli opportuni compromessi politici quotidiani che lo Stato costituzionale esige, si è sostituita quella delle elezioni come ordalia, una sorta di rito tribale tra due – e possibilmente non più di due – schieramenti che si scontrano all’ultimo sangue per ottenere dal “popolo sovrano” il mandato a “decidere” in suo nome. Bene, tutto ciò, alla fine ha logorato il sistema, perché è una concezione di un artificialismo e di un semplicismo sconfortante. Non esisteranno mai, in natura, due soli modi di vedere il mondo. Possono tutt’al più esistere compromessi tra forze diverse che, in Parlamento (ossia essenzialmente “parlandosi”) si sforzino di raggiungere i necessari accordi politici. E difatti cos’è avvenuto negli ultimi trent’anni? Che le coalizioni formatesi per vincere le elezioni spesso si sono dimostrate delle accozzaglie artificiali, eterogenee, intrinsecamente deboli e incapaci di assumere responsabilmente le decisioni che toccano a chi deve governare. Magari hanno saputo dimostrare grande “stabilità di governo” (ossia grande motivazione a continuare a stare insieme al governo), ma quasi mai una decente stabilità dell’”azione” di governo, che è cosa assai diversa. Insomma, l’ossessione semplificatrice dell’ultimo trentennio, retoricamente esaltata come il rimedio ai presunti mali della democrazia italiana, ha finito per produrre una rappresentazione distorta della funzione delle elezioni. Che non servono a scegliere il Governo, ma a eleggere il Parlamento. Esse hanno sicuramente – anche – il compito di provare a “costruire” maggioranze politiche, e dunque – in una forma di governo parlamentare – di consentire auspicabilmente la formazione di governi stabili. Ma ciò non può avvenire al prezzo di sacrificare fino al punto di annichilire il fondamentale compito assegnato alla legge elettorale: quello di consentire una effettiva rappresentanza del pluralismo politico e sociale, e di rendere immediatamente percepibile nei cittadini – elezione dopo elezione – tale corrispondenza tra le articolazioni del pluralismo presenti nella società, le loro proiezioni parlamentari e gli indirizzi politici che da tale concorso dovrebbero scaturire. Nel Parlamento italiano si è persa la capacità di parlarsi. Parlarsi stando in Parlamento significa abituarsi a parlare con le persone che non la pensano come te. Questa attitudine, che era propria degli statisti del passato, sembra ormai completamente scomparsa. In Parlamento non ci si parla più. Spesso raccolgo l’invito a recarmi in audizione presso le commissioni parlamentari, per offrire il mio punto di vista su progetti di legge concernenti questioni che attengono alle mie competenze giuridiche. Tutte le volte che mi reco in tali consessi ho l’impressione che, tra di loro, i parlamentari della maggioranza e quelli dell’opposizione non si parlino più, forse abbiano perduto la capacità, e sicuramente in ogni caso l’interesse, a farlo. Le audizioni si trascinano come un rito stanco e sostanzialmente inutile, in attesa che arrivi il momento del voto, il momento della conta, quello in cui “non ci si perde più in chiacchiere”. Tutto ciò è davvero deprimente, se pensiamo a cosa sono serviti, e per cosa sono nati, i parlamenti. Per uscire da questa vera e propria malattia della democrazia, occorre ricostruire quel tessuto lacerato e provare a ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni, offrendo un rimedio che spezzi la retorica di una pretesa “democrazia decidente” rozza e semplificata, fatta di “vincitori” e “vinti”, i primi destinati a “governare” e i secondi – nella migliore delle ipotesi – ad attendere in silenzio il proprio turno. Sebbene oggi, nella retorica dominante della soi disante “democrazia decidente”, ciò possa apparire paradossale, sono convinto che il difetto solitamente ascritto ai sistemi elettorali proporzionali, ossia il fatto di non essere, tendenzialmente, “majority- assuring”, costituisca in realtà il suo maggior pregio. I sistemi funzionali a “costruire” artificialmente maggioranze politiche attraverso ancor più artificiali “premi”, e poi ad alimentare retoricamente la “vittoria” elettorale conquistata, per trasformarla in legittimazione a “governare” in splendida autonomia, consegnano in realtà il potere nelle mani di una minoranza che ormai non si sente neppure obbligata a “parlare” con la maggioranza degli “sconfitti”, e sempre meno si avvede – tanto meno riesce a venire a capo – della complessità dei problemi che investono una società sempre più divisa, impaurita e fragile. Non è affatto una cosa di per sé desiderabile che “la sera delle elezioni” si conosca il Presidente del consiglio; anche se lo conosciamo un mese dopo, non succede proprio niente. Anzi, magari un governo uscito all’esito di una approfondita e complessa trattativa tra forze politiche forti e autonomamente legittimate sarà più autorevole e meglio capace di sostenere e portare avanti un programma condiviso e dunque un’azione di governo davvero stabile. In breve, secondo me per invertire la rotta e superare la drammatica crisi della rappresentanza politica che ha portato ultimamente a percentuali di disaffezione al voto davvero preoccupanti l’unica strada è un ritorno a un sistema a base proporzionale. Non esiste un sistema elettorale perfetto, valido sempre in ogni momento storico. In questo momento storico, caratterizzato da crescenti problemi di legittimazione parlamentare, di difficoltà di funzionamento della rappresentanza politica e anche di carenza della continuità dell’azione di governo, occorre una legge che reintroduca un sistema elettorale tendenzialmente proporzionale. Un sistema proporzionale senza particolari correttivi o aggettivi, se non quelli, già ampiamente sperimentati in paesi caratterizzati da solide tradizioni parlamentari, idonei a limitare l’eccesso di frammentazione politica, quali potrebbero essere la previsione di soglie di sbarramento implicite (attraverso il sapiente governo della dimensione territoriale delle circoscrizioni o del recupero dei resti) ovvero esplicite. Anna Maria Bianchi Un’ultima domanda: cosa possiamo fare? Non sarà possibile per le opposizioni impedire l’approvazione di questa proposta di legge e molti dicono che anche la Corte costituzionale non avrà il tempo materiale per intervenire prima delle prossime elezioni. Che cosa si può fare a livello politico e cosa può fare la società civile? Enrico Grosso Innanzi tutto bisogna parlarne. Sono reduce da un’entusiasmante campagna referendaria e una cosa quella campagna mi ha insegnato: che se si spiega agli elettori – magari incontrandoli personalmente e non soltanto parlando loro attraverso il video o i social networks – qual è la vera posta in palio nei momenti in cui i grandi nodi politici in discussione vengono al pettine, la gente alla fine capisce. Quindi innanzitutto sarà necessario spiegare alle persone di che cosa questa legge le stia scippando: le sta scippando sostanzialmente del valore del loro voto e del valore della loro partecipazione democratica.   Dopodiché, dal punto di vista strettamente giuridico, il giorno in cui la legge entrasse in vigore, in tutti i tribunali d’Italia si può presentare un ricorso per accertamento della lesione individuale del diritto di voto, che potrebbe portare qualunque giudice a sollevare la questione di costituzionalità della legge appena approvata. E vedremo cosa ne penserà la Corte costituzionale, alla luce dei suoi precedenti. Mi aspetto tuttavia che, appena la legge sia stata approvata, il Governo chiederà al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle camere, e quindi sono scettico sul fatto che la Corte costituzionale arriverà in tempo a pronunciarsi su questa legge elettorale prima delle prossime elezioni, anche se non lo escludo. Può anche darsi che i tempi tecnici lo consentano; in tal caso, sono abbastanza fiducioso sul fatto che questa legge non possa restare così com’è e che quindi la Corte costituzionale non possa che dichiararla incostituzionale, almeno parzialmente. Se ciò non avvenisse, sarebbe molto grave, perché significherebbe che noi saremmo nuovamente chiamati a votare (come già è successo nel 2006, nel 2008 e nel 2013) con una legge elettorale incostituzionale. Credo infine che questa battaglia per la correttezza della rappresentanza, che alla fine è una battaglia per la Costituzione, possa e debba diventare un pezzo della campagna elettorale delle opposizioni. Come avvenne nel 1953. Nel 1953 fu approvata una legge che prevedeva un premio di maggioranza, passata poi alla storia con il nome di “Legge truffa” Si trattava di un premio infinitamente meno invasivo rispetto a quello che ci viene proposto oggi, che assicurava circa il 64% dei seggi alla coalizione che avesse comunque raggiunto almeno il 50% +1 dei voti, una maggioranza già di per sé autonomamente “assoluta” e autosufficiente. Orbene, le forze politiche di opposizione – che avevano contrastato duramente l’approvazione della legge in Parlamento, ma non avevano potuto alla fine impedire che entrasse in vigore stante l’atteggiamento della maggioranza tetragono a qualsiasi cambiamento o compromesso – trasformarono quella battaglia parlamentare in una successiva battaglia politico-elettorale. In campagna elettorale denunciarono sistematicamente i pericoli che, se fosse scattato il premio, avrebbero potuto minacciare la tenuta dell’equilibrio costituzionale. Alla fine molti elettori, anche di tendenze politiche moderate, si rifiutarono di votare per la coalizione centrista, che si fermò al 49,8% dei voti. Il premio non scattò, e nella legislatura successiva la legge fu abrogata. Credo che, sulla scorta di quell’insegnamento, le forze di opposizione dovrebbero caricarsi sulle spalle una battaglia politico-elettorale di denuncia dell’ennesima forzatura costituzionale che la maggioranza politica attualmente al governo ha voluto fare con l’approvazione di questa legge elettorale, impegnandosi solennemente ad abrogarla come primo atto del nuovo Parlamento, qualora vincessero le elezioni. Può darsi che, se sapranno spendere bene i propri argomenti, almeno una parte di quel corpo elettorale che tre mesi fa ha dato ascolto all’allarme per l’attentato alla Costituzione che veniva perpetrato con la modifica costituzionale della magistratura, torni a far sentire la sua voce. Anche la società civile organizzata dovrà fare la sua parte, contribuendo alla mobilitazione popolare come già avvenuto in occasione del recente referendum. E forse, questa volta, tanti cittadini che ormai avevano deciso di non votare più, usciranno di casa come hanno fatto il 22 e il 23 marzo, e torneranno a gustare il piacere della partecipazione. Anna Maria Bianchi Con l’occasione la ringraziamo anche per il suo contributo alla campagna referendaria con  il Comitato “Giusto dire  No” di cui è stato Presidente. Segnaliamo  che martedì 30 giugno dalle 15 alle 18 al teatro dei Servi a Roma in via del Mortaro  22, ci sarà “1000 voci per un voto uguale – Legge elettorale: torniamo alla Costituzione” organizzato da Demo, La Fondazione e Costituzione e democrazia. È naturalmente importante che sia un incontro molto partecipato, perché più le persone, i cittadini, le cittadine partecipano a queste battaglie, come abbiamo visto per il referendum per la riforma costituzionale della magistratura, e più l’eco suscitata può contribuire a un cambiamento anche sul piano politico. Intervista registrata il 23 giugno 2026 vedi Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 29 giugno 2026 NOTE [1] Nei collegi uninominali ciascuna coalizione di liste o la singola lista presenta un solo candidato e nel collegio uninominale si elegge un solo candidato, quello che prende un voto in più. Nei collegi plurinominali si eleggono più candidati sulla base dei voti ricevuti. [2] Per eleggere 400 deputati per la Camera ci sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali. Per eleggere 200 senatori al Senato ci sono 20 circoscrizioni (le regioni) e 26 collegi plurinominali.
June 29, 2026
carteinregola
Riforma legge elettorale, il testo in discussione alla Camera
a cura di Anna Maria Bianchi, Rosanna Oliva, Isabella Pierantoni E’ approdata all’esame  della Camera la riforma della legge elettorale del centro destra: pubblichiamo un riassunto delle caratteristiche principali invitando a approfondire il tema con le nostre video interviste e a partecipare all’iniziativa Mille voci per un voto uguale  promossa dai costituzionalisti che hanno firmato l’appello  Torniamo alla Costituzione , che si terrà a Roma il 30 giugno 2026 alle ore 15 al Teatro de’ Servi in Via Mortaro 22. > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) Il testo della riforma elettorale, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), è approdato alla discussione generale alla Camera il 26 giugno 2026. Il testo della seconda versione, detto il “Bignami bis” è stato ulteriormente modificato con gli emendamenti approvati nelle ultime sedute di  giugno della Commissione Affari costituzionali. Il testo licenziato dalla Commissione conferma le criticità della riforma.Le caratteristiche della proposta elettorale battezzata “Stabilicum” o “Melonellum” , rispetto al sistema attuale, il cosiddetto “Rosatellum” , la legge in vigore dal 2017 (1) sono*: ELIMINATI I COLLEGI UNINOMINALI  * Tenendo presente  che entrambi i sistemi elettorali tendono a modificare la maggioranza che si crea in Parlamento in due modi diversi,  con l’attuale sistema Rosatellum circa un terzo dei parlamentari è eletto con il sistema maggioritario: nei collegi uninominali (2) vince il candidato che ottiene un voto in più. Il Melonellum elimina i collegi uninominali e i seggi vengono assegnati secondo un sistema proporzionale,  i cui risultati sono corretti da un ammontare di seggi- premio assegnati  al vincitore a determinate condizioni. IL PREMIO DI MAGGIORANZA * Il Rosatellum non attribuisce alcun premio di maggioranza, nel Melonellum si prevede un sistema misto a turno unico, costituito da un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere, un premio fisso di 70 seggi alla Camera (su 400) e di 35 seggi al Senato (su 200 più i senatori a vita), che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione. * Rispetto alla prima versione della proposta “Bignami” è stato abolito il ballottaggio: se nessuna coalizione o lista singola raggiunge la soglia del 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. * È fissato un tetto di maggioranza raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER * Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier (3), con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste, fatte salve le prerogative del Presidente della repubblica in materia di formazione e scioglimento del Parlamento (4) e la libertà di mandato dei parlamentari. Il nome del candidato premier non è riportato sulla scheda elettorale (5). LISTONE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE * Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non potranno esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, che saranno individuati sulla base di liste bloccate. Cinque liste bloccate circoscrizionali (6) per la quota proporzionale, una lista nazionale per il premio di maggioranza dei 70 deputati e dei 35 senatori (quelli che saranno attribuiti alla coalizione che avrà ottenuto almeno il 42% in entrambe le camere), scelta di nuovo dai partiti di riferimento. Un candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale; * Come nel Rosatellum, anche col Melonellum  i candidati del sesso sottorappresentato dovranno essere presenti come minimo al 40% (7)   * Nessun cambiamento per i candidati eletti all’estero: 8 deputati e 4 senatori. * Un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali vieta le pluricandidature per i parlamentari europei in carica, impedendo loro di correre contemporaneamente per le elezioni politiche nazionali (8) LE CIRCOSCRIZIONI * Nel Melonellum le circoscrizioni restano quelle oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. Alla Camera vi sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali, al Senato vi sono 20 circoscrizioni e 26 collegi plurinominali.   Restano in tutta Italia, tranne che nel Trentino e Valle d’Aosta, dove restano i collegi uninominali (9) SOGLIA DI SBARRAMENTO * Nel Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, con la differenza che il primo partito sotto il 3% all’interno delle coalizioni potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale (10). RACCOLTA FIRME * Per presentarsi alle elezioni con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025 (11) CAMERA DEI DEPUTATI  PROPOSTA DI LEGGE n. 2822, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIGNAMI, MOLINARI, BARELLI, LUPI, URZÌ, IEZZI, BENIGNI, ALESSANDRO COLUCCI, BATTILOCCHIO, PAOLO EMILIO RUSSO – PROPOSTE DI LEGGE n. 157, d’iniziativa del deputato MAGI – PROPOSTE DI LEGGE N. 2236, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI PAVANELLI, CHERCHI, FEDE, FERRARA, MORFINO, PENZA  SCARICA Dossier Camera e Senato A.C. 2822-157-2236-A Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elementi per l’esame in Assemblea del 26 giugno 2026 scarica il Dossier vedi Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola Leggi le interviste: * Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico * Maria Agostina Cabiddu : rifoma legge elettorale, un Mino(ri)tarium con  una faccia proporzionale e un corpo maggioritario * Enrico Grosso: * Rosanna Oliva: riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili * Massimo Villone: riforma della legge elettorale, siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia Proposta di legge elettorale: l’Audizione di Carteinregola in Commissione Affari Costituzionali (19 maggio 2026) vedi Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis” di Isabella Pierantoni Roma, 29 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) 2017 il Parlamento approva, con i voti i centrosinistra e centrodestra, la legge Rosato, il “Rosatellum”,la quale prevede che un terzo del Parlamento sia eletto con sistema maggioritario e due terzi con sistema proporzionale, con sbarramento al 3 per cento su base nazionale. Le liste possono coalizzarsi tra loro: quella che ottiene tra l’1 e il 3 per cento, nella parte proporzionale non elegge parlamentari, ma i suoi voti si sommano comunque alle altre liste della coalizione che hanno superato il 3 per cento. Sotto l’1 per cento, invece, i voti sono persi. vedi . LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (17G00175) (GU Serie Generale n 264 del 11-11-2017. Vedi anche Openpolis Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum 2 maggio 2023 (2) Nei collegi uninominali ciascuna coalizione di liste o la singola lista presenta un solo candidato e nel collegio uninominale si elegge un solo candidato, quello che prende un voto in più. Il vincitore vince un seggio, mentre se il sistema fosse totalmente proporzionale avrebbe la quota percentuale dei voti ottenuti (per es 30%, o 40%). Questo spiega l’effetto maggioritario dei collegi uninominali. Nei collegi plurinominali si eleggono più candidati sulla base dei voti ricevuti. (3) Nel Rosatellum è previsto solo il capo della forza politica vedi normattiva https://www.normattiva.it/eli/id/2017/11/11/17G00175/ORIGINAL Art. 1 Modifiche al sistema di elezione  della Camera dei deputati comma7. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 14-bis. …comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. (4)Molti costituzionalisti hanno osservato che tale obbligo depotenzia il ruolo del capo dello Stato, l’unico a cui la Costituzione Italiana attribuisce il compito di conferire l’incarico per formare il governo (si veda ad esempio Gaetano Azzariti La legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico) (5) Alcune testate giornalistiche hanno fatto presente che tale obbligo potrebbe costringere alcuni partiti a cambiare simbolo (la Lega, “Lega per Salvini premier “e Forza Italia, “Berlusconi presidente”) [6] Per eleggere 400 deputati per la Camera ci sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali. Per eleggere 200 senatori al Senato ci sono 20 circoscrizioni (il cui territorio corrisponde a quello delle regioni) e 26 collegi plurinominali. (7) Si veda l’intervista a Rosanna Oliva: Riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili https://www.carteinregola.it/rosa-oliva-riforma-della-legge-elettorale-continuano-le-liste-bloccate-e-il-paradosso-delle-pluricandidature-femminili/ (8) E’ stato battezzato “L’emendamento “Anti-Vannacci”, dato che il leader di Futuro Nazionale è attualmente parlamentare europeo (9)  Si voterà ancora col maggioritario nella Valle d’Aosta, con un collegio unico e nel Trentino- Alto Adige, dove i collegi sono quattro.  Riporta il Fatto Quotidiano che la decisione sarebbe “dovuta a un accordo politico della maggioranza di centrodestra con Südtiroler Volkspartei“ (10 )Riporta il Fatto Quotidiano che tale modifica “è stata definita “salva-Lupi”, perché, ad esempio, favorirebbe Noi Moderati che difficilmente supererà il 3% all’interno del centrodestra“. (11) Futuro nazionale di Roberto Vannacci, anche se riuscisse a formare un gruppo a Montecitorio, sarebbe costretto a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni
June 29, 2026
carteinregola
Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico
L’intervista a Gaetano Azzariti Professore ordinario di Diritto costituzionale  – Università degli Studi di Roma La Sapienza, sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi La  riforma della legge elettorale è un tema che avrà  ricadute dirette sulla vita delle persone, sull’espressione dei propri diritti di elettori e della propria rappresentanza, ma che purtroppo sta passando in sordina, anche perché  percepito dai più come troppo tecnico e complesso. Oggi ne parliamo con il costituzionalista Gaetano Azzariti, a cui diamo il benvenuto. Per prima cosa le chiederei di raccontare quali sono i principali punti critici della proposta. Gaetano Azzariti Mi sembra che siano due i pilastri di questa legge elettorale. Da un lato, un tentativo di assicurare una maggioranza purchessia, anche qualora l’esito delle elezioni non dovesse in realtà far emergere nessuna maggioranza. D’altro lato – il secondo pilastro – la volontà di scegliere impropriamente, attraverso l’elezione del Parlamento, anche il presidente del Consiglio dei ministri. Un modo per conseguire lo stesso risultato che si voleva ottenere, cambiando la Costituzione, con l’elezione diretta del premier: una volta scomparsa dall’orizzonte la proposta di revisione costituzionale, ecco ora che si vuole raggiungere, in modo surrettizio, lo stesso scopo attraverso la legge ordinaria elettorale. Entrambi questi obiettivi rappresentano una forzatura rispetto al sistema costituzionale vigente. Credo che – se dovesse passare questa legge – la Corte costituzionale sarà chiamata ad intervenire. Ad essa spetterà alla fine l’ultima parola. E, a mio parere, la Consulta non potrà che dichiarare l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge, se approvate nell’attuale testo. Speriamo solo che ciò possa avvenire in tempo utile, ovvero prima delle prossime elezioni, poiché, altrimenti, queste rischiano di svolgersi in base a regole altamente sospette di incostituzionalità. Vediamo separatamente i due profili indicati. Per quanto riguarda il primo – garantire in modo assoluto una maggioranza purchessia – è il nome stesso che tradisce l’intenzione: “Stabilicum”. La stabilità a qualsiasi costo, da conseguire tramite un premio da garantire alla minoranza vincente, la “minore minoranza” diciamo così. Un grande premio di ben 70 deputati alla Camera e di 35 senatori al Senato. Non è il premio in sé a suscitare dubbi, ma l’entità e il meccanismo di assegnazione. Per comprendere dove si celano i vizi bisogna ricordare quanto ebbe a scrivere la Corte nelle due sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del Porcellum prima, dell’Italicum poi. In quell’occasione, nella prima delle due sentenze, la Corte costituzionale affermò che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta dei sistemi elettorali e diverse possono essere le modalità di composizione delle liste e delle preferenze. Il sistema di lista con preferenze, l’uninominale o anche – e questo è quello che a noi interessa – un sistema a liste bloccate; però in questo caso – dice espressamente la Corte – ci sono due condizioni che devono essere rispettate: che non tutto il sistema sia bloccato e che le lista siano assolutamente brevi, tali cioè da permettere all’elettore di riconoscere i candidati del suo collegio, di sapere in tal modo per chi vota. Tutte e due queste condizioni non sono presenti in questa proposta di legge elettorale. Non ci sono i requisiti richiesti perché i 70 parlamentari o i 35 senatori vengono eletti in blocco, e quindi ogni elettore, se avrà la fortuna di far parte della coalizione vincente, contribuirà a eleggere tutti i 70 deputati e tutti i 35 senatori: altro che liste brevi e candidati riconoscibili. Né questo vizio può essere sanato dal fatto che i candidati inseriti nel “listone” vengono artificialmente distribuiti nelle diverse circoscrizioni. Una crassa finzione, poiché una cosa è certa, ovvero che l’elettore di una qualunque circoscrizione – per esempio della Calabria – se avrà la fortuna di aver votata per la coalizione premiata, avrà contribuito ad eleggere tutti i 70 parlamentari, tanto quelli della sua circoscrizione quanto quelli di ogni altra parte del territorio italiano – per esempio quelli del Piemonte.   La Corte costituzionale ha, inoltre, stabilito che il premio può essere legittimo, ma a condizione che venga superata una certa soglia di consenso reale. Premi senza soglia sono certamente incostituzionali. Nell’attuale versione del disegno di legge tale soglia è stata fissata al 42%. Se non viene raggiunta? In tal caso la distribuzione dei seggi avviene in base ai criteri proporzionali. Sarebbe questo un esito che renderebbe inutile tutto lo sforzo e la ratio della legge. Ci si potrebbe rallegrare dell’eterogenesi dei fini, ma in fondo dimostra l’irragionevolezza e le difficoltà del sistema proposto. L’altro pilastro è l’obbligo di indicare il Presidente del consiglio della coalizione. Com’è noto la nostra costituzione stabilisce che spetta al capo dello Stato individuare e quindi nominare il Presidente del Consiglio dei ministri: dopo le elezioni, sulla base dei risultati elettorali, durante la legislatura (a seguito di eventuali crisi di governo) in base ai nuovi equilibri politico-parlamentari che si dovessero affermare. Pertanto, una procedura che può portare ad esiti diversi, in base alle valutazioni autonome del Capo dello Stato. La nomina del presidente del consiglio non può dunque essere predeterminata dalle forze politiche. Tanto è evidente questo che con un emendamento s’è scritto nella legge che l’indicazione, pur se definita dalle coalizioni al momento della presentazione delle liste, cionondimeno non contrasta con le prerogative del Capo dello Stato e con la Costituzione. La domanda che pongo è semplice, e credo che la risposta sia facile da darsi: “può una legge ordinaria autocertificare la propria costituzionalità?”. Si tratta del classico caso di excusatio non petita[i]: in qualche modo si vogliono mettere le mani avanti, perché si è assolutamente consapevoli che una volta che c’è un impegno (nella relazione si cerca di sminuire sottolineando che si tratta di un impegno solo “politico” ovvero di mera “trasparenza”), le forze politiche non potranno poi andare dal Capo dello Stato e non ritenersi vincolati a quello che hanno promesso agli elettori, rendendo vano ogni tentativo di mediazione e ogni eventuale diversa valutazione del nostro garante della Costituzione. Anna Maria Bianchi Guardiamo questa vicenda con sguardo più ampio.  Si invoca la stabilità a scapito del pluralismo,  ma il pluralismo è una garanzia democratica. Lei ha spesso  parlato della difficoltà del governare, che però non deve impedire il confronto tra forze politiche, che  fa parte delle regole democratiche. Gaetano Azzariti Governare nel rispetto delle logiche di una democrazia è difficile. In conformità con quelle di una democrazia pluralista è ancora più faticoso. È molto più facile governare in ordinamenti di natura autoritaria, al limite dittatoriale, perché lì decide tutto un capo senza bisogno di mediazioni e senza contraddittorio. In fondo il governo dell’uno semplifica al massimo le decisioni e le rende immediate. Questa è una banale, ma rivelatrice verità. Purtroppo per i nostri governanti, però, viviamo in società che ritengono sia la democrazia la migliore forma di Stato, in cui bisogna garantire che le decisioni siano assunte da molti, possibilmente da tutti. Per questo bisogna assicurare una rappresentanza politica plurale.  Questa è la ragione per cui il sistema di scelta dei propri rappresentanti più democratico è quello proporzionale; ciascuno elegge un proprio rappresentante e poi ci sarà un luogo – il Parlamento – in cui si raggiunge il “compromesso”, come scrivono tanti classici della democrazia, ad iniziare da Hans Kelsen[ii]. Se queste sono cose di senso comune, da molto tempo a questa parte – almeno da un quarto di secolo – si assiste ad una progressiva erosione del potere parlamentare e una concentrazione del potere nelle mani di un unico organo (il Governo). Se, nella nostra Costituzione, è scritto che il Parlamento è al centro del sistema costituzionale e che è necessario preservare un equilibrio nel rapporto tra i diversi poteri – questo ce l’ha insegnato Montesquieu[iii] – è evidente che oggi si assiste ad uno squilibrio, ad un predominio del Governo su ogni altro potere. È così che la dialettica parlamentare si riduce, e il “luogo del compromesso” diventa il Consiglio dei ministri, ovvero la volontà politica si forma in quei “luoghi” informali dove si riuniscono le varie componenti che danno vita ad una maggioranza, senza alcun ascolto di chi non ne fa parte. Un’alterazione profonda delle regole democratiche. Solo nel Parlamento – assicurando che sia questo l’organo dove si assumono le decisioni politiche generali – si può garantire che siano ascoltate e che si possa tener conto di tutte le voci o almeno di tutte le forze sociali che riescono ad ottenere una rappresentanza parlamentare. Che non si possa concentrare la decisone entro un unico organo ce lo dice la nostra carta costituzionale, ma lo ha ribadito anche la Corte costituzionale, nonché sempre più spesso il garante della nostra Costituzione. Il presidente della Repubblica più volte, nei suoi interventi di moral suasion[iv], ricorda infatti come ci sono dei limiti alle decisioni della maggioranza. Dei limiti a quella che molti definiscono la “tirannia della maggioranza”. Hans Kelsen diceva un’altra cosa, che a me pare molto significativa, anche se oggi può apparire eretica. Proprio considerando che spetta alla maggioranza la decisone finale, appare particolarmente rilevante il ruolo delle minoranze, perché sono esse che fanno da contrappeso. Sentire la voce delle minoranze – scriveva provocatoriamente Kelsen – è forse più importante di sentire quella delle maggioranze. Certo alla fine prevarrà l’indirizzo politico espresso dalla maggioranza, come è giusto e naturale in democrazia, però gli equilibri si creano nel rispetto delle opinioni di chi dissente da te. Questo è il cuore della democrazia pluralista. Un principio ormai dimenticato, almeno da quando si è affermata quella che viene chiamata la “democrazia maggioritaria”. Da allora, dal referendum del 1993 sui sistemi elettorali, si è diventati un po’ strabici, si guarda soltanto da una parte, ci si preoccupa solo di garantire e tutelare la solidità delle maggioranze. La governabilità è diventata un mito che tutto finisce per assoggettare. Non voglio con ciò dire che la stabilità non sia un obiettivo. Lo ha detto la Corte costituzionale: è un obiettivo costituzionalmente apprezzabile. Certo che sì. Chi, infatti, potrebbe negare che non sarebbe auspicabile che i governi durino a lungo? Si potrebbe aggiungere anche l’auspicio che “governino bene”, o almeno che rispettino rigorosamente le regole della democrazia pluralista. La durate dei governi è certamente uno obiettivo di pregio costituzionale. Ma poi c’è l’altro corno: quello della rappresentanza politica plurale. Ancora una volta sono le parole della Corte che ce lo ricordano: oltre la stabilità, ciò che è ancora più importante, perché si pone a fondamento della democrazia, è che nel momento delle elezioni sia assicurata la rappresentanza politica plurale, che non può essere ridotta alla rappresentanza dell’uno ma deve essere una rappresentanza dei molti. Dovremmo allora trovare un sistema elettorale che, anziché garantire la stabilità “costi quel che costi”, si proponga di raggiungere l’obiettivo “necessario” (non solo “legittimo”) di preservare la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico. Questa sì che sarebbe un’inversione di tendenza estremamente opportuna, soprattutto oggi, quando si sta palesando una grave crisi della democrazia, che emerge in base ad un dato non contestabile, da un fatto statistico. La democrazia è in crisi se le persone non vanno a votare.  E oggi, come ben noto, metà degli aventi diritto non esercita il proprio diritto al voto. Ed è per questo che, anziché adottare una legge elettorale che forza ulteriormente gli esiti del voto, volendo garantire purchessia una maggioranza ad un governo di minoranza, sarebbe opportuno adottare una legge elettorale che convinca la maggioranza degli elettori a tornare alle urne. Saranno poi i rappresentanti del popolo, come dice la nostra Costituzione, in base al loro libero mandato, ad individuare le maggioranze di volta in volta in grado di governare entro un sistema di democrazia parlamentare. Anna Maria Bianchi Dal suo punto di vista quale sistema sarebbe il sistema elettorale adatto secondo lei ad essere battezzato Democraticum?  Perché il Rosatellum vigente non è esente da difetti e critiche… Gaetano Azzariti L’attuale sistema elettorale – il Rosatellum – è tutt’altro che esente da difetti. La proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento è però peggiore: è il peggio del peggio. Premesso che le leggi elettorali sono strumenti e non esiste un modello perfetto che risolve tutti i problemi, voglio comunque rispondere alla domanda. A mio modo di vedere il sistema migliore in questo contesto potrebbe essere quello usato dal 1948 sino al 1993 per le elezioni del Senato. Una legge di natura proporzionale, con collegi uninominali e con una soglia di sbarramento, che in Germania è del 5%. La soglia deve essere calibrata in base al numero dei parlamentari da eleggere, che in Germania è elevato e variabile. In Italia i parlamentari sono molti meno, quindi una soglia adeguata dovrebbe essere quella del 3%. La soglia di sbarramento serve a evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti, poi si procede ad un’assegnazione proporzionale dei seggi, ciascuna forza politica deve trovare una rappresentanza in proporzione ai suffragi realmente ottenuti. Ciò andrebbe a sanare anche un vizio degli attuali sistemi che assegnano un premio alla coalizione. Paradossalmente fornendo una super-rappresentanza alle forze minori che finiscono per essere decisive per far vincere la coalizione. È così che i vari Vannacci, Renzi, Calenda, etc., se faranno parte di una coalizione potranno esercitare quel che normalmente si dice un “potere di ricatto”. Il termine è certamente eccessivo, ma non v’è dubbio che potranno contrattare da una posizione di forza la formazione delle liste bloccate di ben 70 o 35 seggi. La cui composizione è il frutto di una contrattazione tra le forze politiche. E chi si ritiene decisivo per vincere, anche se poco rappresenta, si farà valere, pretendendo più seggi rispetto alla sua effettiva forza. In un sistema proporzionale, invece, superata la soglia (3%, abbiamo detto), ciascuno conterà per quel che riesce a rappresentare. Perché collegi uninominali? Non solo perché in questo modo si risolverebbe l’annosa questione del voto di lista (e il rischio di voto di scambio o di cordate che esso trascina con sé) o della lista bloccata (che espropria l’elettore di ogni scelta dei suoi rappresentati), ma perché rappresenta un sistema in grado di rafforzare una doppia responsabilità.  Dal lato quella dei partiti, i quali si devono assumere la responsabilità del candidato da presentare agli elettori, dall’altro però anche quella dell’elettore che deve scegliere responsabilmente sia il partito ma anche il proprio rappresentante. Un sistema di equilibrio tra la responsabilità del partito che presenta un unico candidato per ciascun collegio; peraltro, anche quest’ultimo ne trarrà beneficio, poiché non dovrà più la sua elezione solo al partito e alla sua collocazione dentro una lista, ma anche al territorio e agli elettori che lo hanno scelto; l’elettore, infine, che dovrà valutare non solo la forza politica ma anche la persona che viene proposta come candidato, scegliendo così il “suo” parlamentare. Il legame del candidato al territorio (purché le circoscrizioni siano di ridotte dimensioni) permetterebbe, inoltre, di ridurre il tasso eccessivo di leaderizzazione del nostro sistema politico. Oltre al capo carismatico del partito, l’elettore sarà legato anche al candidato che si è presentato e si è fatto conoscere in quel territorio. Anna Maria Bianchi Cosa succede adesso? Quali sono le prospettive di questo disegno di legge, se verrà approvato, e soprattutto cosa si può fare, cosa possono fare i partiti di opposizione e cosa può fare anche la cittadinanza? Gaetano Azzariti La speranza è l’ultima a morire: quindi speriamo che il Parlamento non approvi per le ragioni più diverse, magari non tutte nobili (la paura di Vannacci?). Se questa legge elettorale non fosse approvata, dal punto di vista dei cittadini, sarebbe comunque una vittoria. Anche se ciò avvenisse, ricordo quello che ho detto prima: noi non ci troveremo in una buona situazione perché il Rosatellum è un’altra legge che dovrebbe essere modificata. Quindi quello che possiamo fare è, in ogni caso, cominciare a riflettere su come cambiare sostanzialmente la rotta, cambiare direzione, riscoprire le virtù della rappresentanza politica a fianco a quella della stabilità dei governi. Come si può fare ciò? Due sono le vie da seguire, quella sociale e quella giuridica. Oltre ovviamente continuare a contrastare la legge in ambito politico parlamentare. Con riferimento a quest’ultimo è però da dire che i regolamenti parlamentari non lasciano molto spazio. Come vediamo infatti in parlamento la maggioranza sta andando avanti senza ascoltare l’opposizione. L’opposizione invece fa un ostruzionismo che può valere fintanto che non verrà approvata la legge. Vediamo allora cosa si può fare in ambito più propriamente sociale e in quello strettamente giuridico. Quello che può fare la società civile è anzitutto manifestare il proprio dissenso, nelle forme proprie di una comunità impegnata e consapevole dei propri diritti. Ricordando che il consenso è alla base della democrazia e che questa è una legge che non è condivisa, forse neppure capita, dai cittadini italiani. La strada giuridica è un’altra, è quella che conduce alla Consulta. Se sarà approvata questa legge, prima o poi arriverà alla Corte. Già due volte si è arrivati alla Corte, e… “non c’è due senza tre”. Qui si aprono una serie di problemi. Il primo è quello dei tempi. Si legge sui giornali che c’è intenzione da parte dell’attuale maggioranza di approvare la legge e andare immediatamente alle elezioni. Non so se questo sia vero. Non so neppure se questo si potrà fare: ricordo, in proposito, che lo scioglimento spetta non al governo, per nostra fortuna, ma al Presidente della Repubblica. Dunque, non è detto che le Camere possano essere sciolte, neppure se dovesse dimettersi l’attuale Governo. Certo è che se ciò dovesse avvenire in tempi rapidi sarebbe elevato il rischio di andare a votare, nelle more del processo costituzionale, con una legge elettorale che poi rischia di venir dichiarata incostituzionale. Vorrei allora suggerire al legislatore illuminato, al buon governo – semai ci fosse in Italia – che, se anche dovesse essere approvata questa legge, con le sue criticità costituzionale abbastanza evidenti, sarebbe opportuno che prima di indire nuove elezioni si aspettasse almeno la decisione di chi ha il diritto all’ultima parola, ossia la Corte costituzionale. Sarebbe opportuno che non si facessero le elezioni prima di sentire quello che dirà la Consulta. Certo anche questo passaggio, pur decisivo, non sarà però risolutivo. Vedremo quello che dirà la Corte costituzionale ovviamente se e quando ci arriveremo, però ricordo che non spetta alla Corte fare buone leggi. I giudici non sono legislatori. La Corte costituzionale eventualmente dovrà dichiarare l’illegittimità costituzionale – per la terza volta – di una legge approvata da questo Parlamento. Ma poi “la palla” tornerà necessariamente al legislatore che dovrà, prima o poi, riuscire ad approvare una legge elettorale costituzionalmente conforme. L’ultima osservazione è la seguente. Credo ovviamente che l’attuale maggioranza abbia la responsabilità maggiore con riferimento all’ultima legge elettorale in discussione. Ma è anche vero che in passato il Parlamento non ha dato buone prove. È allora il sistema politico-parlamentare nel suo complesso che si dovrebbe render conto che una terza bocciatura della legge elettorale rappresenterebbe un colpo inferto alla legittimazione della attuale maggioranza, ma anche alla politica in quanto tale, al sistema dei partiti, alla democrazia parlamentare. Se dovesse esserci una terza bocciatura da parte della Corte sarebbe come se il garante giurisdizionale della nostra costituzione dicesse al Parlamento: “non sai nemmeno in grado di trovare un sistema per farti eleggere”. Questo in tempi di anti-politica, di anti-partiti, di anti-parlamentarismo sarebbe un esito che dovremmo cercare di schivare tutti e dovrebbero evitare soprattutto tutti i partiti politici che hanno l’ambizione di governare il Paese, senza distinzione alcuna. Forse l’attuale classe dirigente del nostro Paese non si rende conto che sta segando il ramo su cui siede, su cui fonda la propria legittimazione. Qualunque persona che ha a cuore la nostra democrazia parlamentare, il nostro sistema dei partiti democratici, dovrebbe temere questo esito. Rivolgendomi al Parlamento e non solo all’attuale maggioranza, mi verrebbe da dire: “Fermatevi prima che sia troppo tardi”. (L’intervista è stata registrata e pubblicata il 18 giugno 2026) Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e pubblicata on line il 19 giugno 2026 – trascrizione e editing a cura di Isabella Pierantoni ) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] È l’inizio della celebre locuzione latina “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, che si traduce letteralmente con “scusa non richiesta, accusa manifesta” [1] Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) è stato un giurista e filosofo austriaco, tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e il maggior esponente del normativismo. (Wikipedia) [1] Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755), è stato un celebre filosofo, giurista e storico francese. È considerato uno dei padri dell’Illuminismo e il teorizzatore del liberalismo politico moderno (Treccani) [1] “persuasione morale” o “pressione morale” è un’opera di convincimento e pressione autorevole, non vincolante per legge
June 27, 2026
carteinregola
Massimo Villone: riforma della legge elettorale, perchè NO
Pubblichiamo il testo dell’intervista a Massimo Villone, Professore Emerito  di Diritto costituzionale  dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II,  sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi: Perché questa riforma e perché ora? Massimo Villone: Il punto di partenza lo dà Meloni nella campagna elettorale 2022, in cui dichiara l’obiettivo di rivoltare il paese come un calzino. Un obiettivo che poggia su tre riforme, subappaltate ai componenti della maggioranza: giustizia, premierato, autonomia differenziata. Il referendum del 22-23 marzo infligge un colpo inatteso all’agenda. Cade la giustizia, e la destra capisce che è meglio mettere in soffitta la riforma costituzionale del premierato, perché sarebbe rischioso affrontare un secondo voto popolare. Quindi mette in primo piano la legge elettorale, l’AC 2822, cosiddetto Stabilicum o Melonellum, strumentale a un premierato di fatto. Una legge pensata per ottenere un risultato sostanzialmente analogo a quello perseguito con la riforma costituzionale: un premier investito dal voto popolare, un parlamento docile e subalterno con ampia maggioranza per il premier, un esecutivo dominante nell’assetto istituzionale. Con un benefit collaterale: costruire la legge per favorire il ritorno del Centrodestra a Palazzo Chigi. Anna Maria Bianchi: Come persegue questi obiettivi la riforma elettorale? Massimo Villone: Gli strumenti principali sono due: la correzione maggioritaria e le liste bloccate. Nel 2022 il Rosatellum prevedeva un proporzionale corretto con collegi uninominali maggioritari, in cui vince chi prende un voto in più. Ma i collegi uninominali nel 2022 diedero una ampia maggioranza al CDX perché il CSX vedeva separati PD e M5S. Questa separazione consegnò al CDX circa l’80% dei collegi. Se il CSX nel 2027 corresse unito le urne potrebbero dare il risultato opposto, come il voto referendario anche suggerisce. Rimanendo il Rosatellum con i collegi il CDX sa di poter perdere. Da qui la necessità della principale modifica dello Stabilicum rispetto al Rosatellum: cancellare i collegi passando a una correzione del proporzionale con un premio di maggioranza. In tal modo si prescinde dalla competizione ristretta nel territorio del collegio, e si assegna con un calcolo puramente aritmetico un certo numero di seggi aggiuntivi al soggetto vincente su scala nazionale. L’aggiunta sovrarappresenta il vincente e sottorappresenta lo sconfitto rispetto ai seggi che ciascuno otterrebbe con una distribuzione proporzionale. Anna Maria Bianchi: Quali sono i profili di incostituzionalità della proposta? Massimo Villone: Le audizioni in I Commissione hanno messo in luce molteplici profili di incostituzionalità. Il primo è la disproporzionalità data dal premio a cifra fissa: 70 deputati e 35 senatori. Un maxipremio. Perché 70, e non 60 o 50 o una misura variabile, in ragione dei voti conseguiti nel proporzionale? Perché è la misura che consente a una coalizione vincente con il 43-45% dei voti di avvicinare il risultato del 2022. È questa la scommessa della destra. Ma proprio la cifra fissa determina la possibile disproporzionalità, perché rompe il nesso tra rappresentatività delle assemblee e risultato elettorale. Poi le liste completamente bloccate, sia nel proporzionale che per il premio. Elettrici ed elettori non scelgono nemmeno uno dei propri rappresentanti. Ancora, c’è l’aggancio del premio di maggioranza all’esito nazionale anche per il Senato, lesivo dell’art. 57 Cost., che prevede un senato eletto a base regionale. Accade infatti che il premio di maggioranza sia assegnato alla coalizione vincente nazionalmente anche nelle regioni in cui quella coalizione perde. Infine, c’è il tentativo di condizionare le prerogative del capo dello stato, prevedendo l’obbligo per le forze politiche di coalizione di indicare nella documentazione elettorale la persona che sarà proposta al Presidente della Repubblica per l’incarico di formare il governo. L’obiettivo non dichiarato è mettere il CSX in difficoltà, obbligandolo a scegliere formalmente il leader di coalizione. Anna Maria Bianchi: Ma la Corte costituzionale non aveva già assolto le liste bloccate, purché brevi, e il premio di maggioranza? Massimo Villone: È vero. Un premio di maggioranza che scatta sopra una soglia del 42%, come lo Stabilicum (nel nuovo testo base) prevede somiglia certo a quello che la Corte salvò nell’Italicum, con la sentenza 35 del 2017. Ma la differenza è in quello che lo Stabilicum aggiunge, e che l’Italicum non aveva: il premio agganciato all’esito nazionale anche al Senato, lesivo dell’art. 57 della Costituzione, e le liste interamente bloccate, là dove l’Italicum lasciava in parte le preferenze, bloccando il solo capolista. È un effetto cumulativo che rende l’impianto chiaramente incostituzionale, anche non volendo considerare eccessiva e incostituzionale già la misura del premio di per sé. Per chi volesse approfondire rinvio all’analisi dettagliata che ho pubblicato su ASTRID Rassegna 8/2026, e che si legge anche sulla mia pagina Facebook. Anna Maria Bianchi: Come possiamo contrastare una riforma incostituzionale? Massimo Villone: Dobbiamo sapere che non ci sono argini insuperabili. Abbiamo due custodi della Costituzione: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Il Capo dello Stato può rinviare la legge alle Camere ai sensi dell’art. 74, ma è obbligato a promulgare in caso di riapprovazione. Inoltre, il Presidente si richiama per prassi alla “manifesta incostituzionalità”. Non basta un mero dubbio sulla conformità alla Costituzione, è necessaria una evidenza indiscutibile. E qui incrociamo la Corte costituzionale, con due sentenze principali, la 1/2014, sul Porcellum, e la 35/2017, sull’Italicum. Sono pronunce che colgono in parte i profili che oggi emergono per lo Stabilicum. Ma la Corte lascia al legislatore uno spazio di discrezionalità molto ampio, cui pone il limite di una “manifesta irragionevolezza”. È una giurisprudenza a maglie molto larghe, forse troppo larghe. Manifesta incostituzionalità e manifesta irragionevolezza concorrono nel lasciare al legislatore confini molto ampi ed elastici per quanto riguarda la legge elettorale. Inoltre, la Corte ci dice nella sentenza 1/2014 che la incostituzionalità della legge elettorale non impedisce al Parlamento già eletto in precedenza di rimanere in carica con pienezza di poteri. Esattamente quello che è successo. La sentenza 1/2014 dichiara la incostituzionalità della legge in base alla quale nel 2013 è eletto il parlamento, che però rimane regolarmente in carica fino al 2018. Ed è oggi molto improbabile che i tempi consentano alla Corte di pronunciarsi sullo Stabilicum prima del prossimo voto. Soprattutto considerando che i tempi del lavoro parlamentare sono gestiti dalla maggioranza secondo le sue convenienze. Anna Maria Bianchi: Quindi è inutile pensare di attaccare la riforma con le armi del diritto? Massimo Villone: Non è inutile. Ma certo può accadere che la nuova legge elettorale sia dichiarata incostituzionale dalla Corte dopo il voto, e il parlamento già eletto rimanga in carica così com’è. Se la destra vincesse, con i numeri garantiti dallo Stabilicum potrebbe avere a disposizione un’altra legislatura per riprendere il disegno originario: scrivere la propria Costituzione stravolgendo in alcuni punti nodali la Costituzione antifascista del 1948. A dire il vero, ci sarebbe una possibilità: uno scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato, perché la pronuncia della Corte sulla illegittimità costituzionale della legge elettorale determinerebbe a mio avviso la “manifesta incostituzionalità” a lui richiesta per agire. Ma sarebbe una prima volta in assoluto, e la via non si mostra agevole. In realtà, il contesto e i tempi prevedibili ci dicono che la battaglia contro la riforma elettorale è oggi primariamente politica, e non giuridica. Anna Maria Bianchi: Una battaglia politica da combattere senza se e senza ma? Massimo Villone: Dobbiamo avere una consapevolezza: siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia, perché con lo Stabilicum si realizza l’obiettivo di avvicinare la coalizione vincente alle maggioranze di garanzia, che toccano l’elezione parlamentare del Capo dello stato, di cinque giudici della Corte costituzionale e dei componenti laici del CSM. Sia chiaro: quelle maggioranze restano qualificate — due terzi o tre quinti a seconda dei casi, e maggioranza assoluta per il Quirinale dal quarto scrutinio — e salvo che per il Capo dello stato lo Stabilicum di per sé non le consegna. Ma l’avvicinamento c’è, la distanza si accorcia, e i pochi voti che mancano un governo in carica probabilmente non avrebbe difficoltà a trovarli. Per non dire che con una legislatura a disposizione quelle stesse maggioranze qualificate potrebbero essere riviste al ribasso. È uno scenario che ci colloca nella crisi – in atto in molti paesi – della democrazia cd liberale, in difficoltà nell’affrontare le sfide di un mondo che cambia. Anna Maria Bianchi: Ma cosa si può davvero fare in politica contro la riforma? Massimo Villone: Che le opposizioni ottengano in parlamento correzioni significative è del tutto improbabile, perché per regolamento e prassi parlamentari non dispongono di strumenti efficaci. Contro una maggioranza che rimane compatta le opposizioni non hanno armi decisive. La prospettiva è che la maggioranza mantenga l’impianto dello Stabilicum perché è servente alle sue esigenze. Ad esempio, ha bisogno di un megapremio e di liste completamente bloccate perché il passaggio al proporzionale con premio favorisce FdI rispetto ai partner di coalizione, e quindi c’è bisogno di molti posti sicuri da distribuire per accontentare tutti e mantenere l’accordo. Si è manifestato un problema Vannacci. Ma, a parte il teatrino su chi è la destra che più a destra non si può, dovranno venire a patti, perché Vannacci ha lo swing vote, il voto indispensabile a vincere. Se non c’è, la coalizione di destra perde. Quindi possiamo scommettere che, a meno che Vannacci non si riveli un fenomeno passeggero di folklore politico, si metteranno d’accordo. Al più, in specie se il campo largo non riuscisse a compattarsi, la destra potrebbe scegliere di abbandonare lo Stabilicum e votare con il Rosatellum. Il momento decisivo sarà comunque nelle urne, e voteremo con la legge elettorale che la destra riterrà più conveniente per sé, quale che sia. Rimane quindi indispensabile che il CSX risponda trovando unità e progetto politico. Anna Maria Bianchi: Quale potrebbe essere questo progetto politico? Massimo Villone: Ne indico due punti, a mio avviso suggeriti dalla storia degli ultimi 30 anni. Il primo. Rafforzare la partecipazione democratica e la messa in sicurezza della Costituzione, in rapporto a qualsiasi maggioranza il futuro ci riservi. Si può ad esempio pensare a qualche modifica per ampliare il ricorso ai referendum ex art. 75 e 138, a un ritocco verso l’alto delle maggioranze di garanzia, a un accesso preventivo alla Corte costituzionale per determinate leggi, come la stessa legge elettorale. Il secondo punto. Trovare il coraggio di abbandonare il mantra della stabilità e governabilità date dai numeri farlocchi di una correzione maggioritaria che consegna una ampia maggioranza di seggi a chi ha un ridotto consenso reale nel paese. La lezione che viene dai governi dell’ultimo trentennio, incluso quello in carica, è che alla fine non funziona. Stabilità forse e non sempre, governabilità no. Tornare invece al proporzionale, preferibilmente di collegio come il Senato pre-1993, consentirebbe il radicamento territoriale dei candidati nella dimensione del collegio, e una assegnazione dei seggi che riflette il consenso effettivo di ciascuna forza politica e favorisce il recupero di rappresentatività delle assemblee elettive. È quella la sede per perseguire la stabilità e la governabilità che l’assetto sociale prima che politico realisticamente consente. Non sono invece convinto di un ripristino delle preferenze, perché nessun soggetto politico è oggi in grado di gestirle, e si rischiano le truppe cammellate, le derive clientelari, i cacicchismi locali. Del resto, dall’avvio dei lavori in I Commissione mi pare che nessuno le voglia davvero. Due mosse per affrontare un tornante che comunque si avvicina nella storia del paese. Guarda la registrazione dell’intervista Vai a Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e inserita on line il 19 giugno) Per osservaizoni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
June 27, 2026
carteinregola
Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis”
di Isabella Pierantoni La Commissione I Affari Costituzionali della Camera, dopo le numerose critiche sollevate dai costituzionalisti intervenuti alle audizioni e la totale contrarietà delle opposizioni per il disegno di legge soprannominato “Bignami”, ha approvato l’adozione della proposta “Bignami bis” come testo base della riforma elettorale[1], con il voto contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Iv, Azione e Più Europa). Il testo è atteso in aula alla Camera il 26 giugno e entro quella data sono raccolti gli emendamenti. La seconda proposta di legge elettorale ha mantenuto l’impostazione di fondo della prima proposta, salvo un cambiamento del perimetro normativo[2] e alcuni aspetti segnalati dagli esperti auditi nella Commissione I Affari costituzionali della Camera in sede referente come di dubbia costituzionalità. Le principali caratteristiche del sistema elettorale detto Bignami bis sono: * Il meccanismo elettorale: sistema proporzionale con premio di maggioranza, in ununico turno di votazione. Dal totale dei 400 seggi alla Camera e dei 200 al Senato, sono sottratti rispettivamente 70 seggi e 35 seggi, da attribuire come premio fisso per la coalizione-lista che vince, secondo alcuni requisiti. I seggi restanti sono attribuiti con un sistema proporzionale, ossia in proporzione alle percentuali di voti ottenuti. Sono escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige dal computo dei seggi per il premio di maggioranza. * La soglia minima per l’accesso ai seggi è del 3% per il partito che corre da solo, del 10% per le coalizioni di liste. Per le coalizioni alla Camera è previsto per ciascuna il recupero del miglior perdente[3]. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione. * Condizioni di accesso al premio. Il premio è costituito da 70 seggi fissi alla Camera e 35 fissi al Senato, che sono assegnati alla coalizione o lista “che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionalein entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse”.  In assenza di queste condizioni i seggi sono ripartiti tutti con il metodo proporzionale. Questa soglia è stata modificata rispetto alla prima proposta, che indicava il 40%, poiché in questo caso, nonostante il premio, il vincitore non riusciva ad avere una maggioranza[4] e questa condizione rendeva meno   lo strumento del premio. Al Senato potrebbero non ricorrere le stesse condizioni che si verificano nella Camera. Se il 42% assicura alla Camera una maggioranza (202 seggi), al Senato il 42% corrisponde a 100 seggi (65 + 35), che non sono la metà più uno. Quindi il premio di governabilità consente, con quella percentuale, la maggioranza assoluta in un solo ramo del Parlamento e non nell’altro (secondo audit di Morrone alla Commissione I)[5]. * Natura del premio. Il premio, nell’accezione adottata dalla proposta di legge, è un premio di maggioranza, dato per garantire al vincitore la maggioranza dei seggi in ciascuna camera. Il premio di governabilità è quello dato a coalizioni/liste che hanno già la maggioranza assoluta in seggi (50% più uno) con l’esito elettorale, ai quali si aggiunge un premio per la governabilità. * Tetto alla maggioranza: è previsto un tetto massimo di 220 deputati (55% di 400 oppure 57% di 380) e 113 senatori (56,5% di 200) per la coalizione vincitrice; questa condizione serve a evitare maggioranze nelle quali il vincitore si trovi nella condizione di votare da solo per esempio le leggi costituzionali, di eleggere il Presidente della Repubblica, di nominare da solo i giudici nella Corte costituzionale. * Liste Bloccate: i candidati al premio sono inseriti in un “listone” separato[6] che deve essere presentato a livello di circoscrizione e che è deciso dalle coalizioni/liste. La coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio.Le liste sono bloccate (cioè non permettono agli elettori di scegliere i propri rappresentanti secondo le proprie preferenze ma solo di indicare la lista di nominativi selezionati dal partito) sia le liste di circoscrizione che assegnano i seggi del premio, sia quelle dei collegi plurinominali che assegnano i seggi del proporzionale nell’ordine deciso dai partiti[7]. Un candidato al proporzionale può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, un candidato nel “listone del premio” può candidarsi in una sola lista circoscrizionale ma può candidarsi in più collegi plurinominali: il risultato delle pluricandidature è che l’elettore non conosce il candidato eletto con il suo voto e che il candidato/eletto non ha interesse a convincere gli elettori del suo territorio, quindi non farà una campagna elettorale, poiché la sua candidatura dipende da altri fattori. Nel caso in cui con i risultati del voto si sia superata la soglia alla Camera dei 220 seggi e al Senato di 112, si sottraggono, per rientrare entro il limite, i seggi assegnati con il proporzionale. * Indicazione del Premier: Nella legge elettorale vigente i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Nella proposta di legge elettorale, nella prima e nella seconda versione, si introduce, in sede di deposito del programma elettorale[8] (art. 14-bis, c. 3) l’indicazione del nome per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri; nel testo dell’articolato si cita l’esistenza di un obbligo per le liste collegate, più precisamente “nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome che deve essere lo stesso per tutte le liste collegate”. Naturalmente la suddetta dichiarazione non inficia le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione. A legge vigente, in sede di deposito del programma elettorale da parte dei partiti (art. 14-bis, comma 3 vigente)[9] si chiede di dichiarare nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.   * Suddivisione degli elettori sul territorio. La suddivisione degli elettori sul territorio dipende dal sistema elettorale adottato. Con questa proposta elettorale il territorio è organizzato in circoscrizioni (28 per la Camera e 20 per il Senato) nelle quali sono presentate le liste per i candidati al premio, e in collegi plurinominali per l’elezione di più candidati al proporzionale (49 per la Camera e 26 per il Senato). Collegi uninominali, nei quali si vota uno solo tra più candidati afferenti a diverse coalizioni/liste nel collegio, sono previsti per le sole regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto-Adige, che sono esplicitamente considerate fuori della proposta di riforma elettorale. I collegi uninominali nei sistemi maggioritari classici (per esempio il Mattarellum del 1993) garantiscono l’effetto maggioritario nei risultati.Nei sistemi con premio l’effetto maggioritario è dato dallo stesso premio, quindi il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni e all’interno di queste in collegi plurinominali (che eleggono più vincitori con metodo proporzionale) [10]. (si veda l’allegato 1 per la Camera [11]). * Distribuzione dei seggi. I seggi totali della Camera sono 400. Un premio del 17,5% significa 70 seggi al vincitore (lista o coalizione) che ottiene almeno il 42% dei voti alle urne. Il premio è detratto dai seggi totali da assegnare con il proporzionale (ossia con liste di collegio plurinominale) e sono assegnati alle liste presentate a livello circoscrizionale. Dai 400 seggi vanno sottratti i 16 seggi “extra tetto” (ossia delle circoscrizioni che non partecipano alla formazione del premio: Valle D’Aosta 1 uninominale, Trentino Alto Adige 4 uninominali e 3 proporzionali, Estero 8 proporzionali) e i 70 che costituiscono il premio. Si ottiene 314 seggi, che sono seggi da attribuire con criterio proporzionale nei collegi plurinominali, in caso di assegnazione del premio. I seggi al lordo del premio sono 384, (ossia 400 al netto dei 16 seggi extra tetto), e sono anche i seggi che, in caso di mancata assegnazione del premio, sono assegnati tutti con criterio proporzionale (e attribuiti interamente ai collegi plurinominali con liste bloccate). * Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questo è un passaggio delicato della proposta di legge, che modifica l’art. 3 del testo vigente, comma 1, nel quale è previsto che l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (quella che si trova nell’allegato A) [12] sia fatta sulla base  “… dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi”. Poiché il censimento Istat è divenuto ad aggiornamento continuo, questo articolo è stato modificato, nel Bignami1 lasciando il riferimento all’Istituto nazionale di statistica[12]. Nel Bignami bis è sparito questo riferimento e il testo è diventato: “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate: …”[14]. Il riferimento all’Istat è una garanzia per gli elettori e per il paese perché è un ente indipendente che produce le statistiche ufficiali su popolazione, economia e ambiente. (*) Già dirigente di ricerca in Ispe e Istat Vedi anche Proposta di legge elettorale: il nuovo testo base Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali 14 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] Il Bignami-bis è stato proposto dai relatori Nazario Pagano (FI), Angelo Rossi (FdI), Igor Iezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Nm) come testo base. [2] L’AC 2822 (cosiddetto Bignami 1) è stato presentato presso la Commissione I Affari costituzionali insieme alle proposte per il voto ai fuori sede e per la raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste. Nella proposta di legge Bignami bis sono esclusi questi temi mentre entrano i principi per una riforma del voto degli italiani all’estero (tema incluso nella discussione generale ma escluso dalla precedente proposta). [3] Il miglior perdente è quella lista che non ha raggiunto la soglia minima per l’assegnazione dei seggi, ma è quella che è più vicina a quella soglia: per es. X ha ottenuto il 2% dei voti e Y ha ottenuto il 2,5%: in questo caso Y è il miglior perdente rispetto alla soglia del 3%. [4] Il vincitore infatti con il 40% di voti ottiene 126 seggi (=0,40*314 seggi) con il proporzionale che sommati con il premio portano i seggi a 196 sul totale di 400 alla Camera. Con il 42% di voti il vincitore ottiene una maggioranza di 202 seggi (di cui 132 con il proporzionale). Il costituzionalista Morrone ha dichiarato, nella seconda audizione nella Commissione I, che al Senato nemmeno con la soglia del 42% il vincitore raggiunge una maggioranza come sopra. [5] Morrone Andrea, audizione del 3 giugno 2026, Commissione I Affari Costituzionali della Camera. [6] La lista dei candidati al premio è presentata a livello circoscrizionale, è decisa dai partiti della coalizione/lista e la coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio. Se gli esiti dell’elezione portano a superare la soglia della maggioranza possibile (220 seggi nel Bignami2) la sottrazione dei seggi in eccesso è fatta sulla lista dei candidati eletti nel proporzionale nei collegi plurinominali. [7] Le circoscrizioni sono ampie zone in cui è suddiviso il territorio per organizzare le operazioni di voto, di conteggio e di assegnazione dei seggi. I collegi plurinominali sono unità territoriali di riferimento più piccole, all’interno di ciascuna circoscrizione, nelle quali si eleggono più candidati con il metodo proporzionale. A seconda dei sistemi elettorali adottati, con i sistemi maggioritari classici per esempio, si hanno anche i collegi uninominali (più piccoli dei collegi plurinominali) nei quali si attribuisce un solo seggio, eleggendo uno solo tra più candidati di diverse liste e coalizioni. Con i sistemi a premio, di norma non si hanno collegi uninominali. Nella proposta, collegi uninominali si hanno solo in Valle D’Aosta e Trentino AA che non partecipano al premio.    [8] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 e successive modifiche: “3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.” (Bignami1 confermato da Bignami bis) (Nel testo di cui sopra il barrato è il testo eliminato dalla proposta, il testo in rosso è quello inserito dal Bignami1 e Bignami-bis). [9] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 vigente: c. 3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [10] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto. [11] Allegato 1.  Circoscrizioni e collegi plurinominali Fonte: Dossier XIX Legislatura, n. 666 vol. 1, “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vol. 1, Edizione aggiornata, Servizio Studi [12] L’Allegato A (Tabella A) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce la divisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, indicando contestualmente il comune sede di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale. La Tabella A è stata successivamente modificata per adeguare la suddivisione elettorale alle riforme del sistema di voto. La versione aggiornata è definita dall’Allegato 1 della Legge 3 novembre 2017, n. 165. [13]“Art. 3. Comma 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, sono effettuate: ..” [14] Segue nel Bignami bis, nell’Art. 3, comma 1: “a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83.” Nel comma 2, dell’art. 3  del Bignami bis è scritto: “2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate: a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).” [1] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto.
June 14, 2026
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