Quando la giustizia esclude e uccide
Due giovani coinvolti nelle inchieste sulle manifestazioni per la Palestina si
sono tolti la vita. Tra divieti di dimora, misure cautelari sproporzionate e il
diniego a partecipare a un funerale, emerge una riflessione più ampia sul potere
della magistratura, sul diritto penale come strumento di controllo e sulla
progressiva criminalizzazione del dissenso.
Talvolta episodi apparentemente marginali o circoscritti mettono in luce
dinamiche sociali consolidate e consentono di apprezzare come le rigidità
culturali si radichino non solo nelle grandi questioni, ma anche nelle piccole
pratiche quotidiane. In alcuni settori della magistratura sembra esservi, non da
oggi, una scarsa consapevolezza di quel “potere terribile” di cui la stessa è
titolare, un potere il cui esercizio discrezionale incide profondamente sui
diritti fondamentali, sulla libertà e sulle condizioni personali dei soggetti
che lo subiscono. La capacità di soppesare attentamente le conseguenze delle
proprie azioni, cardine di quell’etica della responsabilità su cui ci si
interroga da almeno un paio di secoli, richiede, per evitare di prendere
decisioni incongrue, anche un minimo di empatia con la vita reale delle persone,
con le loro relazioni, con le loro fragilità, anche.
Partiamo dall’inizio. Ho conosciuto F. alcuni mesi fa, perché era uno
dei giovani denunciati dalla polizia per le manifestazioni a favore della
Palestina dell’autunno scorso. Con sorprendente velocità, a F. e a diversi suoi
compagne e compagni sono state applicate nel febbraio di quest’anno una serie di
misure cautelari. F., originario della provincia di Savona, a differenza di
tutti gli altri e le altre, si è visto applicare la misura del divieto di dimora
a Torino, città dove viveva da diversi anni, dove aveva studiato, dove aveva le
sue più importanti relazioni amicali e affettive.
Questa decisione, confermata dal Tribunale del riesame, l’aveva gettato nello
sconforto. Nell’ultima conversazione telefonica che aveva avuto con il mio
studio gli era stato spiegato che si trattava di una misura temporanea,
destinata ad essere modificata o revocata nel giro di qualche mese. Dopo un paio
di giorni F. ha deciso di togliersi la vita. Non so dire che peso gli orrori del
mondo, di questo mondo sempre più plasmato dal linguaggio e dalla grammatica
della guerra, segnato da diseguaglianze e sopraffazioni, possano avere avuto
sulla sua scelta così definitiva e radicale. Certo è che dal biglietto che ha
lasciato sull’auto, prima di gettarsi da un dirupo, sembra di capire che il
provvedimento giudiziario, che riteneva profondamente iniquo, abbia avuto un
peso non irrilevante.
Non ho conosciuto, invece, direttamente C. Anche lui è stato di recente
denunciato a Torino per le manifestazioni e i cortei a favore della Palestina e
purtroppo anche lui, a sua volta, pochi giorni fa, ha deciso di mettere fine
alla sua esistenza. Le sue compagne e i suoi compagni gli hanno dedicato la
scorsa settimana un commosso ricordo collettivo. Alcuni tra loro, colpiti a loro
volta dalla misura dell’obbligo di dimora a Torino (tra l’altro proprio nello
stesso procedimento in cui anche F. era coinvolto) hanno urgentemente chiesto
alla giudice di poter partecipare sabato 6 giugno al suo funerale.
Le esequie si sarebbero tenute a Settimo Torinese, un comune che confina con
Torino, ma a cui, visti gli obblighi cautelari in corso, avrebbero potuto
accedere solo previa autorizzazione della giudice che aveva in carico il
fascicolo. Costei, preventivamente contattata nella mattinata di venerdì, si era
detta disponibile a concedere tale autorizzazione, salvo poi allontanarsi
dall’ufficio nel pomeriggio, senza dare indicazioni di sorta. L’istanza è stata
così assegnata al magistrato di turno che ha ritenuto di respingerla con una
laconica motivazione, fondata su “l’assenza di legame parentale, nonché
l’inesistenza di comprovate ragioni, quali quelle ad esempio di salute,
rilevanti dal punto di vista costituzionale”, una motivazione che, in tutta
evidenza, trascura quella dimensione profonda ed etica dei rapporti affettivi
che sfugge alla rigidità delle norme.
Anche il colloquio esplicativo che chi scrive ha avuto sabato mattina con lo
stesso giudice, a decisione già presa, non ha minimamente inciso sulle sue
convinzioni. Vale la pena allora di formulare alcune brevi considerazioni.
La prima rimanda alla stessa misura applicata: un obbligo di dimora,
accompagnato dall’obbligo di fare rientro a casa nelle ore serali e notturne. Il
minimo che si può dire è che appare altamente illogica la scelta di applicare un
presidio cautelare di tal fatta a fronte di reati che, in ipotesi d’accusa,
sarebbero stati commessi in orario non serale e nella stessa città dove viene
imposto l’obbligo. Ci si trova di fronte, come pare ovvio, a una misura
meramente punitiva, scarsamente adeguata rispetto alle esigenze cautelari che
pretenderebbe di neutralizzare. Peraltro, sul fronte della risposta giudiziaria
ai reati di piazza, da tempo Torino riveste un ruolo di avanguardia in ambito
nazionale.
Da una, ancora parziale, raccolta di dati sui processi in corso contro i
manifestanti Pro Palestina, fatta da avvocate e avvocati della Rete di
resistenza legale, risulta che a differenza di molti altri circondari, dove in
genere si procede con imputati a piede libero, a Torino i procedimenti avviati
sono non solo decisamente più numerosi, ma anche caratterizzati da una pletora
di misure cautelari. In diversi casi, 27 in totale, la Procura ha richiesto
l’applicazione di misure di particolare afflittività, dagli arresti domiciliari
sino alla custodia in carcere, in contrasto con il principio del minimo
sacrificio necessario, ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione e
dalla Corte Costituzionale. Per fortuna tali richieste nella quasi totalità dei
casi sono state respinte dai giudici, che hanno però applicato numerose misure
non custodiali, modulandole diversamente a seconda dei reati contestati.
La seconda osservazione, invece, riguarda la decisione del giudice di respingere
la richiesta di partecipazione al funerale. Una giustizia che espunge da sé ogni
sentimento di umana compassione e sensibilità finisce per assumere i tratti
morali dell’ingiustizia. In astratto la funzione delle norme (per paradossale
che possa sembrare, anche di quelle di natura meramente cautelare), e della loro
applicazione giudiziale, deve essere finalizzata alla costruzione di migliori
relazioni sociali.
La vicenda in esame appare paradigmatica di un’idea del diritto penale governato
da una visione punitiva, una visione, come è stato detto, verticale e
autoritaria, che privilegia l’applicazione rigidamente formale della legge,
indifferente a qualsiasi comprensione del contesto umano, delle dinamiche e
delle interazioni che lo sostanziano. “L’intelligenza delle emozioni” applicata
alle decisioni giudiziarie e amministrative significa anche questo, saper
riconoscere il dolore e la vulnerabilità altrui, essere capace di tener conto
della storia concreta delle persone, rispettare la loro dignità e i loro bisogni
emotivi ed esistenziali.
Lunga è la strada da percorrere se solo si pone mente alla circostanza che, solo
poche settimane fa, attraverso l’uso di quella vergognosa norma sul fermo
preventivo introdotta con l’ultimo decreto sicurezza, 91 aderenti ai movimenti
anarchici sono stati bloccati, portati e trattenuti in questura per diverse ore,
perché volevano partecipare ad un presidio a ricordo di due loro compagni morti
(Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, ritrovati in un casale esploso in
circostanze misteriose nella campagna romana il 19 marzo scorso, ndr).
Infine, mi pare che l’intero episodio ponga, a prescindere dal caso concreto,
una serie di interrogativi di non poco conto. Senza scomodare impervi paragoni
con vicende dell’antichità, in cui pure erano a confronto le ragioni dello Stato
e la pietà verso i defunti, il tema è quello del dovere o meno di rispettare
decisioni (o leggi) ingiuste o che si ritiene contrastino con la propria
coscienza. La questione ha risonanze antiche e richiama il conflitto tra diritto
e morale, tra l’osservanza del comando giuridico e l’autodeterminazione delle
persone.
Quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso, il tema della disobbedienza
è entrato nel lessico della politica e viene costantemente praticato dai più
svariati movimenti, ambientalisti ed ecologisti, ma anche antagonisti e/o
territoriali. Da tempo, ad esempio, gli attivisti del Movimento No Tav, a fronte
delle decine di ordinanze prefettizie, che da eccezionali sono ormai divenuti la
normalità della militarizzazione del territorio valsusino e che individuano
attorno al cantiere una zona rossa inaccessibile ai cittadini, hanno deciso
coscientemente di trasgredirle. Parimenti, di fronte all’emissione di fogli di
via obbligatori dalla Valle per le persone non residenti, nell’ovvio tentativo
di allontanarle, neutralizzandone la partecipazione politica, hanno deciso di
violarli, rivendicando pubblicamente tali violazioni.
Non è un caso che nel 2023 questo Governo, così attento alla repressione di
tutto ciò che si connette con la protesta sociale, abbia, con l’ennesimo decreto
legge poi convertito in legge, inasprito fortemente le sanzioni per la
violazione del foglio di via, portandole da sei a diciotto mesi di reclusione e
prevedendo una multa fino a 10.000 euro, trasformando anche il reato da
contravvenzione a delitto, per evitare possibili future prescrizioni.
Con altro decreto di legge di qualche anno fa, emanato da un Governo di altro
colore politico, sono state inserite, tra i parametri per stabilire la
pericolosità sociale dei proposti alle misure di prevenzione come la
sorveglianza speciale, “le reiterate violazioni del foglio di via”. Così, una
violazione di un mero precetto, quello che in dottrina viene definito un reato
di mera disobbedienza, appunto, in cui la condotta incriminata consiste
nell’inosservanza di un obbligo o di un semplice divieto formale, in contrasto
con il fondamentale principio di offensività, diventa l’ennesimo tassello di
quella progressiva torsione del sistema penale verso le misure di prevenzione,
che assicurano, non a caso, maggior velocità decisionale e minor tassatività dei
presupposti normativi.
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*da Volere la Luna
Osservatorio Repressione