Sicurezza preventiva e attacco differenziale ai diritti nelle nuove norme del governo
Il governo italiano ha fatto circolare nei giorni scorsi due bozze che
dovrebbero andare a delineare un nuovo decreto e un nuovo disegno di legge sui
temi della sicurezza e delle forze dell’ordine. I due testi sono usciti in
coincidenza del terribile fatto di cronaca avvenuto a La Spezia, dove Atif
Zouhair ha colpito Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki a causa di una foto su
Instagram della sua fidanzata con un coltello, uccidendolo a scuola. I due
interventi arrivano a pochi mesi dal Decreto Sicurezza, ora legge, dell’aprile
2025, e a due anni e mezzo dall’altrettanto nefasto Decreto Caivano che aveva
promosso i primi interventi in tema di giustizia minorile e devianza degli
under-diciottenni. Il pacchetto normativo composto dal disegno di legge in
materia di sicurezza pubblica, immigrazione e funzionalità delle forze di
polizia e dallo schema di decreto-legge per il potenziamento operativo e
organizzativo del Ministero dell’interno introduce un insieme organico di
innovazioni a tutto tondo. Le norme (ancora in bozza) incidono in modo profondo
sull’assetto dell’ordine pubblico, sul diritto penale, sul governo delle
migrazioni e sulla struttura stessa dell’apparato statale. I due testi risultano
chiaramente complementari e concorrono a ridefinire il rapporto tra sicurezza,
prevenzione e garanzie, spostando l’asse dell’intervento pubblico verso una
gestione anticipata del rischio sociale.
> Questo spostamento non è neutro: come mostrava Alessandro Baratta, la
> sicurezza non si può definire come un diritto primario autonomo, ma
> rappresenta un bisogno secondario che presuppone la garanzia dei diritti
> fondamentali. Quando la sicurezza viene sganciata dalla tutela dei diritti e
> assunta come fine in sé, si trasforma da “sicurezza dei diritti” in “diritto
> alla sicurezza”, legittimando interventi punitivi e anticipatori che non
> rispondono ai bisogni sociali ma alla loro gestione repressiva.
Se il primo è un intervento di rafforzamento delle forze dell’ordine e di
agevolazione delle carriere, il secondo è già stato descritto come il “decreto
anti-maranza”, con il paradosso che proprio la criminalizzazione agita negli
ultimi anni ha rafforzato l’immaginario e le forme di conflittualità. Se già i
due precedenti interventi governativi avevano anticipato una serie di misure,
agevolando la parte predittiva del lavoro delle forze dell’ordine, questi due
nuovi testi ribaltano completamente la relazione tra azioni e controllo,
stravolgendo il senso della parola prevenzione.
Andando nel dettaglio, sul versante dell’ordine pubblico, le novità più
rilevanti riguardano l’ampliamento dei poteri di prevenzione e controllo
attribuiti alle autorità amministrative e di polizia. Viene rafforzata la
possibilità di limitare l’accesso e la permanenza in determinate aree urbane
attraverso l’estensione del divieto di accesso ai centri urbani e l’introduzione
delle cosiddette zone a vigilanza rafforzata (le zone Rosse) nelle quali possono
essere allontanati soggetti già segnalati per specifiche tipologie di reato
attraverso i ben noti Daspo “Willy” e Daspo prefettizio.
Se il DASPO sportivo resta legato a eventi specifici e a una ratio circoscritta;
il DASPO urbano estende la prevenzione allo spazio cittadino; il DASPO Willy
sposta il baricentro sulla violenza da movida, rafforzando il ruolo del
questore; le zone rosse e il DASPO prefettizio in bianco rappresentano invece il
punto più critico, perché attraverso un atto amministrativo straordinario
producono restrizioni generalizzate e durature dei diritti fondamentali, spesso
giustificate più dalla gestione della percezione che da un reale pericolo per la
sicurezza.
Si tratta di strumenti che agiscono non più su fatti accertati, ma su
presunzioni di pericolosità, comprimendo la libertà di circolazione attraverso
atti amministrativi e abbassando drasticamente la soglia di intervento pubblico,
in tensione diretta con i principi di legalità, proporzionalità e riserva di
legge che presidiano i diritti fondamentali. Ampliare le zone rosse significa di
fatto estendere in maniera discrezionale la possibilità di produrre restrizioni
durature dei diritti fondamentali, e significa che ci sarà uno spazio delle
città segregato, in cui i soggetti marginali, i fragili, i migranti, potranno
accedere solo pagando un prezzo altissimo.
In questo modo lo spazio urbano viene riscritto come spazio condizionato, un
territorio selettivo, in cui la presenza diventa legittima solo se conforme, se
capace di consumare, di essere produttiva, o meglio ancora invisibile: basti
pensare a come i rider possono attraversare legittimamente gli spazi delle
città, perché portatori di una funzione, mentre quanto è difficile per le stesse
persone stare nei medesimi spazi. La sicurezza si traduce così in una tecnica di
segregazione amministrativa, mettendo in gioco il rispetto dei principi che
regolano l’uso legittimo della forza pubblica in uno Stato di diritto.
Si amplia inoltre il ricorso a perquisizioni preventive, anche in occasione di
manifestazioni pubbliche e in fasce orarie notturne predeterminate, e si
introduce il fermo di prevenzione, che consente il temporaneo trattenimento di
persone ritenute potenzialmente pericolose per il pacifico svolgimento di eventi
o iniziative pubbliche. Parallelamente, il controllo dello spazio urbano viene
rafforzato attraverso il potenziamento della videosorveglianza, l’utilizzo di
sistemi di identificazione biometrica a posteriori per fatti commessi in ambito
sportivo e il rafforzamento dei presidi di sicurezza in luoghi considerati
sensibili, come stazioni ferroviarie, litorali e aree ad alta densità di
frequentazione.
Si tratta di interventi che rafforzano gli strumenti di controllo del dissenso,
in linea con gli attuali procedimenti in corso ai danni dei manifestanti per la
Palestina del 3 ottobre 2025. Non si tratta di una novità, ma si inserisce in
una vera e propria linea di continuità e torsione poliziesca: l’uso del potere
preventivo per neutralizzare conflitto e protesta è già stato sperimentato,
normalizzato e reiterato in altri contesti, dalle ordinanze prefettizie sulle
“zone rosse” fino alla stabilizzazione dell’emergenza in territori come la Val
di Susa.
> In altre parole, si sigilla tramite i decreti il paradigma dei nemici attuali:
> siano i minori, siano gli stranieri, o ancora i manifestanti, o più in
> generale, i portatori di dissenso. La piazza, gli spazi pubblici, le stazioni
> diventano quindi i principali luoghi del controllo, non solo di tipo
> repressivo, ma addirittura preventivo.
Il controllo non colpisce più soltanto ciò che si fa, ma ciò che si è, dove si
sta, con chi si è: diventa un paradigma definitorio dell’identità, una
determinante della condizione sociale. In alcuni casi basta la stessa presenza
come indizio per l’attivazione della macchina preventiva. Sul piano del diritto
penale, il pacchetto segna un netto irrigidimento del trattamento sanzionatorio.
Tornano procedibili d’ufficio alcune ipotesi di furto aggravato, aumentano le
pene per il furto in abitazione e per il furto con strappo e viene esteso
l’arresto in flagranza differita. Il porto di determinati strumenti atti ad
offendere (in particolare i coltelli) viene trasformato da illecito
contravvenzionale a delitto, con conseguente introduzione di pene detentive e
aggravanti, mentre viene istituito un nuovo illecito penale per la fuga all’alt
delle forze di polizia, punito severamente e accompagnato da misure accessorie
automatiche. Accanto a questi inasprimenti, alcune fattispecie tradizionalmente
penali, in particolare quelle connesse alla disciplina delle manifestazioni
pubbliche, vengono depenalizzate, ma sostituite da sanzioni amministrative di
importo molto elevato, irrogate direttamente dall’autorità prefettizia.
Ne deriva uno spostamento dell’afflittività dal penale al sanzionatorio
amministrativo, che riduce il ricorso al giudice penale senza attenuare
l’impatto repressivo complessivo.
Accanto a queste misure sostanziali, il pacchetto interviene in modo
significativo sull’organizzazione e sul funzionamento dell’apparato statale.
Sono previste assunzioni straordinarie, semplificazioni delle procedure
concorsuali, potenziamento dei ruoli tecnici e scientifici, interconnessione
delle banche dati investigative e rafforzamento delle tutele legali per il
personale delle forze dell’ordine. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere
più efficiente e reattiva l’azione dello Stato, in particolare in vista
dell’attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, riducendo i tempi e gli
ostacoli amministrativi che rallentano l’esecuzione delle decisioni.
Gran parte di queste norme rispondono in chiave punitiva agli eventi di cronaca
recente: è facile ricollegare gli ultimi episodi di microcriminalità con l’uso
dei coltelli al primo intervento legislativo, e ancora il mancato alt alla
terribile vicenda (ancora in corso di accertamento) della morte di Ramy Elgaml.
Un capitolo particolarmente significativo riguarda i minori e i giovani,
destinatari di un’estensione delle logiche di controllo e responsabilizzazione,
e già visti come potenziali recettori delle norme precedenti. In particolare,
nei disegni di legge viene ampliato il ricorso all’ammonimento del Questore
anche per reati diversi e si introducono sanzioni pecuniarie a carico dei
genitori o dei soggetti tenuti alla sorveglianza, mentre per alcune condotte,
come il porto illecito di armi improprie (di nuovo, i coltelli), si rende
possibile l’arresto e l’adozione di misure cautelari anche nei confronti di
minorenni. L’impianto complessivo appare orientato a una risposta
prevalentemente repressiva, nella quale l’intervento educativo e sociale resta
sullo sfondo. Nessuna misura a rafforzare le forme di prevenzione comunitaria,
le attività di riduzione del danno, le forme di ascolto o i progetti educativi.
Solo il controllo.
> È il rovesciamento completo del significato originario di securitas: non più
> assenza di preoccupazione garantita dalla cura dei diritti, ma assenza di cura
> verso le fragilità, trattate esclusivamente come rischio da neutralizzare, un
> principio valido in precedenza solo per gli adulti, ma ormai sdoganato
> soprattutto nei confronti dei minori, de-rubricati a maranza.
In altre parole, solo la repressione è prevista come soluzione al disagio dei
giovani, all’abbandono scolastico, alle difficoltà di gestione della dispersione
scolastica, alla capacità di accoglienza e di presa in carico dei Minori
stranieri non accompagnati sul territorio.
In materia di immigrazione e protezione internazionale, le innovazioni incidono
in modo strutturale sull’equilibrio tra controllo dei confini e tutela dei
diritti. Si introduce la possibilità di interdire temporaneamente l’accesso alle
acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale o di pressione migratoria,
si rafforza il sistema dei rimpatri e del trattenimento attraverso procedure
accelerate e derogatorie e si restringe l’area della protezione complementare,
con una lettura più limitata del diritto alla vita privata e familiare.
Particolarmente rilevante è l’introduzione nel diritto interno del concetto di
Paese terzo sicuro, che comporta l’inammissibilità della domanda di asilo e la
limitazione degli effetti sospensivi del ricorso giurisdizionale. A ciò si
accompagna una riduzione delle tutele procedurali, inclusa l’abrogazione del
gratuito patrocinio automatico nei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione,
con un conseguente indebolimento dell’accesso effettivo alla giustizia.
Di nuovo, una serie di norme che rispondono alle recenti polemiche sulle mancate
ottemperanze di ordini di espulsione a carico di Emilio Gabriel Valdez Velazco,
che ha ucciso la giovane Aurora Livoli, e il mancato ottemperamento dell’ordine
di allontanamento per il croato Marin Jelenic, che ha ucciso a Bologna il
capotreno Alessandro Ambrosio. Una decretazione che insegue la cronaca, senza
mai interrogarsi sulle cause, ma rispondendo solamente con la punitività a tutti
i costi: più strumenti alle forze dell’ordine, meno diritti ai cittadini.
Se venissero approvati questi interventi sbilancerebbero ulteriormente la
relazione tra garanzie e legittimo uso della forza, tra repressione e libertà.
Se non stupisce l’afflato sanzionatorio, colpisce la miopia istituzionale a
fronte di un’esplosione delle strutture penitenziarie. Con oltre 63500 detenuti
nelle carceri per adulti e 572 minori oggi presenti anche in termini
utilitaristici un nuovo rincaro delle pratiche repressive potrebbe portare i
sistemi al collasso.
Nel loro insieme, le novità introdotte configurano un mutamento di paradigma che
va oltre la risposta a singole emergenze. Ne emerge l’immagine di uno Stato più
presente, più attrezzato e più rapido nell’azione, ma anche di uno Stato che
ridefinisce il proprio rapporto con le libertà individuali e con il conflitto
sociale, spostando l’equilibrio complessivo a favore del controllo e
dell’anticipazione repressiva.
> Non è in discussione la necessità di prevenire la violenza, ma è assurdo
> pensare che la prevenzione coincida con l’anticipazione repressiva e con la
> compressione selettiva dei diritti, anziché con politiche capaci di
> intervenire sulle cause sociali del conflitto e del disagio.
La sicurezza intesa come ordine pubblico, come controllo capillare, come spazio
del conforme diventa il principio ordinatore dell’intervento pubblico e
giustifica un ampliamento dei poteri preventivi, una riduzione delle soglie di
intervento e una compressione selettiva delle garanzie, soprattutto nei
confronti di soggetti considerati portatori di rischio, che, di questo passo,
saremo presto tutte e tutti.
La copertina è tratta da Flickr
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