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Conversione del permesso stagionale: il silenzio della Prefettura non rende irregolare il soggiorno
Il Giudice di Pace di Taranto annulla un decreto di espulsione notificato a un lavoratore in attesa da oltre due anni della definizione della domanda di conversione. IL CASO Un cittadino albanese faceva ingresso in Italia con regolare visto per lavoro subordinato, apposto sul passaporto, a seguito dell’aggiudicazione della quota nell’ambito del decreto flussi 2022. Il 3 febbraio 2023 stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto e, in pari data, presentava domanda di permesso di soggiorno, che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3 novembre 2023. Il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo e secondo quanto previsto dalla normativa flussi, inviava al SUI di Taranto, per il tramite del CAF di Massafra, la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale (modello VB), allegando la proposta di contratto di soggiorno, il modello Unilav, i dati dell’impresa (CCIAA, posizione previdenziale e fiscale), l’idoneità alloggiativa e la cessione di fabbricato. Il 18 marzo 2026 – a procedimento ancora non definito e senza che fosse mai pervenuta alcuna risposta alla domanda – il Prefetto di Taranto adottava decreto di espulsione, ritenendo il lavoratore irregolarmente presente sul territorio nazionale per intervenuta scadenza del permesso per lavoro stagionale. LE POSIZIONI DELLE PARTI Il ricorrente impugnava tempestivamente il decreto davanti al Giudice di Pace di Taranto, deducendo di essere in attesa della conversione e di essere in possesso della ricevuta dell’invio telematico della domanda. L’Amministrazione si costituiva sostenendo la legittimità dell’espulsione: la domanda di conversione sarebbe risultata fuori quota e, in quanto tale, non destinataria di alcun provvedimento di rigetto. Precisava inoltre di non essere tenuta a provvedere espressamente su un’istanza tardivamente presentata, costituendo la verifica della sussistenza della quota annuale attività meramente endoprocedimentale. IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DALLA DIFESA È principio consolidato che chi abbia presentato domanda di conversione tramite decreto flussi e sia in possesso della relativa ricevuta non possa essere espulso: la ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno per tutta la fase di verifica e definizione della procedura, con conseguente diritto a permanere e a svolgere attività lavorativa. In tal senso si pone anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, che chiarisce la possibilità per i titolari di permesso stagionale di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione. L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 riconosce la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato. Il D.L. n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha poi escluso tali conversioni dal sistema delle quote, sottraendo la procedura a qualsiasi contingentamento numerico. Quanto al modello VB, al tempo della presentazione della domanda esso non assolveva alla sola funzione di verifica della quota: era l’unico modulo tipizzato e utilizzabile per attivare la procedura di conversione, e dunque l’atto di impulso procedimentale indispensabile, in mancanza del quale la domanda non avrebbe potuto neppure essere istruita. Non si trattava quindi né di una mera comunicazione ricognitiva né di un adempimento istruttorio fine a se stesso. Dopo la soppressione del sistema delle quote per talune tipologie di conversione, il modello ha conservato la vecchia dicitura ma ha assunto una diversa funzione: non più verifica del contingente, bensì attività istruttoria volta all’accertamento dei requisiti sostanziali, quali la regolarità del rapporto e l’idoneità dell’offerta di lavoro. In entrambi i regimi, tuttavia, esso resta lo strumento esclusivo per l’avvio e la gestione del procedimento, rispetto al quale l’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, motivato e comunicato all’interessato. Nel caso di specie nessuna comunicazione formale sull’esito della verifica era mai pervenuta al ricorrente. Tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate ai recapiti espressamente indicati in domanda – indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica – ovvero mediante convocazione personale: la sola pubblicazione sul portale informatico, in assenza di notifica diretta, non è sufficiente né conforme ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale. LA DECISIONE All’esito di un’accurata istruttoria il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il modello VB inviato il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo, era corredato della proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione a supporto, e che «per principio pacificamente acquisito» l’invio telematico della pratica di conversione attesta la regolarità del soggiorno sino all’esito della pratica medesima. Ha quindi ritenuto sussistente in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, come del resto confermato dalla stessa Amministrazione nel richiamare TAR Lecce n. 763/2024 del 5 giugno 2024; obbligo che permane nei medesimi termini anche qualora la domanda di conversione sia presentata tardivamente (Consiglio di Stato n. 7995/2022 e, ex plurimis, TAR Puglia n. 83 del 27 febbraio 2025). Poiché al momento dell’emissione del decreto di espulsione l’esito della pratica non era stato comunicato all’interessato, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G. n. 1946/2026, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione «nonché ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto, connesso o consequenziale». PERCHÉ LA DECISIONE È RILEVANTE Da diversi anni lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto sostiene che alle domande di conversione non debba seguire un atto finale espresso di accoglimento o rigetto. Il risultato è che numerose pratiche restano pendenti a tempo indeterminato, senza che lavoratori e datori di lavoro possano conoscere l’esito delle domande presentate per regolarizzare l’assunzione di manodopera straniera e, in molti casi, esponendo il lavoratore all’espulsione dal territorio nazionale. La pronuncia del Giudice di Pace di Taranto afferma il contrario: il procedimento va concluso con provvedimento espresso e comunicato, e fino a quel momento il soggiorno resta pienamente legittimo. Giudice di Pace, sentenza n. 1099 del 26 maggio 2026 Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.