Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di
Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso
di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato.
Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con
regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede
legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica
amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato
della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli
dia una risposta.
Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava
il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il
cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare
di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“.
Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di
Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente
motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione
ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in
data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza
il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire
un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto
sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile
applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di
fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“.
Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino
albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si
evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa
allegati, quanto segue:
* il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di
lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della
aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022;
* in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per
l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro;
* Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che
gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023;
* Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa
flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per
l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della
sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB.
Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto –
Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e
tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e,
quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite
decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La
ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica
delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non
aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga.
A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero
aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era
titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato.
Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non
convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della
documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di
conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è
allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il
presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento
valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”.
Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un
caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti
di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.
Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.