Conversione del permesso stagionale: il silenzio della Prefettura non rende irregolare il soggiorno
Il Giudice di Pace di Taranto annulla un decreto di espulsione notificato a un
lavoratore in attesa da oltre due anni della definizione della domanda di
conversione.
IL CASO
Un cittadino albanese faceva ingresso in Italia con regolare visto per lavoro
subordinato, apposto sul passaporto, a seguito dell’aggiudicazione della quota
nell’ambito del decreto flussi 2022. Il 3 febbraio 2023 stipulava il contratto
di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di
Taranto e, in pari data, presentava domanda di permesso di soggiorno, che gli
veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3 novembre 2023.
Il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo e secondo quanto previsto
dalla normativa flussi, inviava al SUI di Taranto, per il tramite del CAF di
Massafra, la domanda di verifica della sussistenza della quota per la
conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro
subordinato non stagionale (modello VB), allegando la proposta di contratto di
soggiorno, il modello Unilav, i dati dell’impresa (CCIAA, posizione
previdenziale e fiscale), l’idoneità alloggiativa e la cessione di fabbricato.
Il 18 marzo 2026 – a procedimento ancora non definito e senza che fosse mai
pervenuta alcuna risposta alla domanda – il Prefetto di Taranto adottava decreto
di espulsione, ritenendo il lavoratore irregolarmente presente sul territorio
nazionale per intervenuta scadenza del permesso per lavoro stagionale.
LE POSIZIONI DELLE PARTI
Il ricorrente impugnava tempestivamente il decreto davanti al Giudice di Pace di
Taranto, deducendo di essere in attesa della conversione e di essere in possesso
della ricevuta dell’invio telematico della domanda.
L’Amministrazione si costituiva sostenendo la legittimità dell’espulsione: la
domanda di conversione sarebbe risultata fuori quota e, in quanto tale, non
destinataria di alcun provvedimento di rigetto. Precisava inoltre di non essere
tenuta a provvedere espressamente su un’istanza tardivamente presentata,
costituendo la verifica della sussistenza della quota annuale attività meramente
endoprocedimentale.
IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DALLA DIFESA
È principio consolidato che chi abbia presentato domanda di conversione tramite
decreto flussi e sia in possesso della relativa ricevuta non possa essere
espulso: la ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno per tutta la fase di
verifica e definizione della procedura, con conseguente diritto a permanere e a
svolgere attività lavorativa. In tal senso si pone anche la Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, che
chiarisce la possibilità per i titolari di permesso stagionale di svolgere
attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di
conversione.
L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 riconosce la conversione del
permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato al lavoratore che abbia
svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto
un’offerta di lavoro subordinato. Il D.L. n. 145 dell’11 ottobre 2024,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha poi
escluso tali conversioni dal sistema delle quote, sottraendo la procedura a
qualsiasi contingentamento numerico.
Quanto al modello VB, al tempo della presentazione della domanda esso non
assolveva alla sola funzione di verifica della quota: era l’unico modulo
tipizzato e utilizzabile per attivare la procedura di conversione, e dunque
l’atto di impulso procedimentale indispensabile, in mancanza del quale la
domanda non avrebbe potuto neppure essere istruita. Non si trattava quindi né di
una mera comunicazione ricognitiva né di un adempimento istruttorio fine a se
stesso. Dopo la soppressione del sistema delle quote per talune tipologie di
conversione, il modello ha conservato la vecchia dicitura ma ha assunto una
diversa funzione: non più verifica del contingente, bensì attività istruttoria
volta all’accertamento dei requisiti sostanziali, quali la regolarità del
rapporto e l’idoneità dell’offerta di lavoro. In entrambi i regimi, tuttavia,
esso resta lo strumento esclusivo per l’avvio e la gestione del procedimento,
rispetto al quale l’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento
espresso di accoglimento o di rigetto, motivato e comunicato all’interessato.
Nel caso di specie nessuna comunicazione formale sull’esito della verifica era
mai pervenuta al ricorrente. Tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere
effettuate ai recapiti espressamente indicati in domanda – indirizzo di
residenza e indirizzo di posta elettronica – ovvero mediante convocazione
personale: la sola pubblicazione sul portale informatico, in assenza di notifica
diretta, non è sufficiente né conforme ai principi di trasparenza e
partecipazione procedimentale.
LA DECISIONE
All’esito di un’accurata istruttoria il Giudice di Pace ha accolto il ricorso,
rilevando anzitutto che il modello VB inviato il 3 agosto 2023, prima della
scadenza del titolo, era corredato della proposta di contratto sottoscritta dal
datore di lavoro e della documentazione a supporto, e che «per principio
pacificamente acquisito» l’invio telematico della pratica di conversione attesta
la regolarità del soggiorno sino all’esito della pratica medesima.
Ha quindi ritenuto sussistente in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere
espressamente sull’istanza, come del resto confermato dalla stessa
Amministrazione nel richiamare TAR Lecce n. 763/2024 del 5 giugno 2024; obbligo
che permane nei medesimi termini anche qualora la domanda di conversione sia
presentata tardivamente (Consiglio di Stato n. 7995/2022 e, ex plurimis, TAR
Puglia n. 83 del 27 febbraio 2025). Poiché al momento dell’emissione del decreto
di espulsione l’esito della pratica non era stato comunicato all’interessato, il
Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G. n.
1946/2026, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione «nonché
ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto, connesso o
consequenziale».
PERCHÉ LA DECISIONE È RILEVANTE
Da diversi anni lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di
Taranto sostiene che alle domande di conversione non debba seguire un atto
finale espresso di accoglimento o rigetto. Il risultato è che numerose pratiche
restano pendenti a tempo indeterminato, senza che lavoratori e datori di lavoro
possano conoscere l’esito delle domande presentate per regolarizzare
l’assunzione di manodopera straniera e, in molti casi, esponendo il lavoratore
all’espulsione dal territorio nazionale. La pronuncia del Giudice di Pace di
Taranto afferma il contrario: il procedimento va concluso con provvedimento
espresso e comunicato, e fino a quel momento il soggiorno resta pienamente
legittimo.
Giudice di Pace, sentenza n. 1099 del 26 maggio 2026
Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.