Coesione familiare: il requisito dei due anni di soggiorno vale solo per il ricongiungimento
Arriva dal lavoro del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare una
pronuncia favorevole sul requisito biennale di soggiorno introdotto nel 2024 per
il ricongiungimento familiare.
Con sentenza del 3 settembre 2026, il Tribunale di Venezia ha annullato il
provvedimento con cui la Questura di Padova aveva respinto la richiesta di
permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs.
286/1998) presentata da una cittadina colombiana, coniugata con un connazionale
regolarmente soggiornante in Italia per motivi di studio.
La Questura aveva motivato il diniego richiamando l’art. 28, comma 1-bis, TUI,
introdotto dal d.l. 145/2024 (convertito dalla l. 187/2024). La norma richiede a
chi presenta richiesta di ricongiungimento per coniuge, figli maggiorenni a
carico o genitori di aver maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale
di almeno due anni. Il marito della ricorrente non aveva ancora raggiunto questa
soglia.
Il Tribunale, pur con una motivazione molto sintetica, accoglie la lettura
proposta dalla difesa: l’art. 30, comma 1, lett. c) non contiene alcun richiamo
al requisito biennale, che il legislatore ha previsto esclusivamente per la
fattispecie del ricongiungimento. Ne deriva che il requisito non può essere
esteso in via interpretativa alla coesione familiare, istituto distinto con cui
il familiare già regolarmente presente in Italia ottiene un permesso per motivi
familiari senza passare dalla procedura di nulla osta.
Il giudice valorizza inoltre la situazione concreta della ricorrente: la
convivenza stabile con il coniuge, l’inserimento sociale e lavorativo, un
percorso di cure in corso presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova e lo
stato di gravidanza, tutti elementi che l’allontanamento dal territorio avrebbe
interrotto. Il Tribunale riconosce quindi il diritto della ricorrente al
rilascio del permesso per motivi familiari e ordina alla Questura di provvedere.
Tribunale di Venezia, sentenza del 3 settembre 2026
Si ringrazia l’avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione.
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20 Novembre 2025