Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente
Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e
villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di
Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra
città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di
vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con
una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.
Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la
Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida
per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni
edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della
Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della
Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano
necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli
edifici non potessero essere distrutti.
Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione
Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a
rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere
associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una
normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme
di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare
da interventi incongrui.
Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle
modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre
2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni
si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora
definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità,
rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e
ricostruzione [4].
Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM
Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro
pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano un ripensamento rispetto a
quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà
di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere venuta
meno.
Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al
voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla
Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con
la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini
storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli
interventi edilizi sugli immobili nella Carta.
Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM
Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce
al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia,
al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e
ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo
“di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di
intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto
riguarda gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non
ha ancora avuto alcuna risposta.
LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO
INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA
PARTE II DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI
Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n.
19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la
qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025,
pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i
riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima
pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al
voto dell’Assemblea Capitolina.
All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova
scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a
integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta integralmente di
seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la
trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili:
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”.
Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e
infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi
di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli
interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto
ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture
storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche
dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti
variabili (…)”.
L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche
alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito
alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la
Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica
dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla
Delibera 102/2024 che introduce che “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni
dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate
nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è
ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un
indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta
per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando
l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia
degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili
e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che
– per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore
architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del
processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo
essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità
urbana”.
La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità
degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con
demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna
qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti,
seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a
seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento
e strutturate in relazione alle seguenti variabili”.
Da G2 vigente, sezione 4D
Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel
capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla voce 2) “opere di rilevante
interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a
partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle
relative “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono
consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione
ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi
anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione
edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza
variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una
specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del
manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso,
ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze,
riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di
tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.
Quindi l’inserimento che ora si propone renderebbe, di fatto, l’imponente e
oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza
Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di
efficacia in termini di salvaguardia.
Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento
nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la
Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le
caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori
materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in
caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la
Qualità, se poi possono essere distrutti?
Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la
responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio
collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre
tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche
adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la
demolizione e ricostruzione per quanto riguarda gli immobili inseriti nella
Carta per Qualità.
E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi
irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla
discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria,
se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro
svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili
di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che
verranno.
(dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi –
paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II
Descrizione degli elementi
In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco
temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di
selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore
architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del
processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo
essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità
urbana.
Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento
per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito
come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del
proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi.
La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del
1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città
tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”.
La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia
d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità
e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo
della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza
di edilizia intensiva ed edilizia estensiva.
Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a
servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta
uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree
della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto
nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da
caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia
adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la
realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori”
Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla
dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una
gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici
quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli esempi in cui il
villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia
adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello
architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di
edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto
all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate.
L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori
terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità
dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a
quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto
da comprendere vari stili architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico,
razionalista)
In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo
sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello
stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il
mondo professionale e quello dell’arte decorativa.
L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici”
all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare
la salvaguardia delle testimonianze del passato, in cui si riflette
l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia
l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di
manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo
del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad
un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche.
Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione
dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del
tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e
trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche
storico-tipologiche riscontrate.
La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli
elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e
strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti
costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”,
la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse
scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di
salvaguardia più evoluta e complessa.
Indicazioni per la conservazione e la trasformazione
Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10,
delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono,
di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli
edifici risultano localizzati.
Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione
straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.
Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro
ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga
conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore
documentale e testimoniale del bene.
Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità
dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e
stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e
identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario
di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di
pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la
continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico.
La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da
un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento,
finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano:
urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi,
decorativi e artistici.
Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma
anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da
restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare,
da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che
ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o
alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario.
Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in
maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di
intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma
anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo
contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o
prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative verso soluzioni
rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio.
In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e
sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle
prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate:
– Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio,
spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione
volumetrica.
– Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità
edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei
prospetti;
– Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del
disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore
formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti
– Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o
aumentando la
permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni
bituminose o incongrue;
– Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati,
mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto
originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi
ottocento-primonovecenteschi;
– Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali
originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con
le costruzioni;
– Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione
delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre
agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di
sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche.
Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti:
– Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla
normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti
l’articolazione e il dimensionamento dei vani;
-Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni
tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio;
– Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la
compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con
gli elementi decorativi esistenti;
Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i
caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi
decorativi esistenti.
La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia
con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza
esterna. qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA
vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche
sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo
di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili:
• categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste
(demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie
d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti;
• caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della
classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con
caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza
(numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi,
ecc);
• caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi
originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e
permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e
del “sistema urbanistico” di riferimento;
• parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle
componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri
elementi oggetto dell’intervento.
Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali
aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici,
stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o
alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale.
Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM
(a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la
Qualità)
Vedi anche
* Modifiche al PRG cronologia materiali
* Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse
pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di
contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e
le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono
quest’ultime”.
* Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio
2024
* Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali
20 maggio 2026
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[1] vedi La Carta per la Qualità
La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale
del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del
12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in
scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi”
(allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al
link www.urbanistica.comune.roma.it
scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008
vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la
Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025
[2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa
della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018
[3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019
vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1
luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela
del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica,
sala della Parrocchia di San Saturnino (> vai al programma)
[4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai
sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante
parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.
Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025
vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa
Carta straccia 25 marzo 2025
Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla
Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea
l’11 dicembre 2024
Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3
aprile 2025
[5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio
scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore
Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore
Veloccia)
[6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19)
“Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la
qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025,
pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i
riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima
pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” [SCARICATA DAL
SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]