Vietato criticare ENI: la multinazionale diffida un avvocato per dei video su Instagram
Commentare sui social network le strategie commerciali di un colosso energetico
può costare una richiesta di cancellazione dei contenuti e una rettifica da
concordare con l’azienda. È quanto accaduto all’avvocato romano Riccardo Veli,
raggiunto da una diffida di ENI dopo aver pubblicato sul proprio account
Instagram tre video dedicati al tetto sui carburanti e allo sconto sulle
bollette. La società denuncia argomentazioni diffamatorie, mentre Veli si
difende rivendicando il diritto di critica e dicendo no alla rimozione dei
video. La vicenda riporta al centro il rapporto tra potere economico e libertà
di espressione: l’Italia ha appena recepito le norme europee contro le cause
bavaglio, ma lo ha fatto con un provvedimento che escluderebbe nove casi su
dieci.
Nel primo video contestato, datato 26 settembre, Veli è partito dal price cap
lanciato da ENI a fine settembre – con il tetto di 2,19 euro al litro per il
gasolio e di 1,99 per la benzina e lo sconto del 30% su luce e gas – per parlare
di scorte. «A fine 2025 ENI aveva in magazzino 3,8 milioni di tonnellate di
prodotti petroliferi», ha dichiarato l’avvocato, aggiungendo che in Italia
devono essere garantite riserve pari ad almeno 90 giorni di importazioni nette.
Il prezzo alla pompa, ha sostenuto, non dipende solo dal petrolio del giorno, ma
anche da contratti e forniture già programmati. «E qui arriva il trucco – ha
detto nel video -, se alzano troppo il prezzo a un certo punto la gente consuma
meno». Gli altri due filmati riguardano le bollette: dietro lo sconto, ipotizza
l’avvocato, ci sarebbero il timore di perdere clienti e quello di un’imposta
sugli extraprofitti.
Come riferito da Veli, ENI ha risposto con una diffida, inviata all’avvocato
tramite uno studio milanese, chiedendo di cancellare subito i contenuti e di
pubblicare una rettifica da concordare in anticipo, annunciando altrimenti
azioni giudiziarie, richiesta di risarcimento e un ricorso urgente per far
rimuovere i contenuti. In merito alle scorte, ENI sostiene che «la riserva
obbligatoria non può essere venduta»; i video sulle bollette, invece,
conterrebbero «affermazioni false» diffuse «con il solo scopo di screditare
l’operato della società», senza però dare ulteriori specifiche. Gli effetti
negativi, causati in particolare dal filmato sul price cap, sarebbero secondo il
colosso petrolifero già visibili, essendo apparso un cartello con la scritta
«ENI! Non generosità ma farsa» fuori da una stazione Enilive di Massa, poi fatto
rimuovere dai carabinieri. Il nesso causale con i video, tuttavia, è tutto da
dimostrare. La società ha negato di monitorare sistematicamente i social: il
primo filmato sarebbe apparso casualmente – forse per le combinazioni
algoritmiche – a un suo addetto alla comunicazione.
L’avvocato Veli, a ogni modo, non ha intenzione di rimuovere i contenuti non
graditi ad ENI. «Non ho formulato accuse personali né intrapreso campagne contro
l’azienda», ha spiegato, affermando di aver voluto solo rendere comprensibili
dinamiche economiche assenti dalle comunicazioni della società. Attraverso il
suo legale ha inoltre evidenziato di non aver mai attribuito a ENI un uso
illecito delle scorte obbligatorie: la lettura della società sarebbe
«estensiva», non corrispondendo al «tenore letterale del contenuto». Le sue
parole sono, per la difesa, «espressione di opinione, commento e critica»,
tutelate dalla libertà di manifestazione del pensiero.
La vicenda va in scena mentre l’Italia ha appena recepito, peraltro con enorme
ritardo, la direttiva UE 2024/1069 contro le SLAPP, le azioni legali temerarie
usate per intimidire giornalisti, attivisti e whistleblower. Il decreto però
protegge solo i casi transfrontalieri e i procedimenti civili, lasciando fuori
quelli domestici e quelli penali, inclusa la diffamazione. Quest’ultima
rappresenta in Italia lo strumento più utilizzato per intimidire giornalisti,
attivisti e cittadini impegnati nel dibattito pubblico (mentre in gran parte dei
Paesi d’Europa è stata depenalizzata). Secondo il decreto, inoltre, basta che
attore e convenuto siano domiciliati in Italia per escludere le tutele: in tal
modo, anche una controversia con elementi sostanzialmente internazionali rischia
di essere considerata non transfrontaliera se entrambe le parti risiedono in
Italia.
Secondo i dati raccolti da Case (Coalition Against Slapp in Europe) – coalizione
di 17 organizzazioni della società civile – le SLAPP transfrontaliere censite
rappresentano meno del 10% del totale europeo. I processi penali, invece,
costituiscono circa un quinto delle azioni temerarie registrate fino alla fine
del 2024. CASE ha fatto sapere che porterà la questione alla Commissione
europea, mentre il 22 ottobre scenderà in piazza a Roma per chiedere maggiori
tutele.
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