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Detenzione di fatto di minori al CARA di Restinco -Brindisi: nuova condanna della Corte EDU contro l’Italia
Con la decisione del 3 settembre 2026 (Caso B.C. vs Italia, Application no. 42909/23), la Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato l’Italia per l’illegittima detenzione di un ragazzo della Costa d’Avorio dell’età di 15 anni all’interno del Centro di accoglienza di Restinco, nella provincia di Brindisi, e al conseguente risarcimento del danno. Il ricorrente, minore non accompagnato giunto in Italia ad inizio agosto 2023, fu sottoposto alle procedure di determinazione dell’età e, una volta terminate, trattenuto dal 6 ottobre al 22 dicembre 2023 all’interno del Centro di Accoglienza di Restinco (Br). A seguito di istanza presentata alla Corte EDU ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte – con la quale si chiedeva di porre fine alla sua detenzione, denunciava le pessime condizioni del CARA e chiedeva di essere ospitato in un luogo adatto alla sua condizione – fu trasferito dopo 2 mesi e mezzo in un centro per minori SNA. Durante tutto il periodo e sino al luglio dell’anno successivo, il tutore del ricorrente fu individuato nel gestore del centro di Restinco. Va ricordato che, durante il periodo della detenzione, nel Centro di Accoglienza di Restinco erano presenti solo minorenni (nel numero di 88), benchè il contratto di appalto per la gestione dello stesso prevedesse misure, prestazioni di beni e servizi e risorse professionali rivolte esclusivamente agli adulti, dunque anche inadeguate alla accoglienza di minorenni soli. Nel corso degli anni ASGI ha ripetutamente segnalato la grave problematica determinata dall’uso del Centro di Restinco come luogo di accoglienza di minorenni soli: nel 2016 con nota alla Prefettura di Brindisi ASGI denunciava che “Il centro di Restinco non appare in alcun modo un luogo idoneo per l’accoglienza seppure temporanea di minori soli ed anzi la legge ne fa esplicito divieto”; inoltre, nel dicembre 2023 l’Associazione aveva avanzato richiesta di accesso al Centro di Restinco proprio per verificare le condizioni dello stesso. Tale accesso fu di fatto negato, tanto da essere stato poi permesso l’ingresso solo in quanto a seguito dell’On.le Nicola Fratoianni e nel corso di una sua visita ispettiva alla struttura. La situazione di Restinco era simile a quella, già sanzionata dalla CEDU, del Centro di Crotone (decisione del 7.12.2023 ), a quella nell’hotspot di Taranto (sentenza CEDU del 23.11.2023 link https://www.asgi.it/famiglia-minori/minori-stranieri-detenzione-hotspot-taranto/) così come a quella del centro in Contrada Cifali a Ragusa ed altrove in Italia, tanto che a novembre 2023 l’ASGI aveva inviato una comunicazione al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per chiedere la continuazione della procedura di supervisione dell’attuazione della sentenza Darboe e Camara con la quale la Corte EDU aveva già condannato l’Italia. Con la sentenza del settembre 2026 la Corte EDU ha rilevato la violazione dell’art. 5, §§ 1, 2 e 4 della Convenzione e condannato l’Italia alla luce della “constatazione circa l’assenza di una base giuridica chiara e accessibile per la detenzione” tale che “la Corte non comprende come le autorità avrebbero potuto informare il ricorrente dei motivi legali della sua privazione della libertà o fornirgli informazioni sufficienti per consentirgli di contestare dinanzi a un tribunale i motivi della sua detenzione di fatto (cfr. Khlaifia e altri, citati sopra, §§ 117 e 132 e seguenti)”. Al riguardo gli Avv.ti Angiuli e Belluccio e la dott.ssa Rizzi, che hanno seguito il ricorrente, sottolineano: “Si tratta dell’ennesima decisione che accerta la strutturale mancanza di cura dell’Italia per la condizione dei minori stranieri non accompagnati e la condanna al risarcimento del danno. Il Governo e il Parlamento ne dovranno necessariamente tenere conto anche nell’implementazione del nuovo Patto per le Migrazioni e l’Asilo e del prossimo Regolamento sui rimpatri che, incredibilmente, non esclude la possibilità di trattenimento e rimpatrio dei minori soli”. Corte Europea per i Diritti Umani, decisione del 3 settembre 2026 (Caso B.C. vs Italia, Application no. 42909/23) La sentenza consegue al ricorso degli Avv.ti Marina Angiuli e Dario Belluccio, supportati dalla dott.ssa Erminia Sabrina Rizzi.
September 11, 2026
Progetto Melting Pot Europa
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)