Detenzione di fatto di minori al CARA di Restinco -Brindisi: nuova condanna della Corte EDU contro l’Italia
Con la decisione del 3 settembre 2026 (Caso B.C. vs Italia, Application
no. 42909/23), la Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato l’Italia per
l’illegittima detenzione di un ragazzo della Costa d’Avorio dell’età di 15 anni
all’interno del Centro di accoglienza di Restinco, nella provincia di Brindisi,
e al conseguente risarcimento del danno.
Il ricorrente, minore non accompagnato giunto in Italia ad inizio agosto 2023,
fu sottoposto alle procedure di determinazione dell’età e, una volta terminate,
trattenuto dal 6 ottobre al 22 dicembre 2023 all’interno del Centro di
Accoglienza di Restinco (Br).
A seguito di istanza presentata alla Corte EDU ai sensi dell’articolo 39 del
Regolamento della Corte – con la quale si chiedeva di porre fine alla sua
detenzione, denunciava le pessime condizioni del CARA e chiedeva di essere
ospitato in un luogo adatto alla sua condizione – fu trasferito dopo 2 mesi e
mezzo in un centro per minori SNA.
Durante tutto il periodo e sino al luglio dell’anno successivo, il tutore del
ricorrente fu individuato nel gestore del centro di Restinco.
Va ricordato che, durante il periodo della detenzione, nel Centro di Accoglienza
di Restinco erano presenti solo minorenni (nel numero di 88), benchè il
contratto di appalto per la gestione dello stesso prevedesse misure, prestazioni
di beni e servizi e risorse professionali rivolte esclusivamente agli adulti,
dunque anche inadeguate alla accoglienza di minorenni soli.
Nel corso degli anni ASGI ha ripetutamente segnalato la grave problematica
determinata dall’uso del Centro di Restinco come luogo di accoglienza di
minorenni soli: nel 2016 con nota alla Prefettura di Brindisi ASGI
denunciava che “Il centro di Restinco non appare in alcun modo un luogo idoneo
per l’accoglienza seppure temporanea di minori soli ed anzi la legge ne fa
esplicito divieto”; inoltre, nel dicembre 2023 l’Associazione aveva avanzato
richiesta di accesso al Centro di Restinco proprio per verificare le condizioni
dello stesso. Tale accesso fu di fatto negato, tanto da essere stato poi
permesso l’ingresso solo in quanto a seguito dell’On.le Nicola Fratoianni e nel
corso di una sua visita ispettiva alla struttura.
La situazione di Restinco era simile a quella, già sanzionata dalla CEDU, del
Centro di Crotone (decisione del 7.12.2023 ), a quella nell’hotspot di Taranto
(sentenza CEDU del 23.11.2023 link
https://www.asgi.it/famiglia-minori/minori-stranieri-detenzione-hotspot-taranto/)
così come a quella del centro in Contrada Cifali a Ragusa ed altrove in Italia,
tanto che a novembre 2023 l’ASGI aveva inviato una comunicazione al Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa per chiedere la continuazione della procedura di
supervisione dell’attuazione della sentenza Darboe e Camara con la quale la
Corte EDU aveva già condannato l’Italia.
Con la sentenza del settembre 2026 la Corte EDU ha rilevato la violazione
dell’art. 5, §§ 1, 2 e 4 della Convenzione e condannato l’Italia alla luce
della “constatazione circa l’assenza di una base giuridica chiara e accessibile
per la detenzione” tale che “la Corte non comprende come le autorità avrebbero
potuto informare il ricorrente dei motivi legali della sua privazione della
libertà o fornirgli informazioni sufficienti per consentirgli di contestare
dinanzi a un tribunale i motivi della sua detenzione di fatto (cfr. Khlaifia e
altri, citati sopra, §§ 117 e 132 e seguenti)”.
Al riguardo gli Avv.ti Angiuli e Belluccio e la dott.ssa Rizzi, che hanno
seguito il ricorrente, sottolineano: “Si tratta dell’ennesima decisione che
accerta la strutturale mancanza di cura dell’Italia per la condizione dei minori
stranieri non accompagnati e la condanna al risarcimento del danno. Il Governo e
il Parlamento ne dovranno necessariamente tenere conto anche
nell’implementazione del nuovo Patto per le Migrazioni e l’Asilo e del prossimo
Regolamento sui rimpatri che, incredibilmente, non esclude la possibilità di
trattenimento e rimpatrio dei minori soli”.
Corte Europea per i Diritti Umani, decisione del 3 settembre 2026 (Caso B.C. vs
Italia, Application no. 42909/23)
La sentenza consegue al ricorso degli Avv.ti Marina Angiuli e Dario Belluccio,
supportati dalla dott.ssa Erminia Sabrina Rizzi.