Come le multinazionali sfruttano il sud globale: intervista a Luca Saltalamacchia
In che modo le aziende e le multinazionali europee possono permettersi di agire
quasi indisturbate all’estero, scavalcando leggi e volontà delle popolazioni
locali? Ne abbiamo discusso con Luca Saltalamacchia, avvocato impegnato nella
difesa dei diritti umani e dell’ambiente contro gli abusi delle grandi
multinazionali. Ha seguito casi emblematici, come quello contro Eni per i danni
ambientali causati in Nigeria, dando voce alle comunità locali colpite
dall’inquinamento petrolifero.
È tra i promotori dell’iniziativa Giudizio Universale, che chiede allo Stato
italiano azioni concrete contro la crisi climatica. Con un approccio che coniuga
diritto e giustizia sociale, Saltalamacchia porta avanti una battaglia legale
per tutelare popoli vulnerabili e territori minacciati da interessi economici
globali.
In che modo gli accordi internazionali di libero scambio e protezione degli
investimenti, spesso firmati tra Paesi del nord e del sud globale, si
trasformano in strumenti giuridici che rafforzano le disuguaglianze e
legittimano pratiche predatorie da parte delle multinazionali?
È una domanda complessa che richiede anche una contestualizzazione. In
giurisprudenza esiste una gerarchia delle fonti: l’ordinamento è pieno di norme,
che tuttavia non hanno tutte la stessa forza. Le norme internazionali hanno una
forza superiore alle leggi nazionali e al loro interno ce ne sono alcune che
fanno parte dello ius cogens, ossia considerate assolutamente inderogabili e di
importanza superiore a tutte le altre. È all’interno di questo nucleo duro di
norme che si trovano quelle sul rispetto dei diritti fondamentali.
Nella pratica di avvocato che opera nel settore, mi sono reso conto che queste
previsioni così chiare sulla carta, nella pratica vengono svilite. L’esempio
degli accordi di libero scambio va proprio in questa direzione: nella pratica,
per la maggior parte degli Stati, le norme più importanti sono quelle
commerciali.
Quello che dice l’Organizzazione Mondiale del Commercio è considerato
immensamente più importante e rilevante di quello che può dire la Corte
Internazionale di Giustizia quando si parla di violazioni dei diritti
fondamentali. E quando c’è un conflitto tra la protezione di diritti
fondamentali e la protezione delle attività commerciali, a livello
internazionale si tende a dare più importanza alle seconde.
Quello che dico non deriva solo da considerazioni pratiche, ma anche dalla
giurisprudenza delle corti arbitrali, che spesso vengono chiamate a intervenire
in casi di presunta violazione degli accordi commerciali: l’aspetto della
protezione dei diritti umani raramente entra nelle considerazioni di queste
camere arbitrali.
Ci può fare degli esempi di come funziona il meccanismo ISDS (Investor-State
Dispute Settlement)?
In Italia abbiamo avuto il caso della piattaforma Ombrina Mare sull’Adriatico,
che è finito davanti al tribunale della Banca Mondiale per le dispute tra
investitori e Stati. Lo Stato italiano si è difeso sostenendo che avesse degli
obblighi derivanti dai trattati sul clima e sull’approvvigionamento energetico
sostenibile: pur essendoci una disputa tra la protezione di un accordo
commerciale e gli obblighi internazionali sul cambiamento climatico, il Collegio
arbitrale ha condannato l’Italia a risarcire 190 milioni di euro in favore
dell’impresa inglese Rockhopper Exploration. Per fortuna, in sede di reclamo la
condanna è stata annullata.
Il caso dell’Italia costituisce un esempio del cosiddetto “nord del mondo contro
nord del mondo”; quando questi accordi commerciali riguardano aziende
multinazionali del nord del mondo e Paesi del cosiddetto “sud globale”, la
situazione è ancora peggiore. Innanzitutto perché c’è una sproporzione nella
forza contrattuale: gli Stati del “sud del mondo” non hanno la forza
contrattuale di quelli del “nord”.
Se poi l’implementazione degli accordi travolgesse i diritti fondamentali e lo
Stato del “sud” chiedesse di cambiarli o adeguarli in modo conforme al rispetto
dei diritti fondamentali, scatterebbero delle clausole che permetterebbero alle
multinazionali di rivolgersi agli organismi che applicano solo le regole
commerciali, senza effettuare nessuna graduazione dell’importanza delle norme.
Il caso Chevron è emblematico: l’azienda ha devastato l’Amazzonia, distrutto
l’habitat, e l’impatto dell’inquinamento ha portato all’estinzione di alcuni
gruppi indigeni. Alcuni cittadini ecuadoriani hanno intentato una causa contro
la compagnia dinanzi ai tribunali nazionali, vincendola. Come rappresaglia a
tale affronto, la Chevron ha avviato una causa contro l’Ecuador davanti alla
Corte Permanente di Arbitrato (CPA) dell’Aia, sostenendo che lo Stato, per il
semplice fatto di aver con i propri tribunali condannato l’impresa, avesse
violato il Trattato Bilaterale di Investimento (BIT) del 1993 tra Ecuador e
Stati Uniti. Inutile dire che il Collegio arbitrale ha dato ragione alla
Chevron.
Chi sono i giudici che operano in questo meccanismo? Come vengono selezionati?
Gli arbitri sono tutti individui privati, che io sappia. Si tratta di
specialisti che hanno una brillante carriera e conoscenze adeguate nel settore
del diritto commerciale internazionale e dello sviluppo economico; è difficile
reperirne qualcuno che abbia una formazione specifica sui diritti umani.
Si comportano come se fossero in un vero e proprio tribunale nel senso che
disciplinano la procedura, danno i termini per il deposito delle memorie e se
c’è la necessità fanno anche l’istruttoria, ascoltano testimoni, nominano
periti… alla fine del procedimento emettono un provvedimento definito “Lodo”,
che ha la stessa funzione e lo stesso peso di una sentenza. Insomma: questi
organismi sono dei veri e propri tribunali, ma privati. Non sono espressione
dell’organizzazione giudiziaria di un Paese o di un’entità sovranazionale.
Prima diceva che questo è uno dei modi attraverso i quali le imprese possono
evitare di incorrere in sanzioni e attribuzioni di responsabilità vera e
propria. Ci sono altre ragioni dal punto di vista giuridico che permettono alle
imprese occidentali, e spesso del nord globale, di operare in maniera abusiva in
violazione di diritti umani e norme ambientali senza alcun tipo di
responsabilità dal punto di vista legale?
Questo è un discorso complesso perché bisognerebbe analizzare per ciascun Paese
il funzionamento del suo ordinamento giuridico. Tendenzialmente, io credo che
sia difficile che vi sia una specifica normativa di favore che consenta l’abuso
o la devastazione ambientale, anche perché la gran parte dei Paesi della
comunità internazionale ha ratificato i trattati internazionali che proteggono i
diritti fondamentali, gli habitat, la biodiversità, l’ambiente. Molti Paesi sono
inoltre membri di organizzazioni regionali sui diritti umani e sull’ambiente.
Il problema sta piuttosto nel come vengono attuati questi accordi e come vengono
implementate le regole che esistono, vuoi di natura nazionale vuoi di natura
internazionale: più che le norme, insomma, esiste una prassi che favorisce
l’abuso, un modus operandi che favorisce le devastazioni ambientali.
Chi dovrebbe far rispettare le leggi non lo fa. Io, ad esempio, ho svolto
parecchie indagini relativamente ai disastri che ENI ha commesso nel delta del
fiume Niger. Ho ricevuto mandato da diverse comunità e se ho deciso di lanciare
i giudizi in Italia e non in Nigeria è perché in Nigeria non esiste un apparato
in grado di imporre a una multinazionale il rispetto di una sentenza. Casi come
questo provano che non è un problema di regole, perché le regole ci sono. È un
problema di applicazione delle regole.
Quali sono stati i principali ostacoli a livello processuale nel far valere i
diritti delle comunità locali? Cosa rivelano questi casi sull’effettiva
accessibilità alla giustizia internazionale per le vittime?
Lanciare una causa davanti a un tribunale significa innanzitutto dover
individuare un soggetto che ha la legittimazione ad agire davanti a quel
tribunale. La legittimazione ad agire è una sorta di prerequisito per poter fare
una causa, ovvero il giudice si deve interrogare se chi sta davanti a lui sia
effettivamente il soggetto legittimato a proporre quella causa. Ti faccio un
esempio semplice per capire: se Tizio e Caia sono sposati non è che Sempronio,
un terzo, può attivare un giudizio per la separazione giudiziale; solo uno dei
due può adire il tribunale.
Questa regola, molto semplice nel caso della separazione, è molto complicata
quando si tratta di danni alla salute o danni all’ambiente, perché il giudice
deve verificare se il soggetto che intenta la causa ha un interesse a farla e ha
la legittimazione a rappresentare quell’interesse.
Il fatto è che, in genere, chi agisce sono le comunità indigene o le comunità
locali, ma il soggetto “comunità locale” o “comunità indigena” è un soggetto
sconosciuto nel nostro ordinamento. Noi conosciamo le persone, conosciamo i
gruppi in cui le persone si aggregano, le associazioni, i condomini, le società
di capitali, le società di persone… la comunità indigena non è un soggetto
riconosciuto nel nostro ordinamento.
Naturalmente aziende come ENI pongono il problema alla radice, e contestano il
potere di rappresentare la comunità a coloro che intentano la causa. Questo
significa dover scrivere pagine e pagine di difese per convincere il giudice che
il soggetto che agisce è quello che realmente ha il potere di rappresentare la
comunità. Questa è una prima grandissima difficoltà.
E gli altri problemi?
Sulla stessa linea della definizione del soggetto ci sono tutte le difficoltà
relative alla sua identificazione dovuta alla digitalizzazione: un tempo io
andavo in tribunale, depositavo il fascicolo sulla scrivania del funzionario del
tribunale, e lui lo accoglieva, metteva il timbro e mi dava un numero di
identificazione della procedura. Ora si fa tutto telematicamente. Io devo
iscrivere a ruolo la causa compilando un software che ha delle voci
obbligatorie; uno di questi campi obbligatori è il codice fiscale.
Quando nel 2017 lanciai la mia prima causa per conto di una comunità indigena
nigeriana, questa voce costituiva un problema: le comunità indigene non possono
avere un codice fiscale in Italia. Mi è capitato varie volte di scontrarmi con
l’Agenzia delle Entrate, che sottolineava che se un soggetto non è in Italia e
non ha un rappresentante in Italia, non può avere per legge codice fiscale.
Il fatto è che l’Agenzia delle Entrate, dal suo punto di vista ha ragione; ma ho
ragione anche io, dal mio. Il fatto che un soggetto non abbia un codice fiscale
non può impedirgli di presentare una causa in tribunale. Tutto questo senza
parlare della questione dell’asimmetria tra la capacità delle multinazionali di
far valere le loro ragioni e l’analoga capacità delle comunità, che sono
abituate a pensare in una maniera molto più spontanea.
Davanti a questo squilibrio strutturale, conosce storie virtuose, proposte
concrete o, appunto, forme di resistenza tanto dal basso quanto ai piani più
alti che stanno cercando di sovvertire questo meccanismo?
Secondo me, un punto chiave è che la società civile, sia quella del nord del
mondo sia quella del sud globale, sta cambiando. Un tempo le multinazionali la
facevano da padrone e quando incontravano ostacoli mandavano le milizie private
a reprimere le comunità locali. Oggi è molto più difficile che questo possa
accadere: innanzitutto perché le comunità locali sono molto più consapevoli dei
loro diritti e del fatto che possono lottare per ottenere che vengano rispettati
anche solo in parte.
La globalizzazione ha poi fatto sì che anche le comunità più remote possano in
qualche modo contare su una rete e avere l’appoggio, per esempio, di
associazioni ambientaliste locali collegate con associazioni di respiro
internazionale. Questa rete crea una pressione tanto sul posto che nei Paesi di
origine delle multinazionali. Le multinazionali devono dare conto alla società
civile di quello che fanno e questo porta a delle riforme giudiziarie e
politiche non indifferenti: l’ONU ha approvato, oltre dieci anni fa, una serie
di princìpi che dovrebbero ispirare le multinazionali in materia di diritti
umani.
A ruota, l’OCSE ha approvato le linee guida destinate alle imprese
multinazionali; poi sono arrivati singoli Stati come Francia e Germania, che
hanno anch’essi pensato norme apposite; da ultimo, anche l’UE ha approvato una
direttiva in tal senso, sebbene sia stata molto annacquata. Tutte queste forme
di regolamentazione, sebbene alcune non siano nemmeno vincolanti, esercitano
comunque una pressione sulle multinazionali che sono sempre più costrette a
rendere conto alla società civile, la quale sta dimostrando di diventare sempre
più consapevole.
FRANCESCO TORRI, GIORNALISTA INVESTIGATIVO CON BACKGROUND LEGALE SPECIALIZZATO
IN DIRITTI AMBIENTALI. SCRIVE DI CONFLITTI SOCIO-AMBIENTALI LEGATI
ALL’ESTRATTIVISMO, CON UN FOCUS SU VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E IMPATTI
AMBIENTALI. HA LAVORATO IN AMERICA LATINA SU DISBOSCAMENTO, MINIERE, ENERGIE
RINNOVABILI E SOVRANITÀ INDIGENA.
L'Indipendente