Consenso o volontà contraria? Il DDL Bongiorno nel dibattito sulla violenza sessuale
A che punto è la discussione sul DDL Bongiorno (il cosiddetto Decreto “Stupri”)
Torniamo a parlare di un argomento che è stato di grande attualità negli ultimi
mesi ma che sembra sparito dalla ribalta politica; e ci sarebbe da aggiungere
inspiegabilmente, data la sua rilevanza per l’ordine sociale del nostro Paese.
Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 abbiamo assistito a un braccio di
ferro, in seno alle Camere, sulla riforma del codice penale in materia di
violenza sessuale. Tutto è partito con la proposta delle deputate Boldrini, Di
Biase, Ferrari, Forattini, Ghio e Serracchiani, approvata all’unanimità dalla
Camera il 25 novembre 2025, che chiedeva la sostituzione dell’art. 609-bis con
il seguente testo:
«Art. 609-bis – (Violenza sessuale) – Chiunque compie o fa compiere o subire
atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di
quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena
soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire
atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di
particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in
inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due
terzi».
L’elemento sostanziale di novità era l’introduzione della nozione di consenso, a
cui veniva attribuito un ruolo essenziale come manifestazione della libertà di
compiere l’atto sessuale e la conseguente configurazione del reato di violenza
contro la persona in sua assenza. Questa modifica recepiva, anche piuttosto
tardivamente, le indicazioni vincolanti della Convenzione di Istanbul, il
trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica
del 2011, ratificato dall’Italia nel 2013, ma mai divenuto pienamente attuativo.
Nel passaggio al Senato, però, l’iter ha subito un arresto. Il 22 gennaio la
senatrice Giulia Bongiorno ha infatti presentato una proposta di riformulazione
del testo, nel corpo di un disegno unificato, che alla nozione di consenso
sostituiva quella della “volontà contraria”. Il corpo dell’articolo veniva così
riscritto:
«Art. 609-bis – Violenza sessuale – Chiunque, contro la volontà di una persona,
compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o
subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La
volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della
situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è
contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero
approfittando dell’impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del
caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».
Tale modifica ha acceso immediatamente un dibattito non solo in Parlamento, ma
soprattutto una forte agitazione sociale contro l’emendamento, animata dai
movimenti femministi ma anche da tante forze politiche dell’opposizione. Il
punto della questione non era tanto l’aspetto terminologico o tecnico-giuridico
della riformulazione. Come evidenziato in vari comunicati della rete dei centri
antiviolenza, mentre la proposta approvata dalla Camera recepiva le
raccomandazioni delle convenzioni internazionali che considerano la violenza
sessuale e, in generale, la violenza contro le donne quali violazioni dei
diritti umani, la riforma Bongiorno andava a contrastare la cosiddetta cultura
del sì, con la motivazione che la fattispecie del consenso avrebbe determinato
forme di speculazione e aumentato, quindi, la proliferazione di falsi casi di
violenza, o comunque di situazioni in cui la violazione non si era
effettivamente verificata.
Attualmente, il DDL Bongiorno è ancora fermo in Parlamento, ma molte voci tra
quelle che sono state protagoniste delle contestazioni, riunitesi sotto lo
slogan “se non è consenso è stupro”, prendono sempre più chiaramente le distanze
dal testo (Roma, 1 aprile – “Il ddl Bongiorno, al centro delle contestazioni di
questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare. È un primo
risultato importante, che arriva anche grazie alla mobilitazione delle donne,
dei centri antiviolenza, delle reti femministe e di tutte le realtà che in
questi mesi hanno alzato la voce contro un arretramento culturale e giuridico
inaccettabile. Ora si riparta dal testo della Camera”. Lara Ghiglione,
segretaria confederale della Cgil. Fonte: Ansa).
L’argomento è però di scottante attualità. Nella visione di chi scrive, la
proposta della senatrice Bongiorno ha agito come distrazione dal vero punto
della questione e messo una foglia di fico su un problema culturale: il rifiuto
del legame fra violenza sessuale e violazione dei diritti umani. In pratica, ha
allontanato dal vero dilemma: cosa è il consenso?
Abbiamo già detto che, sul piano internazionale, il riferimento è chiaro ed è
contenuto nella Convenzione di Istanbul: qualsiasi atto sessuale senza il
consenso libero e attuale della persona coinvolta costituisce reato. Il consenso
deve essere esplicito, volontario e dato liberamente, non presunto da
comportamenti passivi. Questo principio mira a superare la necessità di
dimostrare la violenza o la minaccia.
Come si sa, vi è una stretta interdipendenza tra diritto e società: la società
crea il diritto per regolare il vivere civile e il diritto riflette (o dovrebbe
riflettere) i valori fondanti della società.
Facciamo un passo indietro. Per capire meglio il quadro, va ricordato che, in
Italia, la violenza sessuale è diventata un delitto contro la persona solo nel
1996, attraverso la disciplina dell’art. 609-bis del Codice Penale, che ha
sostituito i vecchi reati di violenza carnale e atti di libidine (in Francia, lo
stupro è stato così definito e normato già nel 1980, solo per prendere a esempio
l’iter di un altro Paese europeo).
La nostra cultura, è evidente, fa fatica ad avanzare su questo tema, per tante
ragioni che non serve qui analizzare. Ma restiamo sul punto: troppa gente è
ancora posizionata su una falsità, e cioè che la violenza sessuale abbia a che
fare con il sesso. È una faccenda, invece, che ha a che fare con il corpo.
Potrebbe sembrare una questione terminologica ma è fondamentale determinare cosa
sia il corpo: non solo fisicità, ma una forma esistente che proviene da una
storia, la nostra, che ci contiene, ci connota, ci situa, qualcosa di molto più
complesso.
Nella relazione con l’altro, è fondamentale chiarire i contorni del corpo. Solo
chi conosce il valore del proprio corpo e lo rispetta può capire il valore del
corpo altrui e rispettarlo.
È un’equazione: se così non è e tra le parti in gioco vi è asimmetria, mancanza
di sincronia, non reciprocità, ecco la disfunzionalità. E accade quindi che, per
una persona, un tocco sfiorato su una specifica parte del corpo sia troppo, per
l’altra troppo poco.
Il vero punto di equilibrio sta, quindi, nel rapporto tra la percezione di quel
contatto da parte di chi lo riceve e da parte di chi lo agisce. Sta
nell’equilibrio tra le rispettive storie e in quello che esse attivano nella
persona. In questo senso, il sesso è solo una parte di questa storia.
Per questo, dice bene la Convenzione di Istanbul: la codifica di questo
equilibrio è il termine “consenso”, che deve essere accompagnato dagli aggettivi
“attivo” e “manifesto”, al fine di consentire a chi giudica un reato di violenza
sessuale di avere un chiaro riferimento dell’esistenza della violazione.
La nozione di “volontà contraria” sposta il confine troppo avanti, nel tempo e
nello spazio, e presuppone persone capaci di fermarsi davanti al dubbio,
riconoscendo l’altro. Ma le persone non sono tutte così: può accadere che, prima
che si manifesti quella “volontà contraria”, sia già stato commesso un errore e
determinato un danno irreparabile.
In conclusione, il DDL Bongiorno è stato un tentativo, che sembra al momento
sventato, di far arretrare il nostro Paese sul piano della tutela dei diritti
umani, dando spazio a una sottocultura connessa con la struttura patriarcale
che, invece, andrebbe decisamente combattuta.
Si auspica che la discussione in Parlamento trovi presto una sua definizione,
ripartendo dal testo della Camera, con l’adeguamento della nostra legislazione
alle raccomandazioni delle convenzioni internazionali.
Fonti
Giurisprudenza Penale – Testo approvato dalla Camera
Convenzione di Istanbul – ricerca
DDL 1715 PDF
Nuova proposta – volontà contraria
Senato – fascicolo DDL
Emma Centri Antiviolenza
Nives Monda