Inaccettabile: mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere
L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) denuncia il
gravissimo attacco alla funzione dell’avvocatura e al diritto di difesa delle
persone straniere contenuto nell’emendamento approvato nei giorni scorsi dalla
maggioranza di Governo al Senato in sede di approvazione del DDL n. 1818.
L’emendamento n. 30.0.3000, infatti, ha introdotto l’art. 30-bis del DDL, modifi
cando l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio
Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel
procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione
di un compenso di € 615,00 all’avvocato/a che contribuisca effettivamente al
rimpatrio della persona straniera (“ad esito della partenza dello straniero”).
Proposta, sotto entrambi i profili, inaccettabilmente lesiva dell’autonomia e
dell’indipendenza dell’avvocatura.
Il collegamento di un compenso non alla attività svolta dal professionista ma al
risultato (unidirezionale) raggiunto, è principio certamente lesivo dell’art. 3
legge professionale e, in ogni caso, contrario a basilari regole inerenti la
prestazione d’opera intellettuale, la cui remunerazione è collegata all’attività
effettivamente svolta e non al risultato conseguito.
Incentivare il raggiungimento di un determinato risultato (presumibilmente in
linea con i desiderata della P.A. in questa fase storica, ma non necessariamente
con quelli della parte privata) in tale ambito specifi co, inoltre, è
particolarmente rischioso ove si consideri che le procedure di rimpatrio
volontario assistito, anche qualora svolte con l’ausilio di organismi
internazionali, si sono rivelate troppo spesso fallaci e non in grado di operare
quella preventiva e necessaria valutazione complessiva della situazione
personale e sociale del cittadino straniero volta ad escludere che, dal
rimpatrio, possano derivare conseguenze pregiudizievoli sulla vita e la dignità
della persona.
Tanto è vero che è proprio il requisito della “volontarietà” del consenso della
parte nei rimpatri che, già in passato, è stato oggetto di forti dubbi da parte
di organismi internazionali di tutela dei diritti umani quale, ad esempio,
l’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (OHCHR).
La gravità di una tale proposta, in ogni caso, è di palmare evidenza ove si
consideri che nell’alveo della categoria delle persone straniere non (più)
regolari sul territorio nazionale rientrano non solo persone che, in virtù del
proprio status giuridico, sono particolarmente “precarie” e vulnerabili, ma
addirittura potenziali vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
sessuale, lavorativo o altro ancora, oltre che coloro che hanno fatto una prima
richiesta di protezione internazionale con esito negativo da parte delle
competenti Commissioni territoriali (ovvero di organismi incardinati nel
Ministero dell’Interno e presieduti da personale del ruolo prefettizio).
Anche in altre ipotesi, specialmente in vista dell’entrata in vigore del nuovo
Patto Ue per l’Immigrazione e l’Asilo e delle norme in materia di minori, il
rischio di un mancato o non corretto assessment del rischio di rientro nel Paese
di origine della parte può solo essere amplificato dal riconoscimento
all’avvocato/a di un compenso fisso da riconoscere solo “ad esito della partenza
dello straniero”.
Infine, altrettanto grave è che, in tale procedimento, venga direttamente
coinvolto il Consiglio Nazionale Forense, che si renderebbe indirettamente
partecipe della determinazione di condotte dei professionisti in potenziale, ma
spesso palese, conflitto di interessi con i propri assistiti.
Torino, 20 aprile 2026
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Il Presidente: avv. Lorenzo Trucco
Redazione Italia