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Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia
«Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie». (Piero Calamandrei) Oggi più che mai è necessario ricordare queste parole, scritte da una delle figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto, di fronte a progetti ispirati dall’idea che l’avvocato sia invece un “soldato di ventura” pronto a vendersi al miglior offerente. La norma introdotta con un emendamento nell’ultimo decreto sicurezza che prevede un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari è infatti una offesa all’intera categoria, è una offesa ad una professione nobile, è una offesa alla dignità di chi ancora crede nella giustizia. Infatti, con un emendamento proposto dalla maggioranza di governo in sede di approvazione al Senato del DDL n. 1818 1, è stato modificato l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera. Insomma, si è introdotta una previsione che consente agli avvocati di ricevere dallo Stato un contributo di 615,00 euro qualora favoriscano con la loro intermediazione il rimpatrio dei cittadini stranieri assistiti. L’emendamento in questione rientra in un quadro normativo più generale di riforme che l’attuale maggioranza sta attuando allo scopo di smantellare un sistema di garanzie previste per rendere effettivo il diritto di difesa di tutti, ricchi o poveri, italiani o stranieri. Così, dopo aver smantellato il sistema del patrocinio per i meno abbienti rendendo la difesa non più appannaggio di tutti e non più un diritto inviolabile per tutti, ora l’attenzione è diretta a scardinare il principio costituzionalmente garantito della inviolabilità della difesa. Il contributo di 650,00 euro in favore degli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari, rappresenta così un grave attacco alla funzione stessa svolta dal difensore nel nostro ordinamento giuridico. L’idea che un difensore di un migrante possa ricevere un compenso dallo Stato non per la difesa del migrante ma per perseguire uno scopo politico dello stesso Stato, crea infatti un gravissimo cortocircuito del sistema anche con pesanti ricadute di carattere etico e deontologico. L’avvocato, infatti, in base all’articolo 24 del codice deontologico «nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale». È evidente che la previsione di un compenso come quello promesso dallo Stato, mina l’indipendenza e la libertà del difensore, costituendo il contributo previsto una indebita pressione e un illecito condizionamento da parte dello Stato. La previsione contenuta nell’emendamento al DDL 1818 ha suscitato immediate reazioni 2. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tra queste, proprio l’Organismo Congressuale Forense, chiamato direttamente in causa dal testo normativo, ha evidenziato che «il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e le funzioni dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito». Parole chiare che riportano l’attenzione sul ruolo dell’avvocato e sulla sua importanza rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche sul problema della effettività del diritto di difesa accordato alle persone migranti in posizione di irregolarità. Le ragioni politiche dei singoli governi non posso giustificare riforme che minano il nostro ordinamento andando a colpire principi fondamentali posti a tutela dei soggetti più deboli. Quei soggetti che con più difficoltà riescono ad ottenere giustizia e che con più fatica riescono a far sentire la loro voce. Il diritto ad una difesa effettiva e completa diventa sempre di più un’utopia a causa di questi interventi legislativi che dimostrano quanto sia facile cancellare i diritti e indebolire le garanzie. Oggi delle persone migranti e domani di chi altro ancora? 1. Atto Senato n. 1818 ↩︎ 2. Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere, Asgi (20 aprile 2026) ↩︎