Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia
«Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma
l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico
scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che
sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i
loro dolori e sentire come sue le loro ambascie».
(Piero Calamandrei)
Oggi più che mai è necessario ricordare queste parole, scritte da una delle
figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto, di
fronte a progetti ispirati dall’idea che l’avvocato sia invece un “soldato di
ventura” pronto a vendersi al miglior offerente.
La norma introdotta con un emendamento nell’ultimo decreto sicurezza che prevede
un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari è infatti una
offesa all’intera categoria, è una offesa ad una professione nobile, è una
offesa alla dignità di chi ancora crede nella giustizia.
Infatti, con un emendamento proposto dalla maggioranza di governo in sede di
approvazione al Senato del DDL n. 1818 1, è stato modificato l’art. 14-ter
d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense
(organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di
rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso
di € 615,00 all’avvocato che contribuisca effettivamente al rimpatrio della
persona straniera. Insomma, si è introdotta una previsione che consente agli
avvocati di ricevere dallo Stato un contributo di 615,00 euro qualora
favoriscano con la loro intermediazione il rimpatrio dei cittadini stranieri
assistiti.
L’emendamento in questione rientra in un quadro normativo più generale di
riforme che l’attuale maggioranza sta attuando allo scopo di smantellare un
sistema di garanzie previste per rendere effettivo il diritto di difesa di
tutti, ricchi o poveri, italiani o stranieri.
Così, dopo aver smantellato il sistema del patrocinio per i meno abbienti
rendendo la difesa non più appannaggio di tutti e non più un diritto inviolabile
per tutti, ora l’attenzione è diretta a scardinare il principio
costituzionalmente garantito della inviolabilità della difesa.
Il contributo di 650,00 euro in favore degli avvocati che favoriscono i rimpatri
volontari, rappresenta così un grave attacco alla funzione stessa svolta dal
difensore nel nostro ordinamento giuridico. L’idea che un difensore di un
migrante possa ricevere un compenso dallo Stato non per la difesa del migrante
ma per perseguire uno scopo politico dello stesso Stato, crea infatti un
gravissimo cortocircuito del sistema anche con pesanti ricadute di carattere
etico e deontologico.
L’avvocato, infatti, in base all’articolo 24 del codice deontologico
«nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di
ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera
personale».
È evidente che la previsione di un compenso come quello promesso dallo Stato,
mina l’indipendenza e la libertà del difensore, costituendo il contributo
previsto una indebita pressione e un illecito condizionamento da parte dello
Stato.
La previsione contenuta nell’emendamento al DDL 1818 ha suscitato immediate
reazioni 2.
Guida legislativa
DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E
L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO
Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di
remigrazione
Redazione
20 Aprile 2026
Tra queste, proprio l’Organismo Congressuale Forense, chiamato direttamente in
causa dal testo normativo, ha evidenziato che «il testo licenziato, nella logica
che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di
difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e le funzioni
dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro
ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa
effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle
scelte da adottare nella difesa dell’assistito».
Parole chiare che riportano l’attenzione sul ruolo dell’avvocato e sulla sua
importanza rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche
sul problema della effettività del diritto di difesa accordato alle persone
migranti in posizione di irregolarità.
Le ragioni politiche dei singoli governi non posso giustificare riforme che
minano il nostro ordinamento andando a colpire principi fondamentali posti a
tutela dei soggetti più deboli. Quei soggetti che con più difficoltà riescono ad
ottenere giustizia e che con più fatica riescono a far sentire la loro voce.
Il diritto ad una difesa effettiva e completa diventa sempre di più un’utopia a
causa di questi interventi legislativi che dimostrano quanto sia facile
cancellare i diritti e indebolire le garanzie. Oggi delle persone migranti e
domani di chi altro ancora?
1. Atto Senato n. 1818 ↩︎
2. Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e
lede il diritto di difesa delle persone straniere, Asgi (20 aprile 2026) ↩︎