DL “sicurezza”, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio
L’ennesimo decreto-legge n. 23/2026 in materia di “sicurezza e immigrazione” del
governo Meloni, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, ha
introdotto due disposizioni che hanno avuto una reazione unanime da parte del
mondo forense e della magistratura.
L’art. 30 bis prevede un compenso per l’avvocato che assiste uno straniero nella
richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma
solo “ad esito della partenza dello straniero“. L’art. 29, co. 3, dal canto suo,
abroga la norma che garantisce il gratuito patrocinio automatico –
indipendentemente dai limiti reddituali ordinari – nei processi contro i
provvedimenti di espulsione, rendendo di fatto molto più difficile per le
persone straniere accedere al diritto di difesa.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha preso le distanze anche dal proprio
coinvolgimento istituzionale previsto dalla norma, precisando di non essere “mai
stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione
dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua
approvazione“, e chiedendo al Parlamento di “eliminarne ogni coinvolgimento,
sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze
istituzionali“.
La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha voluto
esprime con una nota tutto il suo disappunto: “Esprimiamo il nostro sconcerto,
condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura
in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame
parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della
procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al
patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti
amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a
rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea
stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia
difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito,
il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile.
Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto
costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento
imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della
giustizia“.
Durissima anche la reazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che
nel testo intitolato “L’apologia dell’infedele patrocinio” ha scritto:
“L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato
soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di ‘rimpatrio
volontario’ e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno
strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione
incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della
deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito
voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e
indipendenza“.
L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato lo stato di agitazione
dell’intera avvocatura, affermando che “il testo licenziato, nella logica che lo
ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa
effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione
dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro
ordinamento“, e auspicando che “in sede di successivo passaggio alla Camera dei
Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali
dell’uomo e dello Stato di diritto“.
Magistratura Democratica (MD), infine, parlando di “Lesione di un diritto e di
una funzione“, ha denunciato “la palese contrarietà all’articolo 24 della
Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a
spese dello Stato“, sottolineando che “una difesa adeguata è il primo presidio
dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non
può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto
sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si
pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti“.