Difesa Civile: missione compiuta! Ma c’è ancora molto da fare…
13.09.26
La raccolta di firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa
popolare sull’istituzione del Dipartimento della difesa civile, non armata e
nonviolenta ha raggiunto il quorum.
Lo hanno appena annunciato i promotori della campagna “Un’altra Difesa è
possibile”:
Abbiamo raggiunto (e superato) le 50.000 firme necessarie per portare in
Parlamento la legge di iniziativa popolare sulla Difesa civile, non armata e
nonviolenta.
Quorum raggiunto!
È un passo cruciale, fondamentale, storico: significa che una proposta concreta
per costruire istituzioni di pace e nonviolenza (per dare piena attuazione alla
nostra Costituzione) arriverà davvero sui banchi del Parlamento.
Ma non ci fermiamo qui.
La raccolta prosegue fino al 18 settembre compreso (entro le 23:59) e ogni firma
in più conta: più saremo, più forte sarà il mandato politico della proposta
quando entrerà in Parlamento e dovrà essere discussa.
Ogni firma oltre il quorum è peso, voce e forza in più per la legge.
Continuate a firmare… bastano 2 minuti:
https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6100008
Descrizione iniziativa (Id iniziativa: 6100008)
La proposta che avanziamo mira a trovare uno spazio istituzionale per una forma
di Difesa, prevista già dal nostro ordinamento legislativo, che non sia quella
legata alle Forze Armate e allo strumento militare. Se il percorso della Legge
di iniziativa popolare arriverà a compimento daremo finalmente concretezza a ciò
che prefiguravano i Costituenti con il ripudio della guerra e che già oggi è
previsto dalla legge e confermato dalla Corte Costituzionale: la possibilità di
assolvere all’obbligo costituzionale dell’articolo 52 con una struttura di
Difesa civile alternativa a quella prettamente militare, finanziata direttamente
dai cittadini attraverso l’opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Il Dipartimento, collocato presso la Presidenza del Consiglio, andrà a
coordinare i Corpi Civili di Pace, un Istituto di ricerca per la pace e il
disarmo, operando in sinergia con protezione civile e servizio civile
universale. Il finanziamento avverrà anche tramite un Fondo Nazionale,
alimentato dalla Legge di Bilancio e dalla facoltà dei contribuenti di destinare
il 6 per mille dell’IRPEF senza oneri aggiuntivi.
In un momento in cui il dibattito pubblico europeo sembra aver capitolato
all’equazione “più sicurezza = più armi” questa proposta afferma con chiarezza
l’opposto: la vera sicurezza si costruisce con prevenzione dei conflitti,
mediazione, coesione sociale e cooperazione internazionale.
Articolo 1 – Difesa civile, non armata e nonviolenta
In attuazione degli articoli 2, 11 e 52 della Costituzione, è riconosciuta,
quale componente del sistema nazionale di difesa e di sicurezza della
Repubblica, la difesa civile, non armata e nonviolenta, intesa come insieme di
strumenti e attività di prevenzione, protezione e gestione non armata dei
conflitti, complementare alle forme di difesa militare e finalizzata alla tutela
delle persone, delle comunità e delle istituzioni democratiche.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento
della difesa civile, non armata e nonviolenta, al quale sono attribuite funzioni
di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche in materia.
Presso il Dipartimento operano:
* i Corpi civili di Pace, inseriti nell’ambito del Servizio Civile Universale e
destinati a interventi di prevenzione dei conflitti, mediazione e assistenza
nelle aree di crisi, in Italia e all’estero, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
* l’Istituto di Ricerca per la Pace e il Disarmo, quale ente di supporto
scientifico e formativo del Dipartimento, la cui organizzazione e disciplina
sono definite con successivi provvedimenti nel rispetto dei principi della
presente legge.
Il Dipartimento assicura il coordinamento e la collaborazione, nel rispetto
delle rispettive competenze, con:
* il Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
* il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile del Ministero dell’interno;
* le strutture competenti in materia di Servizio Civile Universale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio
Nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta, con funzioni
consultive e di raccordo interistituzionale, la cui composizione e modalità di
funzionamento sono definite con regolamento.
Il Dipartimento svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
* promuovere la tutela dei diritti fondamentali e il rafforzamento delle
istituzioni democratiche attraverso strumenti civili di prevenzione e
gestione delle crisi;
* predisporre e aggiornare i programmi nazionali di difesa civile, non armata e
nonviolenta, curandone l’attuazione e la formazione del personale e della
popolazione;
* svolgere attività di studio e ricerca in materia di pace, disarmo,
riconversione a fini civili delle produzioni connesse al settore della
difesa, nonché elaborare modelli e linee guida per l’integrazione tra difesa
civile e altre politiche pubbliche;
* favorire iniziative di prevenzione dei conflitti, riconciliazione,
mediazione, promozione dei diritti umani, educazione alla pace e cooperazione
internazionale, con particolare riferimento alle aree di crisi;
* organizzare e coordinare le strutture della difesa civile, non armata e
nonviolenta e l’impiego del personale ad esse assegnato;
* concorrere, in coordinamento con le amministrazioni competenti, alla
protezione della popolazione e del territorio dalle calamità naturali e dagli
eventi connessi a situazioni di rischio.
Le attività, l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e delle sue
articolazioni sono disciplinati con regolamento, da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, della
difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 2 – Fondo Nazionale per la difesa civile, non armata e nonviolenta
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Nazionale
per la difesa civile, non armata e nonviolenta, destinato al finanziamento delle
attività e delle strutture del Dipartimento di cui all’articolo 1, nonché dei
programmi e degli interventi ad esso riconducibili.
La dotazione finanziaria del Fondo è determinata annualmente dalla legge di
bilancio, assicurando la necessaria continuità pluriennale delle risorse. Una
quota delle medesime risorse, nei limiti stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, è destinata alle spese di funzionamento del
Dipartimento.
Il Fondo è alimentato, oltre che dagli stanziamenti a carico del bilancio dello
Stato, anche dalle risorse derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 3 e
da eventuali ulteriori contributi, comunque destinati per legge alle finalità
della presente legge.
Le modalità di gestione, utilizzo e rendicontazione delle risorse del Fondo sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità e separazione tra spese di funzionamento e spese per
interventi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo e sui
relativi risultati.
Articolo 3 – Scelta di destinazione di una quota dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche
A decorrere dall’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore della presente
legge, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di destinare una quota pari
al sei per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta e
liquidata dall’amministrazione finanziaria, al Fondo Nazionale per la difesa
civile, non armata e nonviolenta di cui all’articolo 2. La destinazione della
quota non determina maggiori oneri a carico del contribuente né modifica
l’ammontare complessivo dell’imposta dovuta.
L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 avviene in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, mediante apposita scelta effettuata dal contribuente. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
applicative, nonché gli adeguamenti della modulistica e delle procedure di
liquidazione.
Le risorse derivanti dall’esercizio dell’opzione sono versate al Fondo nazionale
per la difesa civile, non armata e nonviolenta e sono destinate, nell’ambito del
medesimo, al finanziamento delle attività e dei programmi di cui alla presente
legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’entità
delle risorse derivanti dall’opzione fiscale di cui al presente articolo e sulle
relative modalità di impiego.
Articolo 4 – Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze, come determinati annualmente dalla legge di bilancio, anche
attraverso misure di razionalizzazione e revisione della spesa.
Le minori entrate derivanti dall’esercizio dell’opzione fiscale di cui
all’articolo 3 sono compensate nell’ambito del quadro di finanza pubblica,
secondo quanto previsto dalla legge di bilancio e dalle connesse disposizioni di
attuazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5 – Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti sull’iniziativa proposta si può consultare il sito
informativo: https://www.difesacivilenonviolenta.org.