Status di rifugiata a donna di origine Rom: l’esistenza di alcuni procedimenti penali non sono di ostacolo al riconoscimento
Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata a donna di origine
Bosniaca, ritenendo fondato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio in
Bosnia Erzegovina, a causa della sua appartenenza all’etnia Rom.
Invero, la ricorrente, nata e cresciuta in Italia, sorella di cittadina italiana
e con altri parenti in Italia regolarmente soggiornanti, assumeva nella propria
domanda di protezione internazionale di temere persecuzioni nel proprio Paese,
in virtù della propria origine etnica e per la circostanza di non essere mai
vissuta nel proprio Paese di origine.
Il Tribunale di Roma, valorizzando la tesi della difesa richiamava numerosi
fonti nelle quali veniva sottolineata la criminalizzazione in Bosnia per i
cittadini di etnia Rom, ex multis: “La criminalizzazione della diffamazione in
Repubblica Srpska e le misure progressivamente più restrittive in tutto il Paese
si sono riflesse in un posizionamento significativamente più basso nel World
Press Freedom Index. I Rom e i rimpatriati dalla guerra in Bosnia hanno
continuato a subire discriminazioni diffuse. Le condizioni di accoglienza per
migranti e rifugiati sono migliorate. La negazione del genocidio e la
glorificazione dei criminali di guerra condannati hanno continuato a
persistere”. […] “I Rom continuavano a subire esclusione sociale e
discriminazione. La maggior parte viveva in povertà cronica, in alloggi
inadeguati e aveva un accesso limitato al lavoro formale o ai servizi pubblici,
tra cui assistenza sanitaria e istruzione. Il Comitato CERD ha esortato le
autorità ad adottare misure urgenti per affrontare la discriminazione razziale
sistemica nei confronti dei Rom”.
Ed ancora: “I diritti politici in Bosnia-Erzegovina dipendono in larga parte
dall’origine etnica e dal luogo di residenza. Ebrei e rom sono
costituzionalmente esclusi dalla presidenza e dall’appartenenza alla Camera dei
Popoli, nonostante le sentenze della Corte EDU contrarie a tali disposizioni”.
Per tali motivi, anche l’esistenza di alcuni procedimenti penali, secondo i
giudicanti, non ostano al riconoscimento della forma più ampia di protezione
internazionale, statuendo la Corte che “Le condanne penali riportate in passato
dalla ricorrente e ancora in parte in fase di esecuzione non appaiono ostative
al riconoscimento della protezione in quanto relative a condotte di furto
risalenti ad anni addietro ed invero neppure nel provvedimento amministrativo di
diniego si fa riferimento ad esse come ad un elemento impeditivo della
protezione internazionale.”
Per quanto sopra esposto, il Tribunale di Roma, riteneva che nel caso di specie
ricorrevano “i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata per
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, donna di etnia rom.”
Tribunale di Roma, decreto del 25 settembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.