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Protezione speciale: integrazione, vulnerabilità e condizioni del paese di origine nella recente giurisprudenza del Tribunale di Genova
Pubblichiamo cinque recenti decreti del Tribunale di Genova, pronunciati tra marzo e maggio 2026, che riconoscono la protezione speciale ai sensi dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98 a cittadini provenienti da Bangladesh, Guinea, Pakistan, Egitto e Marocco. Tutti i ricorsi sono stati patrocinati dall’Avv. Alessandra Ballerini. Le pronunce si inseriscono nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di protezione speciale. A partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 4455/2018 – confermata dalle Sezioni Unite con le pronunce nn. 29459-29461/2019 e poi dalla n. 24413/2021 – i giudici di legittimità hanno elaborato il criterio della valutazione individuale e comparativa della vita privata e familiare del richiedente in Italia, rispetto alla situazione personale vissuta prima della partenza e a quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Tale impostazione è stata ulteriormente consolidata dalla Corte di Cassazione, Sez. 6-1, n. 18455/2022, che ha chiarito come, in tema di protezione speciale, occorra attribuire «diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese». Con la sentenza n. 29593/2025, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che la riforma introdotta dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023, pur avendo abrogato i periodi terzo e quarto dell’art. 19 comma 1.1 TUI, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento nella prima parte della medesima disposizione, nell’art. 8 CEDU e nei principi costituzionali. In tutti e cinque i casi, il Tribunale valorizza il percorso di integrazione costruito in Italia e le condizioni oggettive del paese di origine. Il rimpatrio forzato di chi ha costruito in Italia un progetto di vita stabile costituirebbe una condizione degradante e una violazione del diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. 1) Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 – ricorrente del Bangladesh Il Collegio valorizza il percorso lavorativo del ricorrente – contratto part-time, redditi certificati per circa 6.100 euro nel 2024 e 7.793 euro nel 2025 – e la frequenza di corsi di italiano. Un tale percorso, si legge nel decreto, «verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Bangladesh», costituendo il rimpatrio «di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e all’attuale situazione della zona di provenienza». Tribunale di Genova, decreto del 31 marzo 2026 2) Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 – ricorrente della Guinea La protezione speciale viene riconosciuta sulla base di due elementi combinati: il percorso di integrazione – certificazione A2, frequenza del CPIA, contratto di lavoro come addetto alle pulizie – e la situazione politica della Guinea, caratterizzata da «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» e da «una parziale sospensione dello Stato di diritto». Decisivo anche il fatto che il ricorrente avesse lasciato il paese da minorenne nel 2021: il Tribunale ravvisa «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa». Tribunale di Genova, decreto del 7 aprile 2026 3) Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 – ricorrente del Pakistan La protezione speciale si fonda su due ordini di ragioni: la vulnerabilità psicologica del ricorrente, emersa in corso di giudizio attraverso la relazione del CAS e un percorso terapeutico avviato con uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale; e la grave situazione della zona di provenienza dell’Azad Kashmir, caratterizzata da «condotte delle autorità governative di sicurezza fortemente repressive», dalle tensioni al confine con l’India culminate nell’Operazione Sindoor del maggio 2025, con vittime civili documentate, e da violazioni sistematiche dei diritti umani che includono arresti arbitrari, torture e sparizioni forzate. Tribunale di Genova, decreto del 14 aprile 2026 4) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente dell’Egitto Determinante è l’integrazione lavorativa: il ricorrente lavora in edilizia con continuità dal 2023, è assunto a tempo indeterminato dal 2024, con redditi lordi di 28.500 euro nel 2025. A ciò si aggiunge la situazione in Egitto: il regime autoritario di Al-Sisi, la detenzione sistematica di critici e attivisti e la criminalizzazione del dissenso pacifico configurano «violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani» tali da rendere il rimpatrio una violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 10 Cost. Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 5) Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026 – ricorrente del Marocco Il percorso di integrazione è particolarmente solido: lavoro regolare dal 2022, assunzione a tempo indeterminato, patente di guida, indipendenza abitativa, redditi lordi per 28.500 euro nel 2025. A questi elementi si affianca la situazione in Marocco: repressione sistematica del dissenso, attacchi alle comunità saharawi e crisi idrica strutturale. La comparazione tra le due situazioni porta il Tribunale a ravvisare «un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali», tale per cui il rimpatrio «costituirebbe di per sé una condizione degradante». Tribunale di Genova, decreto dell’8 maggio 2026
Illegittimo il diniego di cittadinanza adottato senza contraddittorio e senza adeguata istruttoria sull’identità del richiedente
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di cittadinanza, ravvisando un duplice vizio: uno di natura procedimentale e uno di carenza istruttoria. Sul piano procedimentale, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990. L’omissione non è priva di conseguenze sostanziali: la mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito al ricorrente di produrre in sede procedimentale il verbale dei Carabinieri di Asti, documento che si rivelerà invece decisivo nel giudizio. Da tale verbale emerge inequivocabilmente, attraverso una consultazione della banca dati, l’esistenza di due persone recanti il medesimo nominativo: una titolare di regolare permesso di soggiorno e l’altra, provvista di alias, in posizione irregolare. È proprio su questo punto che si innesta il secondo e più sostanziale vizio censurato dal TAR. Il provvedimento impugnato risulta del tutto laconico nel chiarire sulla base di quali elementi istruttori la sentenza del Tribunale di Cremona – assunta a fondamento del diniego – sia stata ricondotta al ricorrente piuttosto che all’altro soggetto omonimo. Una corretta istruttoria, stimolata anche dal contraddittorio procedimentale, avrebbe imposto all’Amministrazione di sciogliere questo nodo in modo esplicito e motivato. Il TAR annulla pertanto il provvedimento, assorbendo le censure residue, e impone un preciso vincolo conformativo: nella riedizione del potere l’Amministrazione dovrà condurre un’istruttoria puntuale sulla questione identitaria, garantire il contraddittorio con il ricorrente e adottare un provvedimento conclusivo la cui motivazione renda trasparenti gli esiti dell’accertamento svolto. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 16780 del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione
Status di rifugiato a minore tunisino con disabilità: nel Paese subirebbe una grave discriminazione
Il Tribunale di Genova riconosce lo status di rifugiato al minore tunisino disabile dopo che la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, ritenendo invece sussistenti i presupposti per la trasmissione deli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 all’interno nucleo familiare. Il Collegio ha effettivamente confermato la protezione speciale già riconosciuta alla ricorrente e ai fratelli, discostandosi “nettamente dalle conclusioni tratte dall’Organo Amministrativo, dovendo accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta, per estensione, dal minore (…), alla luce delle Informazioni sul Paese di Origine (COI d’ora in avanti) reperite circa la generale e grave discriminazione subita dalle persone con disabilità, che si traduce in un ridotto o mancato accesso alle cure, all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, a programmi volti a costruire un certo grado di autonomia, e più in generale, a standard di vita adeguati e rispettosi della dignità umana, che si riverberano nello stigma, anche istituzionale, manifestato dalla società tunisina nei confronti di questo determinato gruppo sociale (…). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, delle COI illustrate e di quanto narrato dalla richiedente in relazione alle gravissime carenze riscontrate nella cura del figlio in Tunisia, emerge che le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a vera e propria persecuzione, specie nel caso in esame. È pertanto fondato il rischio di persecuzione ai danni del figlio minorenne della ricorrente, al quale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato”. Tribunale di Genova, decreto del 3 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Tunisia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale