Tag - sanatoria 2020 (art.103 dl n. 34 19/05/2020)

Illegittimità della convalida del trattenimento in presenza di domanda di emersione pendente
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, afferma che i decreti di espulsione, emessi in data 25 settembre 2024 e 18 dicembre 2024, nei confronti del cittadino straniero risultano adottati in violazione del divieto sancito dall’art. 103, comma 17, d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020, il quale impedisce l’espulsione amministrativa dello straniero nelle more di definizione del procedimento di emersione del lavoro irregolare, salvi i casi tassativamente previsti dal comma 10 della medesima disposizione. Il punto centrale della decisione riguarda la valenza giuridica del parere negativo reso sull’istanza di emersione: la Corte chiarisce, richiamando il principio già affermato da Cass. Sez. 1 civ., n. 6606 del 12/03/2025 e da Cass. Sez. 1 civ., n. 21974 del 05/08/2024, che tale parere non equivale a un provvedimento definitivo di rigetto né ad archiviazione dell’istanza, e pertanto non è idoneo a far cessare la sospensione del procedimento espulsivo. La procedura di emersione deve ritenersi pendente fino all’adozione di un atto conclusivo, ivi compreso l’esito di un eventuale ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto. Ne consegue che il Giudice di pace di Milano, nel convalidare il trattenimento facendo leva sul solo parere negativo, ha violato un dato normativo univoco, adottando una motivazione “palesemente in contrasto con il dato normativo”, secondo la stessa espressione usata dalla Corte. La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice della convalida è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Tale controllo deve essere completo ed esaustivo, anche mediante acquisizione officiosa degli elementi documentali rilevanti, e non può esaurirsi in una valutazione superficiale delle circostanze rappresentate dalla difesa. La Corte conclude quindi per l’annullamento con rinvio al Giudice di pace di Milano, chiamato a rivalutare la vicenda tenendo conto: dell’esito effettivo del procedimento di emersione; dell’eventuale pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto; e della sussistenza o meno delle condizioni eccezionali di cui al comma 10 dell’art. 103 cit., che sole avrebbero potuto giustificare l’espulsione in pendenza della procedura. Corte di Cassazione, sentenza n. 3757 del 28 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione.