Illegittimità della convalida del trattenimento in presenza di domanda di emersione pendente
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, afferma che i decreti di
espulsione, emessi in data 25 settembre 2024 e 18 dicembre 2024, nei confronti
del cittadino straniero risultano adottati in violazione del divieto sancito
dall’art. 103, comma 17, d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020,
il quale impedisce l’espulsione amministrativa dello straniero nelle more di
definizione del procedimento di emersione del lavoro irregolare, salvi i casi
tassativamente previsti dal comma 10 della medesima disposizione.
Il punto centrale della decisione riguarda la valenza giuridica del parere
negativo reso sull’istanza di emersione: la Corte chiarisce, richiamando il
principio già affermato da Cass. Sez. 1 civ., n. 6606 del 12/03/2025 e da Cass.
Sez. 1 civ., n. 21974 del 05/08/2024, che tale parere non equivale a un
provvedimento definitivo di rigetto né ad archiviazione dell’istanza, e pertanto
non è idoneo a far cessare la sospensione del procedimento espulsivo. La
procedura di emersione deve ritenersi pendente fino all’adozione di un atto
conclusivo, ivi compreso l’esito di un eventuale ricorso giurisdizionale avverso
il provvedimento amministrativo di rigetto.
Ne consegue che il Giudice di pace di Milano, nel convalidare il trattenimento
facendo leva sul solo parere negativo, ha violato un dato normativo univoco,
adottando una motivazione “palesemente in contrasto con il dato normativo”,
secondo la stessa espressione usata dalla Corte.
La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità: il giudice della convalida è tenuto a rilevare incidentalmente la
manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, in forza di
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998
in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Tale controllo deve essere completo ed
esaustivo, anche mediante acquisizione officiosa degli elementi documentali
rilevanti, e non può esaurirsi in una valutazione superficiale delle circostanze
rappresentate dalla difesa.
La Corte conclude quindi per l’annullamento con rinvio al Giudice di pace di
Milano, chiamato a rivalutare la vicenda tenendo conto: dell’esito effettivo del
procedimento di emersione; dell’eventuale pendenza di un ricorso giurisdizionale
avverso il provvedimento di rigetto; e della sussistenza o meno delle condizioni
eccezionali di cui al comma 10 dell’art. 103 cit., che sole avrebbero potuto
giustificare l’espulsione in pendenza della procedura.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3757 del 28 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione.