Le bombe ad Aviano ci sono
Comunicato stampa dei denuncianti in merito all’ordinanza del Giudice per le
Indagini Preliminari di Pordenone relativa alla denuncia per l’illegalità delle
armi nucleari di Aviano
E’ giusto dare atto alla giudice Vortali di avere studiato e approfondito la
questione sottoposta al suo giudizio, molto più di quanto abbiano fatto i
precedenti magistrati di Roma e Brescia, che interpellati si sono limitati a
scrivere due righe di motivazione per l’archiviazione.
La dottoressa ha anche riconosciuto a WILPF Italia (Lega internazionale delle
donne per la pace e la libertà) la legittimazione ad agire a tutela degli
interessi collettivi di disarmo e smilitarizzazione.
L’ordinanza considera sicura la presenza delle armi nucleari in Italia, provata
dalle molteplici fonti addotte dai denuncianti. Del resto anche la Procura aveva
implicitamente ammesso la presenza delle bombe, non avendo ravvisato
accertamenti esperibili da produrre.
Nell’atto si ritiene giustificata l’importazione delle armi in questione, in
base all’art. 51 del Codice Penale (esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere); giustificazione che rappresenta un’ulteriore conferma della loro
presenza, come fatto costituente reato ma discriminato ex art. 51; quindi non
punibile.
Vengono ritenute legittime le preoccupazioni sanitarie, ambientali e di
sicurezza espresse dai denuncianti, ma considerate attinenti a una dimensione
politica e non penalistica.
I denuncianti non sono dello stesso avviso. La strada giudiziaria si fa ardua
perché il ricorso per Cassazione è precluso da una costante giurisprudenza, che
per le archiviazioni circoscrive l’ammissibilità ai soli casi di violazione del
contraddittorio. In questo caso rispettato.
E’ possibile per i denuncianti ipotizzare il ricorso alla Corte europea dei
Diritti dell’uomo, così motivando: la presenza delle armi nucleari rappresenta
un rischio concreto e oggettivo per la vita dei cittadini (come riconosce
l’ordinanza); presenza che viola l’art. 2 della Convenzione europea, laddove
tutela il diritto alla vita nella sua accezione più ampia e impone agli Stati
aderenti obblighi idonei ad escludere rischi.
Contro l’ordinanza in oggetto si sono espressi anche gli avvocati di IALANA
(International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) sostenendo che “è
errato il richiamo all’art. 117 della Costituzione. Il meccanismo di prevalenza
di una norma internazionale – ammesso che un accordo segreto di condivisione
nucleare con l’Italia lo sia – sul diritto interno passa solo attraverso un
incidente di costituzionalità.”
“Salvo che per il diritto europeo, non esiste applicazione diretta del diritto
internazionale pattizio incompatibile col diritto interno, da parte del giudice
ordinario. Le norme inderogabili di diritto internazionale umanitario vietano la
minaccia e l’uso delle armi nucleari. Nessun trattato tra Stati può derogare a
tali norme di ius cogens”.
Il fine ultimo da perseguire quindi è la rimozione delle testate nucleari
statunitensi dalla base di Aviano. La loro presenza è un’aperta violazione del
nostro ordinamento, interno e internazionale, che mette a rischio immediato
l’esistenza di milioni di persone, in presenza dei venti di guerra diabolici che
soffiano dall’Ucraina in Palestina.
Per i denuncianti (Tavola per la Pace Friuli Venezia Giulia, Abbasso la Guerra
odv, Centro sociale 28 Maggio, Comunità Laudato Si’ Cremona, Comunità Laudato
Si’ Oglio Po, Coordinamento nazionale No Triv, Donne e Uomini contro la Guerra
Brescia, Pax Christi Cremona e Tradate, Tavola della Pace Oglio Sud, WILPF
Italia) Alessandro Capuzzo
Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università