Tag - giunta gualtieri

Assessore Alfonsi, rispettiamo le regole e lasciamo stare la Costituzione
Elaborazione grafica su foto campagna affissioni del Comune (foto amm) Nello scenario generale dei problemi della Capitale, quello che solleviamo può apparire un tema insignificante, ma noi riteniamo che invece debba essere oggetto di una riflessione, non solo per il suo contenuto, una modifica al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale che suscita numerose obiezioni tecniche esposte in calce da Paola Loche, ma per la visione che questo piccolo provvedimento tradisce, che riguarda, come al solito, il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato. Ma non solo. A sostegno di questa – piccola- modifica che riguarda il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, viene citata in più passaggi addirittura la Costituzione italiana e sentenze della Corte Costituzionale. E a noi sembra poco rispettoso tirare in ballo la Costituzione italiana e la Consulta per consentire a chioschi e bar di mettere ombrelloni e tavolini a ridosso degli alberi. E’ arrivata nei Municipi e andrà al voto dell’Assemblea Capitolina una Proposta di deliberazione dell’Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi approvata dalla giunta il 29 settembre 2026 : “Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021” (che riportiamo in calce). Mentre la citta è letteralmente tappezzata di manifesti luminosi che esaltano la – lodevole – iniziativa comunale del Piano del Verde che promette “Quasi 20mila nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027” e altre iniziative a favore della cura del verde [1], si chiede all’assemblea Capitolina di approvare una modifica del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano. Un regolamento costato anni di impegno e di fatica delle associazioni insieme alle istituzioni capitoline, arrivato all’approvazione nel 2021 [2], che ha dotato finalmente la Capitale di regole certe per la cura delle alberature e del verde, un patrimonio collettivo che incide sulla bellezza della città e sul Paesaggio ma anche sulla salute dei cittadini e sulla funzione di contrasto a un cambiamento climatico ormai sempre più incalzante. La modifica introduce una deroga a quanto stabilito dal Regolamento – lasciare uno spazio libero di 2,00 m a raggio- attorno alle alberature – riguardo il posizionamento degli arredi per le attività di somministrazione: ombrelloni, sedie, tavolini, stuoie eccetera. Anziché mantenere una regola perentoria, già troppo spesso non rispettata, si allenta la prescrizione, introducendo una valutazione arbitraria, caso per caso. Valutazione del Dipartimento Ambiente sulla base di una Relazione tecnica asseverata da un professionista incaricato dallo stesso privato proprietario dei tavolini e dell’attività di somministrazione. In una città in cui è molto difficile far rispettare le regole, con un’Amministrazione che non ha i mezzi e le risorse per controllare sistematicamente la loro applicazione, si decide addirittura di attenuare uno degli argini in grado di dissuadere chioschi, bar e ristoranti dall’espansione indiscriminata su ogni superficie naturale. Ma c’è dell’altro. Per perorare la validità della proposta, si arriva a citare – a nostro avviso del tutto impropriamente – la nostra Costituzione. Infatti se prima si evoca l’art. 41[3], che prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” subito dopo si aggiunge che tale tale norma costituzionale “non cancella però la libertà economica“, e più oltre, citando addirittura una sentenza della Corte, che “i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi” e infine che “occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa“. Ora, a parte che è tutto da dimostrare, nel bilanciamento degli interessi, se debbano prevalere quelli pubblici della stringente tutela delle alberature, o quelli commerciali delle attività di somministrazione, che già beneficiano di normative assai vantaggiose, sia dei provvedimenti nazionali – l’incredibile proroga delle misure emergenziali varate durante il COVID – sia del recente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prendesse piede questo principio verrebbe cancellata ogni certezza normativa, rendendo la stesura dei regolamenti un puro esercizio di stile, dato che ogni regola potrebbe essere oggetto di deroga e di valutazione “caso per caso”. Ma a questo punto c’è da chiedersi cosa potrebbe accadere alla nostra povera città se tale interpretazione venisse estesa a campi e occasioni con impatti ben più ampi sull’ambiente e sul Paesaggio che, dobbiamo ricordarlo, sono tutelati dalla Costituzione italiana, art. 9, che fa parte dei principi fondamentali della Repubblica. Ci auguriamo quindi che questa proposta sia solo frutto di una disattenzione e che venga prontamente archiviata. Anche perchè è davvero poco rispettoso verso tutti quelli che si sono sacrificati perché il nostro Paese avesse questa Costituzione e verso tutti quelli che si battono ogni giorno perché questa Costituzione non sia mortificata, ma sia finalmente attuata, che si citi la Carta per permettere ai chioschi e ai bar di allargare uno spazio pubblico a ridosso degli alberi, di fatto per aumentare i profitti privati su servizi aa pagamento, a scapito di un bene pubblico di tutte le cittadine e i cittadini. (AMBM) PERCHÈ IL REGOLAMENTO DEL VERDE PRESCRIVE LA DISTANZA DI 2 METRI DAGLI ALBERI di Paola Loche La proposta di deliberazione (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) e la relativa Relazione Tecnica allegata introducono una deroga al limite minimo dei 2,00 metri di rispetto attorno alle alberature cittadine per le Occupazioni di Suolo Pubblico (O.S.P.). Tale proposta presenta evidenti criticità sul piano ecologico, agronomico e giuridico-ambientale. In una metropoli come Roma, già colpita dall’effetto “isola di calore”, da un’elevata impermeabilizzazione del suolo e dalla proliferazione incontrollata di dehors e di arredi e elementi al servizio della somministrazione, il valore collettivo dei servizi ecosistemici offerti dagli alberi deve prevalere sulla tutela del profitto privato. La relazione tecnica sostiene che l’insediamento di “strutture elementari” (quali sedie, tavolini, fioriere, tappeti, zerbini e ombrelloni) avrebbe un impatto ambientale irrilevante o trascurabile. Dal punto di vista ecologico e agronomico, questa affermazione è infondata: * Compattamento del suolo e soffocamento radicale: Il calpestio continuo da parte di avventori e personale, unito al peso stazionario di tavoli, sedie e fioriere entro il raggio dei 2 metri, causa l’asfissia del terreno. Il compattamento riduce la porosità del suolo, impedendo la penetrazione di acqua e ossigeno verso l’apparato radicale affiorante ed esplorativo. * L’effetto nocivo di tappeti e pedane: L’uso di “tappeti e zerbini” direttamente alla base degli alberi crea un microclima umido e privo di luce che favorisce la proliferazione di fitopatologie radicali e fungine, oltre a impedire la naturale traspirazione del terreno. * Contraddizione intrinseca del testo: Lo stesso testo del Regolamento riconosce che il patrimonio arboreo capitolino è sottoposto a “stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.)”. Consentire la riduzione della fascia di tutela proprio per le alberature già sottoposte a questi stress significa aggravare direttamente la vulnerabilità e il rischio di caduta rami o schianti. La delibera richiama la giurisprudenza costituzionale e l’art. 41 della Costituzione per giustificare il “bilanciamento” tra la tutela dell’ambiente e la continuità produttiva delle attività commerciali. Tuttavia, questo argomento dimentica i recenti sviluppi normativi ed ecologici: * I limiti dell’iniziativa economica: L’art. 41 della Costituzione stabilisce esplicitamente che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. La tutela dell’ambiente costituisce un limite primario e invalicabile. * Asimmetria tra danno ecologico e danno commerciale: un danno commerciale è temporaneo e reversibile; il danno a un albero monumentale o a un filare alberato vetusto è irreversibile. La morte o il deperimento di una pianta priva il quartiere per decenni di ombra, filtraggio dei particolati sottili e riduzione delle temperature. Trattare l’ecosistema urbano e lo spazio per qualche tavolino supplementare come beni di pari valore configura un grave errore di prospettiva. La proposta prevede che la deroga possa essere concessa previa “asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura”. * Spostamento dell’onere della prova su tecnici di parte: affidare la valutazione di sicurezza ecologica a un professionista retribuito dallo stesso esercente commerciale che richiede lo spazio crea un evidente conflitto d’interessi. * Frammentazione della tutela: la norma dei 2,00 metri è nata come presidio generale, oggettivo e preventivo. Sostituirla con deroghe ad hoc asseverate dai privati trasforma una regola di salvaguardia ambientale in una trattativa individuale, svuotando di efficacia la funzione di tutela del Dipartimento Tutela Ambientale. La proroga eccezionale delle occupazioni di suolo pubblico nate durante l’emergenza COVID-19 (trasformatesi da misura temporanea a privilegio permanente) ha già sottratto ampie porzioni di spazio pubblico, marciapiedi e aree verdi alla fruizione libera dei cittadini. L’ulteriore erosione della distanza di sicurezza dagli alberi rappresenta una scelta di sviluppo urbano miope. In un contesto di crisi climatica con perenni adibizioni di spazi verdi a usi commerciali, il verde pubblico non può essere considerato una semplice “cornice” per i dehors dei bar o una risorsa residuale da sacrificare. Gli alberi sono infrastrutture ecologiche vitali per la sopravvivenza climatica della città. La proposta di modifica dell’Allegato n. 15 va respinta. La fascia di rispetto di 2 metri attorno alle alberature non è un cavillo burocratico, ma una misura tecnica minima per la protezione delle radici, la stabilità delle piante e l’incolumità pubblica. Subordinare la salute del patrimonio arboreo di Roma alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. Paola Loche LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150°Proposta (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Premesso che il Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande nel territorio di Roma Capitale (di seguito, anche, O.S.P); l’art. 10 della detta disciplina regolamentare (Prescrizioni per l’occupazione) , al comma 7, statuisce che le occupazioni di suolo pubblico in argomento, realizzate all’interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 ; nello specifico, l’Allegato n. 15 a detto ultimo Regolamento, rubricato come Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi[i], richiama, nella suddetta fattispecie, laddove si tratti di verde pubblico, il rilascio del parere preventivo obbligatorio per O.S.P della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, subordinato al rispetto dei criteri minimi successivamente esplicitati; in particolare, il paragrafo del detto Allegato n. 15 denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive[ii] riporta la necessità di maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami: ciò, a causa del mutamento degli eventi climatici e dello stato di maturità di parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.). La disposizione regolamentare prosegue, al secondo e terzo periodo del paragrafo citato, prescrivendo che: “Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature”. Considerato che a norma dell’art. 21 , commi 1, 2 e 3 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii[iii]. sopra citato, lo stesso apparato disciplinare, oltre che disporre per le concessioni di occupazione di suolo pubblico da emettere successivamente alla data della propria entrata in vigore, trova applicazione a quelle già esistenti, stabilendo, per le stesse, un termine al 30/03/2026 per l’adeguamento ai nuovi parametri stabiliti. Quanto sopra, fatte salve le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COV/D-19- avviata con il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – le quali potranno essere rimosse entro novanta giorni dalla data di scadenza della normativa stessa, fissata, allo stato, al 30/06/2027 dalla L. n. 182/2025 (Legge semplificazione); la citata normativa COVID-19, come è noto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati, necessari alla prevenzione della diffusione della pandemia, ha previsto, tra le sue disposizioni, l’ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi nelle O.S.P di cui si tratta e la concessione di aree prima vietate, agevolando, di fatto, le attività fortemente colpite dalle conseguenze del COVID-19; come rilevato dalla sentenza del T.A.R. Lazio- Sezione Seconda Ter n. 18344/2025, la protrazione della detta normativa emergenziale, a tutt’oggi in vigore e la numerosità delle cosiddette O.S.P- COVID, determinata dal relativo regime semplificato, ha ridisegnato il territorio capitolino attraverso la trasformazione delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in apprezzati luoghi di aggregazione all’aperto, situati in spazi, prima, inesistenti; appare, quindi, necessario riequilibrare la relazione tra gli interessi coinvolti, ovvero, quelli pubblici della tutela del decoro del territorio, della pubblica incolumità e della sicurezza – ivi inclusa quella delle alberature – con l’interesse economico privato degli esercizi pubblici di somministrazione, nella loro rinnovata valenza di presidi di socialità nel contesto urbano Atteso che la disposizione di cui all’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano  pag. 2 di Roma Capitale sopra citata, la quale prescrive alle O.S.P di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio – attorno alle alberature, costituisce diretta emanazione dell’art. 41, comma 2 della nostra Costituzione[iv], il quale prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; la detta norma costituzionale pone la tutela ambientale -così come quella della salute e della sicurezza- quale limite esterno invalicabile all’agire imprenditoriale, non cancellando, però, la libertà economica ; in merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2013[v], ha da tempo affermato che nessun diritto costituzionale ha una prevalenza assoluta ed automatica sugli altri: infatti, se l’ambiente potesse annullare l’impresa o viceversa, si verificherebbe l’espansione illimitata di un “diritto tiranno”; piuttosto, i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi; nel rapporto tra gli interessi che ci occupano, occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa. Quanto sopra, può solo avvenire sulla base di una specifica valutazione della fattispecie e del contesto di applicazione, condotta alla stregua dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria, ferma restando l’obbligatoria rimozione dei pericoli immediati per la salute e l’ambiente, quale condizione minima e indispensabile affinché l’attività produttiva possa legittimamente continuare: esiste, cioè, un nucleo essenziale della salute e dell’ambiente che non può essere mai sacrificato sull’altare del profitto o della continuità produttiva (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018[vi]). Alla luce di quanto sopra, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha reso la Relazione Tecnica di cui al prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo la modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; poste le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, a tale variazione regolamentare si provvede con il presente provvedimento deliberativo. Preso atto che in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to:… in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione , approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sull funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: … il Ragioniere Generale .. sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretari~ Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss .mm. ii., per i motivi espressi in narrativa, l’Assemblea Capitolina delibera: di modificare, sulla base della Relazione Tecnica prot. n. QU97172 del 2910912026 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -l’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 1712021 , approvando l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; di riformulare il paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive dell’Allegato n. 15 come di seguito: “Il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami. Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature. La misura fissa dei 2, 00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di. asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 0,50 m dal tronco degli stessl’. l’immediata eseguibilità di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.. pag. 4 Dipartimento Tutela Ambientale La Direzione Prot. QL/2026/0097172 del 29/09/2026 All’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Oggetto: Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Con riferimento all’oggetto, si rende la presente Relazione Tecnica. La disposizione di prescrizione alle O.S.P. di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature, ex Allegato n. 15 del vigente Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, deve intendersi elaborata e finalizzata alla rimozione di rischi che sono incombenti sull’incolumità pubblica e la tutela delle alberature: è questo il caso dell’impatto delle occupazioni sul tessuto urbano provocato dall’insediamento di strutture fortemente condizionanti il consumo di suolo pubblico, il decoro urbano, la tutela ambientale, la sicurezza e l’ordine pubblico. Tale livello di pericolosità non appare, invece, automaticamente riferibile al caso in cui l’occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande si realizzi attraverso strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, le quali hanno un impatto minimo sul contesto urbano-territoriale di riferimento, anche dal punto di vista ambientale. Si tratta, anzi, di strutture che possono porre l’occupazione in una soluzione di dialogo con il contesto, rispettandone e, spesso, migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità. In questi termini, l’occupazione porta attenzione alla qualità urbana e può diventare una opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, rappresentando un presidio e, quindi, valorizzando la percezione della sicurezza, oltre che moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico. In dette fattispecie, pertanto, la suddetta misura di 2,00 m – a raggio – attorno alle alberature potrà essere derogata in riduzione, sempre previa verifica tecnico- agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa da parte di un tecnico abilitato, incaricato dall’istante la concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Ne conseguirà una valutazione dell’Amministrazione osservante dei canoni della proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria nel merito dell’azione amministrativa, al fine del migliore contemperamento tra l’iniziativa economica privata e la tutela ambientale, sub specie della salvaguardia delle essenze arboree e arbustive. Posta tale disamina, si propone di procedere alla conseguente modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa”. Il Direttore del Dipartimento … 29.09.2026 Roma Capitale Piazza di Porta Metronia 2 NOTE ALLA PREMESSA [1] VEDI il comunicato sul sito istituzionale del 29 9 26 Verde urbano, presentato il nuovo Piano [2] Il 12 marzo 2021 è stata approvata la Proposta di Delibera n. 10/2019 Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano” vai alla pagina [3] ‘art. 41, comma 2 della Costituzione Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. [4] vedi Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) 25 marzo 2025 NOTE ALLA PROPOSA DI DELIBERA (di carteinregola) -------------------------------------------------------------------------------- [i] l’Allegato n. 15 del  Regolamento el verde  Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi . scarica [ii] Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive [iii] Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii. scarica [IV] Vedi nota 3 [v] Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2013 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/85 [vi] Corte Costituzionale sentenza  n. 58/2018 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/58
October 3, 2026
carteinregola
Roma. Via libera allo stadio di Pietralata, Potere al Popolo denuncia il “partito del cemento”
Ieri, durante la conferenza decisoria dei servizi tenuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato dato il via libera definitivo alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L’approvazione definitiva fa esultare in maniera bipartisan tutta la classe politica nostrana, dai livelli a quello nazionale, mostrandosi […] L'articolo Roma. Via libera allo stadio di Pietralata, Potere al Popolo denuncia il “partito del cemento” su Contropiano.
September 29, 2026
Contropiano
Una modesta proposta per Spin Time
Ho visitato varie volte Spin Time per occasionali collaborazioni e ho fatto visitare questa realtà ad alcuni miei conoscenti impegnati nel settore del volontariato perché ho stimato essere una realtà particolare ed emblematica, sia dal punto di vista sociale e sia politico. Spin Time era da tempo nel mirino dei […] L'articolo Una modesta proposta per Spin Time su Contropiano.
September 27, 2026
Contropiano
Roma. Il canale “Rumore Popolare” denuncia un tentativo di censura
Il format “Rumore Popolare” che su vari canali social produce trasmissioni di inchiesta e controinformazione, ha denunciato il tentativo di censura delle sue attività. Il nodo del contendere riguarda l’ipotetico plagio e l’abuso di materiali protetti da copyright. I promotori dell’iniziativa di informazione indipendente, però, affermano che si tratta di […] L'articolo Roma. Il canale “Rumore Popolare” denuncia un tentativo di censura su Contropiano.
September 23, 2026
Contropiano
Dal modello Giubileo al modello Roma. Una riflessione a partire dal concerto di Ultimo
Sabato 4 luglio a Tor Vergata c’erano 250.000 persone, venute da tutta Italia, che hanno contribuito a costruire un evento che, da Giorgia Meloni a Roberto Gualtieri, in tanti hanno definito un successo straordinario. In particolare Gualtieri ha rivendicato il concerto come il segnale della capacità di Roma di ospitare […] L'articolo Dal modello Giubileo al modello Roma. Una riflessione a partire dal concerto di Ultimo su Contropiano.
July 9, 2026
Contropiano
Villini storici nella Carta per la Qualità: si continua a introdurre nelle modifiche alle Norme Tecniche la possibilità di demolizione e ricostruzione
Nonostante le osservazioni, gli appelli, le polemiche, la maggioranza capitolina persiste nella volontà di introdurre nelle Norme Tecniche del Piano Regolatore la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici censiti nella Carta per la Qualità (sebbene subordinata al parere di Sovrintendenza e Dipartimento Urbanistica). Ci chiediamo ancora una volta perchè, se un edificio merita la demolizione, non si possa semplicemente stralciarlo dalla Carta. Ma soprattutto chiediamo alle consigliere e ai consiglieri capitolini e municipali che hanno a cuore la storia, la memoria e l’identità della nostra città, di cancellare quella sciagurata previsione che può sfigurare per sempre il nostro patrimonio collettivo. A Roma i siti archeologici, i palazzi, le ville storiche,  si sono  conservati grazie all’impegno e alla lungimiranza di chi ci ha preceduto e ai vincoli che man mano sono stati decisi dalle Soprintendenze statali. dal sito https://sitap.cultura.gov.it/ Ma c’è una parte del  patrimonio storico della Capitale che pur non avendo le tutele dei Beni culturali è stato dichiarato di particolare interesse dal Piano Regolatore Generale approvato nel 2008,  un patrimonio  inserito in una “Carta per la Qualità” che ha censito, e continua a censire, edifici e spazi che devono essere trattati con riguardo. Una mappa che riporta gli elementi più importanti della “Città storica”, il centro di Roma compreso all’interno delle Mura  Aureliane, ma anche i quartieri costruiti dopo l’unità d’Italia, e nel ‘900,  fino a includere importanti realizzazioni dell’architettura contemporanea. Carta per la Qualità – Elaborato G1 -b La catalogazione della mappa, elaborato G1,  è legata  alla   “Guida per la Qualità degli interventi”, elaborato G2. La Guida  contiene schede che descrivono le caratteristiche delle varie tipologie di edificazioni e di spazi aperti che si sono susseguite nel tempo,  le cosiddette “Morfologie degli impianti urbani”. Le schede  individuano   i “Tessuti”  della Città storica, cioè gli ambiti uniformi e caratteristici delle varie epoche. L’obiettivo  è definire le regole progettuali per il recupero degli edifici inseriti nella Carta per la Qualità e le condizioni per gli interventi edilizi che vi si possono effettuare, dal restauro alle trasformazioni che non ne modifichino le caratteristiche. La conservazione di questo importantissimo patrimonio collettivo è affidata alla Sovrintendenza capitolina, chiamata a valutare i progetti che riguardano gli edifici censiti e a suggerire modalità d’intervento compatibili con le  caratteristiche per cui un edificio è stato inserito nella Carta. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  tuttora vigente disciplinano le trasformazioni del territorio, definendo  i diritti e  i doveri dei proprietari di immobili  e le regole per gli interventi edilizi. Dividono la Città Storica in Tessuti, secondo l’epoca di appartenenza, e prevedono per ogni tessuto la categoria di intervento  che si può  effettuare, nell’ambito di categorie che vanno dalla manutenzione, al restauro,  alla Ristrutturazione edilizia, fino alla Demolizione e ricostruzione e alla nuova costruzione. Nelle attuali Norme Tecniche,   si specifica che “Gli interventi ammessi nella Città storica devono tendere alla conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti, come descritti nella Guida per la qualità degli interventi”.  La demolizione e ricostruzione è ammessa nei Tessuti di espansione otto-novecentesca –  ad isolato  e a lottizzazione edilizia puntiforme – e  nei Tessuti di espansione novecentesca,  a fronti continue e di edilizia puntiforme. Ma questo vale  per gli edifici  che non sono censiti nella Carta per la Qualità.  Infatti le Norme precisano che gli interventi “devono effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’elaborato G2,  “Guida per la qualità degli interventi”. E nella Guida G2, naturalmente,  non è prevista la demolizione e ricostruzione per gli edifici storici che sono stati inseriti nella Carta, e sono previste regole precise anche per quanto riguarda le  modifiche di sagoma, dell’area di sedime – l’area su cui poggiano le fondamenta –  o delle facciate, tutte  modifiche che possono sfigurare  il Paesaggio e i luoghi della città storica. Purtroppo nel dicembre 2024 l’  Assemblea capitolina ha adottato – non ancora approvato definitivamente – alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore che rischiano di cancellare ogni tutela per gli edifici inseriti nella Carta per la Qualità. Tali  modifiche  prevedono sì “la conservazione e valorizzazione degli elementi censiti nella Carta nel rispetto delle indicazioni  della  “Guida per la qualità degli interventi”, ma aggiungono  che  “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Questo significa che palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare,  rischiano la demolizione  per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Si salverebbero solo gli edifici vincolati dalla Soprintendenza statale, mentre la Carta per la Qualità diventerebbe carta straccia. Dopo le obiezioni sollevate da associazioni e addetti ai lavori, la Giunta Gualtieri il 12 giugno scorso ha approvato la Delibera della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione che andrà al voto definitivo dell’Assemblea Capitolina,  che introduce delle  modifiche al testo adottato, anche all’art. 16,   Beni segnalati in Carta per la qualità. Ma  anche questa ulteriore modifica mantiene esplicitamente la demolizione ricostruzione. Al  comma 10 infatti si legge:  “Gli interventi che prevedano demolizione ricostruzione, purché consentiti dalle norme di componente di riferimento, sono subordinati al parere di approvazione dei relativi progetti espresso da una commissione appositamente istituita tra l’Ufficio  Piano Regolatore e  la Sovrintendenza capitolina“ Quindi la demolizione ricostruzione rimane anche  nelle Norme Tecniche modificate. Non solo.   I villini storici sono vittime potenziali di un’altra modifica, questa volta direttamente dell’elaborato G2, Guida per la Qualità degli Interventi. Infatti, con un ulteriore provvedimento della Giunta Capitolina –  anche questo non ancora approvato definitivamente dall’Assemblea –  è stata  inserita una nuova scheda dedicata proprio ai villini storici, nella quale si introduce per la prima volta  la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessutoai sensi delle NTA vigenti. Quindi ancora una volta si mettono sullo stesso piano gli edifici censiti nella Carta per la Qualità e  tutti gli altri edifici, sottoponendoli al rischio di demolizione. Si afferma che tale eventualità sarà   “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Ma si tratta di analisi, verifiche, studi che sono da sempre alla base di qualunque inserimento o stralcio  dalla Carta per la Qualità negli aggiornamenti periodici. Quindi delle due l’una: se un immobile merita la conservazione, resta nella Carta per la qualità e può essere trasformato, ma in base  ai criteri stabiliti dalla Guida e secondo il parere della Sovrintendenza.  Se si ritiene che possa essere distrutto, allora lo si stralci  dalla Carta per la Qualità. Ma soprattutto: sel’obiettivo della  Carta per la qualità è censire “gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conserva  re e valorizzare”,   cosa si conserva e si valorizza  se gli immobili stessi vengono demoliti? (AMBM) Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 1 luglio 2026 Vedi anche Modifiche alle NTA del PRG cronologia materiali Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026) Controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Deliberazione di A.C. n.169/2024 e contestuale approvazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.1150/42 e dell’art.9 comma 61- 62 della L.R. n.19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI RC.2026.18126 1. RELAZIONE ALLE CONTRODEDUZIONI – ALLEGATI RC.2026.18126.A11.1 Quadro riepilogativo osservazioni 1.2 Schede sintetiche delle osservazioni e delle controdeduzioni scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI 2. RELAZIONE OSSERVAZIONI D’UFFICIO RC.2026.18126.A2 scarica VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Deliberazione di Assemblea Capitolina n.169 dell’11.12.2024 CONTRODEDUZIONI NTA: Articoli modificati a seguito del recepimento delle osservazioni accolte o parzialmente accolte e delle osservazioni d’ufficio RC.2026.18126.A3 scarica Modifiche NTA del PRG: le novità 2026 dell’Art. 16 Carta per la Qualità 30 giugno 2026 Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) 20 maggio 2026 Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica) 25 maggio 2026 Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia  25 marzo 2025 Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 2 2025 Osservazioni di Carteinregola modifiche PRG: 2. Carta per la qualità 28 dicembre 2023 (osservazioni alla Delibera di Giunta del 13 giugno 2023) Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024
July 1, 2026
carteinregola
Roma. Potere al Popolo denuncia la concessione dell’ex convento Sant’Ambrogio alla complicità con Israele
In questi giorni il Tar del Lazio si dovrà pronunciare sulla concessione diretta e gratuita con durata di 30 anni, che Roma Capitale ha deliberato mettendo a disposizione lo spazio dell’Ex Convento Sant’Ambrogio alla Comunità Ebraica per la costruzione di una scuola privata paritaria, che oltre a confermare la politica […] L'articolo Roma. Potere al Popolo denuncia la concessione dell’ex convento Sant’Ambrogio alla complicità con Israele su Contropiano.
July 1, 2026
Contropiano
Roma. PD e Fd’I impediscono il voto sull’interruzione degli accordi con Israele al XIII municipio
Potere al Popolo denuncia quanto accaduto oggi al XIII Municipio, che avrebbe dovuto votare la mozione in sostegno alla delibera d’iniziativa popolare che richiede l’interruzione degli accordi tra Roma Capitale e lo Stato di Israele, come avvenuto, con esiti positivi, in altri municipi della città. È bene ribadire che si […] L'articolo Roma. PD e Fd’I impediscono il voto sull’interruzione degli accordi con Israele al XIII municipio su Contropiano.
June 19, 2026
Contropiano
Ex rimessa ATAC Vittoria: la Memoria di Giunta sul progetto privato
L’ex deposito ATAC Vittoria in Piazza Bainsizza Carteinregola segue da anni il destino della ex Rimessa Atac di Piazza Bainsizza, un’area di 15.500 mq, nel quartiere Prati, I Municipio. Uno spazio che era stato oggetto di un importante percorso partecipato avviato da cittadini e associazioni, guidati da un gruppo di esperti di progettazione, tra i quali Alessandro Giangrande, socio di Carteinregola, Elena Mortola e Romina Peritore, che sull’esperienza avevano scritto anche un libro [1]. L’intenso lavoro collettivo si era poi infranto con la cessione dell’ex rimessa a privati, nell’ambito della dismissione del patrimonio ATAC [2]. Ora la Giunta Gualtieri ha approvato una “Memoria avente ad oggetto la rigenerazione urbana dell’Ex Rimessa A.T.A.C. ”Vittoria” [3]che riguarda un progetto presentato dalla proprietà, che “prevede un aumento della SUL superiore del 20% di quella preesistente, nonché un aumento della densità edilizia oltre i 3 mc/mq  fino a 4,98 mc/mq” con “interventi demolizione ricostruzione con diversa sagoma” e nel “mix funzionale” comprende “funzioni abitative pari al 60% del totale, ovvero 9000 mq e 242 nuovi abitanti”[4]. La Giunta anche se ritiene che il progetto “presenta elementi di interesse per l’amministrazione che consistono nella riqualificazione di rifunzionalizzazione di un compendio di dismesso per adibirlo a Polo culturale commerciale e ricreativo con servizi spazi pedonali e di verde privati ad uso pubblico, servizi del territorio con possibili opere pubbliche e/o di interesse quali pubblico” sottolinea che “in tale ambito della città storica …all’interno di un quadrante urbano ormai fortemente consolidato come quello del quartiere Delle Vittorie” sia “particolarmente impattante per gli effetti derivanti dall’aumento del carico urbanistico” e che il progetto “senza le funzioni abitative potrebbe incrementare la sicurezza urbana implementare terzi, luoghi destinati alla socialità all’aggregazione per il quartiere delle Vittorie”. Pubblichiamo un primo resoconto del contenuto della Memoria a cura di Paolo Gelsomini, con la prospettiva di riaprire la riflessione su una destinazione del compendio compatibile con la tutela dell’immobile storico vincolato [5] , con l’interesse pubblico e con la sostenibilità per gli abitanti. In calce gli articoli pubblicati nel tempo da Carteinregola (AMBM) scarica Memoria avente a oggetto Memoria avente ad oggetto la rigenerazione urbana dell’Ex Rimessa A.T.A.C. ”Vittoria”, situata in Piazza Bainsizza 13, Municipio I e identificata in NCEU di Roma al foglio 400 particella 13 e relativi subalterni del 30 aprile 2026 EX DEPOSITO VITTORIA: SINTESI DELLA PROPOSTA DI RIGENERAZIONE URBANA di Paolo Gelsomini La rigenerazione urbana dell’ex rimessa A.T.A.C. “Vittoria” di piazza Bainsizza è una delle opere che rientra tra gli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche del sindaco Gualtieri approvate nell’Assemblea capitolina n.106/2021. “Promozione di interventi di rigenerazione volti a limitare situazioni di degrado sociale e ambientale”. Questo è scritto nelle premesse della memoria n.21 approvata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 30 aprile scorso. Come ogni rigenerazione urbana, anche questa di piazza Bainsizza non è solo un’opera di riqualificazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente degradato ma anche un volano economico per la città, un intervento sul territorio capace di attrarre investimenti privati e di sviluppare piani di valorizzazione. Come al solito, aldilà delle parole e delle strategie occorre prevedere i risultati sul piano urbanistico, sociale, ambientale del territorio interessato. Si tratta cioè di misurare il soddisfacimento dell’interesse pubblico e percepire la sua prevalenza su quello privato. La funzione di deposito di tram ed autobus pubblici è stata dismessa in quanto considerata non più strumentale all’esercizio del TPL (trasporto pubblico locale), e sono state individuate nuove destinazioni d’uso insieme alla SUL (Superficie Utile Lorda) massima consentita, in conformità al Programma Generale per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali previsti dal Piano pluriennale di ATAC Patrimonio S.r.l. ai sensi dell’art.84 c.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Attualmente l’immobile, situato su un’area di 15.500 mq, risulta dismesso con degrado accentuato che ha portato nel 2007 al parziale crollo della porzione posta all’angolo con viale Angelico. La Società Depositi Delle Vittorie S.r.l., oggi proprietaria del compendio immobiliare, in base alla procedura competitiva per la vendita degli immobili non strumentali censiti nell’ambito Concordato Preventivo n.89/2017, ha presentato un’istanza di Permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art.14 del DPR 380/01 e successive modificazioni e integrazioni, per la rigenerazione urbana del complesso di piazza Bainsizza sul quale grava un vincolo di interesse storico-artistico. Il progetto prevede la completa riconversione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare per la realizzazione di un polo culturale, commerciale e ricreativo con servizi privati e spazi pedonali privati ad uso pubblico. Il Permesso di costruire in deroga è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un parere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica tesa a valutare l’interesse pubblico e il rispetto della pianificazione urbanistica. Gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e incrementi volumetrici sono da considerare “nuova costruzione” ed il progetto presentato, secondo la relazione tecnica istruttoria del Responsabile del Procedimento, prevede un aumento della SUL superiore del 20% di quella preesistente, nonché un aumento della densità edilizia oltre i 3 mc/mq  fino a 4,98 mc/mq. In seguito all’istanza presentata dalla proprietà, è stata avviata la necessaria attività istruttoria  e la Direzione Trasformazione Urbana dell’allora Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha indetto la Conferenza dei servizi preliminare finalizzata all’esame degli interessi pubblici  coinvolti in riferimento alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo di suolo e di recupero urbano e sociale dell’insediamento proposto dal progetto. Sono state espresse indicazioni e determinazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte. Il progetto in questione, secondo la Memoria di Giunta, presenta attualmente elementi di interesse per l’amministrazione che consistono nella riqualificazione e rifunzionalizzazione di un compendio dismesso per adibirlo a polo culturale, commerciale e ricreativo con servizi, spazi pedonali e di verde privati ad uso pubblico a servizio del territorio, con possibili opere pubbliche e/o di interesse pubblico quali: recupero della parte dell’edificio lato via Monte Santo civico 63 per la nuova ubicazione delle funzioni dell’ASL; restante parte della stessa porzione di immobile per la possibile destinazione a servizi pubblici di livello locale; altri servizi di livello locale di 294 mq al piano primo; copertura adibita a tetto giardino di circa 8000 mq come ulteriore spazio privato di uso pubblico. Il Programma Generale per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali previsti dal Piano pluriennale di ATAC Patrimonio S.r.l. descrive l’ex rimessa Vittoria come un edificio speciale che non riveste un particolare interesse storico, architettonico o monumentale. Per la trasformazione urbanistica lo stesso Programma Generale prevede le categorie di intervento, le grandezze urbanistiche ed il mix funzionale. In particolare il mix funzionale prevede il 60% della SUL destinato a funzioni insediative con 242 abitanti; il 40% della SUL a servizi e attività commerciali per piccole strutture di vendita; dotazioni di parcheggi, verde e servizi pubblici per mq 16.400. A fronte di un’estensione di 15.500 mq, e di una volumetria esistente di mc 48.500, si prevede una SUL realizzabile massima (Vc/3,20) di mq. 15.156 e una SUL premiale massima di mq 4500. La memoria di Giunta ritiene che il mix funzionale previsto dal Programma Generale approvato con D.A.C. n.39/2011 per la trasformazione urbanistico-edilizia dell’ex rimessa Vittoria possa risultare particolarmente impattante in questo ambito della Città Storica e all’interno di un quadrante urbano fortemente consolidato, per gli effetti derivanti dall’aumento del carico urbanistico relativo alla quota SUL per funzioni abitative pari al 60% del totale con 262 nuovi abitanti. La stessa memoria di Giunta ritiene che la creazione di un polo commerciale e ricreativo con servizi, spazi pedonali, verde privato, spazi di lavoro, produzione culturale senza l’insediamento di nuove funzioni abitative, potrebbe incrementare la sicurezza urbana e implementare i “terzi luoghi” destinati alla socialità e all’aggregazione per il quartiere “Delle Vittorie”. Pertanto la Giunta Capitolina per il perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla rigenerazione urbana dell’ex rimessa ATAC “Vittoria” demanda al Dipartimento Valutazione Urbanistica di valutare l’avvio di atti e strumenti urbanistici attuativi necessari al superamento delle previsioni del Programma Generale approvato con Delibera AC n.39/2011 per il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario pubblico-privato che preveda nuove grandezze urbanistico-edilizie e un rinnovato mix funzionale senza il ricorso alla procedura dell’Accordo di Programma, di cui all’art.34 del D.Lgs. 267/2000. Si chiede anche di integrare o modificare le opere pubbliche e/o di interesse pubblico previste, sulla base delle esigenze espresse dalle realtà territoriali e del primo Municipio, anche in rapporto alla riqualificazione di aree esterne al compendio ma ad esso connesse e limitrofe come la vicina piazza Bainsizza o via Monte Santo. Per osservaizoni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 7 maggio 2026 I NOSTRI ARTICOLI PRECEDENTI Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa: storia di una vendita all’unico offerente Agosto 3, 2021 Ritorno in Aula Giulio Cesare per l’ex rimessa Vittoria Settembre 13, 2018 Pubblicata la Memoria di Giunta sul patrimonio ATAC Febbraio 2, 2018 ATAC, un patrimonio pubblico a rischio Gennaio 28, 2018 Riorganizzazione dell’ATAC, la parola a un esperto Novembre 24, 2015 Aree ex depositi ATAC – Dal 2010 al 2019 Rimessa ATAC Piazza Bainsizza: la delibera del I Municipio sostenuta dai cittadini non passa all’Assemblea Capitolin Settembre 10, 2018 Rimessa Atac Vittoria e partecipazione dei cittadini EX Rimessa ATAC Vittoria I Municipio Alienazione immobili ATAC: la petizione per la rimessa di Piazza Bainsizza Gennaio 5, 2018 NOTE [1]VEDI L’ex-deposito ATAC Vittoria: Progettazione partecipata a Roma di Alessandro Giangrande , Romina Peritore , Elena Mortola   [2] scarica l’avviso di vendita ATAC lotto 11 COMPLESSO IMMOBILIARE EX RIMESSA VITTORIA PIAZZA BAINSIZZA, VIA MONTE SANTO, VIA CARSO E VIA MONTE NERO [3] comunicato 30 aprile 2026 sito Roma Capitale La Giunta Capitolina ha approvato una memoria riguardante l’ex Rimessa ATAC “Vittoria”, in Piazza Bainsizza, avviando il percorso di trasformazione di uno dei complessi dismessi più rilevanti del quadrante Prati-Delle Vittorie. Il progetto prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’area degli ex depositi in un nuovo polo multifunzionale. Una nuova centralità del quadrante urbano capace di combinare servizi pubblici e privati, attività commerciali e spazi per la cultura e la socialità, il benessere e l’innovazione. Il progetto “Depositi delle Vittorie”, proposto dal soggetto attuatore e già esaminato in sede di conferenza dei servizi preliminare, ha infatti l’obiettivo di trasformare il compendio in un’area strategica per la città. Il piano punta su una forte apertura al quartiere e ai cittadini, grazie a spazi accessibili, luoghi di incontro, piazze e strutture dedicate alla condivisione, all’educazione, allo svago e alla qualità della vita urbana. La memoria approvata oggi segna un netto cambio di indirizzo rispetto alle previsioni urbanistiche del 2011, che prevedevano il 60% di destinazione residenziale e il 40% di servizi/commercio escludendo l’insediamento di nuove abitazioni, in un contesto di alta densità abitativa e ridotti luoghi pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di uffici e aree co-working, strutture commerciali e locali pubblici, oltre a servizi per il benessere. Saranno incluse anche funzioni di pubblica utilità, tra cui uffici ASL e servizi socio-assistenziali, insieme a tre piani di parcheggi interrati. In particolare, la Giunta ha dato mandato al Dipartimento programmazione urbanistica di: avviare la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico attuativo, superando le previsioni del Programma Generale del 2011, per definire un assetto dell’area più equilibrato e sostenibile; verificare la possibilità di conservare i pareri e le autorizzazioni già acquisiti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato; approfondire e ridefinire le opere pubbliche e di interesse pubblico, anche in relazione al contesto urbano circostante, attraverso il coinvolgimento del Municipio e del territorio. “Con questa memoria diamo importanti indirizzi per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex deposito di Piazza Bainsizza. Un luogo storico e importante al centro del quadrante Prati- Della Vittoria che sarà trasformato in uno spazio polifunzionale aperto a tutti, con nuovi servizi e funzioni pubbliche di qualità.  Il nostro obiettivo è integrare l’ex deposito nel tessuto urbano come spazio aperto e multifunzionale, per questo abbiamo deciso di escludere la possibilità di costruire nuove case, e scelto di rispondere alla carenza di spazi pubblici nel quadrante. Mettiamo quindi un altro tassello nel programma di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti per restituire a Roma spazi dismessi e restituire centralità ai quartieri” spiega l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. [4] il mix funzionale è previsto dal Programma Generale per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto Pubblico Locale previsti dal Piano Pluriennale. 2009-2020 di ATAC approvato con DAC n. 39 del 2011″ scarica Programma Generale per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto Pubblico Locale previsti dal Piano Pluriennale. 2009-2020 di ATAC approvato con DAC n. 39 del 2011 [5] il complesso immobiliare risulta, in base al decreto del 24 dicembre 2013, emesso dal Ministero dei Beni e le attività culturali e del Turismo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, di interesse storico artistico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo 22 gennaio 2024, 2004 numero 42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio)
May 7, 2026
carteinregola
Ex Mercati Generali: diffida all’amministrazione di Roma Capitale
di Rossella Marchini (*) Revocare la convenzione che affida a Hines l’area pubblica per realizzare la struttura ricettiva: questo l’obiettivo dell’azione legale portata avanti dalla mobilitazione in difesa degli Ex-Mercati Generali. Sulla carta i conti non tornano: l’interesse è solo privato, i costi a carico della città Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta mercoledì 15 aprile nella