Il GdP in sede di convalida non può sostituirsi alla Commissione: affermato il diritto al reingresso del richiedente asilo illegittimamente espulso
La vicenda riguarda un cittadino cingalese regolarmente residente in Italia da
vent’anni insieme alla sua famiglia composta da madre, fratelli, compagna e
figlia. Durante un breve periodo di detenzione, ha svolto un proficuo percorso
di disintossicazione e, grazie all’ottima condotta, ottenuto altresì la
liberazione anticipata.
Tuttavia mentre era in carcere, il suo permesso di soggiorno scadeva e quindi
all’atto della scarcerazione, veniva condotto direttamente in Questura per
l’espulsione immediata. Durante l’udienza di convalida, manifestava la volontà
di chiedere protezione internazionale ma il Giudice di Pace procedente,
sostituendosi alla Commissione Territoriale, riteneva che “in mancanza di idonea
documentazione a sostegno della domanda d’asilo, nulla di fatto risulta
documentato se non la sua intenzione“. Con questa motivazione, la Questura non
procedeva alla formalizzazione della domanda ed il Giudice di Pace convalidava
l’accompagnamento coattivo alla frontiera del richiedente asilo il 30.05.2025.
Una volta rimpatriato in Sri Lanka, questi chiedeva un Visto di reingresso in
Italia come richiedente asilo, che l’Ambasciata rigettava e contro cui si
proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. .
Il 15.10.2025 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava
all’Ambasciata di emettere immediatamente un visto di reingresso, con le
seguenti motivazioni:
1. il ricorrente ha acquisito lo status di richiedente asilo in sede di
convalida e pertanto ai sensi del d.lgs 142/2015 era autorizzato a restare
in Italia sino alla definizione della sua domanda;
2. sussiste una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs 286/98 in
quanto l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale ha
comportato una violazione della sua vita privata e familiare in Italia
tutelata dall’art. 8 CEDU.
L’ambasciata tuttavia, senza ottemperare all’ordinanza emessa, proponeva reclamo
ex art. 669 terdecies e si opponeva così al rilascio del visto di reingresso.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando con ordinanza del 09.03.2026
notificata il 23.03.2026 ha confermato il diritto al visto di reingresso nei
confronti del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il Giudice di Pace non
può mai sostituirsi alla Commissione Territoriale che rappresenta l’organo con
competenza esclusiva ad esaminare la domanda d’asilo. Pertanto, la
manifestazione di volontà formulata in sede di udienza determina che: “il
ricorrente ai fini della normativa richiamata, va considerato quale straniero
regolarmente soggiornante in Italia poiché, in quanto richiedente asilo, era
titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell’art. 11 comma 1
lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli
aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la
durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione quo ante (…) La
condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l’obbligo
di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di
reingresso del richiedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 394/1999″.
Tribunale di Roma, ordinanza del 15 ottobre 2025
Tribunale di Roma, ordinanza del 9 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso
è stato seguito all’interno del progetto InLimine di ASGI.