Le trattenute sugli scioperi
> Pubblichiamo su invito di alcuni sostenitori, questo articolo apparso nel
> primo numero di quest’anno della rivista. Le trattenute sugli scioperi è un
> argomento attuale ma spesso accompagnato da molta confusione. Proviamo a fare
> chiarezza.
Le disposizioni che riguardano il personale dei treni sono sempre complesse ed
così anche per le trattenute sugli scioperi. Ogni Macchinista o Capotreno ha una
sua diversa collocazione oraria all’interno dello sciopero e ciò favorisce gli
abusi, siano essi volontari o meno. Inoltre, con i servizi da garantire i casi
di adesioni parziali si sono moltiplicate e pochi sanno che ai “comandati” si
applicano regole diverse.
Una disapplicazione diffusa – addirittura non comunicata agli uffici
amministrativi – complica la situazione. Agli scioperanti comandati ai servizi
da garantire vengono erroneamente applicate le disposizioni generali e non
quelle specifiche previste dall’accordo sui comandi L. 146/90, ovverosia:
“…Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero sarà corrisposta la
retribuzione proporzionale all’impegno orario prestato…” (penultimo cpv. punto 5
accordo 23/11/1999)
Si potrà discutere se la regola in questione individua il pagamento delle ore di
prestazione resa oppure se bisogna fare una proporzione tra la durata
complessiva della prestazione programmata e quella resa per garantire il/i
treno/i da garantire.
È certo però che le ore lavorate vanno retribuite non soltanto con le relative
competenze accessorie, ma anche come quota parte della “paga base”. In tale
computo vanno certamente ricompresi sia i viaggi fuori servizio (per andare o
tornare) sia i tempi di attesa. Questi ultimi sono talvolta ampi, ma ciò
scaturisce dall’applicazione delle norme e dai comportamenti aziendali, perché
il personale comandato è tenuto a presentarsi all’ora di inizio lavoro (3° cpv.
punto 5 accordo 23/11/1999): “Nella considerazione che il comando precede la
cognizione dell’adesione o meno del personale allo sciopero, il personale
comandato ha l’obbligo di far conoscere – ad inizio della prestazione – la sua
adesione o meno all’agitazione”.
Dunque sbaglia chi telefona prima per sapere cosa fare. L’accordo stabilisce che
ci si presenta all’ora e nel luogo previsto dal turno e si fa la comunicazione
di adesione allo sciopero. L’azienda può sostituirti, ma deve farlo subito e se
la risposta tarda ad arrivare i tempi di attesa sono lavoro a tutti gli effetti.
Se non si viene sostituiti non è consentito rinviare l’inizio lavoro e segnarlo
come astensione. Del resto, il lavoratore è già penalizzato poiché non ha potuto
programmare la fascia oraria della prestazione programmata come tempo a sua
disposizione in quanto tenuto a presentarsi ed eventualmente ad effettuare il
treno garantito.
In realtà, l’azienda dovrebbe fornire dei turni alternativi per chi aderisce
allo sciopero, indicando l’inizio e/o il termine lavoro della prestazione degli
scioperanti, evidenziando i periodi di astensione e quelli di lavoro.
Tutto ciò non accade e ai “comandati” viene applicata la regola generale che è
penalizzante ed ha due varianti:
1. scioperi di 24 ore: 1/2 giornata se l’astensione è ≤ a 3 ore e 1 giornata
per astensioni > a 3 ore.
2. scioperi inferiori a 24 ore: trattenuta corrispondente alle ore di
astensione fino ad 1 giorno (6,15 ore).
La regola generale ha una sua ratio, discutibile quanto si vuole, ma è
“compensativa” dei casi in cui, per gli scioperi di 24 ore, i Macchinisti o i
Capitreno si astengono dal lavoro per più di 6 ore o, in qualche caso, su
entrambe le prestazioni di un servizio con RFR (ovvero su una prestazione ed una
parte dell’altra. In tale ipotesi la detrazione è sempre di una giornata di paga
(6,15 ore). Di contro, essere a lavoro quando uno sciopero inizia o termina è
oggettivamente un disagio doppio, sia per l’impegno che per la penalizzazione
economica, ma a condizioni normali sono circostanze casuali e non generate dai
comandi L. 146/90.
È paradossale che ad un lavoratore venga imposto di recarsi al lavoro anche se
scioperante e, per giunta, gli viene praticata una trattenuta sproporzionata:
negli scioperi di 24 ore basta un’astensione per più di tre ore per vedersi
sottratta l’intera paga base. In definitiva, la casistica generata dal comando
non può essere assimilata al caso generale: la normativa specifica per i
comandati ai treni garantiti va applicata correttamente.
Non è escluso che le aziende vorranno rifarsi ai contenuti delle disposizioni
MT/CND.TR.PG.PDM/NU.10.2 del 15/5/1997 (le regole generali succitate),
unilateralmente richiamate nella circolare cd. pennacchi 2 (27/09/2003), con la
presunzione di farle prevalere anche nel caso di comando L.146/90, quale regola
che abroga e sostituisce il summenzionato cpv. dell’accordo 23/11/199.
Ma sarebbe una chiara forzatura interpretativa.
Sarà necessario un po’ di impegno da parte di tutti, ma è un’altra ingiustizia a
cui porre fine.
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