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Richieste d’asilo e pretestuosi rifiuti
Nessuna competenza sulla domanda di asilo da parte di chi sbarca in Italia, in capo allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio 1. Le più recenti dichiarazioni del ministro dell’interno Piantedosi e del ministro degli esteri Taiani oscillano tra una proposta di scambio in base alla quale in Germania dovrebbero rimanere tanti dublinati, e non “dublinanti”, quanti sono gli “irregolari” sbarcati in Italia con le Ong tedesche, che in realtà hanno lo status giuridico di naufraghi, e non possono essere assimilati ai cd. clandestini, e la richiesta alla stessa Germania di prendere in carico per l’esame delle domande di asilo quanti sono stati soccorsi in acque internazionali, a nord delle coste libiche, dalle navi umanitarie battenti bandiera tedesca (flag state). Sui canali della propaganda più vicina al governo si arriva a sostenere che le navi con bandiera straniera potrebbero costituire addirittura “territorio” del paese di primo ingresso dei migranti entrati nell’area Schengen, ovviamente se questa bandiera è di Stati membri dell’Unione europea, e dunque la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale spetterebbe a questi Stati, oppure, nelle posizioni più estreme si arriva a sollecitare il ritiro della bandiera di navi che si continua ad asserire svolgerebbero una attività illegale, “trasportando” migranti dalle coste africane in Europa. Si riprende insomma la vecchia teoria dei “taxi del mare” lanciata dal grillino Di Maio nel 2017, magari aggiornata con qualche isolata iniziativa della magistratura penale, che rilancia l’accusa di contatti tra i trafficanti e le organizzazioni del soccorso civile nel Mediterraneo centrale. Accuse che sono state destituite di ogni fondamento in oltre venti procedimenti penali avviati su sollecitazione delle forze di polizia, e dunque del Viminale, e tutti conclusi prima ancora di arrivare a dibattimento. Esemplari i casi Iuventa nel 2017 e Rackete nel 2019. Ma la stessa sorte, con un nulla di fatto, è toccata a tutti gli altri procedimenti penali aperti successivamente. 2. In assenza di una sanzione penale, il Ministero dell’interno, soprattutto dopo il decreto legge 1/2023, poi convertito con legge 15/2023, ha adottato una serie infinita di provvedimenti di fermo amministrativo nei confronti delle navi umanitarie delle odiate ONG, sempre tenute al centro di una vergognosa campagna di stampa, che ha comportato un rallentamento delle attività di soccorso in acque internazionali, mentre gli Stati competenti, in particolare l’Italia, su indicazione ministeriale, e Malta, con poche eccezioni, limitavano i propri interventi di ricerca e salvataggio alle acque territoriali ed alla zona contigua (24 miglia dalla costa). Anche su questo versante “amministrativo” la linea del Viminale è stata sconfitta, con decine di annullamenti o sospensioni delle misure di fermo da parte dei giudici, ed in qualche caso anche con pronunce di risarcimento danni. Secondo quanto comunicato dalle ONG che hanno costituito una flotta civile di soccorso, dall’entrata in vigore del decreto-legge Piantedosi il 2 gennaio 2023, le autorità italiane hanno emesso ordini di fermo nei confronti di 41 navi di soccorso umanitario, per un totale di 1.075 giorni – quasi tre anni. Dal 2 gennaio 2023, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), più di 6.490 persone sono annegate o sono scomparse su una delle rotte migratorie più letali al mondo. Purtroppo una decisione della Corte costituzionale nel 2025 (sentenza n.96/2025) con riferimento all’obbligo in capo alle ONG di sottostare in acque internazionali alle indicazioni dell’autorità competente, dunque anche di quella “libica”, ha salvato il Decreto Piantedosi, limitandosi ad affermare il potere dello Stato di infliggere i fermi amministrativi alle navi delle ONG che infrangessero le norme di legge, e legittimando persino la indicazione di porti di sbarco evidentemente “vessatori”, per la loro enorme distanza dal luogo dei soccorsi. Successive decisioni dei giudici hanno tuttavia confermato la correttezza del comportamento dei comandanti delle navi umanitarie, la impossibilità di individuare in Libia porti di sbarco sicuri, la legittimità del passaggio inoffensivo a fini di soccorso attraverso le acque territoriali italiane, e la indisponibilità delle autorità maltesi ad interventi di ricerca e salvataggio in tutta la immensa zona SAR (ricerca e salvataggio) che dalla Seconda guerra mondiale si riconosce a Malta. Sulla base di queste considerazioni è stata affermata la illegittimità dei successivi provvedimenti di fermo amministrativo adottati nei confronti delle ONG. 3. Secondo la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva annullato un fermo della Humanity 1, gli ordini della Guardia Costiera libica, che vorrebbero imporre alle imbarcazioni civili di soccorso di abbandonare la scena del naufragio e i naufraghi, non possono essere ritenuti legittimi in quanto non rientrano nel coordinamento da parte dell’autorità competente dell’evento di soccorso, bensì in richieste che contrastano “con il carattere assoluto che connota, a livello internazionale, il dovere di soccorso a carico di tutti i comandanti delle navi che trova un limite unicamente nella circostanza che tale attività sia possibile senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri e si possa ragionevolmente aspettare una tale iniziativa”. In tutti questi casi, ed anche alla luce del Decreto Piantedosi del 2023, i Tribunali hanno riconosciuto l’obbligo di sbarco in capo allo Stato italiano, e la competenza delle autorità italiane a ricevere le domande di asilo, senza alcuna discriminazione sulla base del mezzo che procedeva ai soccorsi (navi militari o navi civili) e senza alcun riferimento alla presunta competenza dello Stato di bandiera. Le minacce del Viminale di impugnare queste decisioni sfavorevoli non hanno avuto esito.Tutte queste sentenze, come le decisioni di archiviazione dei giudici penali, negli anni precedenti, hanno qualificato le attività di salvataggio operate dalle ONG in acque internazionali come doverose attività di ricerca e soccorso (SAR), escludendo qualunque definizione di “trasporto di irregolari” o di “clandestini”, su cui la destra ha continuato a pompare la propria propaganda, arrivando a modificare il senso comune diffuso tra la popolazione, bersagliata da messaggi falsificanti rilanciati in diverse occasioni da esponenti di governo. 4. Già a novembre del 2022, nel porto di Catania, il ministro Piantedosi aveva dovuto registrare una cocente sconfitta quando aveva dichiarato che “Le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ci facciamo carico di ciò che presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera”. Già in sede cautelare la decisione di Piantedosi veniva bocciata. Una successiva ordinanza del Tribunale di Catania, del 6 febbraio 2023, confermava l’obbligo del Viminale ad operare lo sbarco di tutti i naufraghi, ai quali veniva consentito di fare richiesta di protezione internazionale in Italia. Il Tribunale richiamava in particolare l’art. 10 ter del Testo Unico immigrazione 286/98, tuttora vigente, secondo cui “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142″. La norma distingue chiaramente “l’attraversamento irregolare della frontiera” dalle “operazioni di salvataggio in mare” e obbliga lo Stato italiano a dare accesso alle procedure di protezione internazionale subito dopo lo sbarco. Oggi queste fasi sono disciplinate in dettaglio dai nuovi Regolamenti europei sullo screening in frontiera e sulle procedure di asilo, attuati in Italia con il Decreto legge n.100/2026, recentemente convertito in legge. La più recente giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 14851/2026), ha inoltre ribadito che deve essere considerato come richiedente asilo chiunque abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, anche prima che questa sia stata registrata o formalizzata. Dunque la cd. finzione di non ingresso, introdotta dai più recenti Regolamenti europei, non può operare con effetto preclusivo rispetto alla possibilità di accesso alla procedura, ed alla determinazione dello Stato di primo ingresso come quello competente ad esaminare la domanda. 5. Il legislatore italiano non può operare distinzioni in merito alle condizioni di navigazione delle navi che operano attività di soccorso occasionali e quelle che se ne occupano sistematicamente senza violare le norme in materia di giurisdizione dello Stato di bandiera previste dalle Convenzioni di diritto del mare UNCLOS, SAR e SOLAS. Lo Stato di bandiera rileva solo ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza ma non assume responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra. Con la sentenza emanata il 1° agosto 2022 in merito alle cause riunite C-14/21 e C 15/21, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato come, al fine della qualificazione della nave, non rilevino eventuali discrepanze tra l’attività per cui la nave è certificata e quella effettivamente svolta, respingendo dunque una disciplina specifica per le navi che prestano attività di soccorso in modo continuativo, anche sotto il profilo delle competenze dello Stato di bandiera, limitate ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza ed in via ipotetica al coordinamento delle attività di primo soccorso, ma senza richiamare alcuna responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra o per la successiva fase procedimentale della valutazione delle richieste di asilo. Dopo aver richiamato l’art. IV della Convenzione SOLAS, la Corte di Lussemburgo conclude che “nel caso in cui il comandante di una nave battente bandiera di uno Stato contraente della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare abbia dato attuazione all’obbligo di soccorso marittimo di cui al punto 105 della presente sentenza, né lo Stato costiero che sia anch’esso contraente di tale convenzione né, del resto, lo Stato di bandiera possono esercitare i loro rispettivi poteri di controllo del rispetto delle norme di sicurezza in mare […] al fine di verificare se la presenza a bordo di dette persone comporti per la nave in questione una violazione di una qualsiasi disposizione di detta convenzione”. In altri termini, secondo i giudici europei, le operazioni di ricerca e salvataggio, seppure svolte in modo continuativo, non permettono di valutare come “passeggeri” le persone soccorse, che dunque non sono “irregolari”, e si concludono soltanto con lo sbarco in un porto sicuro. Non ha dunque base legale la distizione surrettizia tra “eventi migratori” e “attività di ricerca e salvataggio”, quando le persone si trovano in alto mare, su mezzi inadeguati e senza dotazioni di sicurezza. La tragedia di Cutro, malgrado il procedimento penale in corso, nel quale da parte delle autorità sotto inchiesta si ripropone questa distinzione, evidentemente, non ha insegnato nulla a chi dal governo ritiene ancora oggi che i barconi soccorsi dalle ONG non versino tutti in condizioni di distress, e vadano dunque soccorse con la massima rapidità. Non può avere alcun fondamento neppure la richiesta agli Stati di bandiera di “ritirare” la loro bandiera perché le navi umanitarie svolgono continuativamente attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Le ONG non violano alcuna norma di legge, anzi applicano rigorosamente quanto previsto dal Manuale IMO sui soccorsi in mare (IAMSAR) e dal Piano nazionale SAR approvato dall’Italia, Nessuna norma dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo prevede un trattamento differenziato per i richiedenti asilo soccorsi da navi delle ONG, meno del 20 per cento del totale delle persone soccorse in alto mare, rispetto agli altri richiedenti asilo soccorsi dalla Guardia costiera, dalla Guardia di finanza o da altre navi militari. Nessuna previsione del Regolamento Frontex (UE) 2014/656 sul controllo delle “frontiere marittime esterne” prevede un trattamento discriminatorio come quello sistematicamente applicato nei confronti delle navi del soccorso civile. A trovarsi fuori legge sono i governi che bloccano con provvedimenti illegittimi le navi umanitarie, non i comandanti e gli equipaggi che salvano vite umane abbandonate in alto mare dagli Stati costieri. 6. Si apprende oggi che la nave Humanity I della ong tedesca Sos Humanity è stata indirizzata verso Ravenna dopo aver soccorso 73 naufraghi, non migranti, nelle acque internazionali tra Malta e Lampedusa, l’arrivo sarebbe previsto per il 18 agosto. Dal ministero dell’interno è stato assegnato un porto lontanissimo dal luogo dei soccorsi, con un trattamento inumano nei confronti delle persone a bordo della nave, già provate da lunghi giorni di abbandono in mare al largo della Libia. Si verifica soprattutto, ancora una volta, una effettiva riduzione delle capacità di salvare vite umane da parte delle ONG, diventate adesso pretesto per l’ennesimo scontro diplomatico con la Germania sull’applicazione delle nuove norme dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo. Lo sbarco dei naufraghi soccorsi dalle ONG in acque internazionali, ai quali il governo italiano vorrebbe riservare un trattamento differenziato, rispetto a tutte le altre persone sbarcate in autonomia, o soccorse da mezzi militari italiani, la maggior parte, non può impattare in alcun modo sull’applicazione delle norme euro-unionali che stabiliscono la competenza degli Stati membri nella valutazione delle domande di protezione internazionale. 7. Il Regolamento Dublino III (Ue) 2013/604, sostituito adesso dal Regolamento gestione frontiere (Ue) 2024/1351, si applica solo a richiedenti asilo sbarcati in territorio europeo nel paese di primo ingresso, che non può essere considerato quello della bandiera delle navi soccorritrici. Il Regolamento non prevede deroghe in base alla nazionalità delle navi che hanno soccorso naufraghi in mare. Nessuna norma, sotto questo profilo, permette di discriminare le navi delle Ong rispetto a tutte le altre navi civili battenti bandiera straniera. Taiani afferma “Non credo ci sia un problema perché c’è tutta la questione delle navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, quindi credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio – ha spiegato Tajani – non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania”, proponendo di conteggiare i naufraghi sbarcati dalle navi delle ONG nella “compensazione” con i dublinati (da non definire dublinanti) presenti in Germania che Merz vorrebbe inviare in Italia. Di fronte alla ferma reazione tedesca, tuttavia, i toni sembrano smorzarsi. Nella redistribuzione dei “dublinanti” da considerare come “coloro che hanno lasciato il Paese di primo approdo per chiedere asilo in un altro”, ma sarebbe meglio definirli dublinati, perchè soggetto passivo di una procedura di allontanamento forzato, Taiani e Piantedosi chiedono di tenere conto di questa “componente”, invocando una soluzione di “equilibrio”. La posizione del governo italiano, malgrado sembri diventare più morbida nei confronti della Germania di Merz, rispetto allo scontro frontale con la Spagna di Sanchez, dopo i fatti di Ceuta, risulta però, ancora una volta, priva di basi legali, e non potrà che portare ad un ulteriore isolamento dell’Italia in ambito internazionale, se non all’apertura di una procedura di infrazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Soprattutto se si volesse insistere ancora su una linea di chiusura verso i soccorsi umanitari (ed il rispetto dei Regolamenti europei), con un ennesimo rifiuto di accettare in riammissione richiedenti asilo denegati da altri paesi membri, già transitati dall’Italia, che andrebbero “compensati” con i naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi delle ONG battenti bandiera di questi paesi. Fulvio Vassallo Paleologo
August 14, 2026
Pressenza
L’Italia di Giorgia Meloni all’attacco della giustizia internazionale
Non bastavano gli attacchi del governo Meloni alla Corte Penale internazionale, dopo il rilascio del comandante Almasri ricercato dai giudici dell’Aja, una vicenda sulla quale le autorità italiane hanno chiesto diverse proroghe per ritardare la risposta ai quesiti posti dalla Corte, mentre procedono le attività di indagine del Tribunale dei ministri. Adesso nel mirino viene messa la Corte europea dei diritti dell’Uomo, che in passato ha condannato in diverse occasioni i respingimenti illegali e i trattenimenti amministrativi non formalizzati, praticati dalle forze di polizia alle frontiere e nei centri Hotspot. Altre condanne dalla Corte di Strasburgo erano state inflitte all’Italia per il trattenimento in condizioni disumane nei CPR (centri per i rimpatri), o per il trattenimento di persone che non avrebbero dovuto essere rinchiuse in queste strutture. In passato l’Italia era stata condannata (caso Richmond Yaw) anche per il trattenimento amministrativo prolungato oltre i termini di legge, in assenza di qualsiasi base legale. Condanne che adesso potrebbero ripetersi a catena, come si è già verificato con l’Ungheria di Orban, a fronte delle pratiche di deportazione in Albania, e del ricorso alla detenzione amministrativa come strumento privilegiato per gestire una politica dei rimpatri che rimane fallimentare, sul piano dei risultati numerici, e sotto il profilo del mancato rispetto dei diritti umani delle persone sottoposte a procedure di detenzione pre-espulsiva, tra loro anche numerosi richiedenti asilo. L’Italia e la Danimarca, secondo quanto si apprende dal sito Euractiv, starebbero chiedendo ad altri paesi europei di sottoscrivere un documento che critica la Corte europea dei diritti dell’uomo per essere andata “troppo lontano” nell’interpretazione della legge, in particolare sulle questioni migratorie. Nella bozza del documento visto da Euractiv, i due paesi lamentano che alcune recenti decisioni della Corte di Strasburgo avrebbero esteso il significato della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo oltre i suoi originari intenti, limitando la loro capacità di “prendere decisioni politiche nelle nostre democrazie”. Un argomento consueto usato dagli esponenti dei partiti populisti per fare pesare il principio di maggioranza in decisioni che nello Stato democratico di diritto dovrebbero essere rimesse esclusivamente alla legge come applicata dal giudice, secondo quanto impone nel nostro ordinamento l’art. 101 della Costituzione. Alcune fonti italiane avrebbero confermato l’esistenza del documento a Euractiv, aggiungendo che sarebbe ancora oggetto di valutazione la sua firma. L’obiettivo, sarebbe quello di una Convenzione EDU interpretata in modo da riflettere meglio le “sfide della moderna migrazione irregolare”, perché “quello che una volta era giusto potrebbe non essere la risposta di domani”. Corrispondono a questi intenti le posizioni del partito popolare europeo della presidente della Commissione Von der Leyen che ha chiesto una revisione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati per allinearla al “mondo attuale”. Posizioni che al di là della svolta repressiva del nuovo cancelliere Merz in Germania, incalzato dai neo-nazisti dell’AFD, potrebbero portare l’Unione europea ad una gravissima crisi politica, se non ad una frattura definitiva. Senza diritti umani, senza diritto di asilo, non ci potrà essere più Unione europea. Il documento promosso da Italia e Danimarca sarebbe ancora aperto in vista della raccolta di altri firmatari e dovrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane, dopo mesi di crescenti richieste di rivedere o reinterpretare i quadri giuridici internazionali di vecchia data, in particolare quelli relativi alla migrazione. Tra i potenziali firmatari figura il gruppo informale di paesi dell’UE interessati ad un inasprimento delle normative sulle migrazioni, che l’Italia e la Danimarca hanno promosso e presieduto nel corso dell’ultimo anno, in vista dei vertici dei leader europei. Si tratta di Repubblica ceca, Finlandia, Polonia e Paesi Bassi. Ma non si può dimenticare che l’Italia è stata anche principale promotrice del gruppo dei paesi mediterranei (Spagna, Malta, Cipro, Grecia) che si è cercato di aggregare per sollecitare a livello europeo l’anticipazione dei Regolamenti che devono ancora entrare in vigore a seguito del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo dello scorso anno, a partire dalla lista comune dei paesi di origine “sicuri”. Una questione sulla quale si avvicina l’atteso pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla quale si sta cercando di esercitare pressioni, riunendo un gruppo ancora più ampio di paesi che sono intervenuti nel giudizio, in linea con il governo Meloni, per imporre una definizione estensiva della definizione di “paese di origine sicuro”, anche quando siano riscontrabili diffuse violazioni dei diritti umani. Nell’ultimo incontro con il premier greco Kyriakos Mitsotakis, che si è svolto a Villa Pamphilj a Roma l’intesa sull’attacco alla Corte europea dei diritti dell’Uomo non sarà mancata. Anche la Grecia ha subito diverse condanne dalla Corte di Strasburgo per molteplici casi di detenzione amministrativa in condizioni disumane e sistematici respingimenti illegali. Giorgia Meloni ha dichiarato di lavorare “per consolidare un cambio di approccio che in Unione europea si sta manifestando nei confronti dei flussi migratori”. Evidentemente i diritti umani, e le Corti internazionali che ne potrebbero garantire l’effettivo riconoscimento, danno fastidio a governi che, non solo in materia di trattenimento amministrativo e rimpatri forzati, stanno cercando in tutti i modi di ridurre la portata dei controlli giurisdizionali anche sul piano del diritto nazionale, a vantaggio dei poteri dell’esecutivo e delle forze di polizia. Ma l’insistenza di Giorgia Meloni e del suo governo sull’inasprimento delle politiche migratorie sta portando l’Italia all’isolamento nell’Unione europea, malgrado il residuo sostegno della Commissione. Non potranno che risultare vani gli sforzi per dimostrare un ruolo guida che non potrà essere riconosciuto ad un governo che, sui dossier economici e in materia di sicurezza, è più vicino al trumpismo globale che ai nuovi equilibri che si stanno costruendo a Bruxelles. Di certo nell’ottica delle politiche di rimpatrio, tanto importanti per l’Unione europea, i risultati conseguiti dall’Italia, anche con il Protocollo Italia-Albania, sono fallimentari. Mentre si continua a lavorare per svuotare il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, nella prospettiva di accordi bilaterali, come nel caso del recente viaggio del ministro Piantedosi in Pakistan, dopo gli accordi con paesi come l’Egitto, la Libia e la Tunisia, e si rilancia il logoro rituale della difesa dei confini nazionali, persone innocenti, anche bambini di pochi anni, continuano a morire, in mare e nei paesi di transito, per effetto di precise scelte politiche che non si potranno più nascondere dietro i richiami alle responsabilità degli scafisti ed alla lotta ai trafficanti nell’intero globo terracqueo. Con la delegittimazione della giustizia internazionale e con accordi con paesi che non rispettano i diritti umani non si arrestano gli arrivi di migranti, ma si garantisce soltanto impunità a chi abusa, in mare ed a terra, di persone costrette a vario titolo a migrazioni forzate. E al di là dei tentativi di normalizzazione si favoriscono, soprattutto nei paesi di transito, come la Libia, conflitti interni e scontri armati che potrebbero estendersi anche a livello regionale. La storia insegna che la negazione dei diritti umani porta inevitabilmente alla moltiplicazione dei focolai di guerra. Fulvio Vassallo Paleologo
May 13, 2025
Pressenza