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Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica
AVV.TA ELENA MORELLI 1 E AVV. GENNARO SANTORO L’ordinanza cautelare n. 1046/2026, resa pubblica dalla Sezione I Ter in data 18 febbraio 2026, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio e richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui, in materia di immigrazione, l’Amministrazione non può limitarsi ad una verifica meramente formale, ma deve considerare l’evoluzione del rapporto giuridico sottostante in favore della posizione giuridica soggettiva del lavoratore.  Il caso di specie trae origine dall’adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura “Flussi” nel 2022. Tale revoca è stata disposta soltanto nel febbraio 2025, quando era già pendente un giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del relativo sub-procedimento. L’Amministrazione ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca richiamando, da un lato, la mancata tempestiva produzione del certificato di idoneità alloggiativa e, dall’altro, l’asserita incompletezza dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenuta non conforme ai requisiti richiesti. Tuttavia, come emerge dalla stessa ordinanza, il ricorrente aveva, se pur successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, prodotto sia il certificato di idoneità alloggiativa, sia un’asseverazione conforme al modello dell’Ispettorato del Lavoro, contenente i dati relativi a mansione, retribuzione, fatturato e numero di dipendenti. Il fatto che tale documentazione fosse sopravvenuta non ha impedito al TAR Lazio di considerarla completa e pertanto pienamente acquisibile e valutabile dalla Prefettura ai fini del buon esito della procedura “flussi” iniziata già nel 2022.   Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare ha infatti ritenuto che “pur essendo tale documentazione successiva all’istanza proposta di rilascio del nulla osta, bisogna tenerne conto. […] nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.” Il TAR, dunque, in sede cautelare, ha ritenuto che tali elementi non potessero essere ignorati e che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la posizione del lavoratore dovesse ritenersi prevalente. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo sistematico: la tutela cautelare non viene concessa in via automatica, ma all’esito di una delibazione che riconosce la centralità della situazione giuridica soggettiva del lavoratore straniero, la cui posizione non può essere sacrificata per rigidità procedimentali imputabili, in larga misura, a ritardi amministrativi. Il processo amministrativo, in tale prospettiva, si configura sempre meno come giudizio formale di legittimità e sempre più come sede di tutela effettiva della persona, soprattutto quando la decisione incide su lavoro, integrazione e, ancor di più, stabilità del soggiorno. La decisione non manca di richiamare, ed in effetti vi si iscrive perfettamente, un orientamento giurisprudenziale che va ormai consolidandosi secondo cui i provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo affidamento maturato nel tempo. Il TAR recepisce espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), affermando che la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione. Lo stesso TAR Lazio, con la sentenza n. 22278 del 10 dicembre 2025, si era già conformato a tale indirizzo, ribadendo la necessità di una valutazione sostanziale della posizione del ricorrente nelle procedure in materia di immigrazione. Si tratta dell’applicazione coerente di principi generali del procedimento amministrativo più volte affermati dal Consiglio di Stato. In un caso analogo – nel quale il requisito dell’idoneità alloggiativa risultava integrato solo successivamente – la Sezione III ha chiarito che “il modello di relazione fra legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente – al principio di legalità.” (Consiglio di Stato, III sez., n. 3643 del 22.4.2024). Ma anche in via più generica, con sentenza n. 5253 del 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che “la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”. In definitiva, la pronuncia conferma che, nell’attuale assetto del diritto amministrativo dell’immigrazione, il baricentro del giudizio tende progressivamente a spostarsi dall’atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l’esigenza che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi generali dell’ordinamento, in particolare a quelli di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. L’orientamento valorizzato dal giudice – fondato sulla considerazione della documentazione effettivamente prodotta e dei requisiti concretamente maturati nel tempo – appare, peraltro, suscettibile di incidere anche sul piano sistemico. Una parte non trascurabile del contenzioso in materia “Flussi” è infatti collegata non tanto all’assenza sostanziale dei presupposti, quanto alla mancata o tardiva valorizzazione di elementi sopravvenuti, in procedimenti che si sviluppano su archi temporali estesi e che talvolta risentono di fisiologiche complessità istruttorie. In questa prospettiva, una lettura coerente con la logica del risultato e con la dimensione sostanziale del rapporto amministrativo potrebbe contribuire, oltre che a una più piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte, anche a una fisiologica riduzione del contenzioso seriale, favorendo una gestione più efficiente e rispettosa della sfera giuridica personale dei singoli lavoratori.  T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, responsabile dell’APS Attiva Diritti promozione politiche di ingresso e soggiorno regolare ↩︎