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La relazione tra pubblico ministero e giudice
“I giudici sono condizionati dai pubblici ministeri”. Partono da questo assunto – di solito – i sostenitori della cosiddetta riforma della giustizia per motivare la necessità della netta separazione tra magistrati giudicanti e requirenti. In realtà si tratta di un’affermazione non dimostrata e contradittoria. Per varie ragioni: 1. La separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri esiste già, sia nelle norme sia nella realtà. La legge Cartabia del 2022 prevede che si possa passare da giudice a pubblico ministero (o viceversa) soltanto una volta nella vita e soltanto entro i primi nove anni di attività. Nei fatti negli ultimi anni i magistrati che hanno cambiato funzione sono tre su mille ogni anno. Quindi si tratta di una questione quasi totalmente inesistente. 2. Se comunque si volesse impedire ogni anno a tre magistrati su mille di cambiare funzione (e non è detto che sia utile obbligare qualcuno a continuare a ricoprire un ruolo che non vuole più svolgere) sarebbe sufficiente una piccola modifica alla legge Cartabia, anziché ricorrere ad una revisione della Costituzione. 3. La legge costituzionale di riforma prevede la duplicazione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri. Anche in questo caso non si capisce la necessità della proposta. Molti autorevoli giuristi, pur sostenendo la separazione delle carriere, hanno proposto di creare due sezioni all’interno dell’unico CSM, dato che sia i giudici sia i pubblici ministeri sono comunque magistrati. 4. Se si è convinti che giudici e pubblici ministeri debbano essere separati sia nelle funzioni sia nei CSM, è incomprensibile il fatto che nella nuova Alta Corte Disciplinare si ritrovino insieme a sanzionare i magistrati di ogni funzione, come prevede la riforma costituzionale. Prima si dividono le funzioni lavorative e poi si riuniscono giudici e pubblici ministeri per decidere i provvedimenti disciplinari. Nessuno finora ha spiegato il senso di questa scelta. 5. È opportuno ricordare che il pubblico ministero di fronte ad una notizia di reato per legge ha l’obbligo di compiere non solo le indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale, ma anche di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Pubblico ministero e giudice in un processo svolgono funzioni diverse, ma che si fondano sulla stessa finalità: la ricerca della verità. Perché dovrebbero essere separati? 6. Separando le carriere e i CSM di giudici e pubblici ministeri, entrambi resterebbero comunque magistrati e di conseguenza con più affinità reciproca rispetto agli avvocati difensori. Non sarebbero più “conviventi”, ma pur sempre appartenenti alla stessa “famiglia”. Quindi, non verrebbe risolta la questione del presunto condizionamento. 7. Se davvero fosse necessario distinguere nettamente giudici e pubblici ministeri per evitare condizionamenti corporativi, sarebbe logica conseguenza separare anche i giudici di primo grado dai giudici d’appello e dai magistrati di cassazione. Perché ad esempio ci potrebbe essere il rischio che il giudice di secondo grado sia portato a confermare le sentenze di primo grado, essendo stata pubblicata da un collega. Di conseguenza forse in futuro dovremo attenderci ulteriori proposte di separazioni all’interno della magistratura giudicante. 8. Pensare che il pubblico ministero condizioni davvero il giudice, significa affermare che tutte le sentenze finora emesse sono viziate e di conseguenza andrebbero riformate. E anche pensare che i giudici non siano idonei alla funzione che ricoprono, poiché potenzialmente condizionabili. La presunta influenza dei pubblici ministeri sui giudici comporta un’evidente svalutazione dei giudici. I promotori della riforma della giustizia mostrano una scarsa opinione della professionalità e della indipendenza dei magistrati. Forse questo atteggiamento negativo e ostile nei confronti dell’ordine della magistratura è il motivo indicibile che ha spinto il governo a proporre e il parlamento ad approvare questa riforma costituzionale segnata da troppe contraddizioni e da scelte irragionevoli. Rocco Artifoni
February 16, 2026
Pressenza
Tutte le ragioni del NO al Referendum
Per quanto strano possa sembrare c’è chi è intenzionato a votare SI al prossimo referendum ritenendo che la separazione delle carriere dei magistrati possa rappresentare una svolta di tipo garantista.  Cercherò di spiegare perché si tratta di una posizione senza alcun fondamento. Va intanto ribadito, in prima istanza, che formazione e deontologia professionale del Pubblico Ministero devono essere le stesse del magistrato giudicante, che valuta le cose in modo imparziale alla ricerca della verità, e non certo quelle di colui  che semplicemente deve sentire il dovere di essere un “accusatore”. In questo la distanza con l’avvocato difensore è enorme. Quest’ultimo se viene a conoscenza di un fatto che danneggia il proprio assistito non è tenuto a rivelarlo, al contrario il PM se sa di circostanze che scagionano l’imputato ha il dovere di renderle pubbliche.  Oltre questa questione di ordine generale, che già da sola mi pare decisiva, va comunque sottolineato che nei fatti il significato della separazione delle carriere dipende dai contenuti concreti della riforma, e poi soprattutto, in caso di vittoria del SI, dalla legislazione ordinaria che darà senso all’esito referendario.  Su quanto prevede la riforma è già stato detto abbondantemente. La scelta dei membri togati per sorteggio, nella composizione dei due CSM, appare puramente punitiva. Un modo di togliere qualunque potere alla magistratura, specialmente in considerazione del fatto che i membri laici saranno invece di fatto scelti dal Parlamento (e segnatamente dalla sua maggioranza, come sottolineato dal ministro Nordio che rivolto alle forze di opposizione ha praticamente detto: “Quando sarete voi al governo ci ringrazierete”). Ma la cosa più preoccupante è l’insieme delle norme ordinarie che potrebbero fare seguito alla riforma. Su questo punto possiamo solo avanzare ipotesi dando voce alle forti preoccupazioni che nascono da una serie di indizi e da prese di posizioni da parte dei promotori del referendum. Innanzitutto due questioni preliminari che dicono molto sui veri scopi della riforma e su quanto ne potrà seguire a livello politico e normativo. PRIMO: è evidente che la riforma è una vendetta e una resa dei conti col fine di depotenziare e umiliare la magistratura. Sono anni, anzi decenni, che la destra considera il potere giudiziario come la longa manus della sinistra, del cui operato essa si sente vittima ( si veda il richiamo che si fa spesso alle vicende giudiziarie di Berlusconi. SECONDO: il governo di destra della Meloni da un po’ di tempo non fa che produrre a getto continuo leggi securitarie e liberticide anche attraverso ripetuti decreti sicurezza. È ovvio che una vittoria del SI non potrebbe che accentuare questo andazzo, anche in considerazione del grande valore simbolico-politico che la consultazione referendaria ha ormai assunto (il suo esito sarà forse già da subito una mezza ipoteca sugli esiti delle prossime elezioni politiche). Se poi vogliamo cercare di entrare in maggiori dettagli sui possibili esiti futuri, possiamo provare a dare senso ad alcuni indizi che ci vengono dalle dichiarazioni di politici di destra e da alcune iniziative legislative che vengono dai promotori della riforma. Mi soffermo su tre questioni a livello esemplificativo:  1 –  Il ministro Tajani ha affermato che dopo la separazione delle carriere bisognerà pensare a togliere dalla disposizione dei PM il controllo delle attività di polizia giudiziaria, in evidente negazione dell’art. 109 della Costituzione che recita in modo chiaro e preciso: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Evidentemente il ministro ipotizza che le indagini di polizia debbano essere controllate direttamente dall’esecutivo, con grave danno del principio della separazione dei poteri (come ho già scritto in un articolo a cui rimando, Stato di Polizia? No, grazie) 2 – Il ministro Salvini ha affermato che, se fosse già operante la separazione delle carriere, gli indagati per i recenti scontri tra manifestanti e polizia avvenuti a Torino sarebbero in galera e non agli arresti domiciliari. Un’affermazione apparentemente assurda, che non ha nessun senso se riferita alla riforma in quanto tale. Il ministro ha evidentemente in mente una serie di norme specifiche di carattere fortemente repressivo e giustizialista da mettere in atto “a mani libere”, una volta vinto il referendum. 3 – Infine la questione più grave, perché non riferita a semplici dichiarazioni su future intenzioni, ma che riguarda invece un provvedimento legislativo già in essere. Si tratta della legge1 del 7 gennaio 2026 (di cui mancano al momento solo i decreti attuativi). La nuova normativa prevede che il Procuratore Generale della Corte dei conti sia nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Le sue prerogative vengono inoltre fortemente rafforzate: egli avrà “poteri di indirizzo e di coordinamento”, potendo interferire con le iniziative dei Procuratori regionali, fino al diritto di “avocazione delle istruttorie”. Forse solo una prima avvisaglia della futura subordinazione della magistratura requirente ai voleri della politica.  Come si può vedere in caso di vittoria del SI basterà qualche leggina ordinaria per cambiare tutto e minare l’autonomia del potere giudiziario. Credo che dall’esito del prossimo referendum dipenderà molto degli assetti politici che caratterizzeranno il nostro paese nei prossimi anni.      Antonio Minaldi
February 12, 2026
Pressenza