Un vero blocco mortale in mare e sciacallaggio politico a terra
1. Per anni, fino al processo Open Arms/Salvini a Palermo, il Viminale ha
sostenuto la tesi secondo cui riducendo gli “sbarchi” sarebbero calate anche le
vittime delle traversate del Mediterraneo, aggiungendo l’accusa, rivolta alle
ONG, di costituire un fattore di attrazione, e di complicità con trafficanti e
scafisti. Su queste falsità si sono costruiti processi contro gli operatori
umanitari, poi sfociati nel nulla, come il procedimento sul caso IUVENTA a
Trapani, ma rimane dominante una narrazione, diffusa anche sui social, che nega
il diritto internazionale, gli obblighi di soccorso in mare e la salvaguardia
del diritto alla vita. L’abbandono in mare, con il ritiro o il blocco dei mezzi
di soccorso, e gli accordi di esternalizzazione con libici e tunisini,
costituiscono ormai una politica di “gestione dei flussi migratori” o di “difesa
dei confini” che troverebbe legittimazione nel consenso popolare.
Il vero blocco navale si pratica da anni, non con l’invio di navi ai limiti dei
confini marittimi di altri Stati, per impedire le traversate, ma ritirando i
mezzi di soccorso, o impedendo alle imbarcazioni inviate dalla società civile
per soccorrere naufraghi in alto mare, di svolgere attività SAR di ricerca e
salvataggio in acque internazionali, secondo quanto previsto dalle Convenzioni
internazionali.
Adesso, sulla rotta del Mediterraneo centrale, si contano quasi un migliaio di
vittime in un solo mese. E non basta ritenere responsabili di queste stragi il
maltempo o la crudeltà dei trafficanti che hanno spinto centinaia di disperati
verso il mare in tempesta. Sia in Libia che in Tunisia, nell’ultimo anno, la
condizione dei migranti in transito è precipitata, con detenzioni arbitrarie,
continue retate e intercettazioni in mare, con respingimenti collettivi
illegali, diretta conseguenza degli accordi stipulati da questi paesi con
l’Italia.
L’aumento esponenziale dei naufragi, con l’azzeramento quasi totale degli
arrivi, smentisce chi riteneva che l’intensificazione delle misure repressive e
la dissuasione dei soccorsi operati dalle ONG riducesse le perdite di vite
umane. I fatti a volte sono più forti delle menzogne e delle operazioni di
sciacallaggio di chi specula a fini elettorali sulle vittime in mare per
legittimare accordi di esternalizzazione dei controlli alle frontiere marittime
con paesi terzi che non rispettano i diritti umani e non garantiscono un
effettivo riconoscimento del diritto di asilo. Nei rapporti con la Libia non si
è riusciti neppure a fare chiarezza sul caso Almasri, che il governo Meloni
voleva chiudere con un goffo emendamento sui rimpatri “ministeriali”, da
inserire nel pacchetto sicurezza, accantonato solo dopo il deciso intervento del
Quirinale, che ha sottolineato la incostituzionalità della norma per contrasto
con il diritto internazionale cogente.
2. Mentre sembra sospeso l’accordo esistente tra Grecia e Turchia, e rimane
sotto indagine la Guardia costiera greca dopo le dure condanne da parte della
Corte europea dei diritti dell’Uomo, gli accordi con i libici delle diverse
fazioni, e con l’autocrate Saied in Tunisia, continuano a produrre i loro
effetti perversi, nell’indifferenza dell’Unione europea, che anzi, con i
Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, si prepara ad
ampliare il proprio sostegno alle politiche di esternalizzazione. Sempre che
questi Regolamenti riescano davvero a dare copertura a politiche ed a prassi che
rimangono in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e
con principi indrogabili sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
E su questo, non appena daranno attuazione ai nuovi Regolamenti, si annuncia
battaglia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Anche le
eterogenee norme in materia di immigrazione contenute nei nuovi provvedimenti
(decreto legge e disegno di legge) inclusi nel “Pacchetto sicurezza” che il
governo Meloni si accinge a varare, non appena saranno approvate in via
definitiva, finiranno di certo sotto la lente dei giudici di Lussemburgo. Ma
intanto non possiamo limitarci alla conta delle vittime.
3. Quasi 1000 persone sono morte o disperse nel primo mese dell’anno sulla rotta
del Mediterraneo centrale, come ha segnalato Sergio Scandura, corrispondente di
Radio Radicale, nel silenzio complice dei principali media nazionali ormai
controllati da gruppi editoriali vicini al centro-destra. Lo scorso anno le
vittime nello stesso periodo erano state meno numerose, mentre aumentavano le
retate di persone migranti in transito in Tunisia ed in Libia, e migliaia di
potenziali richiedenti asilo venivano intercettati in mare dalle guardie
costiere sostenute da Frontex e dalle autorità italiane, e riportati a
terra, nuovi desaparecidos alla mercè di trafficanti senza scrupoli e di
poliziotti corrotti.
Adesso sembra che quella “bolla” fatta di indicibili abusi e di una umanità
sofferente, tenuta ben nascosta per anni, per dimostrare falsi “successi” dei
governi, sia esplosa, con un aumento esponenziale delle partenze in pieno
inverno. Eppure la direzione di marcia del governo italiano non cambia e si
profilano ulteriori aiuti ai paesi di transito che con i loro metodi violenti,
ben al di sotto della garanzia dei diritti fondamentali caratteristica dello
Stato di diritto, dovranno continuare a bloccare, anche a prezzo della vita
umana, le partenze di “clandestini” verso le coste italiane. Magari con l’alibi
dei rimpatri “volontari” assistiti.
Da ultimo, mentre sembra che con il nuovo anno gli accordi con il governo di
Tunisi, stipulati dall’Unione europea, ed a livello bilaterale dalle autorità
italiane, siano di fatto paralizzati, procede a grandi passi il perfezionamento
delle intese concordate con i contrapposti governi libici.
Mentre è in corso l’ennesimo regolamento dei conti tra le fazioni che sostengono
i diversi governi, a Zintan viene ucciso un figlio di Gheddafi, che avrebbe
potuto raccoglierne l’eredità unificando la Libia, il governo di Tripoli diretto
dal premier Dbeibah, l’unico finora riconosciuto dalla comunità internazionale,
rimane partner strategico per le operazioni di polizia (law enforcement) in
acque internazionali. Ma per bloccare le partenze si intensificano i contatti
con il generale Haftar, uomo forte della Cirenaica. Ed a Bengasi, con il
supporto dell’Unione europea e del governo Meloni, si cerca di costituire un
centro di coordinamento delle attività di intercettazione in mare, perché di
ricerca e salvataggio non si può proprio parlare, se si raccolgono le
testimonianze di chi è riuscito comunque ad arrivare in Italia, grazie alla
residua attività di soccorso delle navi del soccorso civile.
I risultati negativi di questa collaborazione con le diverse fazioni
libiche sono abbastanza individuabili, anche se si tengono nascosti all’opinione
pubblica. La situazione in Libia appare caratterizzata da una crescente
instabilità che non permette di garantire i diritti fondamentali delle persone
migranti intrappolate in quel paese mentre gli interventi delle diverse guardie
costiere diventano sempre più violenti.
Aumentano le vittime mentre i libici sparano sui soccorritori ed hanno esteso
l’area delle loro intercettazioni alla cosiddetta zona SAR maltese, una vasta
area che corrisponde alla zona nella quale sono più frequenti i naufragi, e
dalla quale si vogliono allontanare i mezzi delle ONG, scomode testimoni di una
collaborazione tra governi che si pongono al di fuori del diritto
internazionale, e ancora oggi indicate come responsabili dell’arrivo in Italia
di “clandestini”, tanto pericolose da mettere a rischio persino la sicurezza
pubblica. Continuano senza sosta i fermi amministrativi che bloccano navi del
soccorso civile impedendo loro di salvare vite umane in pericolo in mare.
4. Intanto il governo vara l’ennesimo “blocco navale”, destinato a restare sulla
carta, ma che servirà come pretesto per ulteriori attacchi contro i giudici che
annullano i fermi amministrativi imposti dai prefetti che bloccano così le
imbarcazioni delle Ong, a cui si impedisce di operare soccorsi in acque
internazionali perché non “collaborano” abbastanza con i libici. Come altre
misure a forte sospetto di incostituzionalità, il nuovo “blocco navale” non
dovrebbe essere adottato con un decreto legge ma con un mero disegno di
legge che prevede un lungo iter di approvazione, ma l’esito del voto finale in
Parlamento appare scontato, a fronte del vasto fronte di maggioranza, che
malgrado divisioni interne sempre più evidenti, riesce a compattarsi quando si
tratta di votare contro le persone migranti, anche se in pericolo in acque
internazionali o potenziali richiedenti asilo.
Nel disegno di legge che costituisce lo sviluppo del “pacchetto sicurezza”
annunciato dal governo, di fatto nei confronti delle navi delle ONG, anche se
queste non vengono menzionate, si prevede l’interdizione temporanea
dell’ingresso nelle acque territoriali per minaccia grave per l’ordine pubblico
o la sicurezza nazionale, più precisamente “l’interdizione fino a trenta giorni,
prorogabile fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque
territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza
nazionale”.
Una sorta di blocco navale, che di fatto risulta rivolto alle navi del soccorso
civile, che non migliora affatto la condizione delle persone migranti
intercettate in acque internazionali e riportate a terra, né offre maggiore
sicurezza a coloro che comunque sono costretti ad intraprendere la traversata,
dopo la chiusura di tutti i canali di accesso legale. Ancora meno questo
ennesimo ostacolo ai soccorsi in mare, che potrebbe comportare lunghe attese
prima dello sbarco di persone fortemente provate e generalmente vulnerabili,
appare finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, obiettivo unificante
dichiarato del nuovo “pacchetto sicurezza”.
I divieti di ingresso nelle acque territoriali sarebbero applicabili solo in
casi di “minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale da
intendere come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di
terroristi sul territorio nazionale”, oppure in caso di “pressione migratoria
eccezionale” tale da compromettere la “gestione sicura dei confini”, o
ancora “emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali
di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”.
Sembra quasi di rileggere le argomentazioni con cui l’avvocato Bongiorno ha
difeso l’ex ministro dell’interno nel corso del procedimento penale sul caso
Open Arms, che alla fine lo ha visto assolto. In quel caso, prima del Decreto
sicurezza bis n.53 del 2019, il ministro aveva adottato a marzo di quell’anno
una Direttiva a sua firma con la quale si voleva impedire l’ingresso nelle acque
territoriali ad una nave umanitaria che aveva soccorso naufraghi in acque
internazionali. Ma il successivo decreto legge n.130 del 2020 aveva abrogato il
potere del ministro dell’interno di vietare l’ingresso nelle acque nazionali,
perché tale divieto risultava in contrasto con gli articoli 18 e 19 della
Convenzione ONU di Montego Bay sul diritto del mare.
Adesso si vorrebbe introdurre una norma che, al di là della sua fumosa
articolazione, prevedrebbe di nuovo, dopo operazioni di ricerca e salvataggio in
acque internazionali, casi di divieto di ingresso nelle acque territoriali. Il
divieto sarebbe disposto con una delibera del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell’interno, un modo per evitare che in futuro il singolo
ministro possa essere chiamato a risponderne davanti ad un Tribunale penale. Ma
già in passato si trattava di una misura che doveva essere adottata di concerto
tra diversi ministri. Si tratta comunque di una norma che potrebbe risultare
ancora una volta in violazione dell’obbligo derivante dal diritto
internazionale, di concludere nel più breve tempo le operazioni di soccorso con
lo sbarco a terra dei naufraghi.
Secondo la prima bozza, in sintesi, il nuovo disegno di legge sicurezza
stabilisce la possibilità di interdizione dell’ingresso per una durata non
superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un
massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali,
nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa
come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul
territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la
gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed
eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure
straordinarie di sicurezza.
Inoltre, i migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte
all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello
di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi
o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in
strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei
settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di
appartenenza. (articolo 15). Ma chi stabilirà, e su quali indici, quando
ricorrerà “una pressione migratoria eccezionale”? Ancora una volta si
introducono criteri meramente politici per aggirare obblighi di soccorso e
sbarco derivanti dal diritto internazionale, recepito dal diritto dell’Unione
europea con il Regolamento Frontex n.656/2014.
Apparentemente si tratta di ipotesi limite, prestabilite per legge, ma la loro
concreta configurazione viene rimessa alla discrezionalità delle autorità
politiche ed amministrative o di polizia, e recenti processi, ancora in corso o
appena conclusi, dimostrano come il richiamo alla “sicurezza dei confini”, o ad
altri criteri altrettanto discrezionali, possa prevalere sul rispetto degli
obblighi internazionali di salvaguardia della vita umana in mare.
Che fine farà il controllo del giudice al quale si farà ricorso per la
sospensiva o per l’annullamento del provvedimento amministrativo che vieta
l’ingresso nelle acque territoriali ? Se poi non confermerà il provvedimento
prefettizio del fermo amministrativo, o non convaliderà il trasferimento in un
paese terzo, come potrebbe essere nel caso dei trasferimenti in Albania, la sua
decisione sarà di certo occasione per nuovi attacchi volti a colpire la singola
persona ed a delegittimare la magistratura. Ma il giudice è comunque tenuto ad
applicare la legge nel rispetto del sistema gerarchico delle fonti normative
previsto dalla Costituzione (artt. 10,11 e 117). Senza che si possa fare valere
in contrario la stipula di accordi internazionali a carattere bilaterale o
multilaterale in materia di esternalizzazione dei controlli alle frontiere
marittime o in acque internazionali.
In ogni caso, se si vuole ancora attribuire effettività alle fonti normative
sovranazionali richiamate dall’art.117 della Costituzione, per effetto dell’art.
53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, “ È nullo qualsiasi
trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma
imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente
convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende
una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale
degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna
deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto
internazionale generale avente lo stesso carattere”.
Le norme interne che siano direttamente collegate ad accordi bilaterali con
Stati terzi, che non rispettano le norme cogenti stabilite nelle Convenzioni
internazionali, o nei Regolamenti europei, come quelle che impongono di
collaborare con la sedicente guardia costiera libica, o vietano l’ingresso nelle
acque territoriali dopo operazioni di soccorso in acque internazionali, non
appaiono dunque coerenti con il richiamo al sistema gerarchico delle fonti
imposto dagli articoli 10,11 e117 della Costituzione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 101/2025 , sul caso Ocean Viking, ha
affermato che “non è vincolante pertanto un ordine che conduca a violare il
primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a
repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza” (par. 26), principio
che vale tanto più in collegamento con il divieto di respingimento di cui alla
Convenzione di Ginevra e il divieto di tortura e trattamenti inumani, rispetto
ai quali “non sono ammesse deroghe“. Le indicazioni fornite ai comandanti delle
navi da autorità SAR di altri paesi ma, a nostro avviso, anche dalle autorità
italiane, vanno rispettate solo se “legalmente date” e “conformi alle regole
della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti di soccorso in
mare“.
La stessa Corte conclude che “L’inosservanza non può essere sanzionata in quanto
tale ma in quanto abbia ad oggetto un provvedimento legittimo dal punto di vista
formale e sostanziale” (par. 13.5). Si tratta di parametri normativi discendenti
dalla Costituzione, che il legislatore nazionale non può modificare. Dunque la
mancata collaborazione con la sedicente guardia costiera libica, ed in ipotesi
diversa, con la guardia costiera tunisina, non potrà mai costituire un
presupposto per giustificare, nei confronti di una qualsiasi nave che abbia
operato un soccorso in acque internazionali, un divieto di ingresso nelle acque
territoriali o un provvedimento di fermo amministrativo. […]
Fulvio Vassallo Paleologo