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Dietro gli attacchi ai medici il fallimento dei centri per i rimpatri
1. A ridosso dell’ennesimo disegno di legge immigrazione, approvato in bozza dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio, mentre si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sicurezza varato lo scorso 5 febbraio, che prevede disposizioni ancora più restrittive in materia di trattenimento nei centri per i rimpatri (CPR), è partita una pesante campagna, coordinata a livello politico, giudiziario e mediatico, contro i medici che accertano le condizioni di salute delle persone migranti destinatarie di misure detentive nei centri di detenzione amministrativa, in vista dell’esecuzione dell’espulsione con l’accompagnamento forzato nel paese di origine. Sei medici dell’ospedale di Ravenna risultano indagati per aver certificato la” non idoneità al trasferimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr)” di persone straniere che avevano ricevuto un decreto di espulsione. Tutto questo avviene mentre a Torino viene condannata la direttrice di un CPR per il suicidio di Moussa Baide, ed a Bari nel CPR di Palese muore un ragazzo di 25 anni per “arresto cardiaco”. Secondo il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, i reati di falso ideologico continuato in concorso, contestati agli operatori sanitari, se confermati, sarebbero “da licenziamento, da radiazione e da arresto”. Immediata la risposta dei cittadini solidali: è stata lanciata una petizione online su Change.org dal titolo «Appello urgente: la cura non è un reato», indirizzata ai Presidenti degli Ordini dei Medici, alla Fnomceo, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, alle società scientifiche e all’opinione pubblica. Nel testo si denuncia un “punto di rottura inaccettabile tra l’esercizio della medicina e le logiche di pubblica sicurezza“. Gli Ordini professionali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena ricordano che “l’art. 24 del Codice di deontologia medica impone al medico l’obbligo di rilasciare certificazioni sanitarie veritiere, precise e diligenti, basate su rilievi clinici diretti o documentati” e che, nel caso delle certificazioni per l’idoneità al trattenimento nei Cpr, “la visita è svolta secondo criteri rigorosamente clinici“, includendo anamnesi, valutazione delle condizioni fisiche e psichiche, eventuali patologie, disturbi psichiatrici e condizioni di vulnerabilità. Si ribadisce che “Il medico non “autorizza” il trattenimento: attesta esclusivamente se, in base alle condizioni cliniche rilevate al momento della visita, sussistano o meno elementi di incompatibilità sanitaria”. La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), ha evidenziato che “la patogenicità dei Cpr è un dato scientifico, non un’opinione”, e per questa ragione è finita nel mirino di una fitta campagna della stampa collegata al governo Meloni che ha individuato ulteriori bersagli per la comunicazione seriale di odio rivolto contro le persone migranti e quanti prestano loro assistenza. Ormai il Giornale, Libero, La Verità, il Tempo, per citare soltanto quelli più noti, fanno parte di un gruppo di fuoco mediatico che diffonde quotidianamente propaganda al limite della diffamazione contro chiunque venga individuato come ostacolo all’azione di governo, come vengono considerate le “toghe rosse”, i magistrati che non convalidano i trattenimenti ed impongono risarcimenti nei casi di indebita detenzione, gli avvocati e i giuristi che ottengono l’annullamento dei provvedimenti di espulsioni, o il riconoscimento del diritto di asilo, i medici che impediscono il trattenimento amministrativo di persone migranti che, abbandonati in una situazione di irregolarità, subiscono un deperimento spesso irreversibile delle condizioni psico-fisiche. Basta un singolo fatto di cronaca nel quale rimangono coinvolti immigrati “clandestini”, e subito l’opinione pubblica viene bombardata da cronache che, al di là della responsabilità penale personale, ascrivono alla loro presenza tutto il malessere sociale che colpisce i cittadini, stritolati da una enorme diffusione delle povertà, malgrado i dati economici trionfalistici diffusi dal governo. Adesso, a fronte del fallimento dei rimpatri attraverso il sistema dei CPR, si cerca di individuare tra i medici l’ennesimo capro espiatorio per nascondere le respnsabilità di chi gestisce le politiche migratorie puntando sulla moltiplicazione dei reati, sull’aumento delle pene, sulla carcerazione, e sugli accordi con paesi terzi ritenuti sicuri, per rendere più efficaci le espulsioni ed i respingimenti. 2. Il ministro della giustizia Nordio diffonde dati chiaramente falsi sulle espulsioni con trattenimento ed accompagnamento forzato eseguite lo scorso anno e la presidente del Consiglio Meloni parla addirittura di un aumento dei rimpatri del 55 per cento. Ma la realtà è più forte della propaganda, anche se i dati sui CPR vengono sistematicamente occultati e si impediscono le visite che in passato hanno fatto emergere situazioni sconvolgenti. Mentre il governo attacca i medici, i rimpatri proseguono a rilento, si occultano i dati reali, e nei CPR si continua a morire, talvolta anche per cause che vengono nascoste sotto la generica dizione di “arresto cardiaco”, oppure di “cause naturali”. Il numero reale delle persone effettivamente rimpatriate dopo essere state trattenute in un centro di detenzione rimane costante con lievi modifiche nel corso degli anni, e l’utilizzo del centro di Gjader in Albania, per i pochissimi casi di trattenimento che non sono stati annullati dalla magistratura, continua a configurare soltanto un enorme spreco di denaro, ma non incide praticamente sulle statistiche dei rimpatri. Si è passati dai 4751 migranti irregolari rimpatriati nel 2023 a 5414 nel 2024, mentre dai CPR nel 2024 sono stati effettivamente rimpatriate 2526 persone, addirittura in calo rispetto al 2023, quando erano state rimpatriate 3134 persone (dati tratti dal Dossier statistico immigrazione 2025 – IDOS). Anche considerando un modesto aumento nel 2025, anno nel quale potrebbero essere state rimpatriate circa 5000 persone, in base ai dati censiti a metà dell’anno, si tratta di un numero irrilevante per corrispondere ai propositi del governo rispetto ad una presenza di oltre 500.000 persone in condizioni di irregolarità nel nostro paese. A fronte dell’innalzamento del periodo massimo di trattenimento a 18 mesi, avvenuto nel settembre del 2023, e dei 700 posti circa effettivamente disponibili nei 10 CPR oggi in funzione in Italia, non si vede davvero come si possa attribuire ai medici, o ai giudici, il fallimento di un sistema espulsivo che non funziona proprio per effetto delle scelte del governo, che ha bisogno di propagandare espulsioni di massa che poi non si riescono a realizzare. Anche perché con poche eccezioni i paesi di origine sono assai riluttanti a riammettere sul loro territorio i propri emigranti. Intanto peggiora la condizione psico-fisica delle persone trattenute nei centri di detenzione, l’agibilità delle strutture destinate a CPR, e cresce ovunque la disperazione, fino ai casi sempre più frequenti di un disagio mentale conclamato, per la impossibilità di regolarizzare la propria posizione e di conseguire un livello sia pur minimo di inclusione sociale. La marginalizzazione ed il confinamento delle persone migranti, al di là di singoli episodi di cronaca, produce danni che si diffondono nell’intero corpo sociale. […] 4. Una direttiva adottata dall’ex ministro dell’interno Lamorgese fissava nel 2022 criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, prevedendo che “lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma dal medico della Azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette“. A ottobre dello scorso anno il Consiglio di Stato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 96/2025, si era espresso sulle carenze rispetto all’assistenza sanitaria prevista dal capitolato d’appalto dei Centri per il rimpatrio (CPR) utilizzato dal Ministero dell’interno. Il Consiglio di Stato evidenziava, in particolare, le gravi criticità nella tutela della salute e nella prevenzione del rischio suicidario all’interno dei CPR, richiamando l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla Direttiva Lamorgese del 2022 e di garantire valutazioni mediche adeguate e continue. Materie sulle quali si attende un impegno più costante del Garante nazionale per le persone private della libertà personale.[…] 6. Mentre appare ancora incerta la portata effettiva delle previsioni riguardanti la detenzione amministrativa che saranno contenute nel nuovo pacchetto sicurezza, da concretizzare in un decreto legge e in un disegno di legge, il ministro dell’interno Piantedosi ha diffuso una circolare (direttiva) per sollecitare “con la massima determinazione” le espulsioni per i migranti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Con la stessa circolare i Prefetti vengono invitati “a stipulare convenzioni con l’ASL per applicare pienamente l’art. 3. comma 2. della direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell’interno “ in modo da garantire il trattenimento nei Centri di detenzione anche in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso. Per evitare che “l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero” si sollecitano i Prefetti a “stipulare apposite convenzioni con i locali SerD”. Previsioni che aumenteranno in modo esponenziale le condizioni di disagio psicofisico che già caratterizza gli “ospiti” dei centri di detenzione in Italia, con un diffuso ricorso a psicofarmaci, ai quali corrisponde un insostenibile clima di tensione che la circolare Piantedosi andrà ad esasperare. 7. Questa circolare/direttiva ministeriale a firma di Piantedosi costituisce l’antecedente politico delle iniziative giudiziarie contro i medici che accertano l’idoneità del cittadino straniero irregolare alla vita di comunità all’interno di un centro per i rimpatri e della campagna di stampa che ne è seguita. L’obiettivo è chiaro. Piuttosto di evitare che gli accertamenti medici impediscano il trattenimento amministrativo nei CPR si passa ad un modello di carcerazione immediata, riducendo la portata delle valutazioni sanitarie sulla idoneità delle persone a vivere nei centri di detenzione, e rinviando le eventuali cure, solitamente limitate a psicofarmaci, al periodo di internamento, anche nei casi di tossicodipendenze o gravi disturbi psichiatrici. Il diritto alla salute nei CPR si può ancora definire un diritto trattenuto. Malgrado le recenti iniziative giudiziarie e lo schieramento politico e mediatico che si è già schierato a favore della colpevolezza dei medici indagati, in base all’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la Direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, recante “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall’art. 14 del d.lgs. n.286/1998 e successive modificazioni”, i medici rimangono tenuti (art.3) a certificare “l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative – rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile – che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette“. Inoltre, “Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro tenuto conto delle caratteristiche strutturali dello stesso, o dell’eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda redatta dalla struttura sanitaria dell’istituto di pena di provenienza. Nel contesto della visita medica, particolare attenzione deve essere posta alla ricerca attiva di segni o sintomi di specifiche condizioni morbose, segni di traumi o di esiti di torture, secondo la Linea guida “I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli” sviluppata dall’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà – INMP, dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM, ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018. Durante la permanenza nel Centro, quando le condizioni dello straniero lo richiedono ovvero quando ritenuto necessario, lo straniero è sottoposto a visita medica”. Secondo l’art.3 della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’idoneità deve essere accertata da un medico di una struttura sanitaria pubblica, sia ASL o azienda ospedaliera e non come avviene in molti casi da personale medico dell’ente gestore convenzionato con la Prefettura. Secondo la stessa Direttiva Lamorgese del 2022, “In presenza di elementi che possano determinare l’incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, il medico responsabile del Centro chiede che venga disposta nuova valutazione da parte della ASL o dell’azienda ospedaliera. Nelle more, ove ritenuto opportuno, il medico può disporre che lo straniero venga alloggiato in una stanza di osservazione, posta nei pressi del presidio sanitario di cui al successivo comma 5, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività, tenendone traccia in apposito registro cronologico. Le visite mediche all’interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della riservatezza e la tutela della dignità personale. In presenza di particolari esigenze e su richiesta del medico, potrà essere ammessa la presenza delle forze di Polizia.” Non si può ritenere che il recente decreto legge sicurezza, o il disegno di legge immigrazione, ancora non pubblicati in versione definitiva, abbiano abrogato queste disposizioni, perché se così fosse, la norma abrogatrice risulterebbe in contrasto con l’art.32 della Costituzione che costituisce garanzia del diritto alla salute per tutte le persone indipendentemente dal loro status giuridico. Né si può ritenere, alla luce della sentenza n.96 della Corte Costituzionale sulla riserva di legge in materia di trattenimento amministrativo nei CPR, che un ulteriore provvedimento del ministro dell’interno, sotto forma di circolare o direttiva, possa restringere l’accesso effettivo al diritto alla salute, con disposizioni che consentano di inibire un pieno accertamento preventivo sulle condizioni di salute delle persone migranti da parte di personale medico operante all’interno di strutture pubbliche prima del loro ingresso nel CPR. […] Fulvio Vassallo Paleologo
February 19, 2026
Pressenza
Propaganda su sicurezza e detenzione amministrativa, tra circolare e decreto
1. Come si è verificato altre volte in passato, ad ogni mancata risposta da parte della maggioranza ai problemi reali, che riguardano anche la sicurezza di tutti, non solo dei cittadini, e le politiche migratorie, il governo tenta di conquistare consensi con la decretazione d’urgenza: un nuovo decreto legge da inserire nel pacchetto sicurezza che dovrebbe essere adottato all’inizio di febbraio. Un provvedimento di cui, malgrado manchi ancora un testo definitivo, si conoscono già le eterogenee disposizioni, dalle “zone rosse” estese a discrezione, ai DASPO ed ai “fermi di polizia preventivi” prima delle manifestazioni, di “persone sospettate di costituire un pericolo”, fino alle misure contro la diffusione dei coltelli tra i giovani, che riguardano materie che nulla hanno in comune con le politiche migratorie, salvo l’apparente corrispondenza a quanto richiesto con forte rilievo mediatico e politico da quell’elettorato di destra che antepone il mantra “legge ed ordine” alla soluzione delle questioni sociali. Come se gli strumenti repressivi, al centro della decretazione d’urgenza, potessero eliminare una violenza diffusa nei grandi centri urbani, l’irregolarità e l’emarginazione dei migranti, la criminalità giovanile, che si utilizzano in modo strumentale per radicalizzare scontri che alimentano poi ulteriore repressione. Un circuito vizioso che giova soltanto a chi non vuole dare soluzione ai problemi e ricorre alla propaganda della paura ed alla criminalizzazione del dissenso per diffuse campagne di distrazione di massa e per orientare il corpo elettorale a proprio vantaggio. Mentre si sta completando il progetto di asservimento della magistratura, destinataria di precise intimidazioni nei confronti di quei giudici che applicano la legge in senso conforme alla Costituzione ed al diritto sovranazionale, senza allinearsi agli indirizzi selettivi e punitivi imposti dall’esecutivo. Che vuole trasferire alle forze di polizia (inclusi i carabinieri e la guardia di finanza) dipendenti dai diversi ministri, poteri di indirizzo sempre più ampi, come la direzione delle indagini giudiziarie che oggi compete al pubblico ministero. L’immigrazione rimane al centro della propaganda diffusa a reti unificate dai paladini della sicurezza. Tra le misure repressive annunciate dal governo per dare maggiore efficacia alle procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione si profila un nuovo giro di vite sulla detenzione amministrativa nei CPR (centri per i rimpatri) e nelle altre strutture a disposizione delle forze di polizia per il trattenimento prolungato di persone che, senza il riconoscimento da parte del paese di origine, non si riuscirà comunque a rimpatriare. In caso di mancanza di posti, i questori potranno disporre trasferimenti anche in strutture notevolmente distanti, da una parte all’altra dell’Italia, e forse anche in Albania. Il Viminale annuncia per questo nuovi fondi. Ma non si vuole riconoscere che rispetto ai numeri propagandati per le espulsioni promesse prima delle elezioni non ci sono possibilità reali di dare esecuzione a decine di migliaia di provvedimenti di accompagnamento forzato emessi ogni anno, anche nei confronti di richiedenti asilo denegati, magari con ricorsi ancora pendenti davanti all’autorità giurisdizionale. Gli accordi con i paesi di origine non funzionano, e dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 1 agosto 2025 il ricorso alla categoria di paese di origine sicuro, ed ai centri in Albania, non appare più funzionale a facilitare le espulsioni. Ancora più fumosa la prospettiva, pure ventilata, di espulsioni verso paesi terzi sicuri, categoria che risulta controversa nella legislazione europea che deve ancora entrare in vigore, per dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.L’ultimo rapporto delle associazioni italiane sui Centri per i rimpatri è impietoso e fotografa una situazione totalmente fallimentare dei CPR (centri per i rimpatri), oltre che sul piano funzionale, dal punto di vista strutturale, e sotto il profilo della ricorrente violazione dei diritti fondamentali in tutti i centri di detenzione amministrativa attualmente operativi in Italia. La  Corte Costituzionale con la sentenza n.96/2025, rilevava come la vigente normativa dettata dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione (TUI) risultasse lesiva del principio costituzionale della riserva di legge in materia di libertà personale (art.13 Cost.), in quanto «del tutto inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale», rimettendo «pressoché l’intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali», ed aveva quindi richiesto al legislatore un intervento per definire le modalità del trattenimento amministrativo. Il governo Meloni si sta orientando in una direzione opposta, prima con circolari ministeriali ed adesso con la decretazione d’urgenza, esaltando i poteri discrezionali di questori e prefetti, in una materia come la libertà personale che è coperta da precise garanzie costituzionali come la riserva di legge e la riserva di giurisdizione (art.13 Cost.). Sulla base di una perenne emergenza sicurezza, che non si potrà certo risolvere con l’allontanamento forzato di alcune migliaia di persone, il pacchetto sicurezza che si annuncia per febbraio contiene norme, che potrebbero finire in un decreto legge, secondo cui si delimita il sindacato del giudice nella convalida dei provvedimenti di accompagnamento forzato alla frontiera e di trattenimento amministrativo, “tenendo conto delle acquisizioni della consolidata giurisprudenza italiana e internazionale, al fine di evitare distorsioni interpretativo-applicative”.  Distorsioni che sarebbero imputabili evidentemente ai giudici che non convalidano le misure di trattenimento, mentre adesso il ministro dell’interno si erge a “controllore” di organi giurisdizionali. Sembra che con la nuova decretazione d’urgenza si voglia reagire ad alcuni pareri dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione che lo scorso anno, proprio in materia di detenzione amministrativa, pur riassumendo la consolidata giurisprudenza della Corte, sono stati considerati da esponenti della maggioranza come un attacco ai provvedimenti posti in essere dal governo. Con il decreto legge “sicurezza” in arrivo sull’onda di scontri di piazza che hanno fortemente colpito l’opinione pubblica, si tenta ancora una volta di limitare i ricorsi giurisdizionali delle persone immigrate destinatarie di un provvedimento di espulsione. Si svuotano i diritti di difesa con la previsione che il gratuito patrocinio non sia più automaticamente garantito nei procedimenti di opposizione all’espulsione. In caso di violazione reiterata dell’ordine di lasciare il territorio nazionale, si prevede che il rimpatrio con accompagnamento forzato  possa avvenire senza l’adozione di un nuovo provvedimento formale che l’autorità giudiziaria dovrebbe convalidare. Risulta così svuotato il principio di effettività della difesa sancito dall’art.24 della Costituzione, e richiamato in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. 2. Mentre appare ancora incerta la portata effettiva delle previsioni riguardanti la detenzione amministrativa che saranno contenute nel nuovo pacchetto sicurezza, che dovrà concretizzarsi in un decreto legge e in un disegno di legge, il ministro dell’interno Piantedosi ha diffuso una circolare (direttiva) per sollecitare “con la massima determinazione” le espulsioni per i migranti violenti che minacciano “la sicurezza pubblica”. Secondo Piantedosi, “si rende quanto mai necessario che sia disposto il rimpatrio con accompagnamento alla frontiera degli stranieri irregolari che, per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, possano ritenersi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo in campo ogni sforzo organizzativo utile a darvi corso”. Nei loro confronti si prevede che “sia disposto il trattenimento nei CPR con priorità”, formalmente in base dall’art. 14. comma 1.1. del decreto legislativo n. 286/1998, ma nella sostanza sulla base di una valutazione amministrativa fortemente discrezionale. Secondo la circolare del Viminale “qualora singoli alloggi o addirittura, come pure è accaduto, interi settori dei Cpr siano resi inutilizzabili, si provveda a trasferire i migranti ivi trattenuti presso altri centri di trattenimento, escludendosi la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti”. Il trattenimento amministrativo appare dunque finalizzato a garantire la sicurezza pubblica (impedire “efferati delitti”) piuttosto che all’esecuzione effettiva del rimpatrio, una prospettiva opposta rispetto alle previsioni in materia di trattenimento amministrativo dettate dalla vigente Direttiva “rimpatri” 2008/115/CE, e persino dal prossimo Regolamento sui rimpatri approvato lo scorso dicembre dal Consiglio UE, ancora non entrato in vigore. Con questa ennesima direttiva ministeriale viene stravolto il rapporto stabilito dalla Costituzione tra norma di legge e provvedimento amministrativo, e materie che dovrebbero essere disciplinate dal legislatore, riguardando la libertà personale, coperta dalla riserva di legge, rimangono invece oggetto di atti discrezionali di singoli ministri, con un progressivo svuotamento dello Stato di diritto, principio fondante del sistema democratico. Con la circolare Piantedosi si chiede ai questori di destinare “risorse adeguate all’accompagnamento degli stranieri presso i CPR assegnati, a qualsiasi distanza questi si trovino. Qualora, peraltro, per esigenze o circostanze contingenti, ciò non risulti possibile, interesseranno la Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché assicuri ogni supporto logistico o di personale utile a tale scopo”. Sarebbe anche esclusa “la possibilità di dimissioni dalla struttura con ordine di allontanamento del questore onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti”, e verrebbe ridotta la possibilità di accertare l’inidoneità fisica della persona rinchiusa nel centro di detenzione rispetto al trattenimento amministrativo, e dunque di stabilire la sua liberazione. Con la stessa circolare i Prefetti vengono invitati “a stipulare convenzioni con l’ASL per applicare pienamente l’art. 3. comma 2. della direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell’interno “ in modo da garantire il trattenimento nei Centri di detenzione anche in assenza di visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla vita di comunità ristretta, a condizione che tale visita sia effettuata entro 24 ore dall’ingresso. Per evitare che “l’idoneità alla vita di comunità ristretta possa essere esclusa, in via automatica, sulla base del mero accertamento di condizioni di tossicodipendenza dello straniero” si sollecitano i Prefetti a “stipulare apposite convenzioni con i locali SerD”. Previsioni che aumenteranno in modo esponenziale le condizioni di disagio psicofisico che già caratterizzano i centri di detenzione in Italia, con un diffuso ricorso a psicofarmaci, ai quali corrisponde un insostenibile clima di tensione che la circolare Piantedosi andrà ad esasperare. I diritti di difesa delle persone immigrate irregolari, malgrado un recente intervento della Corte di Cassazione (Ordinanza n.188 del 4 settembre 2025) che ne riconosce la valenza effettiva, sembrano sempre più limitati ad un mero riconoscimento formale. Al contrario, per la Consulta, va richiamata la “tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal generale principio del neminem laedere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.”, mentre “ lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost.” I rimedi giurisdizionali devono avere portata effettiva, senza eccezioni personali, e vanno riconosciuti a tutte le persone straniere private della libertà personale. Le modalità di trattenimento decise in via amministrativa appaiono in contrasto, oltre che con le sovraordinate fonti normative internazionali, con i più elementari principi di umanità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei CPR per effetto di provvedimenti questorili, sanciti dalla Costituzione. Come ha affermato la sezione specializzata della Corte d’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari (N.R.G. 290/2025 del 4 luglio 2025): “in assenza di quella determinazione dei ‘modi’ della detenzione, non ‘ancora’ disciplinati dal legislatore con fonte primaria, non può che riespandersi il diritto alla libertà personale, il cui vulnus è chiaramente espresso dalla Consulta, perché qualunque ‘modo’ non disciplinato da norma primaria non riveste il crisma della legalità costituzionale ed è legalmente inidoneo a comprimerla”. Non si può prevedere adesso quale sarà la risposta dei giudici a questa nuova decretazione d’urgenza ed alla circolare ministeriale che incide tanto profondamente sulle modalità di trattenimento, che dovrebbero essere regolate per legge, in conformità al riconoscimento effettivo dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione. Di certo si tratta di una materia nella quale sarà determinante la residua autonomia della magistratura rispetto al potere esecutivo, come si potrà verificare presto su scala più ampia con riferimento ai diritti di libertà di tutte le persone sottoposte alla giurisdizione italiana. Le forme di limitazione della libertà personale, e della libertà di circolazione, affidate ad una discrezionalità sempre più ampia delle autorità amministrative, sperimentate contro le persone migranti in condizione di irregolarità, inclusi i richiedenti asilo destinatari di un provvedimento di diniego, si stanno rapidamente estendendo ai cittadini, per i quali si prevede l’inasprimento degli strumenti di controllo e dei divieti generalizzati, che non colpiscono le frange più violente, ma vanno inesorabilmente a segnare una svolta autoritaria che limiterà l’esercizio delle libertà democratiche (di manifestazione, di associazione, di circolazione, ed in prospettiva, di manifestazione del pensiero) per tutti i cittadini. Al di là della tutela giurisdizionale che sarà ancora azionabile, dopo la riforma della giustizia che si avvia alla verifica referendaria, sarà necessario rafforzare le reti di difesa legale, e promuovere nuove aggregazioni del corpo sociale che, dal basso ed in modo diffuso, costituiscano barriere di resistenza quotidiana di fronte alla degenerazione securitaria in corso. Fulvio Vassallo Paleologo
February 2, 2026
Pressenza