Sciopero generale del 3 ottobre 2025, a Massa accuse penali e multe
L’Occidente attraversa oggi una fase di evidente declino della propria egemonia
politica e culturale. Una crisi che non si manifesta soltanto sul piano
geopolitico, ma anche nella perdita di coerenza strategica e nella crescente
fragilità degli equilibri internazionali. Ne è prova la subalternità dell’Europa
alle politiche statunitensi e, ancor più, l’intensificarsi dell’azione punitiva
di certi governi nei confronti dei civili, che segnala la diffusione di
politiche repressive, inasprimenti penali e un ricorso sempre più frequente alle
misure di polizia. Dagli USA, per esempio, ci giungono notizie sempre più
preoccupanti. Ma in Italia cosa sta accadendo? Spesso la comprensione di un
fenomeno generale passa attraverso l’osservazione di un singolo caso. Nella
fattispecie, prendiamo in esame il caso della città di Massa, in Toscana, alla
luce di due articoli fondamentali della Costituzione italiana: l’articolo 21,
che tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e l’articolo 17, che
sancisce il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi, prevedendo l’obbligo
di preavviso alle autorità, le quali possono vietare tali riunioni
esclusivamente per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Lo scorso 3 ottobre, nella giornata dello sciopero generale, anche nella città
di Massa si è svolta una manifestazione per dire basta al genocidio a Gaza e al
sostegno del governo Meloni a Israele. Lì, come ha raccontato Giancarlo Albori –
presidente provinciale dell’ANPI di Massa Carrara e presidente di Gaza Palestina
Fuori Fuoco – si è svolto il corteo, culminato poi con l’ingresso nell’area
della stazione ferroviaria della città. Un corteo preavvisato e pacifico,
composto da famiglie con bambini in passeggino, esponenti e rappresentati di
associazioni, dirigenti sindacali, professori e studenti, lavoratori e
pensionati. Nessuna vetrina rotta, nessun monumento imbrattato, nessuna tensione
rilevata. Durante la manifestazione non si è verificato alcun pericolo per la
sicurezza e al momento dell’arrivo del corteo in stazione non transitavano
treni. Il che era dovuto anche alla riuscita dello sciopero generale, che in
quel giorno ha visto una grande adesione.
Eppure 37 persone sono state sottoposte a indagini preliminari e hanno ricevuto
l’avviso di conclusione delle indagini, con l’accusa di blocco ferroviario e
interruzione di pubblico servizio.
Come spiegato da Michela Poletti – avvocata di alcuni dei 37 indagati – le
fattispecie di reato contestate sono principalmente due e segnano uno dei primi
utilizzi estesi della nuova normativa introdotta dal decreto sicurezza 2025,
convertito successivamente in legge. La prima è quella prevista dall’articolo
340, secondo comma, del codice penale, che disciplina l’interruzione di pubblico
servizio. Si tratta di una norma già esistente prima del decreto sicurezza. La
seconda contestazione riguarda invece l’articolo 1-bis del decreto legislativo
66 del 1948, così come modificato dalla legge 80 del 2025, che il decreto
sicurezza ha convertito. È qui che si innesta il nodo politico e giuridico
centrale: fino all’aprile 2025, la condotta oggi contestata era punita solo con
una sanzione amministrativa, in virtù della depenalizzazione del 1999, che aveva
escluso l’intervento del diritto penale in assenza di concreti pericoli per la
sicurezza ferroviaria. Con il nuovo pacchetto sicurezza, invece, il reato di
blocco ferroviario e stradale attuato con il solo utilizzo del corpo è stato
reintrodotto e prevede la reclusione da sei mesi a due anni.
Ma c’è dell’altro. A una parte degli indagati — 13 persone, secondo
l’impostazione della Procura — viene contestato anche il reato previsto
dall’articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del
1931, che sanziona la promozione o organizzazione di una manifestazione non
preavvisata. Una norma introdotta durante il fascismo, che poi nel tempo è stata
fortemente ridimensionata dalla giurisprudenza costituzionale. Con l’entrata in
vigore della nostra Costituzione e quindi con l’introduzione della libertà di
riunione e di manifestazione del proprio pensiero, è stata infatti esclusa la
punibilità dei semplici partecipanti e di chi prende la parola, anche se
consapevole dell’assenza di preavviso.
In mancanza di preavviso, resta punibile chi ha il ruolo di organizzatore o
promotore. E secondo l’accusa, i 13 indagati sarebbero individuati come tali
sulla base della loro posizione nel corteo e del loro ruolo pubblico o
sindacale: tra loro figurano dirigenti sindacali, rappresentanti dell’ANPI,
esponenti di associazioni e movimenti, ma anche chi aveva dato il preavviso per
il corteo e altri cittadini. Una qualificazione che tuttavia non è supportata da
condotte specifiche che dimostrino un’effettiva direzione o organizzazione della
manifestazione.
Parallelamente all’azione penale, è stata avviata una procedura amministrativa.
A diversi manifestanti la polizia ferroviaria ha infatti notificato verbali per
la violazione dell’articolo 21 del regolamento di polizia ferroviaria, che
disciplina l’attraversamento dei binari: norma ordinariamente applicata per
ragioni di sicurezza e considerata politicamente neutra. Tuttavia, fino a luglio
2025 la sanzione prevista oscillava tra 15 e 30 euro; oggi, a seguito delle
modifiche normative, varia tra 300 e 900 euro.
Si parla dunque di un insieme di procedimenti penali e sanzioni amministrative
che configura un’azione a 360 gradi, con un evidente effetto intimidatorio:
colpire economicamente e penalmente soggetti individuati come potenziali
organizzatori, per scoraggiare future mobilitazioni. E come è già stato
depotenziato il ruolo legislativo del Parlamento dai tempi di Berlusconi (i
decreti legge, che dovrebbero essere deliberati dai governi solo in casi
straordinari di necessità e urgenza, sono da allora all’ordine del giorno per
aggirare il normale iter parlamentare), è oggi in ballo il tentativo da parte
dell’esecutivo di assumere il controllo della giustizia.
La normativa introdotta dal decreto sicurezza è stata applicata successivamente
anche in altre città, come Torino e Taranto, ma a Massa la Procura ha agito con
particolare rapidità, facendo coincidere le notifiche penali e amministrative in
un breve arco temporale e trasformando la città in un esempio a livello
nazionale. Esempio, però, non solo di intimidazione e controllo, ma anche di
risposta politica di un territorio e di gente ruvida ma profondamente giusta,
solidale e umana. E oltre alle mobilitazioni contro le azioni del governo, anche
il processo può diventare uno strumento di contestazione della legge stessa: se
le leggi possono essere modificate in Parlamento, possono anche essere messe in
discussione nelle aule giudiziarie, fintanto che rimangano sottratte al potere
dell’esecutivo. Spetta infatti al giudice del processo, laddove lo ritenga,
sollevare le questioni di legittimità costituzionale utili a ristabilire la
priorità dei diritti e delle libertà costituzionalmente tutelate.
In altre parole, il rischio di perdere il sistema democratico in cui abbiamo
vissuto dal dopoguerra è tangibile e viene da chiedersi cosa direbbero i nostri
padri costituenti, se vedessero quanto stia accadendo. Siamo in una realtà in
cui diventa reato manifestare pacificamente il proprio sdegno per gli orrori
commessi ogni giorno sui civili a Gaza. Che fare? Forse Bertold Brecht ci
inviterebbe a guardare oltre la legalità formale, non per forza “giusta”, per
cercare la giustizia sostanziale, ponendo onere e onore della scelta morale
sulle spalle degli individui.
Redazione Italia