Tag - Riforma Nordio

La retorica sulla “politicizzazione della magistratura” è tossica e falsa
Durante questa campagna referendaria, il fronte del Sì alla riforma per la modifica costituzionale della giustizia – redatta dal Ministro Carlo Nordio – ha più volte ribadito a più tornata la fantomatica “politicizzazione della magistratura” ed ha più volte attaccato frontalmente quelle che sarebbe le “toghe rosse” (ovvero magistrati che avrebbero simpatie di sinistra o che siano aderenti a gruppi politici di sinistra), sottintendendo esplicitamente che la riforma sia in grado di risolvere o comunque arginare il problema del “correntismo” politico interno alla magistratura, descritto come fenomeno pervasivo e lobbistico volto alla spartizione delle poltrone nei ranghi della magistratura stessa. La retorica delle “toghe rosse” e della “politicizzazione della magistratura” nasce all’epoca del berlusconismo quando i magistrati, che hanno inquisito Silvio Berlusconi, venivano additati con l’espressione “toghe rosse”: un’arte molto astuta della destra per far apparire mediaticamente i processi di Berlusconi non come conseguenza dei reati da lui commessi (corruzione, concussione, evasione fiscale, prostituzione minorile etc… ) ma come una persecuzione politica attuata da magistrati di sinistra nei suoi confronti. Questa narrazione ha influito molto sul senso comune e sull’opinione pubblica, portando a pensare – sia a destra che a sinistra – che vi sia veramente una tendenza nella magistratura italiana ad interpretare la legge in modo fazioso secondo i propri ideali politici; che veramente esista una magistratura in Italia che preferisca “perseguire politicamente” i condannati o i processati piuttosto che guardare alla legge in modo imparziale. La retorica della “politicizzazione della magistratura” – oltre ad essere stata sulla bocca della destra italiana per tutti questi anni – è uno dei temi cari anche all’estrema destra italiana. Non dimentichiamoci del Piano di Rinascita Democratica del “venerabile” della P2 Licio Gelli, dei movimenti neofascisti degli anni Settanta, che trovano dei corrispettivi nel programma elettorale di CasaPound del 2013 che, al punto 13 “per una giustizia reale”, parla chiaramente della “estirpazione del lobbismo e della politicizzazione interna alla magistratura” come se vi fosse veramente questo tipo di problema cronico, risultando anche una minaccia stessa alla magistratura. Forse bisognerebbe raccontare un po’ di storia prima di parlare di questo argomento per ricordare che il correntismo politico nella magistratura ha avuto una valenza fondamentale per la preservazione della Stato di diritto facendo argine alle derive autoritarie nel nostro Paese e in tutta Europa. La bellissima relazione dal titolo “LE CORRENTI DELLA MAGISTRATURA: ORIGINI, RAGIONI IDEALI, DEGENERAZIONI” scritta dal giurista Mauro Volpi (1) per il corso straordinario organizzato dalla Scuola della Magistratura su “Le garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia” a Roma il 5-7 novembre 2019, e pubblicata dalla rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC), percorre molto bene la storia del correntismo politico nella magistratura dando una panoramica chiarificatrice. Il fenomeno dell’associazionismo nella magistratura italiana risale al 1909 quando a Milano si costituisce l’Associazione Generale tra i Magistrati d’Italia (AGMI), la prima associazione rappresentativa dei magistrati, che fa seguito ad anni di effervescenza successivi al cosiddetto ”Proclama di Trani” del 1904, con il quale 116 magistrati in servizio nel distretto della Corte di Appello di Trani chiedevano al Governo e al Ministro della Giustizia la riforma dell’ordinamento giudiziario. L’iniziativa derivava certamente dallo stato miserevole in cui versavano le condizioni professionali e le retribuzioni dei magistrati, ma alle rivendicazioni corporative si aggiungevano obiettivi di più ampio respiro come il rafforzamento dell’organo di autogoverno e il riconoscimento di adeguate guarentigie (in primis l’estensione anche ai pubblici ministeri della inamovibilità prevista per i giudici). La risposta del Governo e della politica fu sostanzialmente negativa, risolvendosi, accanto al riconoscimento di limitati miglioramenti economici, nella riaffermazione della inopportunità per i magistrati di intervenire in qualsiasi forma su questioni attinenti all’esercizio della loro funzione. In particolare il Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando in un’intervista al Corriere d’Italia del 23 agosto 1909 manifestava la sua ostilità all’associazione appena nata (2). La formazione dell’AGMI dimostrava un esempio di democraticità interna, nonchè la completa incompatibilità dell’associazionismo in magistratura con qualsiasi regime autoritario: già l’AGMI, che rappresentava soprattutto la “bassa magistratura”, che era contrastata dall’ “alta magistratura”, aveva al proprio interno una maggioranza moderata ed una componente più radicale, rappresentata soprattutto dal gruppo romano. Non è un caso che l’organizzazione dell’AGMI, fortemente radicata soprattutto nella “bassa magistratura” e caratterizzata da un orientamento prevalentemente moderato, sia venuta meno in conseguenza dell’ascesa al potere del fascismo. Mussolini non ne stabilì lo scioglimento, ma pretese di trasformarla in “sindacato fascista”: ciò determinò la decisione, adottata dall’Assemblea generale del 21 dicembre 1925, di sciogliere l’Associazione. Nell’anno successivo fu adottata la legge n. 563 del 3 aprile 1926 che stabiliva il divieto di associazione tra magistrati e, nel quadro della seconda epurazione della magistratura dopo quella attuata nel 1923, con Regio Decreto del 6 dicembre 1926 furono destituiti dalla magistratura i dirigenti dell’AGMI, a cominciare dal suo segretario generale Vincenzo Chieppa, accusati dal fascismo di avere assunto “un indirizzo antistatale”, di avere criticato “astiosamente” gli atti dell’esecutivo, di essersi “posti in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche del governo”. L’associazionismo tra magistrati rinasce in seguito alla caduta del fascismo con la costituzione, il 21 ottobre 1945, della Associazione Nazionale Magistrati (ANM), la quale, nonostante la caratterizzazione originaria fortemente moderata, ispirata alla apoliticità e alla asindacalità, ha svolto progressivamente un ruolo propositivo sul terreno della politica della giustizia e anche rivendicativo, contribuendo all’evoluzione del ruolo della magistratura. Nel secondo dopoguerra, l’associazionismo tra magistrati, tramite l’ANM, rivendicherà l’eguaglianza tra i magistrati, la negazione di un ordine di tipo gerarchico, la non separatezza della magistratura dalla società, il riconoscimento di adeguate garanzie di autonomia e di indipendenza nei confronti degli altri poteri e il riconoscimento della natura della funzione giurisdizionale. Si tratta di aspetti qualificanti dell’associazionismo e del ruolo da esso svolto nel processo – seppur difficile – di “democratizzazione dell’ordine giudiziario”. Qui si inserisce la spiegazione della nascita delle cosiddette “correnti”, vale a dire di una pluralità di associazioni che esprimono orientamenti differenti relativi alla politica della giustizia e al ruolo dei magistrati. La nascita del correntismo politico all’interno della magistratura è stato un ottimo deterrente, facendo argine all’invadenza dei magistrati filo-fascisti ancora presenti nelle istituzioni della neonata Repubblica italiana. Questo è avvenuto perchè mai, con l’inizio della Repubblica, è avvenuta un’epurazione dei funzionari fascisti presenti nelle istituzioni repubblicane, ma piuttosto c’è stata una continuità dello Stato, come ha ben descritto il grande storico italiano Claudio Pavone: un situazione che si è trascinata per tutta la storia della Prima Repubblica, facilitando così l’attuazione della strategia della tensione in Italia anche grazie alla permanenza di fascisti negli apparati di Stato, permettendo un’infiltrazione sovversiva più agile. Ritornando al correntismo, le differenziazioni sono esistite fin dall’inizio. All’interno dell’ANM sono nate fin da subito due diverse concezioni della magistratura: la prima conservatrice, sostenuta soprattutto dai magistrati di Cassazione, che si è fondata su una concezione della funzione giudiziaria come mera applicazione, e non interpretazione, della legge e sulla centralità dell’assetto gerarchico, riproposto grazie ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 107, c. 3, della Costituzione; e la concezione riformista, che già alla fine degli anni Cinquanta era diventata maggioritaria all’interno dell’ANM (con i Congressi di Napoli del 1957 e di Sanremo del 1959), anche grazie al forte rinnovamento generazionale, sostenendo il cambiamento della progressione in carriera attraverso promozioni “a ruoli aperti”, indipendenti dai posti disponibili in organico e avanzamenti basati su valutazioni che abbiano al centro l’anzianità di servizio. La diversità di concezioni è sfociata nella scissione dell’ANM, operata dagli alti vertici della magistratura, con la nascita nel 1961 dell’Unione Magistrati Italiani, preceduta nel 1960 dalla costituzione come corrente della Unione delle Corti. La scissione dell’UMI, che ha conquistato la maggioranza della componente togata (otto membri su quattordici) nelle elezioni consiliari del 1963, ha permesso all’ANM di liberarsi dall’ipoteca più conservatrice e di lasciare ampio spazio al rafforzamento della linea riformista. Questo processo ha accompagnato la nascita di diverse correnti facenti parte dell’ANM, non più legate alla distinzione del passato tra alta e bassa magistratura, ma a diverse concezioni sul modello di magistratura, prevalentemente burocratico-corporativo o politico-costituzionale e “chiuso” o “aperto” nei confronti delle società e delle sue istanze di trasformazione. Le prime tre correnti storiche si sono collocate quindi lungo l’asse destra-centrosinistra, che si è concretizzata rispettivamente nella nascita nel 1962 di “Magistratura Indipendente”, nel 1958 di “Terzo Potere” e nel 1964 di “Magistratura Democratica”. La stessa esperienza dell’UMI si è conclusa nel 1979 con il suo scioglimento e il rientro dei suoi aderenti nell’ANM, andando ad ingrossare le fila della componente più moderata. L’ANM è, ancora oggi, l’organismo rappresentativo dei magistrati ordinari italiani: non è un organo istituzionale, ma un’associazione che tutela l’autonomia e l’indipendenza della categoria e ne rappresenta le posizioni nel dibattito pubblico. L’associazionismo nella magistratura non è stato e non è solo un fenomeno italiano, ma si è manifestato e si manifesta in tutta Europa in molti ordinamenti democratici e nella creazione di organismi internazionali che raggruppano diverse associazioni nazionali. Non in tutti gli Stati democratici esiste una associazione nazionale della magistratura (come avviene in Italia, Germania e Portogallo), ma comunque operano diverse associazioni di dimensione nazionale. I due casi più significativi sono quelli della Francia e della Spagna, dove non solo vi è una pluralità di associazioni, ma queste si collocano in prevalenza lungo l’asse destra-sinistra o, se si preferisce, conservatori-progressisti. Se guardiamo alla storia con attenzione possiamo ben vedere come il correntismo è stato fondamentale nella democratizzazione dell’ordinamento giuridico. Questo non significa che le degenerazioni del correntismo non siano un problema, anzi lo sono eccome – come negli anni scorsi aveva giustamente sottolineato il l’ex PM antimafia Nino Di Matteo (schiero per il NO a questa riforma costituzionale) – ma la magistratura italiana ha dimostrato di essere in grado di fare pulizia al suo interno e di riuscire a fare argine da sola al problema. Il caso del giudice Luca Palamara (3), espulso dalla magistratura per lo scandalo che lo vedeva mediatore tra le correnti della magistratura per l’assegnazione di incarichi di rilievo, come quello di Procuratore della Repubblica, ne è un esempio: Palamara è stato indagato dalla stessa magistratura ed espulso. Da questo assunto non possiamo negare il fatto che i magistrati, in quanto cittadini, abbiano diritto alla libertà di espressione, abbiano diritto di avere un’opinione politica, abbiano diritto ad organizzarsi come abbiano diritto a decidere di esercitare il proprio ruolo senza aderire a nulla. Tutto questo discorso storico, culturale e politico è vergognosamente omesso – in malafede – da chi parla invano di “politicizzazione della magistratura” adducendo a qualche strana tendenza politica di massa nei magistrati. Non solo, a tutto questo si omette vergognosamente che il correntismo è un fenomeno estremamente minoritario nella magistratura italiana. Se si considerano i dati dell’ANM, gli iscritti sono 9.149 su un totale di 9.657 magistrati nel ruolo organico (adesione superiore al 95%) e solo il 23% degli iscritti all’ANM è aderenti a correnti, ovvero circa 2.100 magistrati. Interessante sapere che, da questo dato, si può estrarre un’ulteriore notizia: la maggioranza dei magistrati che aderisce alle correnti è membro di correnti di centro-destra. Quindi delle domande sorgono spontanee: veramente il correntismo della magistratura è un problema nell’Italia di oggi? Veramente il correntismo è l’origine di tutti i mali della magistratura contemporanea come sembra insinuare il Fronte del Sì? Evidentemente no. Basta infatti leggere la  Riforma Nordio per provare che non solo non “libererà” il giudice dal condizionamento delle correnti, ma che soprattutto non tratta il tema del correntismo. Questo significa che la narrazione tossica e falsa delle “toghe rosse” e della “politicizzazione della magistratura” (usata dalla destra per additare i magistrati di sinistra) è un diversivo, un’arma di distrazione di massa per spostare l’attenzione dai contenuti della Riforma Nordio che invece ha sì l’obiettivo di rendere più dipendente la magistratura dall’organo esecutivo della politica, ovvero il governo. Spesso quando ci si riferisce alla Riforma Nordio come ad una “riforma liberale” e quindi non una “riforma politica”. Questo assunto è errato, poichè trattasi propriamente di una “riforma liberale” è necessariamente una riforma politica, altrimenti sarebbe una contraddizione in termini. Ma anche in merito ci sono dei dubbi: davvero la Riforma Nordio è una “riforma liberale”? In molti hanno affermato che lo è in quanto libererebbe la magistratura dalle correnti, ma davvero si può definire “liberale” una riforma che dovrebbe “a parole” limitare la libertà d’espressione? Anzi possiamo definire che è una riforma illiberale proprio per i motivi opposti, ovvero renderà la magistratura più dipendente dalla politica. Le “democrazie liberali”, in senso politico, come quella italiana, implicherebbero il bilanciamento dei poteri degli organi di uno Stato e non l’invadenza dell’uno sull’altro. Ecco dunque che dobbiamo avere paura quando un Ministro come Carlo Nordio, attaccando frontalmente la magistratura, parla di “Sistema para-mafioso del Csm”, insinuando spartizioni di potere ed usando impropriamente le parole di Nino Di Matteo del 2019. E’ vergognoso soprattutto che lo dica un ex-magistrato, dimostrando di non avere nè rispetto per il ruolo che rivestito nè consapevolezza per il ruolo che riveste oggi in quando Ministro. Queste dichiarazioni sembrano delegittimare la magistratura agli occhi della popolazione e dell’opinione pubblica. La replica di Nino Di Matteo è stata dura: «A coloro i quali, in queste ore, cercano di strumentalizzare il mio pensiero, voglio precisare che, proprio perché ho sempre contrastato la degenerazione del sistema di autogoverno per le improprie ingerenze di correnti e cordate, oggi ho le mani ancora più libere nel denunciare che questa riforma  costituzionale, invece di risolvere il problema, finisce per aggravarlo, accentuando il rischio di un, sempre più stringente, controllo politico sul Csm e sull’intera magistratura. Con grave rischio per la tutela delle garanzie e dei diritti di ogni cittadino». Per concludere, il correntismo nella magistratura è un fenomeno minoritario non  negativo di per sé, ma che, laddove degenera in spartizione di ruoli, diventa un problema. La nostra magistratura ha dimostrato di essere in grado di fare argine da sola al problema. Purtroppo non possiamo dire lo stesso della nostra classe politica, che permette a pregiudicati, indagati e condannati di sedere ai banchi del nostro Parlamento con tutti i privilegi del caso: situazione in cui l’immunità diventa spesso impunità.     (1) già ordinario di Diritto Pubblico Comparato nella Università di Perugia e membro laico del CSM dal 2006 al 2010 (2) Testo dell’intervista si trova in E. PAPA, Magistratura e politica, cit., 361-363. (3) Luca Palamara è un ex magistrato e politico italiano, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). È stato il più giovane presidente dell’ANM da maggio 2008 a marzo 2012; dal 19 settembre 2020 è il primo presidente nella storia dell’ANM ad esserne stato espulso. Per quanto il suo caso sia diventato molto popolare nell’opinione pubblica di destra, Palamara era aderente alla corrente politica “Unità per la Costituzione”, corrente di centrodestra vicina all’UDC. Da tali vicende prende le mosse il libro-intervista Il Sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana, da lui realizzato con il giornalista Alessandro Sallusti e portato in scena a teatro da Edoardo Sylos Labini.   Per info: L. FERRAJOLI, Associazionismo dei magistrati e democratizzazione dell’ordine giudiziario, in Questione Giustizia, 4/2015, 179. F. VENTURINI, Un “sindacato” di giudici, cit., 263 ss. e A. MENICONI, Storia della magistratura italiana, Bologna, Il Mulino, 2012, 145 ss. M. De Nicolò, E. Fimiani, Dal fascismo alla Repubblica: quanta continuità? Numeri, questioni, biografie Viella, Roma 2019, pp. 239 https://ilpensierostorico.com/la-continuita-dello-stato-dal-regime-fascista-alla-repubblica/?print-posts=pdf Lorenzo Poli
March 5, 2026
Pressenza
Livio Pepino: “perché NO lo hanno spiegato bene proprio Meloni e Nordio”
Protagonista dell’incontro pubblico sul tema “Le ragioni del NO in difesa della Costituzione e della democrazia” che si è svolto Casale Monferrato nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, l’ex-magistrato ha ripercorso la storia della riforma su cui vertono quesiti dell’imminente referendum. Presidente dell’associazione Volere la Luna – Laboratorio di cultura politica e di buone pratiche, che nel 2018 ha contribuito a fondare e di cui coordina le pubblicazioni, e fino al 2023 direttore delle Edizioni Gruppo Abele, dal 1970 al 2010 pretore, sostituto presso la Procura della Repubblica e sostituto procuratore generale, inoltre giudice al tribunale minorile e anche consigliere presso la Corte di cassazione e un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Livio Pepino ha ricordato che a tentare di soggiogare il CSM alla politica sono stati, ad esempio, Almirante, Cossiga, Craxi e Berlusconi. «Certo il CSM in passato ha fatto molti errori e può ancora sbagliare. Ma se c’è una cosa giusta che, essendo indipendente, il CSM ha sempre garantito è la trasparenza. Tutte le sue sedute sono pubbliche, infatti anche trasmesse su Radio Radicale, ed è proprio la sua indipendenza dagli altri poteri dello stato che è sancita dalla Costituzione ad assicurare ai cittadini di poter valutare, criticare e giudicare l’operato dei magistrati». Il referendum popolare confermativo che voteremo a marzo delibererà in merito all’approvazione, e quindi alla ratifica, della legge costituzionale di iniziativa governativa intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare già approvata dal Parlamento (provvedimento 18 settembre 2025) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n° 253 / 30 ottobre 2025). Premettendo che sulla questione si è espressa una “maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, precisamente “dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025″, il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale specifica che riguardo alla ratifica della legge “un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare“. Così infatti è avvenuto… Nell’incontro pubblico a Casale Monferrato Livio Pepino ha analizzato vari aspetti dei 5 quesiti su cui i cittadini italiani sono interpellati a rispondere. La preponderaranza dei sì convaliderà una modifica della Costituzione in una sua parte fondamentale. «Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno fatto capire molto bene in cosa consista», ha osservato Livio Pepino ricordando che la premier ne auspica la ratifica plebiscitaria e che l’attuale ministro della giustizia si è stupito che la minoranza osteggi questo cambiamento che oggi favorisce l’attuale coalizione di governo e di cui poi in futuro beneficeranno i partiti di volta in volta detentori della maggioranza parlamentare. Infatti, è così: alla prevalenza dei sì conseguirà che tutte le istituzioni dello Stato italiano si ‘allineino’ alle linee guida della politica governativa mentre, invece, finché a tutela della magistratura e dei singoli magistrati dagli altri poteri, in particolare dal potere esecutivo, ci sarà un Consiglio superiore forte e autorevole, la magistratura potrà tutelare i diritti dei cittadini senza subire interferenze dei politici ‘di turno’… … e cosa succeda quando, invece, avviene il contrario, Livio Pepino lo ha dimostrato riferendo di due vicende accadute di recente ed in ambedue delle quali in modi diversi, ma speculari, sono coinvolti degli agenti di polizia: «Non lasciandosi influenzare dalle sollecitazioni di tanti politici che invocavano l’assoluzione dell’omicida, i procuratori hanno indagato e così appurato che a Milano un immigrato clandestino è morto in circostanze non corrispondenti alla versione dei fatti data ai mass-media dalle forze dell’ordine. Contemporaneamente, esaminando le prove a suo carico il gip (giudice per le indagini preliminari) non ha riscontrato evidenze tali da giustificare la detenzione e l’incriminazione con l’accusa di tentato omicidio del presunto aggressore di un poliziotto durante gli scontri di piazza a Torino, che invece vengono pretese da molti politici». Questi esempi infatti mostrano che il NO alla riforma Meloni-Nordio in sostanza ha la valenza di opposizione allo strapotere dell’esecutivo e all’instaurazione di un regime autoritario, in cui la ‘forza’ prevale sulla giustizia, e di difesa dello stato di diritto: «In pratica, l’esito del referendum deciderà se le stesse regole del gioco valgono per tutti, anche per i politici e i militari e persino per i magistrati – ha concluso Livio Pepino – La posta in gioco è il principio della “legge uguale per tutti”». Infatti, come annunciato da Giorgia Meloni ha annunciato e come Carlo Nordio ha sintetizzato indicando chi beneficia della ‘sua’ riforma, se al referendum vinceranno i sì i criteri di applicazione delle leggi verrano uniformati alle decisioni di chi potrà imporre le proprie scelte e decisioni con una facoltà non più soggetta al controllo sulla legittimità del proprio operato in base alla sua coerenza ai principi di giustizia, alle norme che tutelano i diritti civili e alle regole procedurali che la Costituzione della Repubblica italiana vigente sancisce inderogabili per tutti, cioè valide allo stesso modo per ogni persona, ogni cittadino ‘qualunque’ e ‘qualsiasi’ funzionario o pubblico ufficiale, e la cui equa applicazione è presupposta garantendo, e mantenendo, l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri istituzionali, ovvero dalle altre autorità e forze dello Stato. Maddalena Brunasti
February 25, 2026
Pressenza
No alla riforma Nordio. Assemblea a Roma
Giovedì 13 febbraio 2026 alle 18 Spin Time, via Santa Croce in Gerusalemme, Roma Il rischio di un indebolimento della democrazia costituzionale è il punto da cui prende avvio la mobilitazione contro la riforma della giustizia promossa dal ministro Nordio per il NO al referendum. Una riforma che, secondo associazioni, movimenti e organizzazioni sociali, non rappresenta un semplice intervento tecnico, ma incide in profondità sull’equilibrio dei poteri, sulle garanzie costituzionali e sulla possibilità stessa di esercitare il dissenso. Di questo si discuterà giovedì 13 febbraio alle ore 18, allo Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme, durante l’assemblea pubblica “No alla riforma Nordio. Per difendere la Costituzione e l’agibilità dei movimenti sociali”, promossa da una rete ampia e trasversale di realtà civiche. Al centro dell’incontro, la convinzione che la riforma rappresenti un passaggio critico per lo stato di diritto, capace di limitare l’autonomia della magistratura e di rafforzare meccanismi repressivi che colpiscono in particolare chi pratica conflitto sociale, attivismo e partecipazione collettiva. Ad aprire i lavori sarà Gaetano Azzariti, costituzionalista dell’Università La Sapienza e presidente di “Salviamo la Costituzione”, che offrirà una lettura giuridica degli effetti della riforma, mettendone in evidenza i profili di incompatibilità con i principi fondanti della Carta costituzionale. Seguiranno gli interventi di numerosi rappresentanti del mondo associativo, sindacale e studentesco. Tra questi Paolo Perrini di Spin Time Labs, Marino Bisso della Rete #NoBavaglio, Gianpiero Cioffredi di Libera, Natale Di Cola della CGIL Roma e Lazio, Anita Lancellotti della Rete degli Studenti Medi, Giulio Marcon di Sbilanciamoci, Alfio Nicotra della Rete Italiana Pace e Disarmo, Gianluca Peciola della Rete A Pieno Regime, Marina Pierlorenzi dell’ANPI, Carlo Testini dell’ARCI, Lorenzo Teodonio del Polo Civico Esquilino e Ilaria Vinattieri di UDU – Sinistra Universitaria. Secondo i promotori, il referendum sulla giustizia non è una questione riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda direttamente la qualità della democrazia e la possibilità per i cittadini di organizzarsi, manifestare e costruire pratiche solidali senza subire intimidazioni o criminalizzazioni. Rete #NOBAVAGLIO
February 9, 2026
Pressenza
Referendum giustizia, un NO per salvare e ristabilire la democrazia contro le derive autoritarie
Premesse Secondo quanto disposto dall’art. 138 Cost., le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (nella prima è sufficiente la maggioranza semplice, come per tutte le leggi). Qualora nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza qualificata dei 2/3, alcune minoranze – 1/5 dei membri di ciascuna Camera, 5 Consigli regionali, 500.000 elettori – possono richiedere che sia il popolo, tramite “referendum straordinario” senza quorum, a decidere se la legge entrerà effettivamente in vigore. Dato che nel processo di approvazione parlamentare non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna Camera, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione italiana, sono state raccolte le firme necessarie alla richiesta di indizione del referendum costituzionale. Dopo una petizione ufficiale che ha superato il quorum delle 500.000 firme, il Governo ha stabilito che il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura ordinaria si terrà domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026. Si tratta del quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana che ha come oggetto il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, noto nel dibattito pubblico come “Riforma Nordio”, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 2025. Il testo della riforma, presentato il 13 giugno 2024, avente come oggetto la revisione del Titolo II e del Titolo IV della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana, mira a introdurre due elementi chiave: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). I punti salienti sono: – Carriere separate: i magistrati saranno divisi in due ordini, giudicante e requirente, con percorsi distinti e senza possibilità di interscambio, salvo eccezioni limitate. – Doppio CSM: nasceranno due organi di autogoverno – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. – Metodo del sorteggio: un terzo dei componenti dei due CSM sarà selezionato tramite sorteggio da liste di professori di diritto e avvocati con oltre 15 anni di attività; i restanti due terzi saranno estratti tra magistrati giudicanti e requirenti. – Funzioni del nuovo CSM: gestione di assunzioni, trasferimenti e valutazioni professionali. La competenza disciplinare sarà invece affidata a un nuovo organismo. – Introduzione nuovo organo denominata Alta Corte Disciplinare: composta da 15 membri (magistrati, avvocati e professori di diritto), avrà il compito di giudicare sulle condotte disciplinari dei magistrati. Una riforma costituzionale della giustizia a colpi di “maggioranza” Dal punto di vista formale il percorso di approvazione della legge costituzionale di riforma della magistratura è stato sostanzialmente corretto, anche se va segnalata come un’anomalia il fatto che la proposta sia venuta dal governo, anziché dal Parlamento, e che nemmeno una virgola di tale proposta sia stata cambiata nel corso del dibattito parlamentare, che dunque è risultato sostanzialmente inutile. L’anomalia consiste in ciò: poiché la Costituzione contiene le regole che disciplinano le basi del vivere comune, la sua modifica dovrebbe essere discussa 7dall’organo che rappresenta l’insieme del popolo italiano, il Parlamento, e non decisa dal governo che è espressione solo di una parte. Purtroppo, è stata ignorata la saggezza con cui statisti come Calamandrei o De Gasperi, solo per fare due nomi, invitavano con le parole e con i fatti a far sì che il governo non interferisse nelle vicende costituzionali. Oltretutto, oggi la parte governativa, che pure gode dell’appoggio della maggioranza assoluta dei parlamentari in entrambe le Camere, non è tale in forza della maggioranza dei voti espressi dagli elettori. Per essere più precisi, a causa della legge elettorale, l’attuale maggioranza ha il 59% dei seggi alla Camera e il 56% dei seggi al Senato. Ma alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 aveva ottenuto, nel suo complesso, il 44% dei voti, corrispondenti grosso modo a 12 milioni di votanti, a fronte di 14 milioni di voti per l’opposizione e circa 17 milioni di astenuti. In parole povere, un governo che rappresenta meno del 23% degli elettori, ha cambiato la Costituzione a colpi di maggioranza e lo ha fatto tramite di un disegno di legge presentato non dal Parlamento, ma dalla presidente del Consiglio. Se dal punto formale il procedimento è legittimo, dal punto di vista sostanziale una minoranza ha imposto uno stravolgimento costituzionale. Una riforma ispirata alla “separazione delle carriere” del Piano di Rinascita Democratica di Licio Gelli, “venerabile” della P2  Nel 1994, l’attuale Ministro Carlo Nordio firmava un appello per difendere l’indipendenza della magistratura, diceva no alla separazione delle carriere, sì all’unicità della giurisdizione come garanzia di giustizia eguale per tutti. Oggi, da ministro della Giustizia, firma la riforma che introduce proprio quella separazione. Il suo è un cambio di idea, ma anche un cambio di fronte. La sua “riforma” non è né tecnica né tantomeno neutrale, ma l’attuazione strategico-politica di un progetto eversivo, partorito oltre 40 anni fa nelle stanze opache della Loggia P2. Nel Piano della P2 c’erano tutti gli ingredienti: indebolire il Parlamento, addomesticare la stampa, normalizzare i sindacati, sottomettere la magistratura al controllo governativo. Una contraddizione in termine anche solo pensare che un piano politico scritto da massoni aspiranti golpisti nel 1977 possa essere il moto regolativo di una riforma costituzionale della magistratura di un governo di un Paese, come l’Italia, che si presuppone essere una democrazia. In realtà sembra proprio così. Il Piano di Rinascita Democratica – rinvenuto il 4 luglio 1981 in un doppiofondo della valigia di Maria Grazia Gelli, figlia di Licio Gelli, scritto nel lontano 1977 – è il documento di carattere politico in cui Gelli e la P2 esplicitano gli interventi che vorrebbero fare su ogni parte della Costituzione dopo un eventuale colpo di Stato militare contro la Repubblica italiana. Sebbene si autodefinisca “democratico”, nulla ha di democratico e, tra gli obiettivi a medio e lungo termine, vengono citati i suggerimenti sull’ordinamento giudiziario, tra cui compare la separazione delle carriere. A pagina 3 si legge: ” Provvedimenti istituzionali a1) Ordinamento giudiziario I. Unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione – articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici); Riforma dell’ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile”.  Separare per comandare: come se Gelli fosse ancora vivo oggi, a dettare l’agenda. La separazione delle carriere e dei Csm ritorna nel programma elettorale di Forza Italia del 2001 (partito fondato dal piduista Silvio Berlusconi), del 2006 e del 2008 (Pdl), nella controriforma della giustizia Alfano del 2009, nel governo guidato da Giorgia Meloni. Affermava Licio Gelli nel 1981: “Il punto fondamentale è il controllo del potere esecutivo sulla magistratura da raggiugere con la separazione delle carriere”. La riforma del Ministro Nordio sembra proprio realizzare il sogno del massone golpista Licio Gelli. Chi giura di servire la giustizia non può servire un altro padrone: il progetto piduista della restaurazione dell’autorità va a scapito delle libertà. Quella libertà che la Costituzione ha costruito con le cicatrici del fascismo, ora viene erosa articolo dopo articolo. In nome della sicurezza, della rapidità, della guerra alle “toghe rosse”. Un copione vecchio, scritto nei sotterranei dell’eversione, e oggi messo in scena da un governo post-fascista. La separazione delle carriere è l’atto finale di una strategia golpista. La classe politica di oggi non sopporta più i magistrati che indagano sul potere. E allora li divide, li isola, li rende dipendenti con la scusa del contrasto alla politicizzazione della magistratura. Oggi, con la scusa dell’efficienza, della meritocrazia, della “fine delle correnti”, si tagliano i nervi alla magistratura. La magistratura – come voluto prima da Gelli, poi dai tentativi della destra berlusconiana e in seguito da Nordio – deve diventare impotente, addomesticata, prona (ovviamente con i potenti). Un giudice senza un Pm libero è un giudice zoppo; mentre Pm sotto gerarchia politica è un Pm asservito. Questa è la verità. E il cittadino, che già non è uguale davanti alla legge, è più esposto davanti al potere. Nordio è la persona perfetta per presentare questa riforma: non è un ministro qualsiasi il volto rassicurante di una controriforma autoritaria. Chi meglio di un ex magistrato – che critica ferocemente i colleghi – può scardinare la magistratura? Chi meglio di un uomo che ha indossato la toga per decenni per toglierla, sputarci sopra e consegnarla al potere politico? Il suo mantra – “rendere la magistratura indipendente da se stessa” – è la formula perfetta per consegnarla all’esecutivo: una colonizzazione istituzionale e un’interferenza sistematica dell’esecutivo nel potere giudiziario. Obiettivo della riforma non è la separazione delle carriere, ma indebolire la magistratura La riforma è stata divulgata come separazione delle carriere in sè, ma questo è non il suo obiettivo principale. In Italia, come ricordava il professor Barbero – in un video vergognosamente censurato da META – la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) è già esistente. Sebbene il concorso in magistratura è unico, è pur vero che una volta vinto il concorso, dopo un periodo di formazione comune, i giovani magistrati devono scegliere se svolgere la funzione di giudice o di PM; potranno poi chiedere al CSM di cambiare ruolo, ma per una sola volta, nei primi 9 anni di lavoro, e alla stringente condizione di cambiare distretto di Corte d’Appello (cioè, regione), in modo da non ritrovarsi coinvolti nei medesimi giudizi con il loro precedenti colleghi. Ciò fa sì che i passaggi da un ruolo all’altro siano appena una quarantina all’anno, su un totale di circa 9.000 magistrati. Ed è davvero ingenuo pensare che si possa cambiare la Costituzione per impedire a 40 persone all’anno di passare da una funzione all’altra, tanto più che, come segnalato dalla Corte Costituzionale, a eliminare tale possibilità sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria. La proposta di riforma costituzionale della giustizia di Nordio implica la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ovvero che non siano più colleghi tra loro: che i concorsi d’accesso alla professione siano separati e che nessun collegamento possa esservi tra un ruolo e l’altro. Stiamo parlando di un’assurdità in termine logici: una persona studia 6 anni giurisprudenza e, pur avendo la possibilità di provare l’esperienza sia come PM sia come giudici – in quanto i percorsi di studi rimangono uguali – non potrebbero più farlo. Se fosse una riforma seria con fondamenta solide, Nordio dovrebbe avere la decenza almeno di spiegare il senso e infine spingere per una riforma delle facoltà di giurisprudenza, pensando percorsi di studi diversi per giudici e PM. Ma questo non solo è illogico e ulteriormente assurdo, ma francamente stupido essendo che la giurisprudenza è una materia unica: chiunque viene formato in tale settore, scegli per forza ed inevitabilmente il suo percorso, pur sapendo come funziona l’intera macchina giudiziaria. L’obiettivo principale della riforma costituzionale di Nordio è bene altro. L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha denuncia il rischio di “indebolimento dell’indipendenza della magistratura”, sostenendo che la riforma possa isolare i pubblici ministeri e aumentare l’influenza della politica sull’organo di autogoverno. Per la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati: “La riforma costituzionale approvata oggi toglierà garanzie ai cittadini, questa è la nostra principale preoccupazione. Ed è chiaro che l’intento di questa riforma sia quello di avere una magistratura addomesticata e subalterna, che rinunci al proprio compito di controllo di legalità”.  “Giovanni (Falcone, ndr) era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero” – ha dichiarato Alfredo Morvillo, cognato di Giovanni Falcone. Se Falcone e Borsellino fossero vivi, caro Ministro Nordio, oggi denuncerebbero il nuovo Piano. Il ridimensionamento dell’indipendenza del potere giudiziario attuata mediante l’indebolimento della magistratura, divisa in due corpi separati e gestita da due Consigli superiori ridotti a organi meramente burocratici, è un cambiamento di assetto giudiziario. La modifica della disciplina costituzionale della magistratura non accelera il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia, non rende la giurisdizione più efficiente, né più resistente nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini a fronte dei possibili abusi di poteri pubblici o privati. In conclusione, siamo in presenza di un mutamento istituzionale profondo, una vera “riforma epocale” che concorre con altre riforme a demolire i tratti salienti dell’ordinamento repubblicano cancellando i lasciti della resistenza. Il sogno di Licio Gelli si potrebbe avverare da un momento all’altro. In un periodo in cui già fatichiamo a guardare al nostro Paese come democrazia – ma piuttosto come una post-democrazia che pur mantenendo gli aspetti formali viene spogliata dei suoi aspetti sostanziali – è fondamentale fare argine contro le continue derive autoritarie in nome dei valori della nostra Costituzione antifascista e contro ogni sopruso.   Per informazioni per il NO alla Riforma costituzionale della giustizia: Separazione carriere e nuovo Csm. Cosa prevede la riforma costituzionale – Opuscolo ANM Vademecum per il No alla riforma della magistratura PICCOLO VADEMECUM SULLA LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE» 25 DOMANDE & RISPOSTE REFERENDUM COSTITUZIONALE 2026 – opuscolo ANPI Lorenzo Poli
January 29, 2026
Pressenza