Ordinata alla Questura di Campobasso la formalizzazione della richiesta di asilo: il richiedente è in attesa da un anno
Il Tribunale di Campobasso – Sezione Protezione Internazionale – ha accolto un
ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da un richiedente che aveva
manifestato la volontà di chiedere asilo il 28 gennaio 2025, senza riuscire a
ottenere la verbalizzazione/formalizzazione nei tempi previsti, nonostante
convocazioni dilazionate e, soprattutto, un secondo appuntamento “solo verbale”
poi non andato a buon fine per l’assenza di una “prenotazione scritta”
(requisito non previsto da alcuna disposizione).
Il primo passaggio di rilievo è processuale: l’Amministrazione resistente aveva
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice
amministrativo. Il Tribunale respinge l’eccezione con una motivazione che si
colloca nel solco di precedenti ormai consolidati. La domanda cautelare,
infatti, non investe la (mancata) valutazione della protezione in sé né pretende
di sindacare scelte organizzative discrezionali della P.A. ancora non
esercitate; mira, piuttosto, a verificare la lesione di un diritto soggettivo
del richiedente a formalizzare la domanda, con le garanzie e gli effetti legali
che l’ordinamento collega a quel momento. In questo senso l’ordinanza richiama
espressamente la giurisprudenza di merito (Trib. Bologna, Sez. Protezione
Internazionale, ord. 18 gennaio 2023, resa nel R.G. n. 14331/2022), che aveva
già chiarito come, in simili controversie, si chieda al giudice non di
“governare” l’amministrazione, ma di accertare e rimuovere la lesione di una
posizione soggettiva piena.
Sul merito, la decisione valorizza in modo lineare il dato normativo. Richiama
l’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008, nella parte in cui stabilisce che il
verbale è redatto “entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della
volontà” (con possibile proroga di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande conseguente ad arrivi consistenti e ravvicinati), e
collega tale scansione al sistema dell’accoglienza e del titolo di soggiorno: ai
sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015, la ricevuta rilasciata
contestualmente alla verbalizzazione “costituisce permesso di soggiorno
provvisorio”.
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ritiene integrato il
fumus boni iuris perché il ritardo tra la manifestazione di volontà (28 gennaio
2025) e il primo appuntamento fissato per la verbalizzazione (11 aprile 2025) è
macroscopico e, nel fascicolo, non risulta giustificato da un “elevato numero di
domande” tale da legittimare la proroga; inoltre, la successiva mancata
formalizzazione per assenza di “prenotazione scritta” è ricondotta a motivazioni
estranee alla normativa di riferimento, tanto più se è la stessa Amministrazione
ad aver differito l’appuntamento.
Quanto al periculum in mora, l’ordinanza specifica che senza formalizzazione non
si avvia l’iter amministrativo e, soprattutto, non si ottiene quel documento che
l’ordinamento qualifica come titolo di soggiorno provvisorio, con tutte le
ricadute che ne conseguono in termini di accesso effettivo ai diritti connessi
alla condizione di richiedente (in primis, la regolarità del soggiorno).
Il Tribunale ordina alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente e
senza dilazione alla formalizzazione della domanda e, conseguentemente, al
rilascio del permesso provvisorio per richiesta asilo. Rigettata invece la
domanda risarcitoria, ritenuta estranea alla tutela cautelare e, se del caso,
rinviata alla sede di merito.
La formalizzazione non è quindi un “favore” organizzativo né una fase
liberamente procrastinabile; è un adempimento dovuto entro termini
legislativamente scanditi, perché da quel momento discendono effetti giuridici
immediati, primo fra tutti il titolo di soggiorno provvisorio. Da qui,
coerentemente, la tutela urgente: quando la P.A. dilaziona o frappone requisiti
informali (come la “prenotazione scritta” non prevista), la compressione del
diritto si traduce in un pregiudizio attuale che giustifica l’intervento ex art.
700 c.p.c. senza attendere i tempi del merito.
Tribunale di Campobasso, ordinanza del 5 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.