L’Egitto non è un Paese sicuro: applicata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata – accerta l’effetto sospensivo
automatico del ricorso presentato da un cittadino egiziano all’esito di
decisione negativa adottata nei suoi confronti con procedura accelerata, in
quanto proveniente a un paese inserito nella lista dei cd paesi di origine
sicuri.
Uniformandosi alla decisione 01.08.2025 della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea – cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24, il Tribunale di Venezia
conferma che, a legislazione vigente, gli artt. 36, 37 e 46 paragrafo 3 della
Direttiva 2013/32 non consentono la designazione di paese sicuro di uno stato
terzo che non rispetti le condizioni sostanziali di sicurezza anche solo per
determinate categorie di persone.
Semplicemente impressionante è l’elenco delle categorie di persone che in
Egitto, secondo il Tribunale di Venezia, e all’esito dell’esame di plurime fonti
COI, sono invece vittime di persecuzione:
attivisti e membri di partiti di opposizione o di movimenti politici contrari al
governo; giornalisti; minoranze religiose come Baha’i, Testimoni di Geova e
Cristiani Copti; appartenenti alla minoranza LQBTQI e finanche le donne nel loro
insieme, in quanto vittime di discriminazione economica e sociale.
Il Tribunale denuncia inoltre la pratica sistematica della tortura e di
trattamenti inumani e degradanti come metodi di coercizione per ottenere
informazioni, o anche solo per reprimere il dissenso politico; la pratica di
arresti e detenzioni arbitrari, l’esistenza di tribunali speciali avanti ai
quali i diritti difensivi degli indagati non sono garantiti, e poi ancora la
sottoposizione dei detenuti ad abusi fisici, il sovraffollamento carcerario, il
mancato rispetto di standard igienici minimi nei luoghi di detenzione, il
rifiuto di cure mediche e la pratica della tortura sui detenuti. Da ultimo il
Tribunale denunci anche la detenzione arbitraria ed il respingimento dei
richiedenti asilo, in particolare di quelli di origine sudanese.
Concludendo la sua disamina della situazione interna del paese il Tribunale
afferma di ritenere che in Egitto siano tutt’ora presenti persecuzioni quali
definite dall’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE ovvero tortura e altre forme di
pena o trattamento disumano o degradante, secondo i criteri indicati
nell’allegato 1 Dir. 2013/32/UE.
Si tratta di una decisione che, quantomeno sino all’entrata in vigore del Nuovo
patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, prevista per giugno 2026, consente di
escludere la legittimità dell’applicazione delle procedure accelerate ai
cittadini egiziani, e nel contempo conferma tutte le perplessità sui criteri per
l’individuazione dei Paesi Sicuri adottati dal Consiglio Europeo lo scorso 8
dicembre, e che ribadiscono la presunzione di sicurezza del paese nordafricano.
Tribunale di Venezia, decreto dell’8 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Francesco Tartini per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata