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Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna. qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
carteinregola
Revisione codice dei beni culturali e del paesaggio, le osservazioni di Carteinregola alla Commissione parlamentare
L’Associazione Carteinregola, con  Anna Maria Bianchi e Daniela Rizzo, è stata  audita dalla  Commissione Ambiente della Camera il 4 febbraio 2026  sulla PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42[i], in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Pubblichiamo le Osservazioni di Carteinregola inviate alla Commissione. * Vai alla registrazione dell’intervento in Commissione Revisione codice dei beni culturali e del paesaggio – (Audizione Carteinregola a 27’30” da inizio, audizione Ass. Bianchi Bandinelli a 18’55” ) * Vai al Testo della Proposta di legge N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica * Vai al sito della Camera – Lavori preparatori dell’Atto Camera 2606 con tutti i materiali * Vedi anche Tutela del Paesaggio – proposte di legge 2022- 2026 cronologia e materiali PROPOSTA DI LEGGE N. 2606 DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN MATERIA DI PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA OSSERVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE  CARTEINREGOLA Ringraziamo la Commissione per l’opportunità di intervenire nell’ambito dell’esame della Proposta di legge N. 2606 in discussione[ii], sperando che il contributo di Carteinregola possa offrire lo spunto per una riflessione tecnica e costruttiva delle criticità del testo in esame. Va premesso che ogni volta che si interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, si interviene su un pilastro dell’ordinamento, su un testo che il mondo ci riconosce come uno dei più avanzati, frutto di una tradizione giuridica e culturale che ha fatto dell’Italia un riferimento internazionale. È quindi essenziale farlo con prudenza, con consapevolezza e soprattutto con una visione chiara degli effetti che le modifiche produrranno sul territorio. Già lo scorso anno l’Associazione Carteinregola, con il  contributo scritto sul Disegno di Legge N. 1372 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica aveva inviatoalle Commissioni riunite 7ª e 8ª del Senato il 17 aprile 2025[iii] aveva espresso la propria contrarietà al DL 1372 in discussione, che intendeva “rivedere”  il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Con la proposta di legge C. 2606 (già S. 1372, approvata dal Senato il 17 settembre 2025) attualmente in esame, si intendono modificare alcuni articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) intervenendo, in particolare, sulle procedure di autorizzazione paesaggistica. A distanza di poco meno di due anni ci ritroviamo a esaminare una Proposta  che, seppure formalmente migliorata, ripropone  molte delle incongruenze e criticità già segnalate da più Associazioni, da altre Istituzioni e da tecnici di fama internazionale, che continuano a destare non poche preoccupazioni. In particolare si ripropone ancora una volta il ridimensionamento  del Codice, sia con un allentamento  delle regole, sia con un depotenziamento delle istituzioni deputate a esprimere i pareri vincolanti sui progetti di trasformazione. Una tendenza  che riscontriamo da anni a più livelli istituzionali nelle proposte normative  riguardanti il rapporto tra governo del territorio o esigenze economiche e produttive  e la  tutela del paesaggio, ne è un esempio particolarmente emblematico la Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171) approvata nell’agosto scorso dal Consiglio della Regione Lazio[iv]. Il rischio è sottomettere – “coordinare” –  il Codice dei Beni culturali e Del Paesaggio  ad altri strumenti di pianificazione territoriale a cui  il Codice  è sovraordinato.  Del resto il tema è ben evidenziato anche  dalla Scheda di lettura del Servizio studi di Camera e Senato del 31 ottobre 2025[v]: “Sotto altro profilo, vi è uno stretto rapporto gerarchico tra la pianificazione paesaggistica e gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Il Codice dei beni culturali (art. 145, comma 3) sancisce espressamente il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle dei piani urbanistici ed ogni altro piano territoriale (inclusi piani di settore, piani delle aree protette, etc.). La Corte costituzionale ha più volte dato attuazione a questo principio, dichiarando incostituzionali leggi regionali che violavano le prescrizioni dei piani paesaggistici o ne attenuavano la forza vincolante (da ultimo sent. n. 261/2021). Entriamo dunque nel merito degli articoli della Proposta in esame, riservando alle conclusioni alcune considerazioni generali di pari rilievo. – L’impostazione dell’art. 1 – secondo cui la tutela del Patrimonio culturale dovrebbe essere “contemperata” con la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – non risulta condivisibile. La semplificazione vera non si ottiene modificando il Codice, che rappresenta un impianto normativo solido e riconosciuto a livello internazionale, né indebolendo la tutela, ma attuando le norme che il Codice già prevede, attraverso la piena realizzazione della pianificazione paesaggistica, a oggi l’unico strumento che consente di governare il territorio con una visione condivisa. È proprio la mancata conclusione della pianificazione in molte regioni italiane il vero nodo irrisolto. – Ci si deve soffermare sul tema del silenzio-assenso, riproposto nella Proposta in esame all’art. 2  comma 2, lett. a)[vi]: la già citata Scheda di lettura del Servizio studi di Camera e Senato del 31 ottobre 2025 ha chiarito come la Corte Costituzionale abbia “dichiarato costituzionalmente illegittime leggi regionali che avevano introdotto forme di silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, restando escluso l’assenso finale tacito e dovendo semmai l’inerzia essere ovviata tramite poteri sostitutivi, in linea con l’art. 146, comma 10, del codice (da ultimo sent. n. 160/2021)”. La Corte ha dichiarato illegittime le norme regionali che lo avevano introdotto, perché la tutela del paesaggio – qualificata come “interesse sensibile” – richiede un atto espresso, motivato e fondato su competenze tecniche e non può essere affidata a un automatismo procedurale. Peraltro, l’ordinamento già prevede strumenti per superare l’inerzia amministrativa, come i poteri sostitutivi da parte del superiore Ministero. Estendere ulteriormente il silenzio-assenso non porterebbe benefici reali, ma aumenterebbe i rischi per il territorio. – L’art. 2, comma 2 lett. c) prevede l’esclusione del parere delle Soprintendenze per interventi classificati come “di lieve entità” e che tali interventi “competano esclusivamente agli enti territoriali”, seppure “previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano di cui all’articolo 143 del codice”. Innanzitutto va rilevato che, a differenza della Proposta N. 1372 , che si riferivaagli interventi elencati nell’allegato “A”al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la Proposta in esame  rimanda all’ elencodell’Allegato Bdi tale regolamento[vii],che contiene interventi per molti aspetti assai più impattanti sul territorio e sul Paesaggio, interventi che devono a nostro avviso essere sottoposti al parere delle Soprintendenze.  A titolo di esempio si citano alcuni interventi compresi nel citato Allegato B Interventidi lieve entità  soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato: – Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria; –interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente; –realizzazione di autorimesse….compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe; –realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente; – realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; – posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne – interventi sulle coperture… comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti… modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca… realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili; modifiche ai tetti e alle coperture anche nei centri storici sono già state introdotte dalla citata Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171). Gli esempisopra riportati, minima parte di un elenco ben più lungo, tra l’altro sono anche direttamente connessi con la tutela archeologica del territorio, che verrebbe definitivamente compromessa se non esaminata preventivamente dalle Soprintendenze competenti. Per non parlare di tutte le opere previste nel sopracitato Allegato B che, se non sottoposte alla preventiva valutazione delle Soprintendenze, potrebbero avere un impatto devastante sull’architettura degli edifici storici, urbani e rurali, a oggi vanto identitario dei nostri territori e testimonianza materiale di una storia che non può essere compressa entro logiche di mera efficienza amministrativa. L’inserimento di interventi invasivi, standardizzati e privi di un’adeguata valutazione paesaggistica rischia infatti di compromettere non solo la qualità architettonica dei singoli manufatti, ma l’equilibrio complessivo dei contesti in cui essi si inseriscono: borghi, centri storici, paesaggi agrari, insediamenti rurali stratificati nei secoli. Ma più in generale occorre rilevare che la valutazione dell’impatto di  un intervento sul territorio non può essere definita in astratto: essa va analizzata caso per caso da tecnici che conoscano la storia, le specificità e le fragilità di quel contesto territoriale. Un’opera apparentemente minima può avere un impatto enorme in un contesto fragile: un terrazzamento storico, un’area archeologica non ancora indagata, un tratto costiero vulnerabile, un paesaggio agrario tradizionale. Proprio per questo, l’esecuzione di lavori classificati “di lieve entità” senza un preventivo esame della Soprintendenza rischia non solo di coinvolgere aree con rilevanti incidenze paesaggistiche, che richiedono invece un’attenta verifica e adeguate misure di tutela, ma soprattutto rischiano di produrre effetti contrari alla finalità di salvaguardia del paesaggio. Inoltre è da evidenziare che gli interventi di lieve entità già oggi godono di procedure semplificate, non c’è dunque alcun bisogno di eliminarne la verifica tecnica. Quanto alla delega di  tale funzione  agli enti locali, va rilevato che in moltissimi  casi i Comuni non hanno le competenze e/o il personale per poter fare valutazioni adeguate, e oltretutto c’è il rischio che possano essere maggiormente orientati a favorire le ristrutturazioni edilizie e l’espansione urbanistica del proprio territorio  piuttosto che a garantirne una tutela rigorosa e imparziale. – Le stesse osservazioni valgono per l’art. 2, comma 2 lett. f) che riguarda  “il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo” poiché anche in questo caso la norma sembra presupporre che la ripetitività o la stagionalità dell’intervento ne garantiscano automaticamente la compatibilità paesaggistica. È un presupposto fragile: molte attività stagionali, se reiterate nel tempo, producono trasformazioni significative, sia per accumulo di impatti, sia per la progressiva alterazione delle percezioni visive, dell’uso dei suoli e della fruizione dei luoghi. Un esempio su tutti, che non ha bisogno di commenti puntuali: gli stabilimenti balneari che ricadono in aree di interesse archeologico e paesaggistico sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio! – Non meno critica è la previsione dell’articolo 2, comma 2 lett d), che attribuisce alla Direzione Generale la competenza sulle autorizzazioni relative alle “infrastrutture strategiche”. La tutela paesaggistica è una funzione tecnica e specialistica che non può essere modulata in base alla dimensione dell’opera né sottratta alle Soprintendenze, le quali devono rimanere parte integrante del procedimento. L’accentramento presso il Ministero introduce, inoltre, un margine di valutazione politico‑discrezionale non supportata da una conoscenza specifica dei luoghi, incompatibile con la natura imparziale e tecnica della tutela, rischiando di comprometterne l’autonomia e la credibilità. – Anche nei casi previsti al comma 2 lett. e) si parla di interventi per la prevenzione dei rischi, che per la loro natura non possono che essere valutati caso per caso, così come le possibilità di ripristino di infrastrutture danneggiate, mentre si prefigura la possibilità di  “individuare le tipologie di intervento di prevenzione e di ripristino” alle quali applicare “una specifica disciplina procedimentale semplificata”, cioè modalità di intervento da utilizzare in ogni situazione,  che quindi superano – o aggirano – le normali procedure di intervento,  adottate proprio a tutela di quella “natura storica, architettonica o paesaggistica” che a parole si vorrebbe preservare – “ove possibile” – “nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione”. – Quanto all’art. 2, comma 2 lett.  g), che prevede “nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l’aggiornamento periodico e l’effettiva attuazione dei piani paesaggistici…”, si tratta di un punto ampiamente condivisibile, poiché quando una Regione non provvede alla redazione o all’adeguamento del piano paesaggistico, si crea una situazione di vuoto che mette a rischio la salvaguardia dei valori identitari del territorio e genera incertezza amministrativa, contenzioso e disparità di trattamento tra cittadini. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli artt. 135 e 156, stabilisce l’obbligo per le Regioni di redigere il piano paesaggistico insieme al Ministero della Cultura e prevede, in caso di inerzia, l’attivazione graduale dei poteri sostitutivi da parte del Ministero con l’obiettivo di non esporre i territori a pressioni trasformative incontrollate e di non indebolire la capacità delle amministrazioni locali di operare scelte coerenti che potrebbero, altrimenti,  compromettere la qualità dello sviluppo del territorio stesso. La Corte costituzionale ha ribadito più volte (con sentenze n. 182/2006, n. 367/2007, n. 235/2010 e n. 66/2018) che, quando la Regione non adempie ai propri obblighi, lo Stato può intervenire in via sostitutiva, senza operare una compressione dell’autonomia regionale ma assicurando l’effettività della tutela paesaggistica, qualificata dalla Corte come “valore primario e assoluto” (sent. n. 367/2007). Le norme, dunque, già esistono, basterebbe solo pretenderne il rispetto! – Con il comma 5 dell’art. 2 e con l’Art. 3 è demandato  alle possibilità del  Governo, “nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo”  di “adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti e  di provvedere alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice dei Beni culturali e del paesaggio e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi” Quindi “il coordinamento  normativo” più volte citato  assumerà poi la forma che deciderà di dare il Governo al Codice dei beni culturali, con modifiche che possono cambiarne profondamente la natura di norma sovraordinata a tutte le altre.  In conclusione, una considerazione di carattere più generale. Ancora una volta si tende a individuare nelle Soprintendenze il principale ostacolo alla crescita del territorio e allo sviluppo economico del Paese, proseguendo, dunque, in una narrazione scorretta e fuorviante. Le Soprintendenze sono le sole istituzioni chiamate, per mandato costituzionale, a tutelare il Paesaggio e il Patrimonio storico della Nazione. Esse rappresentano l’ultimo presidio a difesa di un territorio sempre più vulnerabile e, grazie al lavoro quotidiano dei loro tecnici – spesso svolto in condizioni estremamente difficili,  con organici ridotti e carichi amministrativi crescenti – riescono a conciliare le legittime esigenze di sviluppo con l’altrettanto imprescindibile salvaguardia del patrimonio che la Storia ha consegnato alla collettività. Le continue aggressioni al paesaggio degli ultimi decenni dimostrano come la tutela territoriale sia stata progressivamente subordinata a logiche urbanistiche e di investimenti produttivi, nonostante l’esistenza di un Codice che il mondo intero riconosce come modello avanzato di protezione: non è un caso che i tecnici delle Soprintendenze siano spesso chiamati a formare colleghi di Paesi meno dotati di strumenti normativi altrettanto efficaci. Va inoltre ricordato che molte delle più importanti scoperte archeologiche recenti, di straordinario valore storico, sono state possibili proprio grazie all’applicazione rigorosa delle norme del Codice, dall’archeologia preventiva agli scavi mirati di tutela: tali scoperte, oltre ad arricchire l’identità e  il patrimonio collettivo della Nazione,  costituiscono oggi uno dei principali attrattori turistici del Paese, un asset economico strategico che verrebbe messo a rischio da un indebolimento dell’azione di tutela che ne è all’origine. Le modifiche prospettate al Codice dei beni culturali e del paesaggio rischiano di compromettere profondamente la tradizione italiana di tutela che le Soprintendenze continuano a garantire con responsabilità e competenza, nonostante la cronica carenza di personale e l’aumento costante degli adempimenti amministrativi:  se davvero si vuole semplificare, occorre intervenire su questi adempimenti, rendendo le procedure più snelle e meno onerose, non indebolendo gli strumenti di tutela. Per tutte queste ragioni, l’Associazione esprime piena contrarietà a revisioni del Codice che non siano orientate a rafforzare – e non a ridurre – l’efficacia della tutela e della gestione del patrimonio culturale, in attuazione dell’articolo 9 della nostra Costituzione. Daniela Rizzo Anna Maria Bianchi Associazione Carteinregola Nella foto Daniela Rizzo durante l’audizione -------------------------------------------------------------------------------- 10 febbraio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [i] Vedi DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004. Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana “41”. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 03/12/2025) (GU n.45 del 24-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 28) [ii] Vedi La Proposta di Legge che vuole modificare il Codice dei Beni culturali (riducendo le tutele paesaggistiche) Il testo proposta di legge N. 2606 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica firmata da senatori della Lega e già approvato dal Senato il 17 settembre 2025. (vai all’articolo) [iii] Vedi DDL Paesaggio, le Osservazioni di Carteinregola 17 aprile 2025 > DDL Paesaggio, le Osservazioni di Carteinregola [iv] Vedi La Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171) > La Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171) [v]  vedi scheda di lettura 31 10 25  https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/02/scheda-di-lettura-delega-revisione-codice-dei-beni-culturali-31-10-2025.pdf [vi]Art. 2 comma 2 lett a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il coordinamento normativo con la legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento al silenzio assenso nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall’articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990]; [vii] ’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (17G00042)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2017 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/07/2021) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31:a Allegato B  (di cui all’art. 3, comma 1) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario; B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili; B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti; B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; ((B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie dell’installazione delle stesse all’interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l’altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell’allegato A, o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione)); B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo; B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice; B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale; B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe; B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc; B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali; B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente; B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne; B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete; B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione; B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare; B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico; B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua; B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati; B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq; B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree; B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura; B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale; B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale; B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine; B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice; B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
February 10, 2026
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