Rigo-Montella: «Per la Procura di Genova la società civile in Palestina non esiste»
Trascorse alcune settimane dopo l’inchiesta contro le attività in solidarietà
alla Palestina, abbiamo intervistato due giuriste, Enrica Rigo, della Clinica
Legale Migrazioni di Roma Tre, e Tatiana Montella, del Legal Team della
delegazione italiana Global Sumud Flotilla, per comprendere assieme a loro la
portata e il significato dell’azione della magistratura.
L’inchiesta della procura di Genova contro l’Associazione Palestinesi in Italia
ha visto l’utilizzo di informative provenienti direttamente dal governo
israeliano, incluse informative dei servizi segreti e delle forze armate. È un
fatto ricorrente nell’ambito di questo tipo di iniziative giudiziarie? Che
conseguenze può avere sul rispetto delle garanzie processuali l’uso di
informazioni raccolte o trasmesse da un governo come quello israeliano?
Purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni, diverse
inchieste penali in Italia, soprattutto quelle che coinvolgono movimenti
politici, attivismo internazionale o accuse legate al “terrorismo”, hanno fatto
affidamento su fonti estere, spesso provenienti da servizi di intelligence di
Paesi con cui l’Italia collabora in materia di sicurezza. Il caso genovese
rientra in questa prassi: qui, le indagini si basano in parte su documenti
forniti direttamente dal governo israeliano, inclusi rapporti dei suoi servizi
segreti e delle forze armate. Questa pratica solleva quanto meno due ordini di
problemi strettamente intrecciati.
Il primo è di natura politica. Israele non è un osservatore neutrale: è una
parte diretta nel conflitto israelo-palestinese, con un interesse strategico ben
preciso nel definire come “terroristiche” anche organizzazioni che svolgono
attività del tutto legittime.
Il secondo problema è squisitamente processuale. Le informative dei servizi
segreti sono spesso anonime, prive di indicazioni sulle fonti primarie e non
verificabili. Ciò rende impossibile per la difesa esercitare il diritto al
contraddittorio, principio fondamentale del giusto processo, garantito dalla
Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Se un’accusa si fonda su prove che l’indagato non può conoscere, contestare né
verificare, il processo perde ogni carattere di equità
A ciò si aggiunge un ulteriore rischio: l’allineamento completamente acritico a
narrazioni politiche esterne. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più
volte ribadito che gli Stati non possono fare uso, in sede penale, di
informazioni ottenute da governi coinvolti in conflitti o da sistemi che non
rispettano gli standard democratici, soprattutto se tali informazioni sono state
raccolte senza garanzie procedurali. L’uso di informative provenienti da un
attore direttamente coinvolto in un conflitto armato – per giunta senza
trasparenza né possibilità di verifica – non solo svuota di senso il diritto al
contraddittorio, ma legittima una deriva autoritaria del diritto penale: quella
per cui le idee scomode vengono neutralizzate non nel dibattito pubblico, ma
nelle aule di tribunale, con la complicità silenziosa di un sistema che confonde
sicurezza con repressione.
Da quello che avete potuto comprendere, cosa differenzia l’inchiesta attuale da
quelle che precedentemente avevano coinvolto le associazioni di solidarietà
operanti in Palestina?
L’ordinanza del 26 dicembre si basa su una diversa interpretazione di un quadro
che era già stato oggetto di precedenti valutazione da parte dell’ufficio del
Giudice per le indagini preliminari di Genova che, nel 2006, aveva rigettato la
richiesta di misure cautelari. A fare la differenza rispetto a precedenti
indagini, più che il quadro indiziario nuovo, è soprattutto la diversa
valutazione di contesto delle ipotesi accusatorie. Molte analisi che sono
circolate sulla stampa e sui social hanno messo in evidenza questo aspetto,
anche in maniera efficace (penso ai post di Lorenzo D’Agostino). Per arrivare
alle stesse conclusioni basterebbe però leggere i passaggi chiave
dell’ordinanza; possibilmente, senza farsi prendere dal panico morale che
generano le accuse di terrorismo.
Sulla questione del finanziamento alle organizzazioni terroristiche, in
particolare, non viene contestato che i fondi raccolti siano stati deviati da
attività caritatevoli per finanziare, invece, attività direttamente connesse ad
attentati o attacchi terroristici, bensì viene letto diversamente il ruolo che
svolgono le associazioni caritatevoli. Per giustificare questo slittamento
nell’interpretare i fatti, la giudice richiama una sentenza di una corte di
appello statunitense del 2011 (Circuito del Texas, Louisiana e Mississippi)
secondo la quale, seppure le organizzazioni caritatevoli svolgano legittime
funzioni di supporto ai civili, vengono considerate funzionali agli obiettivi di
Hamas «facendone crescere la popolarità tra i palestinesi e assicurando loro una
risorsa di finanziamento». In un altro passaggio, si legge che l’ala sociale è
cruciale poiché aiuta Hamas «a conquistare i cuori e le menti dei palestinesi
mentre promuove il suo programma anti-Israele indottrinando la popolazione nella
sua ideologia».
Sospendendo il giudizio sui toni stereotipati e orientalisti di simili
affermazioni, è evidente che l’ordinanza riconosce la natura complessa di Hamas.
Da qui a considerare le organizzazioni caritatevoli, operanti sia a Gaza che in
Cisgiordania, come il braccio economico assistenziale di un’organizzazione
terroristica unitaria si compie, però, un passaggio che, dal punto di vista del
diritto penale, è molto problematico.
> La condotta di partecipazione a un gruppo terroristico viene infatti estesa al
> di là della presenza di un qualsivoglia elemento materiale dell’organizzazione
> e di qualunque offensività delle condotte.
Si pensi se un analogo schema interpretativo venisse applicato alla criminalità
organizzata: qualunque attività che indirettamente ne favorisca l’operatività
diventerebbe una condotta di fiancheggiamento. Si tratta di un salto di scala
che dal punto di vista del diritto penale risulta estremamente pericoloso.
C’è poi un aspetto più tecnico, sul quale l’ordinanza non si sofferma. Secondo
la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’inserimento di
un’organizzazione nell’elenco delle entità terroristiche non costituisce di per
sé una prova incontrovertibile, ma soltanto una presunzione semplice. Ciò
significa che, in sede processuale, l’accusa non può limitarsi a richiamare
semplicemente tale presunzione: deve comunque dimostrare con elementi concreti e
specifici il contribuito alle attività dell’organizzazione. Sebbene l’ordinanza
richiami diverse intercettazioni ambientali e telefoniche, il significato che
viene loro attribuito dalla Procura è ricostruito a posteriori, attraverso
un’interpretazione già orientata dall’assunto che ogni forma di solidarietà
verso la Palestina sia necessariamente funzionale a Hamas.
Cosa rivela questa inchiesta sul modo in cui il contesto palestinese viene
percepito e trattato oggi in Italia?
Un passaggio rilevante e molto critico dell’ordinanza è quello che considera il
sostegno alle famiglie dei detenuti e dei “martiri” (termine che, peraltro,
viene inopinatamente fatto coincidere con “attentatore”) come attività
direttamente connesse al terrorismo, seppure mediate dal sostegno delle
organizzazioni caritatevoli.
Chiunque in questi due anni di distruzione e genocidio si sia preso la briga di
informarsi sul contesto, sa che lo strumento della carcerazione, inclusa la
detenzione amministrativa che prescinde da accuse formali, è una prassi delle
politiche di aparthaid di Israele, tanto che l’antropologa e criminologa
palestinese Nadera Shalhoub Kevorkian parla di un regime “necropenologico”.
Successivamente al 7 ottobre, le condizioni di isolamento dei detenuti sono
drammaticamente peggiorate e, con la scusa del fiancheggiamento al terrorismo,
nelle carceri e nei centri di detenzione non vengono fatte entrare le
organizzazioni per i diritti umani, né quelle che offrono altre forme di
sostegno.
L’esperienza della carcerazione è notoriamente parte del vissuto di ogni
famiglia palestinese, poichè in carcere ci finisce chiunque: uomini e donne,
studenti, lavoratori e lavoratrici, ragazzini e ragazzine giovanissime. Allo
stesso modo il termine martire viene ampiamente utilizzato per chiunque cada
vittima delle politiche di occupazione, dalle vittime ai check point, ai
ferimenti degli studenti nei campus, fino a chi muore a Gaza sotto i
bombardamenti. Considerare terrorismo il supporto alle famiglie dei detenuti e
dei martiri equivale a criminalizzare l’intera società.
> Ma il punto è proprio questo: così come a Gaza per l’esercito Israeliano non
> esistono vittime civili, perché nessuno viene considerato civile, la chiave
> narrativa dell’ordinanza disconosce qualunque possibilità che in Palestina ci
> siano reti di solidarietà, organizzazioni o gruppi informali espressione della
> società civile.
Il non detto sul quale si regge questa impostazione retorica non è neppure la
connivenza con Hamas. Ancor prima del sostegno ad Hamas, la “colpa” che viene
implicitamente imputata (ed esplicitamente fatta pagare) ai civili palestinesi è
quella di non collaborare con la potenza occupante – nel caso degli atti
genocidiari a Gaza – o con chi arroga a sé la missione di “liberarli” da Hamas –
nel caso dell’ordinanza cautelare, così come di tutti coloro che ritengono di
portare lo scettro del liberatore.
Mi pare che sia una retorica nella quale sono cadute anche alcune delle reazioni
scomposte all’inchiesta genovese. Per evitare questi inciampi, sarebbe
necessaria una discussione franca, che fino a oggi è mancata. Un conto è
l’immaginario (nostro) che auspica il sostegno a movimenti di liberazione laici,
internazionalisti o addirittura in grado di superare l’idea di Stato nazionale;
un altro è disconoscere la complessità dei contesti e di anni di occupazione. La
tentazione di romanticizzare i movimenti di liberazione è da evitare tanto
quanto l’atteggiamento orientalista con cui guardiamo Hamas e che trasliamo,
inevitabilmente, sulla società palestinese.
Non è un caso che, nell’ordinanza genovese, il contesto dell’occupazione sia
pressoché assente, poichè questo è funzionale ad assumere a-problematicamente la
narrazione che abbiamo descritto. Ci sembra, tuttavia, che questa assenza di
contesto non sia sfuggita neppure alla Procura, visto che si è sentita in dovere
di specificare nel comunicato stampa che l’inchiesta non fa venir meno le
responsabilità di Israele.
Non è detto che proprio queste inchieste e questi processi non aprano degli
spazi di discussione e di contraddizione. Sicuramente quello dell’Aquila, oltre
ad aver mobilitato solidarietà, ha stimolato una riflessione su alcune riviste
specializzate che ha investito più di un aspetto della fattispecie di terrorismo
contro uno stato estero, incluso cosa vada considerato come resistenza armata e
cosa come terrorismo nel contesto di un’occupazione.
Le reazioni all’inchiesta fanno emergere una volontà di strumentalizzazione
politica e di criminalizzazione del movimento di solidarietà per la Palestina?
Sicuramente c’è un rischio di strumentalizzazione, tuttavia la criminalizzazione
dei movimenti di solidarietà con la Palestina è evidente da molto prima di
questa inchiesta. Si vede nella gestione dell’ordine pubblico e nell’utilizzo
sproporzionato della forza nelle piazze di Roma, Milano o Napoli; nelle
perquisizioni domiciliari contro le e gli attivisti; nei procedimenti per
“istigazione a delinquere” fondati su post social; ma anche nell’utilizzo del
diritto dell’immigrazione in chiave repressiva, dalla revoca della protezione
internazionale alle cittadine e ai cittadini di origine palestinese o araba,
alle espulsioni per motivi di sicurezza. La vicenda di Mohamed Shahin trasferito
nel Cpr di Caltanissetta è eloquente; ma sono moltissimi i provvedimenti
analoghi che, quando colpiscono le persone migranti che non sono inseriti in
reti di sostegno, non arrivano neppure ai giornali.
> In Francia, negli ultimi due anni, decine di attivisti sono stati condannati
> per “apologia del terrorismo” solo per aver esposto bandiere palestinesi o
> scritto slogan contro l’occupazione. In Germania, organizzazioni come Samidoun
> sono state messe fuori legge e partecipare a loro eventi può costare multe o
> denunce.
Mentre parliamo, nell’indifferenza quasi completa della stampa mainstream, nel
Regno Unito Heba Muraisi e Kamran Ahmed, attivist3 di Palestine Action, sono in
fin di vita perché in sciopero della fame rispettivamente da 70 e 63 giorni. Si
trovano in carcere in attesa di processo, per aver attivamente boicottato le
fabbriche di armi complici del genocidio. Se Heba Muraisi e Kamran Ahmed
morissero vorrebbe dire che una nuova soglia di disprezzo della vita è stata
oltrepassata; ma anche di disprezzo del diritto, azionato ormai dagli Stati solo
in chiave repressiva a difesa della proprietà, dell’industria e del commercio di
guerra, e dunque per distruggere la vita.
Che connessione vedete tra questa inchiesta e la proibizione alle Ong
internazionali di operare a Gaza? Che legame c’è tra questa inchiesta e altre
inchieste contro la solidarietà internazionale, ad esempio quelle contro chi
aiuta le persone migranti?
La connessione non è evidente solo per la coincidenza temporale tra l’inchiesta
genovese e l’estromissione delle Ong da parte di Israele, ma anche per la logica
sottintesa a entrambe. Le Ong bannate da Gaza includono nomi che hanno una
reputazione solidissima a livello transnazionale, come Oxfam, Action Aid, Save
the Children e Msf. Il criterio è stato il rifiuto a fornire i nomi di
lavoratrici e lavoratori locali, ovvero il rifiuto di collaborare con l’apparato
repressivo di Israele.
Si tratta di una richiesta che sarebbe considerata illiberale e altamente lesiva
dei diritti di lavoratrici e lavoratori in ogni ordinamento democratico, ma il
rovesciamento per cui si punisce chi invoca il rispetto dei diritti, invece di
chi li viola, è ormai una consuetudine. Un rapporto dell’organizzazione Adalah
dello scorso novembre fa il punto sulle decine di leggi approvate dalla Knesset
negli ultimi due anni per limitare la libertà di espressione, di associazione, i
diritti sindacali, i diritti sociali e familiari dei palestinesi. Tra le leggi
attualmente in via di approvazione, c’è anche il divieto di ogni attività di
documentazione volta a supportare cause sulla violazione dei diritti umani di
fronte alle giurisdizioni internazionali. Ogni critica al regime di oppressione
è, dunque, non solo impedita attraverso il bando alle Ong, ma anche
criminalizzata.
> Questo dovrebbe farci riflettere anche sui ddl in discussione in Italia che
> propongono di adottare la definizione di antisemitismo dell’International
> Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), la cui matrice non è il contrasto
> all’antisemitimo ma la repressione di ogni dissenso verso Israele.
Hai perfettamente ragione a indicare un legame tra la repressione delle Ong da
parte di Israele e la criminalizzazione della solidarietà internazionalista
contro chi aiuta le persone migranti. Anche in questo caso non si tratta solo di
una coincidenza (si pensi che Msf e Save the Children erano tra le Ong messe
sotto accusa nel processo alla Juventa per favoreggiamento dell’immigrazione
irregolare), bensì di una comune matrice per cui la solidarietà va repressa
nella misura in cui rappresenta un intralcio alla sopraffazione. Renee Nicole
Good è stata uccisa perché, con la sua auto, era di intralcio alle operazioni
delle milizie anti immigrati dell’ICE; proprio come le Ong nel Mediterraneo sono
di intralcio alle operazione di cattura e respingimento dei migranti da parte
delle milizie libiche finanziate e equipaggiate dall’Italia e dall’Europa. E
anche nel Mediterraneo sembra che ormai vi sia licenza di sparare apertamente
contro le Ong del soccorso in mare, come è accaduto contro Mediterranea, Sos
Mediterranée e Sea Watch e contro le imbarcazioni dei migranti in fuga.
La copertina è di Luca Mangiacotti
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