Rimpatri impossibili dall’Albania: fine dell’habeas corpus ma nessuna deterrenza
Alla sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il ministero dell’interno
al risarcimento del danno da ingiusta detenzione di un immigrato algerino
trasferito nel centro per i rimpatri (CPR) di Gjader in Albania, il governo
italiano sta rispondendo con una intensificazione dei trasferimenti di persone
già trattenute nei CPR italiani in vista di un rimpatrio che nella maggior parte
dei casi rimane impossibile. E dunque si verificano successivi ritrasferimenti
in Italia, dopo un inutile spreco di risorse pubbliche.
Tra queste vere e proprie deportazioni senza sbocco, effettuate con il ricorso
ad aerei della Guardia di finanza, si è utilizzato il CPR di Gjader anche per
allontanare dal centro di detenzione di Bari uno dei testimoni della morte “per
cause naturali” del giovane cittadino marocchino Simo Said. Negli ultimi dieci
giorni sarebbero stati trasferiti dall’Italia circa sessantacinque migranti, che
si sommano alle trenta persone già presenti nel centro di detenzione ubicato tra
le montagne albanesi. La promessa di Giorgia Meloni che urlava a reti unificate
F-U-N-Z-I-O-N-E-R-A-N-N-O sembra avverata, ma la realtà dei fatti smentisce la
propaganda del governo, e i trasferimenti forzati in Albania rimangono ancora
privi di basi legali.
Potrebbe pure ritenersi che i più recenti trasferimenti verso l’Albania di
persone straniere già destinatarie di un provvedimento di espulsione e presenti
magari da anni in Italia possano intensificarsi per effetto dei
nuovi Regolamenti europei in materia di procedure di asilo, paesi terzi sicuri e
detenzione amministrativa, che dovrebbero entrare in vigore tra qualche mese.
Tuttavia questi Regolamenti non modificano la Direttiva rimpatri 2008/115/CE,
che vieta i rimpatri da territori esterni agli Stati membri, che resterà in
vigore a lungo, fino a quando l’Unione Europea non adotterà un nuovo Regolamento
in materia di rimpatri con accompagnamento forzato, ancora oggetto di
discussione a Bruxelles.
Per questa ragione la vigente legislazione italiana stabilisce che i rimpatri
delle persone trasferite in Albania possono avvenire soltanto con il loro
rientro in Italia, dunque con la partenza verso il paese di origine
esclusivamente dal territorio italiano. In ogni caso, senza il riconoscimento
consolare con identificazione della persona da rimpatriare, da operare sulla
base di un accordo bilaterale con i paesi di origine, le misure di
accompagnamento forzato in frontiera non si possono eseguire. E dunque è
assolutamente inutile utilizzare i CPR, e soprattutto il centro ubicato a Gjader
in Albania, nel caso di immigrati irregolari da espellere verso paesi che non li
riammettono, come nel caso dell’Algeria e di molti altri paesi di origine.
La Relazione illustrativa di accompagnamento del Decreto legge n.37/2025,
conferma l’ampliamento della portata del Protocollo Italia-Albania, ma non
risultano atti formali da parte del governo albanese che recepiscano le
modifiche introdotte da parte italiana. Di certo il centro di detenzione (CPR)
di Gjader in Albania non può essere assimilato in alcun modo ai centri (return
hub) per i rimpatri ubicati in paesi terzi sicuri previsti dalla futura
normativa introdotta a livello europeo con i Regolamenti attuativi del Patto
sulla migrazione e l’asilo del 2014. In questi centri di detenzione, infatti, il
trasferimento delle persone corrisponde all’assunzione della giurisdizione
esclusiva nei loro confronti, per quanto riguarda la detenzione amministrativa
ed i rimpatri forzati, da parte delle autorità del paese terzo, come non si
verifica nel caso del Protocollo Italia- Albania e delle leggi che nei due paesi
danno attuazione all’accordo.
Le modifiche legislative alla disciplina attuativa del Protocollo
Italia-Albania, e poi le prassi operative che ne sono derivate, hanno svuotato,
oltre i diritti di difesa (art.24 Cost.), il principio costituzionale
dell’habeas corpus,(art.13 Cost.) che stabilisce garanzie precise in materia di
libertà personale per tutti, anche per le persone trasferite nel centro per i
rimpatri di Gjader in territorio albanese.
La conformazione delle modalità di trattenimento, che secondo la Corte
costituzionale (sentenza n.96/2025) avrebbero dovuto essere definite per legge,
nel caso delle persone trattenute in Albania è rimasta totalmente rimessa
alla discrezionalità delle autorità di polizia, in ordine ai contatti con
l’esterno e con la famiglia, alle comunicazioni telefoniche, ai contatti con i
difensori, alle ispezioni parlamentari, e soprattutto mancano mezzi effettivi di
reclamo all’autorità giurisdizionale in caso di abusi od omissioni commessi da
parte delle stesse autorità all’interno del centro.
Si tratta delle stesse modalità del trattenimento e dei mezzi di reclamo
previsti adesso per tutti i casi di trattenimento amministrativo nei CPR dalla
bozza del recente Disegno di legge immigrazione, approvato dal Consiglio dei
ministri l’11 febbraio scorso, che non risulta ancora presentato all’esame delle
Camere. Quando si tratta di attuare un richiamo della Corte costituzionale, che
aveva sollecitato la definizione per legge delle modalità del trattemimento
amministrativo nei CPR, l’attuale governo si trova in difficoltà.
Per strumentalizzare le statistiche degli stranieri effettivamente allontanati
dall’Italia, in realtà nel 2025 sarebbero meno di 5000 persone, non si può fare
ricorso a procedure di finto “rimpatrio” esternalizzate in paesi terzi, in
assenza di una base legale, sia a livello euro-unionale che nell’ordinamento
interno. Nel quale non si possono introdurre, magari per decreto, disposizioni
in materia di libertà personale, che, derogando alla riserva di legge imposta
dall’art.13 Cost, rimettano di fatto alle autorità di polizia la concreta
modulazione dei provvedimenti restrittivi, sottratti ad un effettivo controllo
giurisdizionale, in contrasto con quanto previsto a tale riguardo da Convenzioni
internazionali, come la CEDU, e dalla vigente legislazione nazionale ed europea,
da applicare nel rispetto della Costituzione italiana (artt. 2, 3,10,13, 24,
32,117 Cost.).
In realtà, nel 2025, secondo dati diffusi dalla RAI, i rimpatri forzati
effettivamente eseguiti dai CPR sarebbero stati soltanto 1.443, il maggior
numero (271) dal CPR di Milano; a seguire Caltanissetta (245), Gorizia (187),
Trapani (173), Potenza (150), Roma (142), Bari (106), Gjader-Albania (50),
Torino(44), Nuoro (39) e Brindisi (36). Non si vede come il ministero
dell’interno, per nascondere questo fallimento, nell’ottica degli annunci fatti
da Giorgia Meloni, possa propagandare un aumento dei rimpatri conteggiando anche
i rimpatri volontari o quelli su voli charter senza accompagnamento forzato.
Il 24 marzo prossimo il Protocollo Italia-Albania sarà di nuovo sottoposto al
giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea. E’ prevedibile che in
futuro, dopo le annunciate riforme legislative in materia di detenzione
amministrativa, che non rispettano ancora i richiami costituzionali e la
disciplina dell’Unione europea, ci siano ulteriori ricorsi, dai giudizi di
convalida fino alla Corte costituzionale ed alle Corti internazionali.
Il numero degli immigrati irregolari presenti in territorio europeo può
diminuire soltanto con estese procedure di regolarizzazione permanente, sul
modello della Spagna, e con un pieno riconoscimento della protezione
internazionale e dei regimi nazionali di protezione complementare.
Utilizzare la possibilità di liberarsi dagli obblighi di rispetto delle garanzie
dei diritti fondamentali sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta
dei diritti fondamentali UE e dalla Costituzione italiana, con il trasferimento
forzato degli immigrati irregolari soggetti a procedure di allontanamento
forzato verso paesi al di fuori dell’Unione europea, con un ridimensionamento
dei diritti di difesa e del ruolo della giurisdizione, corrisponde ad una
sospensione dello Stato di diritto (Rule of Law).
Fulvio Vassallo Paleologo