La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la
richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria
Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di
pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami
socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi
aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del
solo referto rx-anagrafico.
In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la
Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento
e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il
Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta.
All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere
minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari
secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo
stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento
rx-anagrafico”.
Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo
cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe
stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace
decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno
successivo veniva rimpatriato in Tunisia.
Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità
giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di
presentare appello.
La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio
fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il
Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze
radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In
questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia
prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa
specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango
inferiore.
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del
Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame
radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19
bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del
trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle
norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei
soggetti che si dichiarino minorenni.
Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come
presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura
illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si
dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento.
Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria
sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali
previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti
sommari privi delle necessarie tutele.
Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base
giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono
cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è
stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata
con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse
dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua
dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere
al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la
documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto,
escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati.
Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi
sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo
gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025