Giso Amendola: «Distinguere tra crisi e trasformazione del diritto internazionale»
Tra le categorie più frequentemente mobilitate nel dibattito pubblico per
interpretare l’incapacità degli organismi sovranazionali nell’arginare la
violenza che colpisce intere popolazioni in aree sempre più estese del pianeta –
a cominciare dalla Palestina – la nozione di crisi del diritto internazionale
occupa oggi una posizione centrale. Ma “crisi” è una categoria da maneggiare con
cautela: il rischio è di trasformare la crisi in un semplice luogo comune
analitico, incapace di restituire la complessità dei processi politici e
materiali che la producono.
In questo senso, il dibattito in corso sembra investire una questione di portata
ancora più generale: non soltanto la crisi del diritto internazionale, ma la
presunta crisi dell’esperienza giuridica nel suo complesso. La dichiarazione
divenuta virale del Ministro Tajani – «Il diritto internazionale conta fino a un
certo punto» – è stata spesso letta come un sobrio slancio di realismo politico.
Ma ciò che essa realmente segnala è l’emergere di un orizzonte ideologico
tutt’altro che neutro, in cui la forza torna a porsi come criterio ultimo di
legittimazione e il diritto viene retrocesso a semplice orpello discorsivo,
legittimo solo finché non ostacola la volontà sovrana. Più che un’analisi
disincantata, tale posizione indica una precisa scelta di campo.
È precisamente qui che l’intervista con Giso Amendola, filosofo del diritto e
attivista, offre un contributo decisivo. Attraverso le lenti critiche proposte,
la cosiddetta crisi del diritto internazionale appare sotto una luce diversa:
non come effetto delle rotture prodotte dalle destre autoritarie, ma come il
tentativo reattivo delle destre di rimettere ordine di fronte alle
trasformazioni teoriche e pratiche innescate dai movimenti decoloniali.
Lungimiranti nel dischiudere usi contro-egemonici e inediti degli strumenti
giuridici globali, questi movimenti hanno prodotto un’eccedenza politica che ha
messo in tensione la struttura stessa dell’ordine giuridico internazionale,
costringendolo a misurarsi con la propria matrice coloniale e con la pluralità
delle soggettività oggi presenti sulla scena globale.
L’intervista che segue raccoglie dunque strumenti interpretativi preziosi per
comprendere tale fase di mutamento, e al contempo indica percorsi di
approfondimento teorico e politico per chi intende pensare – e praticare – il
diritto senza separarlo dalla sua costitutiva politicità.
La frase del Ministro Tajani – “Il diritto internazionale conta fino a un certo
punto” – ha suscitato un dibattito significativo. Che effetto ti ha fatto quando
l’hai ascoltata? Ti è apparsa una provocazione, uno slancio di sincerità
inattesa o una conferma, per così dire, “realista” del rapporto strutturale tra
diritto internazionale e forza?
Mi ha ricordato – ancora una volta – che la critica del diritto può seguire
molti approcci, impiegare strumenti concettuali anche molto diversi, ma in ogni
caso non può essere confusa con il realismo, tanto meno con quel realismo che si
camuffa troppo spesso da “buon senso” comune. Il “realista” dice semplicemente,
come ha farfugliato Tajani, che il diritto è una costruzione normativa fittizia,
un racconto che camuffa la verità dei fatti e che, sotto il sistema normativo,
c’è una verità, che consiste nei rapporti di forza nella loro nuda evidenza. La
critica del diritto nasce invece dall’idea che il diritto gioca un ruolo
fondamentale proprio nel dare una forma ai rapporti di forza.
Prendiamo Marx, per esempio: Marx non sostiene mai che il diritto sia una
illusione ideologica, dietro la quale si nasconderebbe la “verità” del potere o
dei rapporti sociali. Sostiene, al contrario, che in una certa fase storica –
quella segnata dai rapporti di scambio di tipo capitalistico – lo sfruttamento
si produce non attraverso la pura violenza di fatto ma proprio attraverso la
costruzione della forma giuridica dello scambio e del soggetto giuridico,
altrettanto “formale”, che costruisce quei rapporti di scambio. E qui formale
non significa per nulla inventato, menzognero, o irrilevante: è proprio invece
quella forma la modalità, non meno sostanziale che il rapporto di puro dominio,
in cui si esercita lo sfruttamento capitalistico, uno sfruttamento costruito
proprio attraverso la costruzione della relazione giuridica tra soggetti “liberi
ed eguali”.
Allo stesso modo, il diritto internazionale non è certo una copertura più o meno
ideologica di una “verità” del potere che invece risiederebbe immancabilmente
nella sovranità degli stati nazionali. Il diritto internazionale è invece una
costruzione storicamente determinata che ha dato forma a diversi aspetti dei
rapporti di potere globale: anzitutto, la regolazione delle relazioni
interstatali in Occidente e, simultaneamente, l’affermazione del dominio
coloniale dell’Occidente sul resto del mondo (lo descriveva molto bene,
paradossalmente, quell’apologia reazionaria del diritto internazionale moderno
che è Il Nomos della terra di Carl Schmitt). Nel corso del tempo si sono poi
stratificati, all’interno della costruzione del diritto internazionale, le forme
e le istituzioni regolative transnazionali prodotte dalla forza globalizzante
del capitale, ma anche principi politici che si sono imposti sul piano globale
grazie al processo di decolonizzazione, basti pensare al principio di
autodeterminazione dei popoli.
> Chi, di fronte a tutta questa complessità normativa, sostiene che in fondo
> quello che davvero conta poi è la sovranità statuale, mentre tutto il resto
> vale “fino a un certo punto”, non fa esercizio di critica. Semplicemente, come
> spesso accade ai sedicenti “realisti”, nasconde l’apologia – del tutto
> acritica e ideologica – della forza degli stati nazionali, dietro una pretesa
> di analisi realistica.
E infatti: nel difendere le pretese di Israele di considerare “sue” acque che
sono extraterritoriali, e di violare il diritto umanitario bloccando gli aiuti,
Tajani non faceva esercizio di disincantata critica realistica, ma di ideologico
sostegno alle pretese esclusive di una sovranità nazionale.
Nel dibattito mainstream si parla di “crisi del diritto internazionale” (o della
sua fine), in una fase in cui gli stati storicamente più forti da un punto di
vista economico e militare si rifiutano espressamente di rimanere all’interno
dei limiti (anche solo discorsivi) definiti dal diritto internazionale. Pensi
che questo superamento di limiti coinvolga più complessivamente i sistemi
giuridici interni agli stati? In altri termini, si tratta più in generale di una
crisi dell’esperienza giuridica contemporanea?
Dobbiamo distinguere tra un discorso ideologico sulla crisi del diritto
internazionale e le modalità effettive delle sue trasformazioni, effettivamente
radicali specie dopo la fine della Guerra Fredda. Una cosa è l’ideologia della
crisi, un’altra cosa il modo di darsi delle crisi. Le estreme destre mondiali
hanno incorporato nella costruzione delle “guerre culturali” l’idea che il
diritto internazionale è il relitto di un’epoca ipocrita, da archiviare, insieme
d’altronde a qualsiasi idea di limite giuridico all’assolutezza della volontà
sovrana. C’è in questa visione tutta l’eredità più torbida della sovranità
statale come ideologia: il vitalismo della “decisione” contro le pretese
tecniche, impersonali e “borghesi” (ma qui borghese significa sostanzialmente
smidollato, lontano dalla serietà dello scontro tra vita e morte di cui si nutre
la sovranità).
Le destre recuperano così tutta la storia ultra ideologica della sovranità
contro l’idea stessa di un diritto sovranazionale. Ma questa costruzione
ideologica non va confusa con una rottura effettiva dell’ordine sovranazionale.
Sotto questo aspetto, le cose sono molto più complicate e differenziate. È
certamente vero, per esempio, che dal punto di vista del divieto della guerra
offensiva, uno dei principi fondanti del diritto internazionale contemporaneo,
così come dei grandi crimini sovranazionali, la guerra d’Ucraina e il genocidio
in Palestina hanno segnato una crisi conclamata della capacità di reazione del
diritto internazionale. Ma da qui ad aderire alla tesi liquidatoria del suo
tramonto, ce ne corre.
Ancora più insostenibile è la tesi per cui la crisi investirebbe radicalmente
l’ordine internazionale, ma salverebbe per così dire le mediazioni giuridiche
interne: al contrario, la crisi del compromesso welfaristico statuale – databile
quantomeno dalla fine del sistema di Bretton Woods e della sua capacità di
tenere insieme una certa autonomia dei poteri statali con lo sviluppo del
capitale globale e delle sue istituzioni – è una delle radici della
globalizzazione giuridica ed è impensabile che l’instabilità della governance
globale possa produrre miracolosamente il ritorno delle condizioni della
mediazione statuale.
Al di là del lessico della “crisi” e della sua dubbia utilità per leggere le
trasformazioni sociali e politiche, secondo te quali sono le coordinate per
impostare una analisi critica della crescente perdita di effettività – o forse,
per meglio dire – di autorevolezza del diritto internazionale e delle sue
istituzioni a cui stiamo senz’altro assistendo? In altri termini, si possono
individuare dei passaggi storici o delle categorie teoriche che ci aiutino a
comprenderla in modo non moralistico?
In primo luogo, occorre tenersi rigorosamente lontani da tesi ideologiche e
incapaci di cogliere la complessità come quelle che dànno per morta la
globalizzazione e con essa ogni forma di diritto globale. Il diritto
internazionale è, per esempio, in sicura crisi di effettività per quanto
riguarda il tentativo di “giuridificare” la guerra. Ma è una crisi prodotta dal
fallimento del progetto neoconservatore di ritorno della guerra giusta nel segno
dell’antiterrorismo, dell’esportazione della democrazia, della guerra per i
diritti umani: dal suo fallimento, non dal suo successo come pretesa alternativa
alla giuridificazione internazionale della guerra.
La dottrina della nuova guerra giusta non si è affatto imposta come alternativa
contro l’antico tentativo di limitare la guerra del diritto internazionale: ha
destrutturato quel poco di “divieto” della guerra d’aggressione che s’era
riusciti a imporre, senza però riuscire a far passare una legittimazione globale
di un nuovo diritto alla guerra. Nella guerra d’Ucraina, il corto circuito s’è
reso evidente quando Putin ha richiamato proprio la dottrina neocon della
“guerra preventiva” come giustificazione della guerra, non una pura e semplice
rivendicazione del diritto sovrano alla guerra, con ciò mostrando che, comunque,
anche in un evidente caso di guerra d’aggressione, il richiamo a una qualche
versione “globale” di giustificazione della guerra permane (in questo caso,
quella elaborata in termini di intervento preventivo antiterroristico). Per
quanto sia ormai profondamente destrutturato, il sistema di limitazione della
guerra in capo alle Nazioni Unite, quindi, non si può dire però che si sia
riaffermata la guerra come prerogativa classica e “piena” della sovranità
statale. In termini più generali: ciò che sicuramente è tramontato, è il
progetto di una costituzionalizzazione dell’ordine globale sorretto
dall’egemonia americana.
> Ma questo tramonto non lascia spazio a un ritorno della supremazia dei diritti
> nazionali. Proprio come si è esaurita una certa idea lineare della
> globalizzazione, sostenuta da un centro egemonico chiaro, ma non è tramontata
> la globalizzazione in sé, così è irrimediabilmente interrotto il processo
> lineare di costruzione del diritto globale, come si era potuto immaginare
> forse nel dopoguerra: ma non riemerge per nulla un ritorno al diritto statuale
> classico e al sistema delle sovranità, sulle ceneri del diritto globale,
> quanto piuttosto un panorama frammentato e conflittuale delle istituzioni
> giuridiche globali.
Ma pur sempre con sistemi giuridici globali, per quanto frammentati, abbiamo a
che fare, e nessun ritorno alla centralità classica dello stato è all’orizzonte.
Se non nei proclami delle destre: che, però, intanto proclamano le versioni più
urlate della sovranità, proprio in quanto la sovranità classica, come principio
effettivamente ordinatore, resta irreparabilmente in crisi. È con questa
frammentazione dei sistemi giuridici globali e non con il ritorno, se non
ideologico e spettrale, della sovranità, che dobbiamo fare i conti teorici e
politici.
C’è un paradosso interessante nel dibattito pubblico: appare che la destra
globale abbia più capacità di immaginare rotture del diritto, di spingersi oltre
le sue forme codificate e le categorie giuridiche dominanti. Al contrario,
movimenti e prospettive da sinistra si trovano spesso nella posizione di
difendere il diritto. Che sensazioni hai rispetto a questo scenario? Ci sono vie
d’uscita da questo schema?
La destra non immagina rotture, se non nella narrazione ideologica che ha
costruito. La destra reagisce alle rotture che si sono effettivamente date
nell’ordine tradizionale e lo fa con l’intenzione di ristabilire in qualche modo
quell’origine perduta. Nello spazio del diritto globale questo è chiarissimo:
l’ordine sovranazionale si è radicalmente trasformato, in modo anche più
radicale di quanto il progetto di costruzione del diritto internazionale
immaginava di “contenere”. Il principio di autodeterminazione dei popoli ha
funzionato, con i processi di decolonizzazione, come un movimento di radicale
“autocontestazione” dell’ordine globale, provocandone l’apertura trasformativa e
continuamente eccedente (come colse con grande lucidità Impero di Hardt e
Negri).
A quell’eccedenza – che tende, fino a farla saltare, la forma tradizionale delle
mediazioni giuridiche costituite – la destra globale ha risposto con la
riproposizione della sovranità statale: sovranità che, a sua volta, poteva darsi
ormai non più, come mediazione, quanto piuttosto come gestione continua della
crisi: una sovranità “spettrale”, molto diversa da qualsiasi impossibile ritorno
alla sovranità giuridica classica. Se quindi la destra ha operato una “rottura”
nel diritto, lo ha fatto nel senso del contraccolpo rispetto alla trasformazione
radicale già in movimento, e di un tentativo letteralmente reazionario di
ristabilire le categorie della tradizione giuridica dello Stato, ma in realtà
riproponendone la crisi. Davanti a questo panorama, il problema non sta nel
difendere le antiche mediazioni contro la “rottura” della destra. Sta invece nel
riattivare precisamente le spinte trasformative e costituenti che si danno nello
spazio globale, le forze liberate dai processi di decolonizzazione e di
decentramento rispetto all’egemonia occidentale tradizionale, per immaginare non
una lotta per la difesa, quanto per l’invenzione di un nuovo spazio giuridico
globale.
Al rilancio spettrale, da destra, di una sovranità statale luogo di una crisi
insuperabile, se non come gestione reazionaria continua della crisi stessa, si
può rispondere lavorando dentro e oltre l’attuale frammentazione dei sistemi
giuridici globali, sempre portando il discorso giuridico oltre il blocco della
sovranità statale. Il problema non è quindi essere “contro” o “per” il diritto,
astrattamente considerato: ma essere ben consapevoli che, se ci si chiude
nell’orizzonte delle mediazioni ormai esaurite a livello di diritto nazionale,
le destre avranno buon gioco a far prevalere il contraccolpo di una sovranità
ormai ridotta a puro comando. Nello spazio sovranazionale, resta invece aperta
la possibilità di inventare usi innovativi e costituenti dei processi giuridici,
facendo così girare a vuoto il contraccolpo nazionalista.
In un tuo articolo uscito su “Euronomade” parli di “uso decoloniale della
giustizia internazionale” in relazione all’attivismo di Francesca Albanese
contro il genocidio a Gaza, all’azione del Sudafrica dinanzi alla Corte di
Giustizia Internazionale e all’iniziativa del “Gruppo dell’Aja” riunitosi a
Bogotà nel luglio scorso. In un certo senso, si può quindi dire che nella crisi
del diritto internazionale sembrano aprirsi nuovi spazi di possibilità per un
uso contro-egemonico del diritto. Quali sono, secondo te, le potenzialità e i
rischi di “giocare il gioco del diritto” mantenendo posture critiche e
conflittuali?
Proprio perché il campo del diritto globale non si è affatto dissolto, come
vogliono i sostenitori della tesi della fine della globalizzazione, ma semmai si
è interrotto il progetto di una lineare e progressiva costituzionalizzazione
dello spazio globale, è possibile che gli strumenti del diritto sovranazionale
possano conoscere utilizzi inediti. Anzi, è proprio grazie all’interruzione di
quel processo, che sta emergendo la possibilità di far giocare alcuni “pezzi”
dei sistemi giuridici globali, quelli in cui si è sedimentato il processo di
decolonizzazione, contro la indubbia matrice coloniale del diritto
internazionale entro la quale quei “pezzi” sono stati rinchiusi e normalizzati.
La matrice coloniale ha sicuramente strutturato il diritto internazionale e ha
continuamente neutralizzato anche quegli aspetti che eccedono quella matrice,
come il principio di autodeterminazione, la previsione dei grandi crimini
internazionali e l’obbligo di prevenzione del genocidio, il riconoscimento del
diritto di resistenza. Il rapporto tra strumenti di diritto sovranazionale e
matrice coloniale però può essere riaperto paradossalmente proprio grazie alla
crisi del processo lineare di costituzionalizzazione globale, che non è mai
riuscito a rendersi indipendente da quella matrice. La crisi della global
governance a egemonia americana, insomma, riapre la possibilità di una
decolonizzazione degli strumenti del diritto sovranazionale ed è quello che
appunto stiamo vedendo nell’azione davanti alla CIG sul genocidio, nel lavoro
impagabile di Francesca Albanese come relatrice Onu, nel pronunciamento della
Commissione Onu sui diritti umani e così via. Centrale diventa l’emersione della
soggettività che spinge a questo uso “alternativo” di pezzi e strumenti del
diritto internazionale (mai del “diritto internazionale” in quanto tale, quello
sì complessivamente inseparabile dalla sua matrice coloniale). È questa
soggettività che può spingere verso un superamento in direzione completamente
inedita e trasformativa dell’attuale frammentazione sistemica.
Dal lato soggettivo, qui abbiamo anzitutto l’elemento inedito per cui il “resto”
del mondo che si riappropria di questi strumenti non è più delimitabile
all’interno dello schema del “Sud del mondo”, ma attraversa trasversalmente e
mette in discussione tutti i nuovi blocchi in formazione nello spazio globale
ormai post-egemonico. La coalizione “sudafricana” che guida l’azione alla CIG
non è riportabile allo schema del Sud del mondo e questa è effettivamente una
condizione inedita, che può dare esiti nuovi ai tentativi di rottura della
matrice coloniale del diritto internazionale. L’altro elemento di novità è
l’emergere dei nuovi movimenti sociali globali, a cominciare dal movimento
transfemminista ed ecologista. Come vediamo nella domanda radicale di giustizia
che si è raccolta nella costellazione dei movimenti della “Palestina globale”,
si stanno configurando i tratti di un nuovo internazionalismo. È una
composizione soggettiva transnazionale che può costituire il motore per una
invenzione di strumenti di diritto globali finalmente sia “antisovranisti” che
“anticoloniali”.
Per chi volesse acquisire strumenti e linguaggi per orientarsi nel dibattito
sulla crisi del diritto, quali letture, autorə e genealogie suggeriresti? Dove
guardare per costruire un pensiero e un agire che non separino il diritto dalla
sua politicità costitutiva?
In primo luogo, ristudierei il patrimonio di analisi della crisi della forma
Stato e della crisi del compromesso costituzionale welfaristico. Penso
ovviamente a un testo fondamentale come quello di Toni Negri sulla Forma Stato,
ma in generale a tutto il dibattito sulla fine della mediazione costituzionale,
sulla crisi fiscale dello Stato che ha caratterizzato gli anni Sessanta e
Settanta. Sono letture fondamentali per fissare bene le ragioni
dell’irriproducibilità di quelle mediazioni e quindi della necessità assoluta,
per noi, di muoverci in direzione dell’immaginazione di qualcosa di meglio dello
Stato. Per lo stesso motivo, frequenterei tutto il dibattito sull’abolizionismo,
che sta evidentemente trascendendo l’ambito criminologico e carcerario e
comincia a indicare l’abolizione degli strumenti giuridici statali tradizionali
come orizzonte di azione e, prima ancora, di immaginazione dei movimenti
sociali.
Poi c’è il grande campo degli studi critici sul diritto internazionale: direi
che va riletta la tradizione di critica del diritto internazionale che ne ha
messo in luce, dall’interno dell’esperienza occidentale, le contraddizioni
costitutive (la tradizione dei Critical Legal Studies, a partire dai grandi
studi di Martti Koskenniemi); e gli studi critici sul diritto internazionale che
provengono dai c.d. approcci del Terzo Mondo al diritto internazionale (in
acronimo inglese, il campo di studi TWAIL). Fondamentale tutto il lavoro
femminista di decostruzione del soggetto giuridico formale classico e il lavoro
insieme ecologista e femminista sull’emergere della centralità della
riproduzione sociale e sui nuovi strumenti di regolazione che questa centralità
richiede. Un laboratorio oltre lo Stato, lucidamente critico sulla natura
coloniale del diritto internazionale, ma anche capace di immaginare spazi e
strumenti globali decolonizzati, evitando la terribile trappola di pensare la
resistenza possibile solo come esperienza necessariamente “confinata” negli
ambiti nazionali.
La foto di copertina è di Christoph Braun, wikicommons.
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