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Riforma legge elettorale, il testo in discussione alla Camera
a cura di Anna Maria Bianchi, Rosanna Oliva, Isabella Pierantoni E’ approdata all’esame  della Camera la riforma della legge elettorale del centro destra: pubblichiamo un riassunto delle caratteristiche principali invitando a approfondire il tema con le nostre video interviste e a partecipare all’iniziativa Mille voci per un voto uguale  promossa dai costituzionalisti che hanno firmato l’appello  Torniamo alla Costituzione , che si terrà a Roma il 30 giugno 2026 alle ore 15 al Teatro de’ Servi in Via Mortaro 22. > La legge elettorale non è una legge ordinaria qualsiasi. È la legge che > determina le condizioni attraverso le quali il popolo, titolare della > sovranità, concorre alla formazione delle Camere. Tocca quindi l’eguaglianza > del voto, la libertà di scelta degli elettori, la rappresentatività del > Parlamento e, inevitabilmente, la stessa forma di governo. Intervenire su > questa materia richiede prudenza, misura e rispetto dei principi > costituzionali. Qui, invece, si procede nella direzione opposta: si costruisce > un sistema che concentra il potere, riduce la capacità di scelta degli > elettori, adultera ulteriormente il rapporto tra voti e seggi e trasforma > l’elezione parlamentare in una competizione plebiscitaria intorno alla guida > dell’esecutivo (Lorenzo Spadacini – da Giustizia Insieme) Il testo della riforma elettorale, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», primo firmatario il deputato Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), è approdato alla discussione generale alla Camera il 26 giugno 2026. Il testo della seconda versione, detto il “Bignami bis” è stato ulteriormente modificato con gli emendamenti approvati nelle ultime sedute di  giugno della Commissione Affari costituzionali. Il testo licenziato dalla Commissione conferma le criticità della riforma.Le caratteristiche della proposta elettorale battezzata “Stabilicum” o “Melonellum” , rispetto al sistema attuale, il cosiddetto “Rosatellum” , la legge in vigore dal 2017 (1) sono*: ELIMINATI I COLLEGI UNINOMINALI  * Tenendo presente  che entrambi i sistemi elettorali tendono a modificare la maggioranza che si crea in Parlamento in due modi diversi,  con l’attuale sistema Rosatellum circa un terzo dei parlamentari è eletto con il sistema maggioritario: nei collegi uninominali (2) vince il candidato che ottiene un voto in più. Il Melonellum elimina i collegi uninominali e i seggi vengono assegnati secondo un sistema proporzionale,  i cui risultati sono corretti da un ammontare di seggi- premio assegnati  al vincitore a determinate condizioni. IL PREMIO DI MAGGIORANZA * Il Rosatellum non attribuisce alcun premio di maggioranza, nel Melonellum si prevede un sistema misto a turno unico, costituito da un sistema proporzionale che assegna alla coalizione che vince con almeno il 42% di voti in entrambe le Camere, un premio fisso di 70 seggi alla Camera (su 400) e di 35 seggi al Senato (su 200 più i senatori a vita), che viene aggiunto automaticamente ai seggi conquistati con il proporzionale dalla medesima coalizione. * Rispetto alla prima versione della proposta “Bignami” è stato abolito il ballottaggio: se nessuna coalizione o lista singola raggiunge la soglia del 42%, o se la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, il premio di maggioranza non scatta e i seggi sono distribuiti in modo proporzionale. * È fissato un tetto di maggioranza raggiungibile con il premio, pari a 220 seggi complessivi alla Camera e 113 seggi al Senato. INDICAZIONE DEL CANDIDATO PREMIER * Con il Rosatellum i partiti e le coalizioni non devono indicare il loro candidato premier (3), con il Melonellum è introdotto l’obbligo per le liste e per le coalizioni di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste, fatte salve le prerogative del Presidente della repubblica in materia di formazione e scioglimento del Parlamento (4) e la libertà di mandato dei parlamentari. Il nome del candidato premier non è riportato sulla scheda elettorale (5). LISTONE, PREFERENZE E PLURICANDIDATURE * Come nel Rosatellum, anche nel Melonellum gli elettori non potranno esprimere preferenze per l’elezione dei parlamentari, che saranno individuati sulla base di liste bloccate. Cinque liste bloccate circoscrizionali (6) per la quota proporzionale, una lista nazionale per il premio di maggioranza dei 70 deputati e dei 35 senatori (quelli che saranno attribuiti alla coalizione che avrà ottenuto almeno il 42% in entrambe le camere), scelta di nuovo dai partiti di riferimento. Un candidato può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, e un candidato nel listino del premio è obbligato a candidarsi almeno in un collegio plurinominale; * Come nel Rosatellum, anche col Melonellum  i candidati del sesso sottorappresentato dovranno essere presenti come minimo al 40% (7)   * Nessun cambiamento per i candidati eletti all’estero: 8 deputati e 4 senatori. * Un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali vieta le pluricandidature per i parlamentari europei in carica, impedendo loro di correre contemporaneamente per le elezioni politiche nazionali (8) LE CIRCOSCRIZIONI * Nel Melonellum le circoscrizioni restano quelle oggi vigenti, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. Alla Camera vi sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali, al Senato vi sono 20 circoscrizioni e 26 collegi plurinominali.   Restano in tutta Italia, tranne che nel Trentino e Valle d’Aosta, dove restano i collegi uninominali (9) SOGLIA DI SBARRAMENTO * Nel Rosatellum la soglia di sbarramento è del 3% per tutti i partiti, dentro e fuori le coalizioni, e del 10% per le coalizioni. Nel Melonellum la soglia di sbarramento è sempre del 3%, con la differenza che il primo partito sotto il 3% all’interno delle coalizioni potrà essere recuperato nella spartizione proporzionale (10). RACCOLTA FIRME * Per presentarsi alle elezioni con il Rosatellum tutti i partiti presenti in Parlamento sono esentati dalla raccolta delle firme. Nel Melonellum saranno esentati tutti i partiti che hanno formato un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre 2025 (11) CAMERA DEI DEPUTATI  PROPOSTA DI LEGGE n. 2822, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIGNAMI, MOLINARI, BARELLI, LUPI, URZÌ, IEZZI, BENIGNI, ALESSANDRO COLUCCI, BATTILOCCHIO, PAOLO EMILIO RUSSO – PROPOSTE DI LEGGE n. 157, d’iniziativa del deputato MAGI – PROPOSTE DI LEGGE N. 2236, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI PAVANELLI, CHERCHI, FEDE, FERRARA, MORFINO, PENZA  SCARICA Dossier Camera e Senato A.C. 2822-157-2236-A Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elementi per l’esame in Assemblea del 26 giugno 2026 scarica il Dossier vedi Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali Vai a Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia. Le videointerviste di Carteinregola Leggi le interviste: * Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico * Maria Agostina Cabiddu : rifoma legge elettorale, un Mino(ri)tarium con  una faccia proporzionale e un corpo maggioritario * Enrico Grosso: * Rosanna Oliva: riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili * Massimo Villone: riforma della legge elettorale, siamo sul piano inclinato di uno scivolamento verso l’autocrazia Proposta di legge elettorale: l’Audizione di Carteinregola in Commissione Affari Costituzionali (19 maggio 2026) vedi Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis” di Isabella Pierantoni Roma, 29 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) 2017 il Parlamento approva, con i voti i centrosinistra e centrodestra, la legge Rosato, il “Rosatellum”,la quale prevede che un terzo del Parlamento sia eletto con sistema maggioritario e due terzi con sistema proporzionale, con sbarramento al 3 per cento su base nazionale. Le liste possono coalizzarsi tra loro: quella che ottiene tra l’1 e il 3 per cento, nella parte proporzionale non elegge parlamentari, ma i suoi voti si sommano comunque alle altre liste della coalizione che hanno superato il 3 per cento. Sotto l’1 per cento, invece, i voti sono persi. vedi . LEGGE 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (17G00175) (GU Serie Generale n 264 del 11-11-2017. Vedi anche Openpolis Come funziona la legge elettorale nota come rosatellum 2 maggio 2023 (2) Nei collegi uninominali ciascuna coalizione di liste o la singola lista presenta un solo candidato e nel collegio uninominale si elegge un solo candidato, quello che prende un voto in più. Il vincitore vince un seggio, mentre se il sistema fosse totalmente proporzionale avrebbe la quota percentuale dei voti ottenuti (per es 30%, o 40%). Questo spiega l’effetto maggioritario dei collegi uninominali. Nei collegi plurinominali si eleggono più candidati sulla base dei voti ricevuti. (3) Nel Rosatellum è previsto solo il capo della forza politica vedi normattiva https://www.normattiva.it/eli/id/2017/11/11/17G00175/ORIGINAL Art. 1 Modifiche al sistema di elezione  della Camera dei deputati comma7. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 14-bis. …comma 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. (4)Molti costituzionalisti hanno osservato che tale obbligo depotenzia il ruolo del capo dello Stato, l’unico a cui la Costituzione Italiana attribuisce il compito di conferire l’incarico per formare il governo (si veda ad esempio Gaetano Azzariti La legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico) (5) Alcune testate giornalistiche hanno fatto presente che tale obbligo potrebbe costringere alcuni partiti a cambiare simbolo (la Lega, “Lega per Salvini premier “e Forza Italia, “Berlusconi presidente”) [6] Per eleggere 400 deputati per la Camera ci sono 28 circoscrizioni e 47 collegi plurinominali. Per eleggere 200 senatori al Senato ci sono 20 circoscrizioni (il cui territorio corrisponde a quello delle regioni) e 26 collegi plurinominali. (7) Si veda l’intervista a Rosanna Oliva: Riforma della legge elettorale, continuano le liste bloccate e il paradosso delle pluricandidature femminili https://www.carteinregola.it/rosa-oliva-riforma-della-legge-elettorale-continuano-le-liste-bloccate-e-il-paradosso-delle-pluricandidature-femminili/ (8) E’ stato battezzato “L’emendamento “Anti-Vannacci”, dato che il leader di Futuro Nazionale è attualmente parlamentare europeo (9)  Si voterà ancora col maggioritario nella Valle d’Aosta, con un collegio unico e nel Trentino- Alto Adige, dove i collegi sono quattro.  Riporta il Fatto Quotidiano che la decisione sarebbe “dovuta a un accordo politico della maggioranza di centrodestra con Südtiroler Volkspartei“ (10 )Riporta il Fatto Quotidiano che tale modifica “è stata definita “salva-Lupi”, perché, ad esempio, favorirebbe Noi Moderati che difficilmente supererà il 3% all’interno del centrodestra“. (11) Futuro nazionale di Roberto Vannacci, anche se riuscisse a formare un gruppo a Montecitorio, sarebbe costretto a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni
June 29, 2026
carteinregola
Maria Agostina Cabiddu : riforma legge elettorale, un Mino(ri)tarium con  una faccia proporzionale e un corpo maggioritario
L’intervista a Maria Agostina Cabiddu, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico del Politecnico di Milano,  sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito  Anna Maria Bianchi Il disegno di legge governativo, battezzato Stabilicum o Melonellum, intende modificare profondamente il nostro sistema elettorale: è stata fatta una prima proposta con prima firma del deputato Bignami, molto avversata dalle opposizioni, ed è stata  poi  presentata una nuova versione, il “Bignami bis”. Una proposta che  è stata oggetto di un appello  nel quale esprimono preoccupazioni 140 giuristi e costituzionalisti, tra cui proprio la professoressa Cabiddu, , che è stata anche audita dalla Commissione Affari Costituzionali. Quali sono le preoccupazioni e  i punti principali messi in evidenza dall’appello ? Maria Agostina Cabiddu I profili critici messi in evidenza da diversi esperti nel corso delle audizioni parlamentari e ripresi, sinteticamente, nell’appello che è stato sottoscritto dai  costituzionalisti,già più di 150,  gli stessi con i quali stiamo organizzando un evento a Roma a fine giugno, per esprimere la nostra contrarietà alla riforma nello stesso momento in cui il testo approderà in Aula; un evento che ci vedrà insieme ai cittadini, alle associazioni e alle forze politiche, che vorranno aderire e al quale spero voglia partecipare anche Carteinregola [adesione poi data dalla nostra associazione NDR]. Le criticità riguardano, innanzitutto, il tempo e il metodo seguito per questo testo di modifica della legge elettorale e, ovviamente, il merito, che vede la violazione dei principi – di libertà, di personalità e di eguaglianza del voto – sanciti dall’art. 48 della Costituzione, l’indicazione del candidato Presidente del Consiglio al momento della presentazione delle liste, l’abnormità del premio di maggioranza che rischia di mettere a rischio la tenuta complessiva del sistema. Va detto che la legge elettorale è una legge ordinaria e non una legge costituzionale e molto si è discusso sulla scelta dei Costituenti di non costituzionalizzare – cosa che, invece, oggi ci chiede anche il Consiglio d’Europa – le regole del gioco, ma è certo che stiamo parlando di una legge  che, – determinando le regole del gioco e i quorum per la formazione degli organi costituzionali – può definirsi, a tutti gli effetti, una legge para-costituzionale e, in quanto tale, sottratta alla disponibilità della maggioranza di turno. E invece, andando con ordine: il testo è proposto dalla maggioranza e portato avanti senza la benché minima considerazione delle molte perplessità manifestate circa la compatibilità della c.d. riforma con i principi costituzionali. In effetti, anche nel testo emendato, il cosiddetto Bignami-bis, le modifiche apportate, fra cui l’innalzamento della soglia dal 40% al 42% per ottenere il premio di maggioranza, non modificano – dal punto di vista che qui interessa – sostanzialmente nulla, e, anzi, risultano pura operazione di opportunismo politico. Quali che siano stati i calcoli (peraltro facilmente intuibili dato il quadro delle forze politiche in campo) che hanno portato, per es., a “questo” innalzamento della soglia, la sostanza del provvedimento non cambia: il sistema proposto conserva e, anzi, per certi versi, aggrava, i vizi messi in luce nell’appello, a cominciare da quello per cui, contrariamente, agli obiettivi dichiarati, riassunti nel nomignolo (Stabilicum) subito affibbiato alla proposta, questa legge elettorale, come è stato osservato da molti, non garantisce alcuna stabilità di governo. Un conto è, infatti, un accordo raggiunto intorno a un programma, altro è diverso è costringere  partiti e movimenti nella camicia di forza di coalizioni tenute insieme dall’obiettivo di conquistare il premio di “governabilità”: il collante del potere potrebbe bastare – come è bastato, in effetti, finora – a tenere insieme la compagine, non certo ad assicurare l’unità dell’indirizzo politico. Basta, d’altra parte, guardare all’attuale maggioranza: quale stabilità esprime in politica estera, nell’economia, nella concezione della forma di stato? Il/lo/la presidente del Consiglio può vantarsi di guidare il Governo più longevo della storia repubblicana (cosa che da sola basterebbe a smontare la “necessità” della riforma) ma questo non ha niente a che vedere con la (in)capacità di esprimere una linea politica utile allo sviluppo del Paese, sicché bisognerebbe domandarsi e domandarle a che cosa questa stabilità è servita e serve. Dopo trent’anni di leggi elettorali ispirate al dogma della governabilità, d’altra parte, dovremmo aver tutti capito che questa non può mai andare disgiunta dalla rappresentanza se non si vuole tradire la Costituzione; la nostra forma di governo, infatti, mette al centro del sistema il Parlamento, l’organo rappresentativo del popolo sovrano e del pluralismo ed è il Parlamento (e non il Capo del Governo, come vorrebbe questo testo) che dà vita all’esecutivo, chiamato a governare in nome e per conto dello stesso popolo. La governabilità non è, d’altra parte, un “a priori” desiderabile anche perché allude, sinistramente, a una condizione passiva, a una soggezione; interessa, invece, l’obiettivo cui tendere, che non può però essere imposto con forzature che ignorino le condizioni di contorno: sistema partitico, cultura politica, storia, condizioni economiche e sociali del paese, etc.   D’altra parte, sono da sempre convinta che, anche per quanto riguarda la disciplina delle garanzie costituzionali, ovvero i freni e i bilanciamenti che il Costituente ha stabilito affinché la costituzione possa rimanere presidio di libertà per tutti, solo una legge elettorale di tipo proporzionale sia in grado di garantire un loro adeguato funzionamento. Con questo non voglio dire che la legge elettorale sia immodificabile quanto, piuttosto, che ogni intervento su di esse debba, consapevolmente e responsabilmente, considerarne l’impatto sulla tenuta complessiva del sistema. Il punto è che questa proposta va in senso esattamente opposto ed è evidente che l’invocata governabilità è puro argomento retorico per arrivare ad altro e, in particolare, a mettere le mani –oltre che sul Parlamento e sul Governo –, anche sugli organi di garanzia: Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Consiglio Superiore della magistratura e Consigli di presidenza delle altre giurisdizioni, Autorità di regolazione e di vigilanza … insomma: sui pieni poteri. Peraltro, come accennato, l’attuale maggioranza è certamente stabile e non si può seriamente affermare che le difetti il potere, che, sembra, sta esercitando a tutti i livelli senza particolare rispetto per i limiti; non è detto, tuttavia, che l’eccesso di forzature, che la c.d. riforma elettorale introduce, vada nel senso di rafforzare questa stabilità e non piuttosto in quello di indebolirla, sicché non è detto che la coalizione forzosa (specie se troppo “variopinta”), una volta che si sia appropriata dell’esorbitante premio di maggioranza, non deflagri alla prima curva; né tantomeno è detto che alla Camera e al Senato (dato il diverso criterio di ripartizione dei seggi) ci sia la stessa maggioranza.    Questo è allora un nodo: l’unità di indirizzo politico o, se si vuole, la capacità di governo, può essere garantita, a mio avviso, solo dall’accordo fra le forze politiche, che – all’esito delle elezioni – condividono un programma di governo, costruito sulla base di quanto dalle stesse presentato e “promesso” in campagna elettorale. Il termine Stabilicum non mi sembra dunque quello più appropriato per questo testo, non solo perché accede acriticamente alla bandiera sventolata da chi lo sostiene, come se davvero ci fosse l’esigenza di un rafforzamento e di una stabilizzazione dell’esecutivo, ma anche e soprattutto perché in tal modo distrae l’attenzione da quel che, invece, realmente, lo caratterizza, ovvero la trasformazione di un minoranza di voti in una maggioranza di seggi, capace di prendersi tutto.   Per questo lo chiamerei piuttosto sistema minoritario o, per usare il latinetto che piace a giuristi e politologi, Mino(ri)tarium, termine che richiama la mostruosa creatura della mitologia greca. In effetti, anche qui siamo di fronte a un mostro (giuridico), che si presenta con una faccia proporzionale, vistosamente truccata con liste bloccate e pluricandidature, cui corrisponde un corpo pelosamente maggioritario, con un ricco premio di “governabilità” fatto di 70 deputati e 35 senatori: un sesto dei parlamentari imposti con la “lista nazionale”, il listone (dico: listone) dei “fedelissimi”. Dunque, non Stabilicum ma Minoritarium perché, appunto, siamo di fronte a un meccanismo talmente abnorme da far impallidire persino la cosiddetta «legge truffa» (l. 148/1953), così chiamata perché consegnava alla lista o coalizione di liste che avesse raggiunto il 50% +1 (n.b.: maggioranza assoluta) il 64,4% dei seggi, mentre qui un premio analogo potrà essere assegnato a chi raggiungerà il 42% dei consensi, soglia che –  rapportata all’odierna affluenza – richiama piuttosto il R.D. n. 2444 del 1923 (c.d. Legge Acerbo), il sistema elettorale maggioritario approvato dal Parlamento durante il primo governo Mussolini, che prevedeva l’assegnazione di 2/3 dei seggi alla lista di candidati che avesse ottenuto la maggioranza relativa del 25% dei voti validi a livello nazionale. Sembra il caso di ricordare che, nel 1953, alla legge Scelba si era opposto, con un veemente discorso parlamentare, il missino Giorgio Almirante, che aveva denunciato il fatto che, con quel premio, il voto a un partito di maggioranza avrebbe finito per valere il doppio di quello dato a un partito d’opposizione, così violando immediatamente il principio costituzionale dell’eguaglianza del voto. Oggi, i discendenti politici di Almirante sono al governo e propongono una legge che, prevedendo liste bloccate, pluricandidature e astrusi meccanismi di assegnazione dei seggi relativi alla parte proporzionale (con seggi “eccedentari” e “deficitari”, per cui, ad es., i voti espressi dagli elettori in una circoscrizione possono servire a eleggere candidati in un’altra circoscrizione), tolgono agli elettori – per affidarla alle segreterie dei partiti – ogni possibilità di scelta, con buona pace, non solo del  principio di eguaglianza ma anche dei principi di libertà e personalità del voto. Non solo, come accennato, con quel premio, la maggioranza potrebbe occupare “totalitariamente” le istituzioni e, in particolare, quelle di garanzia, avvicinandosi persino ad avere quella maggioranza che serve per modificare in solitudine la Costituzione: un rischio inaccettabile, che va scongiurato ad ogni costo, non solo con l’opposizione parlamentare ma anche con la mobilitazione  popolare, esattamente come si è fatto per il referendum sulla giustizia. Anna Maria Bianchi È  proprio quello che cercheremo di fare. Nella sua audizione alla Commissione Affari Costituzionali mette  in evidenza il tempo declinato in vari aspetti: sia per l’anomalia italiana, che nel giro di qualche decennio, ha visto cambiare  il sistema elettorale più volte e  in alcuni casi con leggi poi dichiarate incostituzionali; sia per il varo di una riforma elettorale a meno di un anno dalla scadenza della legislatura,  sia la  mancanza di tempo per la Corte Costituzionale  di intervenire se fossero confermati i profili di incostituzionalità. Maria Agostina Cabiddu Il tempo è, di per sé, un fatto naturale che può acquistare rilevanza giuridica. Per quanto riguarda il nostro tema, per es, non è senza rilievo il momento in cui il testo è stato presentato e verosimilmente sarà approvato. A tal proposito, la Commissione di Venezia, (Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto), organo consultivo del Consiglio d’Europa, ci ha detto che “per garantire l’effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull’eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati, nell’anno precedente alle elezioni per non compromettere la stabilità della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole”. La stessa Commissione, come accennato, ci ha anche chiesto di costituzionalizzare la legge elettorale. Ora, io non so se, in assoluto, sia un bene o un male mettere in Costituzione la legge elettorale; certo i nostri costituenti non hanno esplicitato la loro scelta al riguardo e tuttavia la disciplina delle garanzie costituzionali (dai limiti alla revisione ai quorum stabiliti per la formazione degli organi di garanzia: Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, Consiglio Superiore della magistratura e Consigli di presidenza delle altre giurisdizioni, Autorità di regolazione e di vigilanza, etc.) presuppone, all’evidenza, una legge di tipo proporzionale. Anche qui: lo avevamo capito da tempo e sembra ribadirlo ad ogni buon fine la Commissione di Venezia: se proprio si ritiene di mettere mano alle regole del gioco, occorre prima “sminare” il campo delle garanzie costituzionali, intervenendo sui quorum o, quantomeno, convenendo su rigorosi patti “para-sociali” (meglio, paracostituzionali come sono le leggi elettorali), che impediscano alla maggioranza di impadronirsi dei pieni poteri e, dunque, della Costituzione: i governi anche quelli “stabili” sono a tempo; la Costituzione e le regole istituzionali sono tendenzialmente vocate, come diceva il mio professore, alla “perennità” e per questo non dovrebbero essere esposte al volontarismo della maggioranza di turno. Insomma, non c’è scritto espressamente in Costituzione ma è sottinteso che, data la disciplina delle garanzie costituzionali, la legge elettorale che i Costituenti avevano immaginato per il nostro sistema rappresentativo era e deve essere di tipo proporzionale. Poi, come sappiamo, è partita la sbornia del maggioritario. Tuttavia, per tornare alla questione “tempo”, una cosa è certa: quale che sia il sistema scelto, non si cambiano le regole quando il gioco iniziato e noi siamo già in campagna elettorale e qualcuno, sulla base di calcoli e proiezioni, ha evidentemente capito che il cd Rosatellum, questa volta, potrebbe non andare a proprio vantaggio, sicché conviene cambiare la legge. Il punto è che le regole istituzionali si fanno, come giustamente insiste Zagrebelsky, “quando i popoli sono sobri a valere per quando saranno ubriachi” e, in campagna elettorale, si è, certamente, tutti un po’ ubriachi. Peraltro, il tempo qui rileva, dato che si maneggia una materia così delicata e incandescente, anche sotto il profilo della certezza del diritto e della procedura. Al di là del principio dell’“anno elettorale”, la costruzione delle regole istituzionali esige prudenza, ponderazione e, appunto, tempo: tempo per far sedimentare le leggi vigenti e verificarne le obiettive criticità, ma anche tempo per discutere e condividere le modifiche e questo non perché l’attuale legge sia esente da profili di illegittimità (io, personalmente, avevo lavorato con l’avvocato Felice Besostri per portare il Rosatellum di fronte alla Corte costituzionale) ma perché, appunto, occorre evitare che la fretta e il calcolo congiunturale prendano il sopravvento. Un altro profilo temporale riguarda il numero di leggi elettorali che si sono avvicendate nel corso della c.d. seconda Repubblica: fino al 1993 siamo sempre andati a votare con un sistema di tipo proporzionale. Dal ’93, in questa materia (e non solo) ci siamo sbizzarriti o forse “imbizzarriti”. Abrogata parzialmente, con il referendum sulla legge elettorale per il Senato, si è aperta la strada all’approvazione delle leggi 4 agosto n. 276 e 277 del 1993, il cd. Mattarellum (che introduceva, per la prima volta in periodo repubblicano, un sistema misto, con il 75% dei seggi assegnato in collegi uninominali), presto seguita dalla legge elettorale per le regioni (il c.d. “Tatarellum”), quindi dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (il “Porcellum”, sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate in vigore in Italia dal 2005 al 2013, utilizzato per le elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013 e dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte) e ancora dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (l’“Italicum”, proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggio tra le due liste più votate qualora nessuna avesse ottenuto il 40%), parzialmente annullata dalla Corte e ulteriormente incisa dall’attuale legge n. 165/2017 (“Rosatellum”) e basterebbe questo elenco a segnalare la gravità del tema, tanto più se si considera che ben due di tali leggi sono state nel frattempo dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte, con una delle quali (il Porcellum) abbiamo avuto tre parlamenti eletti con regole successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime, l’altra invece (l’Italicum) dichiarata illegittima prima ancora di essere applicata. Il punto è che, a differenza di altri ordinamenti, il nostro non prevede l’accesso diretto alla Corte, sicché occorre percorrere la strada del giudizio incidentale e, se siamo troppo sotto elezioni, non è detto che si abbia il tempo per arrivare alla Corte costituzionale. Se davvero si intende approvare il testo con questo ritmo incalzante entro l’estate, non sarà facile arrivare per tempo di fronte alla Corte e tuttavia potrebbe non essere impossibile, date le recenti aperture in tal senso. In ogni caso, due sono le possibilità: se si arriva troppo tardi di fronte alla Corte costituzionale, si rischia di avere, come è accaduto, nel caso del Porcellum, una dichiarazione di incostituzionalità della legge elettorale successiva all’elezione delle camere, con dunque uno stigma di illegittimità sul Parlamento emerso dalle elezioni. Se invece si arrivasse alla Corte prima delle elezioni, come con l’Italicum, l’effetto sarà quello di consegnare al giudice costituzionale la definitiva conformazione della legge elettorale, con buona pace del primato del Parlamento. Qui prodest? Legittimo pensare che dietro tutto questo lavorìo sulla legge elettorale, questo continuo macinare acqua, ci sia, per così dire, l’azzardo del baro, che sa che, se il colpo riesce, la vittoria arriverà prima che il trucco (cioè l’eventuale illegittimità costituzionale della legge) sia svelato, data la mancanza di un controllo preventivo da parte della Corte, data anche la riluttanza, da parte del Presidente della Repubblica, ad andare oltre la moral suasion per utilizzare in modo più incisivo gli strumenti e i poteri connessi alla promulgazione. Non ci si può allora lamentare del fatto che gli elettori non vadano a votare, dal momento che si fa di tutto per allontanarli dalle urne: continue modifiche a vantaggio del riformatore di turno, alchimie, trucchi e trappole, che rendono impossibile (talvolta persino a chi lo ha pensato) comprendere quale sarà l’esito del voto, laddove proprio la legge che determina la composizione dell’organo rappresentativo dovrebbe essere quanto più possibile chiara e intelleggibile anche dal comune cittadino. Pietro Spirito Io vorrei partire da un punto sul premio di maggioranza. Non le pare necessario anche mettere un altro paletto legato alla partecipazione al voto? Con una fase calante di partecipazione al voto si rischia di dare il premio al 42% di un corpo elettorale, che magari è sceso complessivamente al 60% degli aventi diritto. Andrebbe messo un paletto, per esempio se l’affluenza al voto scende sotto l’80% il premio non può essere attribuito. Il secondo punto, anche questo molto delicato, è l’indicazione del premier, altro elemento molto grave, perché siamo di fronte a una forzatura dello strumento. Invece di fare il premierato, con una legge costituzionale, si fa una ordinaria legge elettorale che allude al premierato, la legge non può alludere. Maria Agostina Cabiddu La domanda tocca due punti sensibilissimi. Circa la scarsa affluenza, confesso che da tempo nutro il sospetto che il manovratore”, più che considerarla un problema, tutto sommato, ragioni secondo la logica del “meno siamo, meglio stiamo”, dove i meno – ai quali si fa attenzione – sono evidentemente gli affezionati, i fedelissimi, che non si curano dell’interesse generale ma esclusivamente del proprio “particulare” proprio e di quello del partito di riferimento. Naturalmente, la scarsa affluenza aggrava le criticità cui si è accennato e, in particolare, l’abnormità del premio, rendendo ulteriormente pericoloso per la qualità della vita democratica il Minoritarium, quel mostro che, pesando diversamente e illegittimamente i voti, trasforma una loro minoranza in maggioranza di seggi. In questo quadro, una condizione come quella per cui se non si raggiunge una certa soglia di partecipazione al voto il premio non scatta sarebbe dunque più che opportuna non solo per calmierare il premio, spalmandone l’effetto su una più adeguata platea di consensi, ma anche per rispondere alla domanda di partecipazione dei cittadini, mortificata da incomprensibili meccanismi elettorali. Quando, infatti, gli elettori capiscono che il voto di ciascuno conta non vi rinunciano. L’hanno dimostrato anche da ultimo nel caso del referendum: i cittadini sono andati a votare, con un’affluenza per qualcuno sorprendente, non solo per la posta in gioco ma anche perché era chiaro che, nel caso del referendum costituzionale, il voto di ciascuno poteva fare la differenza. Non così accade se il voto, quale che sia, viene “dopato” da liste bloccate, pluricandidature, seggi eccedentari e deficitari, premi di maggioranza esorbitanti, con l’effetto di fomentare la fuga di molti dalle urne e di aggravare ulteriormente la sperequazione nell’attribuzione dei seggi. Aggiungo anche che, nel testo in discussione, non c’è, nonostante l’art. 51 Cost., nessuna norma che garantisca effettivamente la parità di genere, non bastando a tale scopo l’alternanza uomo-donna nell’ordine delle candidature, che ben potrebbe essere ignorata nella composizione delle liste bloccate. Dunque, che fare? Certo l’idea di far scattare il premio solo al raggiungimento di una determinata soglia di partecipazione al voto è senza dubbio una regola interessante in una prospettiva di emendamenti. Io, però, continuo a ritenere che il testo della riforma sia, nel suo complesso, inemendabile: troppi dubbi (per non dire certezze) di incostituzionalità, troppe forzature come quella a cui abbiamo finora accennato solo incidentalmente, circa l’obbligo (pena l’inammissibilità della lista) al momento del deposito del contrassegno, dell’indicazione del candidato che verrà proposto dalla lista o coalizione al presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio: una sorta di premierato di fatto, che incide non solo sui poteri del Presidente della Repubblica ma anche sulla la forma di governo parlamentare sancita dalla nostra Costituzione … uno schiaffo al Presidente della Repubblica e uno al Parlamento, come in un estremo tentativo di accentramento di poteri in capo (è il caso di dire) a uno/a solo/a, ignorando pluralismo, freni e bilanciamenti, che caratterizzano la nostra democrazia. Peraltro, non sono la sola a ritenere che questa ennesima “riforma” elettorale sia inaccettabile. Lo pensano anche gli oltre 150 costituzionalisti che hanno sottoscritto l’appello da cui siamo partiti e al quale hanno aderito altri giuristi, opinionisti e migliaia di cittadini. Abbiamo, con questo appello, voluto dare un segnale e ne daremo un altro, martedì 30 giugno, con l’evento romano con cui vogliamo aprire la campagna di mobilitazione nel Paese: vogliamo fermare il Minoritarium e uscire dal labirinto della demagogia: i principi costituzionali saranno il nostro filo d’Arianna. Anna Maria Bianchi  Noi come Carteinregola daremo certamente adesione e rilanceremo il più possibile questa iniziativa. Continueremo a seguire tutto l’iter del processo legislativo e della discussione che si svolgerà dentro e fuori del Parlamento. Intervista registrata il 10 giugno 2026
June 29, 2026
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Gaetano Azzariti: la legge elettorale dovrebbe  preservare, più che la stabilità,  la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico
L’intervista a Gaetano Azzariti Professore ordinario di Diritto costituzionale  – Università degli Studi di Roma La Sapienza, sulla riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, registrata nell’ambito della serie di video interviste di Carteinregola Riforma della Legge elettorale: meno rappresentanza, meno democrazia a cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito (in calce il video) Anna Maria Bianchi La  riforma della legge elettorale è un tema che avrà  ricadute dirette sulla vita delle persone, sull’espressione dei propri diritti di elettori e della propria rappresentanza, ma che purtroppo sta passando in sordina, anche perché  percepito dai più come troppo tecnico e complesso. Oggi ne parliamo con il costituzionalista Gaetano Azzariti, a cui diamo il benvenuto. Per prima cosa le chiederei di raccontare quali sono i principali punti critici della proposta. Gaetano Azzariti Mi sembra che siano due i pilastri di questa legge elettorale. Da un lato, un tentativo di assicurare una maggioranza purchessia, anche qualora l’esito delle elezioni non dovesse in realtà far emergere nessuna maggioranza. D’altro lato – il secondo pilastro – la volontà di scegliere impropriamente, attraverso l’elezione del Parlamento, anche il presidente del Consiglio dei ministri. Un modo per conseguire lo stesso risultato che si voleva ottenere, cambiando la Costituzione, con l’elezione diretta del premier: una volta scomparsa dall’orizzonte la proposta di revisione costituzionale, ecco ora che si vuole raggiungere, in modo surrettizio, lo stesso scopo attraverso la legge ordinaria elettorale. Entrambi questi obiettivi rappresentano una forzatura rispetto al sistema costituzionale vigente. Credo che – se dovesse passare questa legge – la Corte costituzionale sarà chiamata ad intervenire. Ad essa spetterà alla fine l’ultima parola. E, a mio parere, la Consulta non potrà che dichiarare l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge, se approvate nell’attuale testo. Speriamo solo che ciò possa avvenire in tempo utile, ovvero prima delle prossime elezioni, poiché, altrimenti, queste rischiano di svolgersi in base a regole altamente sospette di incostituzionalità. Vediamo separatamente i due profili indicati. Per quanto riguarda il primo – garantire in modo assoluto una maggioranza purchessia – è il nome stesso che tradisce l’intenzione: “Stabilicum”. La stabilità a qualsiasi costo, da conseguire tramite un premio da garantire alla minoranza vincente, la “minore minoranza” diciamo così. Un grande premio di ben 70 deputati alla Camera e di 35 senatori al Senato. Non è il premio in sé a suscitare dubbi, ma l’entità e il meccanismo di assegnazione. Per comprendere dove si celano i vizi bisogna ricordare quanto ebbe a scrivere la Corte nelle due sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del Porcellum prima, dell’Italicum poi. In quell’occasione, nella prima delle due sentenze, la Corte costituzionale affermò che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta dei sistemi elettorali e diverse possono essere le modalità di composizione delle liste e delle preferenze. Il sistema di lista con preferenze, l’uninominale o anche – e questo è quello che a noi interessa – un sistema a liste bloccate; però in questo caso – dice espressamente la Corte – ci sono due condizioni che devono essere rispettate: che non tutto il sistema sia bloccato e che le lista siano assolutamente brevi, tali cioè da permettere all’elettore di riconoscere i candidati del suo collegio, di sapere in tal modo per chi vota. Tutte e due queste condizioni non sono presenti in questa proposta di legge elettorale. Non ci sono i requisiti richiesti perché i 70 parlamentari o i 35 senatori vengono eletti in blocco, e quindi ogni elettore, se avrà la fortuna di far parte della coalizione vincente, contribuirà a eleggere tutti i 70 deputati e tutti i 35 senatori: altro che liste brevi e candidati riconoscibili. Né questo vizio può essere sanato dal fatto che i candidati inseriti nel “listone” vengono artificialmente distribuiti nelle diverse circoscrizioni. Una crassa finzione, poiché una cosa è certa, ovvero che l’elettore di una qualunque circoscrizione – per esempio della Calabria – se avrà la fortuna di aver votata per la coalizione premiata, avrà contribuito ad eleggere tutti i 70 parlamentari, tanto quelli della sua circoscrizione quanto quelli di ogni altra parte del territorio italiano – per esempio quelli del Piemonte.   La Corte costituzionale ha, inoltre, stabilito che il premio può essere legittimo, ma a condizione che venga superata una certa soglia di consenso reale. Premi senza soglia sono certamente incostituzionali. Nell’attuale versione del disegno di legge tale soglia è stata fissata al 42%. Se non viene raggiunta? In tal caso la distribuzione dei seggi avviene in base ai criteri proporzionali. Sarebbe questo un esito che renderebbe inutile tutto lo sforzo e la ratio della legge. Ci si potrebbe rallegrare dell’eterogenesi dei fini, ma in fondo dimostra l’irragionevolezza e le difficoltà del sistema proposto. L’altro pilastro è l’obbligo di indicare il Presidente del consiglio della coalizione. Com’è noto la nostra costituzione stabilisce che spetta al capo dello Stato individuare e quindi nominare il Presidente del Consiglio dei ministri: dopo le elezioni, sulla base dei risultati elettorali, durante la legislatura (a seguito di eventuali crisi di governo) in base ai nuovi equilibri politico-parlamentari che si dovessero affermare. Pertanto, una procedura che può portare ad esiti diversi, in base alle valutazioni autonome del Capo dello Stato. La nomina del presidente del consiglio non può dunque essere predeterminata dalle forze politiche. Tanto è evidente questo che con un emendamento s’è scritto nella legge che l’indicazione, pur se definita dalle coalizioni al momento della presentazione delle liste, cionondimeno non contrasta con le prerogative del Capo dello Stato e con la Costituzione. La domanda che pongo è semplice, e credo che la risposta sia facile da darsi: “può una legge ordinaria autocertificare la propria costituzionalità?”. Si tratta del classico caso di excusatio non petita[i]: in qualche modo si vogliono mettere le mani avanti, perché si è assolutamente consapevoli che una volta che c’è un impegno (nella relazione si cerca di sminuire sottolineando che si tratta di un impegno solo “politico” ovvero di mera “trasparenza”), le forze politiche non potranno poi andare dal Capo dello Stato e non ritenersi vincolati a quello che hanno promesso agli elettori, rendendo vano ogni tentativo di mediazione e ogni eventuale diversa valutazione del nostro garante della Costituzione. Anna Maria Bianchi Guardiamo questa vicenda con sguardo più ampio.  Si invoca la stabilità a scapito del pluralismo,  ma il pluralismo è una garanzia democratica. Lei ha spesso  parlato della difficoltà del governare, che però non deve impedire il confronto tra forze politiche, che  fa parte delle regole democratiche. Gaetano Azzariti Governare nel rispetto delle logiche di una democrazia è difficile. In conformità con quelle di una democrazia pluralista è ancora più faticoso. È molto più facile governare in ordinamenti di natura autoritaria, al limite dittatoriale, perché lì decide tutto un capo senza bisogno di mediazioni e senza contraddittorio. In fondo il governo dell’uno semplifica al massimo le decisioni e le rende immediate. Questa è una banale, ma rivelatrice verità. Purtroppo per i nostri governanti, però, viviamo in società che ritengono sia la democrazia la migliore forma di Stato, in cui bisogna garantire che le decisioni siano assunte da molti, possibilmente da tutti. Per questo bisogna assicurare una rappresentanza politica plurale.  Questa è la ragione per cui il sistema di scelta dei propri rappresentanti più democratico è quello proporzionale; ciascuno elegge un proprio rappresentante e poi ci sarà un luogo – il Parlamento – in cui si raggiunge il “compromesso”, come scrivono tanti classici della democrazia, ad iniziare da Hans Kelsen[ii]. Se queste sono cose di senso comune, da molto tempo a questa parte – almeno da un quarto di secolo – si assiste ad una progressiva erosione del potere parlamentare e una concentrazione del potere nelle mani di un unico organo (il Governo). Se, nella nostra Costituzione, è scritto che il Parlamento è al centro del sistema costituzionale e che è necessario preservare un equilibrio nel rapporto tra i diversi poteri – questo ce l’ha insegnato Montesquieu[iii] – è evidente che oggi si assiste ad uno squilibrio, ad un predominio del Governo su ogni altro potere. È così che la dialettica parlamentare si riduce, e il “luogo del compromesso” diventa il Consiglio dei ministri, ovvero la volontà politica si forma in quei “luoghi” informali dove si riuniscono le varie componenti che danno vita ad una maggioranza, senza alcun ascolto di chi non ne fa parte. Un’alterazione profonda delle regole democratiche. Solo nel Parlamento – assicurando che sia questo l’organo dove si assumono le decisioni politiche generali – si può garantire che siano ascoltate e che si possa tener conto di tutte le voci o almeno di tutte le forze sociali che riescono ad ottenere una rappresentanza parlamentare. Che non si possa concentrare la decisone entro un unico organo ce lo dice la nostra carta costituzionale, ma lo ha ribadito anche la Corte costituzionale, nonché sempre più spesso il garante della nostra Costituzione. Il presidente della Repubblica più volte, nei suoi interventi di moral suasion[iv], ricorda infatti come ci sono dei limiti alle decisioni della maggioranza. Dei limiti a quella che molti definiscono la “tirannia della maggioranza”. Hans Kelsen diceva un’altra cosa, che a me pare molto significativa, anche se oggi può apparire eretica. Proprio considerando che spetta alla maggioranza la decisone finale, appare particolarmente rilevante il ruolo delle minoranze, perché sono esse che fanno da contrappeso. Sentire la voce delle minoranze – scriveva provocatoriamente Kelsen – è forse più importante di sentire quella delle maggioranze. Certo alla fine prevarrà l’indirizzo politico espresso dalla maggioranza, come è giusto e naturale in democrazia, però gli equilibri si creano nel rispetto delle opinioni di chi dissente da te. Questo è il cuore della democrazia pluralista. Un principio ormai dimenticato, almeno da quando si è affermata quella che viene chiamata la “democrazia maggioritaria”. Da allora, dal referendum del 1993 sui sistemi elettorali, si è diventati un po’ strabici, si guarda soltanto da una parte, ci si preoccupa solo di garantire e tutelare la solidità delle maggioranze. La governabilità è diventata un mito che tutto finisce per assoggettare. Non voglio con ciò dire che la stabilità non sia un obiettivo. Lo ha detto la Corte costituzionale: è un obiettivo costituzionalmente apprezzabile. Certo che sì. Chi, infatti, potrebbe negare che non sarebbe auspicabile che i governi durino a lungo? Si potrebbe aggiungere anche l’auspicio che “governino bene”, o almeno che rispettino rigorosamente le regole della democrazia pluralista. La durate dei governi è certamente uno obiettivo di pregio costituzionale. Ma poi c’è l’altro corno: quello della rappresentanza politica plurale. Ancora una volta sono le parole della Corte che ce lo ricordano: oltre la stabilità, ciò che è ancora più importante, perché si pone a fondamento della democrazia, è che nel momento delle elezioni sia assicurata la rappresentanza politica plurale, che non può essere ridotta alla rappresentanza dell’uno ma deve essere una rappresentanza dei molti. Dovremmo allora trovare un sistema elettorale che, anziché garantire la stabilità “costi quel che costi”, si proponga di raggiungere l’obiettivo “necessario” (non solo “legittimo”) di preservare la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico. Questa sì che sarebbe un’inversione di tendenza estremamente opportuna, soprattutto oggi, quando si sta palesando una grave crisi della democrazia, che emerge in base ad un dato non contestabile, da un fatto statistico. La democrazia è in crisi se le persone non vanno a votare.  E oggi, come ben noto, metà degli aventi diritto non esercita il proprio diritto al voto. Ed è per questo che, anziché adottare una legge elettorale che forza ulteriormente gli esiti del voto, volendo garantire purchessia una maggioranza ad un governo di minoranza, sarebbe opportuno adottare una legge elettorale che convinca la maggioranza degli elettori a tornare alle urne. Saranno poi i rappresentanti del popolo, come dice la nostra Costituzione, in base al loro libero mandato, ad individuare le maggioranze di volta in volta in grado di governare entro un sistema di democrazia parlamentare. Anna Maria Bianchi Dal suo punto di vista quale sistema sarebbe il sistema elettorale adatto secondo lei ad essere battezzato Democraticum?  Perché il Rosatellum vigente non è esente da difetti e critiche… Gaetano Azzariti L’attuale sistema elettorale – il Rosatellum – è tutt’altro che esente da difetti. La proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento è però peggiore: è il peggio del peggio. Premesso che le leggi elettorali sono strumenti e non esiste un modello perfetto che risolve tutti i problemi, voglio comunque rispondere alla domanda. A mio modo di vedere il sistema migliore in questo contesto potrebbe essere quello usato dal 1948 sino al 1993 per le elezioni del Senato. Una legge di natura proporzionale, con collegi uninominali e con una soglia di sbarramento, che in Germania è del 5%. La soglia deve essere calibrata in base al numero dei parlamentari da eleggere, che in Germania è elevato e variabile. In Italia i parlamentari sono molti meno, quindi una soglia adeguata dovrebbe essere quella del 3%. La soglia di sbarramento serve a evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti, poi si procede ad un’assegnazione proporzionale dei seggi, ciascuna forza politica deve trovare una rappresentanza in proporzione ai suffragi realmente ottenuti. Ciò andrebbe a sanare anche un vizio degli attuali sistemi che assegnano un premio alla coalizione. Paradossalmente fornendo una super-rappresentanza alle forze minori che finiscono per essere decisive per far vincere la coalizione. È così che i vari Vannacci, Renzi, Calenda, etc., se faranno parte di una coalizione potranno esercitare quel che normalmente si dice un “potere di ricatto”. Il termine è certamente eccessivo, ma non v’è dubbio che potranno contrattare da una posizione di forza la formazione delle liste bloccate di ben 70 o 35 seggi. La cui composizione è il frutto di una contrattazione tra le forze politiche. E chi si ritiene decisivo per vincere, anche se poco rappresenta, si farà valere, pretendendo più seggi rispetto alla sua effettiva forza. In un sistema proporzionale, invece, superata la soglia (3%, abbiamo detto), ciascuno conterà per quel che riesce a rappresentare. Perché collegi uninominali? Non solo perché in questo modo si risolverebbe l’annosa questione del voto di lista (e il rischio di voto di scambio o di cordate che esso trascina con sé) o della lista bloccata (che espropria l’elettore di ogni scelta dei suoi rappresentati), ma perché rappresenta un sistema in grado di rafforzare una doppia responsabilità.  Dal lato quella dei partiti, i quali si devono assumere la responsabilità del candidato da presentare agli elettori, dall’altro però anche quella dell’elettore che deve scegliere responsabilmente sia il partito ma anche il proprio rappresentante. Un sistema di equilibrio tra la responsabilità del partito che presenta un unico candidato per ciascun collegio; peraltro, anche quest’ultimo ne trarrà beneficio, poiché non dovrà più la sua elezione solo al partito e alla sua collocazione dentro una lista, ma anche al territorio e agli elettori che lo hanno scelto; l’elettore, infine, che dovrà valutare non solo la forza politica ma anche la persona che viene proposta come candidato, scegliendo così il “suo” parlamentare. Il legame del candidato al territorio (purché le circoscrizioni siano di ridotte dimensioni) permetterebbe, inoltre, di ridurre il tasso eccessivo di leaderizzazione del nostro sistema politico. Oltre al capo carismatico del partito, l’elettore sarà legato anche al candidato che si è presentato e si è fatto conoscere in quel territorio. Anna Maria Bianchi Cosa succede adesso? Quali sono le prospettive di questo disegno di legge, se verrà approvato, e soprattutto cosa si può fare, cosa possono fare i partiti di opposizione e cosa può fare anche la cittadinanza? Gaetano Azzariti La speranza è l’ultima a morire: quindi speriamo che il Parlamento non approvi per le ragioni più diverse, magari non tutte nobili (la paura di Vannacci?). Se questa legge elettorale non fosse approvata, dal punto di vista dei cittadini, sarebbe comunque una vittoria. Anche se ciò avvenisse, ricordo quello che ho detto prima: noi non ci troveremo in una buona situazione perché il Rosatellum è un’altra legge che dovrebbe essere modificata. Quindi quello che possiamo fare è, in ogni caso, cominciare a riflettere su come cambiare sostanzialmente la rotta, cambiare direzione, riscoprire le virtù della rappresentanza politica a fianco a quella della stabilità dei governi. Come si può fare ciò? Due sono le vie da seguire, quella sociale e quella giuridica. Oltre ovviamente continuare a contrastare la legge in ambito politico parlamentare. Con riferimento a quest’ultimo è però da dire che i regolamenti parlamentari non lasciano molto spazio. Come vediamo infatti in parlamento la maggioranza sta andando avanti senza ascoltare l’opposizione. L’opposizione invece fa un ostruzionismo che può valere fintanto che non verrà approvata la legge. Vediamo allora cosa si può fare in ambito più propriamente sociale e in quello strettamente giuridico. Quello che può fare la società civile è anzitutto manifestare il proprio dissenso, nelle forme proprie di una comunità impegnata e consapevole dei propri diritti. Ricordando che il consenso è alla base della democrazia e che questa è una legge che non è condivisa, forse neppure capita, dai cittadini italiani. La strada giuridica è un’altra, è quella che conduce alla Consulta. Se sarà approvata questa legge, prima o poi arriverà alla Corte. Già due volte si è arrivati alla Corte, e… “non c’è due senza tre”. Qui si aprono una serie di problemi. Il primo è quello dei tempi. Si legge sui giornali che c’è intenzione da parte dell’attuale maggioranza di approvare la legge e andare immediatamente alle elezioni. Non so se questo sia vero. Non so neppure se questo si potrà fare: ricordo, in proposito, che lo scioglimento spetta non al governo, per nostra fortuna, ma al Presidente della Repubblica. Dunque, non è detto che le Camere possano essere sciolte, neppure se dovesse dimettersi l’attuale Governo. Certo è che se ciò dovesse avvenire in tempi rapidi sarebbe elevato il rischio di andare a votare, nelle more del processo costituzionale, con una legge elettorale che poi rischia di venir dichiarata incostituzionale. Vorrei allora suggerire al legislatore illuminato, al buon governo – semai ci fosse in Italia – che, se anche dovesse essere approvata questa legge, con le sue criticità costituzionale abbastanza evidenti, sarebbe opportuno che prima di indire nuove elezioni si aspettasse almeno la decisione di chi ha il diritto all’ultima parola, ossia la Corte costituzionale. Sarebbe opportuno che non si facessero le elezioni prima di sentire quello che dirà la Consulta. Certo anche questo passaggio, pur decisivo, non sarà però risolutivo. Vedremo quello che dirà la Corte costituzionale ovviamente se e quando ci arriveremo, però ricordo che non spetta alla Corte fare buone leggi. I giudici non sono legislatori. La Corte costituzionale eventualmente dovrà dichiarare l’illegittimità costituzionale – per la terza volta – di una legge approvata da questo Parlamento. Ma poi “la palla” tornerà necessariamente al legislatore che dovrà, prima o poi, riuscire ad approvare una legge elettorale costituzionalmente conforme. L’ultima osservazione è la seguente. Credo ovviamente che l’attuale maggioranza abbia la responsabilità maggiore con riferimento all’ultima legge elettorale in discussione. Ma è anche vero che in passato il Parlamento non ha dato buone prove. È allora il sistema politico-parlamentare nel suo complesso che si dovrebbe render conto che una terza bocciatura della legge elettorale rappresenterebbe un colpo inferto alla legittimazione della attuale maggioranza, ma anche alla politica in quanto tale, al sistema dei partiti, alla democrazia parlamentare. Se dovesse esserci una terza bocciatura da parte della Corte sarebbe come se il garante giurisdizionale della nostra costituzione dicesse al Parlamento: “non sai nemmeno in grado di trovare un sistema per farti eleggere”. Questo in tempi di anti-politica, di anti-partiti, di anti-parlamentarismo sarebbe un esito che dovremmo cercare di schivare tutti e dovrebbero evitare soprattutto tutti i partiti politici che hanno l’ambizione di governare il Paese, senza distinzione alcuna. Forse l’attuale classe dirigente del nostro Paese non si rende conto che sta segando il ramo su cui siede, su cui fonda la propria legittimazione. Qualunque persona che ha a cuore la nostra democrazia parlamentare, il nostro sistema dei partiti democratici, dovrebbe temere questo esito. Rivolgendomi al Parlamento e non solo all’attuale maggioranza, mi verrebbe da dire: “Fermatevi prima che sia troppo tardi”. (L’intervista è stata registrata e pubblicata il 18 giugno 2026) Roma, 27 giugno 2026 ( intervista registrata il 17 giugno e pubblicata on line il 19 giugno 2026 – trascrizione e editing a cura di Isabella Pierantoni ) Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] È l’inizio della celebre locuzione latina “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, che si traduce letteralmente con “scusa non richiesta, accusa manifesta” [1] Hans Kelsen (Praga, 11 ottobre 1881 – Berkeley, 19 aprile 1973) è stato un giurista e filosofo austriaco, tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e il maggior esponente del normativismo. (Wikipedia) [1] Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755), è stato un celebre filosofo, giurista e storico francese. È considerato uno dei padri dell’Illuminismo e il teorizzatore del liberalismo politico moderno (Treccani) [1] “persuasione morale” o “pressione morale” è un’opera di convincimento e pressione autorevole, non vincolante per legge
June 27, 2026
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Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis”
di Isabella Pierantoni La Commissione I Affari Costituzionali della Camera, dopo le numerose critiche sollevate dai costituzionalisti intervenuti alle audizioni e la totale contrarietà delle opposizioni per il disegno di legge soprannominato “Bignami”, ha approvato l’adozione della proposta “Bignami bis” come testo base della riforma elettorale[1], con il voto contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Iv, Azione e Più Europa). Il testo è atteso in aula alla Camera il 26 giugno e entro quella data sono raccolti gli emendamenti. La seconda proposta di legge elettorale ha mantenuto l’impostazione di fondo della prima proposta, salvo un cambiamento del perimetro normativo[2] e alcuni aspetti segnalati dagli esperti auditi nella Commissione I Affari costituzionali della Camera in sede referente come di dubbia costituzionalità. Le principali caratteristiche del sistema elettorale detto Bignami bis sono: * Il meccanismo elettorale: sistema proporzionale con premio di maggioranza, in ununico turno di votazione. Dal totale dei 400 seggi alla Camera e dei 200 al Senato, sono sottratti rispettivamente 70 seggi e 35 seggi, da attribuire come premio fisso per la coalizione-lista che vince, secondo alcuni requisiti. I seggi restanti sono attribuiti con un sistema proporzionale, ossia in proporzione alle percentuali di voti ottenuti. Sono escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige dal computo dei seggi per il premio di maggioranza. * La soglia minima per l’accesso ai seggi è del 3% per il partito che corre da solo, del 10% per le coalizioni di liste. Per le coalizioni alla Camera è previsto per ciascuna il recupero del miglior perdente[3]. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione. * Condizioni di accesso al premio. Il premio è costituito da 70 seggi fissi alla Camera e 35 fissi al Senato, che sono assegnati alla coalizione o lista “che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionalein entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse”.  In assenza di queste condizioni i seggi sono ripartiti tutti con il metodo proporzionale. Questa soglia è stata modificata rispetto alla prima proposta, che indicava il 40%, poiché in questo caso, nonostante il premio, il vincitore non riusciva ad avere una maggioranza[4] e questa condizione rendeva meno   lo strumento del premio. Al Senato potrebbero non ricorrere le stesse condizioni che si verificano nella Camera. Se il 42% assicura alla Camera una maggioranza (202 seggi), al Senato il 42% corrisponde a 100 seggi (65 + 35), che non sono la metà più uno. Quindi il premio di governabilità consente, con quella percentuale, la maggioranza assoluta in un solo ramo del Parlamento e non nell’altro (secondo audit di Morrone alla Commissione I)[5]. * Natura del premio. Il premio, nell’accezione adottata dalla proposta di legge, è un premio di maggioranza, dato per garantire al vincitore la maggioranza dei seggi in ciascuna camera. Il premio di governabilità è quello dato a coalizioni/liste che hanno già la maggioranza assoluta in seggi (50% più uno) con l’esito elettorale, ai quali si aggiunge un premio per la governabilità. * Tetto alla maggioranza: è previsto un tetto massimo di 220 deputati (55% di 400 oppure 57% di 380) e 113 senatori (56,5% di 200) per la coalizione vincitrice; questa condizione serve a evitare maggioranze nelle quali il vincitore si trovi nella condizione di votare da solo per esempio le leggi costituzionali, di eleggere il Presidente della Repubblica, di nominare da solo i giudici nella Corte costituzionale. * Liste Bloccate: i candidati al premio sono inseriti in un “listone” separato[6] che deve essere presentato a livello di circoscrizione e che è deciso dalle coalizioni/liste. La coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio.Le liste sono bloccate (cioè non permettono agli elettori di scegliere i propri rappresentanti secondo le proprie preferenze ma solo di indicare la lista di nominativi selezionati dal partito) sia le liste di circoscrizione che assegnano i seggi del premio, sia quelle dei collegi plurinominali che assegnano i seggi del proporzionale nell’ordine deciso dai partiti[7]. Un candidato al proporzionale può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, un candidato nel “listone del premio” può candidarsi in una sola lista circoscrizionale ma può candidarsi in più collegi plurinominali: il risultato delle pluricandidature è che l’elettore non conosce il candidato eletto con il suo voto e che il candidato/eletto non ha interesse a convincere gli elettori del suo territorio, quindi non farà una campagna elettorale, poiché la sua candidatura dipende da altri fattori. Nel caso in cui con i risultati del voto si sia superata la soglia alla Camera dei 220 seggi e al Senato di 112, si sottraggono, per rientrare entro il limite, i seggi assegnati con il proporzionale. * Indicazione del Premier: Nella legge elettorale vigente i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Nella proposta di legge elettorale, nella prima e nella seconda versione, si introduce, in sede di deposito del programma elettorale[8] (art. 14-bis, c. 3) l’indicazione del nome per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri; nel testo dell’articolato si cita l’esistenza di un obbligo per le liste collegate, più precisamente “nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome che deve essere lo stesso per tutte le liste collegate”. Naturalmente la suddetta dichiarazione non inficia le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione. A legge vigente, in sede di deposito del programma elettorale da parte dei partiti (art. 14-bis, comma 3 vigente)[9] si chiede di dichiarare nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.   * Suddivisione degli elettori sul territorio. La suddivisione degli elettori sul territorio dipende dal sistema elettorale adottato. Con questa proposta elettorale il territorio è organizzato in circoscrizioni (28 per la Camera e 20 per il Senato) nelle quali sono presentate le liste per i candidati al premio, e in collegi plurinominali per l’elezione di più candidati al proporzionale (49 per la Camera e 26 per il Senato). Collegi uninominali, nei quali si vota uno solo tra più candidati afferenti a diverse coalizioni/liste nel collegio, sono previsti per le sole regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto-Adige, che sono esplicitamente considerate fuori della proposta di riforma elettorale. I collegi uninominali nei sistemi maggioritari classici (per esempio il Mattarellum del 1993) garantiscono l’effetto maggioritario nei risultati.Nei sistemi con premio l’effetto maggioritario è dato dallo stesso premio, quindi il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni e all’interno di queste in collegi plurinominali (che eleggono più vincitori con metodo proporzionale) [10]. (si veda l’allegato 1 per la Camera [11]). * Distribuzione dei seggi. I seggi totali della Camera sono 400. Un premio del 17,5% significa 70 seggi al vincitore (lista o coalizione) che ottiene almeno il 42% dei voti alle urne. Il premio è detratto dai seggi totali da assegnare con il proporzionale (ossia con liste di collegio plurinominale) e sono assegnati alle liste presentate a livello circoscrizionale. Dai 400 seggi vanno sottratti i 16 seggi “extra tetto” (ossia delle circoscrizioni che non partecipano alla formazione del premio: Valle D’Aosta 1 uninominale, Trentino Alto Adige 4 uninominali e 3 proporzionali, Estero 8 proporzionali) e i 70 che costituiscono il premio. Si ottiene 314 seggi, che sono seggi da attribuire con criterio proporzionale nei collegi plurinominali, in caso di assegnazione del premio. I seggi al lordo del premio sono 384, (ossia 400 al netto dei 16 seggi extra tetto), e sono anche i seggi che, in caso di mancata assegnazione del premio, sono assegnati tutti con criterio proporzionale (e attribuiti interamente ai collegi plurinominali con liste bloccate). * Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questo è un passaggio delicato della proposta di legge, che modifica l’art. 3 del testo vigente, comma 1, nel quale è previsto che l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (quella che si trova nell’allegato A) [12] sia fatta sulla base  “… dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi”. Poiché il censimento Istat è divenuto ad aggiornamento continuo, questo articolo è stato modificato, nel Bignami1 lasciando il riferimento all’Istituto nazionale di statistica[12]. Nel Bignami bis è sparito questo riferimento e il testo è diventato: “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate: …”[14]. Il riferimento all’Istat è una garanzia per gli elettori e per il paese perché è un ente indipendente che produce le statistiche ufficiali su popolazione, economia e ambiente. (*) Già dirigente di ricerca in Ispe e Istat Vedi anche Proposta di legge elettorale: il nuovo testo base Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali 14 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- [1] Il Bignami-bis è stato proposto dai relatori Nazario Pagano (FI), Angelo Rossi (FdI), Igor Iezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Nm) come testo base. [2] L’AC 2822 (cosiddetto Bignami 1) è stato presentato presso la Commissione I Affari costituzionali insieme alle proposte per il voto ai fuori sede e per la raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste. Nella proposta di legge Bignami bis sono esclusi questi temi mentre entrano i principi per una riforma del voto degli italiani all’estero (tema incluso nella discussione generale ma escluso dalla precedente proposta). [3] Il miglior perdente è quella lista che non ha raggiunto la soglia minima per l’assegnazione dei seggi, ma è quella che è più vicina a quella soglia: per es. X ha ottenuto il 2% dei voti e Y ha ottenuto il 2,5%: in questo caso Y è il miglior perdente rispetto alla soglia del 3%. [4] Il vincitore infatti con il 40% di voti ottiene 126 seggi (=0,40*314 seggi) con il proporzionale che sommati con il premio portano i seggi a 196 sul totale di 400 alla Camera. Con il 42% di voti il vincitore ottiene una maggioranza di 202 seggi (di cui 132 con il proporzionale). Il costituzionalista Morrone ha dichiarato, nella seconda audizione nella Commissione I, che al Senato nemmeno con la soglia del 42% il vincitore raggiunge una maggioranza come sopra. [5] Morrone Andrea, audizione del 3 giugno 2026, Commissione I Affari Costituzionali della Camera. [6] La lista dei candidati al premio è presentata a livello circoscrizionale, è decisa dai partiti della coalizione/lista e la coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio. Se gli esiti dell’elezione portano a superare la soglia della maggioranza possibile (220 seggi nel Bignami2) la sottrazione dei seggi in eccesso è fatta sulla lista dei candidati eletti nel proporzionale nei collegi plurinominali. [7] Le circoscrizioni sono ampie zone in cui è suddiviso il territorio per organizzare le operazioni di voto, di conteggio e di assegnazione dei seggi. I collegi plurinominali sono unità territoriali di riferimento più piccole, all’interno di ciascuna circoscrizione, nelle quali si eleggono più candidati con il metodo proporzionale. A seconda dei sistemi elettorali adottati, con i sistemi maggioritari classici per esempio, si hanno anche i collegi uninominali (più piccoli dei collegi plurinominali) nei quali si attribuisce un solo seggio, eleggendo uno solo tra più candidati di diverse liste e coalizioni. Con i sistemi a premio, di norma non si hanno collegi uninominali. Nella proposta, collegi uninominali si hanno solo in Valle D’Aosta e Trentino AA che non partecipano al premio.    [8] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 e successive modifiche: “3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.” (Bignami1 confermato da Bignami bis) (Nel testo di cui sopra il barrato è il testo eliminato dalla proposta, il testo in rosso è quello inserito dal Bignami1 e Bignami-bis). [9] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 vigente: c. 3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. [10] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto. [11] Allegato 1.  Circoscrizioni e collegi plurinominali Fonte: Dossier XIX Legislatura, n. 666 vol. 1, “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vol. 1, Edizione aggiornata, Servizio Studi [12] L’Allegato A (Tabella A) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce la divisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, indicando contestualmente il comune sede di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale. La Tabella A è stata successivamente modificata per adeguare la suddivisione elettorale alle riforme del sistema di voto. La versione aggiornata è definita dall’Allegato 1 della Legge 3 novembre 2017, n. 165. [13]“Art. 3. Comma 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, sono effettuate: ..” [14] Segue nel Bignami bis, nell’Art. 3, comma 1: “a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83.” Nel comma 2, dell’art. 3  del Bignami bis è scritto: “2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate: a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).” [1] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto.
June 14, 2026
carteinregola
La guerra divide pure Meloni e Mattarella
Che le istituzioni politiche occidentali – tutte, in ogni paese Nato – stiano correndo verso una centralizzazione dei poteri nei governi, cancellando i famosi “contrappesi” e ogni altro titolare di poteri, è certo. Ovunque si posi lo sguardo il segnale è univoco. Possiamo prendere gli “ordini esecutivi” di Trump, i […] L'articolo La guerra divide pure Meloni e Mattarella su Contropiano.
November 19, 2025
Contropiano