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Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna. qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
carteinregola
La girandola delle Occupazioni di Suolo Pubblico tra Governo e Comune. E non vince la Città.
dal sito di Roma Capitale di Paolo Gelsomini Torniamo a scrivere di Occupazioni di Suolo Pubblico (OSP) da parte di tavoli, sedie, pedane e gazebo di ristoranti, bar, alberghi e molto probabilmente anche di librerie. Cerchiamo di fare chiarezza, tra vecchio e nuovo Regolamento Osp, Legge di proroga delle Osp emergenziali Covid 19, ultimi emendamenti dell’assemblea capitolina, Memoria di Giunta capitolina per la concessione delle Osp alle librerie. Tenendo presente che nelle concessioni di occupazione suolo pubblico si sommano due tipologie di autorizzazioni: quelle ordinarie, previste dal Regolamento comunale, recentemente modificato, e quelle straordinarie, introdotte durante l’emergenza COVID per fronteggiare gli obblighi di distanziamento e la crisi economica del settore per le chiusure, inspiegabilmente prorogata per anni dai governi fino all’ultimo provvedimento, che estende l’occupazione eccezionale fino al 30 giugno 2027. Un regalo agli esercenti e una ingiustificata sottrazione di spazio pubblico ai cittadini. Alcune associazioni di categoria avrebbero voluto una proroga delle regole comunali al 30 giugno 2027, rimandando quindi anche  gli adeguamenti delle Osp ordinarie. Tuttavia le tempistiche dovranno  fare i conti con  le inevitabili difficoltà per  i Municipi, specialmente il primo, di esaminare in tempi decenti la valanga di richieste che perverranno agli uffici dagli esercenti, in gran parte a ridosso della data di scadenza del 31 marzo 2026. E poichè nelle note di chiarimento del comune (Faq) si legge che “fino al rilascio della nuova concessione di occupazione di suolo pubblico in conformità alle disposizioni del Regolamento, è consentito mantenere la concessione di occupazione di suolo pubblico già esistente“, è assai probabile che gli esercenti potranno continuare a mantenere  le Osp, sia emergenziali che ordinarie, fino al 30 giugno 2027 e forse oltre. Intanto a causa della lunghezza di esame delle migliaia di richieste si creeranno inevitabilmente situazioni di disparità che causeranno ricorsi a valanga ed inevitabili ulteriori ritardi. Si capisce che stiamo davanti ad una nuova giungla dei tavolini. La città di tutti i cittadini  non ci guadagna. I FATTI La Delibera 18 del 6 marzo 2025 Il 6 marzo 205 è stata approvata in assemblea capitolina la delibera 18 (1) sul Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, iI nuovo  Regolamento che ha aggiornato  quello pre-covid relativo alla delibera AC 91/2019 (2). Nella nuova proposta di Regolamento, gli spazi concedibili alle OSP sono calcolati in proporzione  alla superficie interna totale del locale  ottenuta sommando la superficie di somministrazione interna (quella aperta al pubblico e quella dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al  pubblico) (3). Le frazioni di superficie interna dei locali concedibile come OSP variano a seconda della zona nella quale è ubicata l’attività commerciale. La città è stata infatti divisa in tre zone, ognuna delle quali con più sottocategorie. Si va dalla più restrittiva del sito Unesco (4) limitatamente al Centro Archeologico Monumentale (5) e ai Tessuti da T1 a T4 (5) (1/3 della superficie interna), alla Città storica (6) escluso il sito Unesco (2/3 della superficie interna), fino al Suburbio (7) (3/3 della superficie interna). Nell’area del sito Unesco riferita all’area archeologica centrale e ai tessuti da T1 a T3 non era consentito l’uso delle pedane mentre tale uso era consentito all’interno del Tessuto T4. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti avrebbero dovuto essere adeguate ai nuovi parametri della delibera AC 118 entro il 31 dicembre 2025. Usiamo il verbo al passato perché oggi qualcosa è cambiato con gli emendamenti votati in Assemblea Capitolina Che cosa è cambiato con gli emendamenti dell’Assemblea Capitolina Si legge testualmente nel sito istituzionale del Comune di Roma del 15 dicembre scorso (8) che “è stato approvato in Assemblea Capitolina l’emendamento che recepisce l’impegno assunto dal Sindaco e dall’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti con le categorie economiche: i tempi per presentare la domanda di adeguamento alle nuove regole sull’occupazione di suolo pubblico vengono fissati al 31 marzo 2026, mentre i piani di massima occupabilità comunali saranno disapplicati dal 1° gennaio 2026”. Continua poi Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti: “La disapplicazione dei piani di massima occupabilità comunali dal 1° gennaio 2026 va nella stessa direzione. Permette di superare strumenti non più attuali e che, in alcuni casi, rischiavano di facilitare rendite di posizione. Restano naturalmente salvi i piani della Sovrintendenza del 2006, che tutelano il patrimonio storico e monumentale”. Riguardo ai Piani di massima occupabilità introdotti dal vecchio regolamento,  rimarranno in vigore solo i piani contenuti nella delibera del 2006 dell’allora sindaco Veltroni, dove sono state individuate 54 piazze e aree del centro storico del primo Municipio. Inoltre l’Assemblea Capitolina ha recepito i contenuti della sentenza del Tar del Lazio n. 18344/2025 (9) che dava la possibilità di installare pedane anche all’interno del sito Unesco, cosa inizialmente vietata dal regolamento comunale della del 118/25. Per poter installare le pedane serviranno i pareri delle Soprintendenze e della Polizia Locale. La memoria di Giunta per concedere le OSP anche alle librerie Nel frattempo, tra emendamenti dell’assemblea capitolina e proroghe governative alle situazioni dettate dall’emergenza Covid 19, si registra una Memoria di Giunta capitolina, la n. 98 del 17 novembre 2025 (10), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale”. In questa memoria è contenuta la possibilità di rilasciare alle librerie con somministrazione di alimenti e bevande che hanno superficie di vendita di libri non inferiore a 100 mq una concessione di occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento della delibera AC 118/2025. C’è inoltre la possibilità per le librerie già esistenti sul territorio che abbiano una superficie di vendita di libri inferiore a 100 mq ma pari ad almeno 50 mq di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e individuando, comunque, un limite massimo di superficie da destinare alla somministrazione. Al momento in cui scriviamo non ci risulta che questa memoria di Giunta abbia ancora avuto un esito deliberativo. La legge di proroga alle autorizzazioni delle OSP emergenziali istituite per il Covid 19 E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 dicembre 2025 n.182 (11) sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi che ha prorogato fino al 30 giugno 2027 la validità delle autorizzazioni per i dehors (tavolini, pedane, ecc.) di bar, ristoranti ed alberghi, estendendo le deroghe concesse durante la pandemia e dando più tempo al Governo per emanare una normativa nazionale definitiva sul riordino del settore. Questa proroga inizialmente scadeva a fine 2025. Conclusioni Mettendo insieme tutte queste vicende sopra sintetizzate si evince quanto segue: 1. Resta il fatto che illustrammo e dimostrammo dettagliatamente con esempi di calcolo che una Osp concessa con la nuova delibera AC 118/25 permette di avere più metri quadrati dell’Osp concessa allo stesso locale con la vecchia delibera AC 91/2019. Naturalmente occupa meno spazio della OSP emergenziale, ma questo non conta perché il confronto si fa tra regolamenti ordinari e non straordinari. * Non è ancora chiaro se il 31 marzo 2026 manda a scadenza tutte le concessioni OSP, sia quelle del vecchio regolamento che quelle ottenute con gli ampliamenti Covid, o impone l’adeguamento ai parametri del nuovo regolamento della AC 118/25 soltanto alle prime, lasciando quelle emergenziali prorogate fino al 30 giugno 2027 secondo la deroga concessa dalla Legge 2 dicembre 2025 n.182 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.                                                                   In questo secondo caso, che sembra il più attendibile perché legittimato da una norma sovraordinata, il vantaggio di una Osp maggiorata rispetto a quella ottenuta con il vecchio regolamento si sommerebbe al vantaggio scaturito dall’ampliamento della superficie dovuto ai provvedimenti emergenziali Covid 19 prorogati al 30 giugno 2027. * L’installazione delle pedane, vietata dalla del. AC 118/25 nell’area Unesco e negli ambiti T1,T2 e T3, in seguito alla sentenza del TAR ora sarà trattata con maggiore flessibilità previa parere delle Sovrintendenze e della Polizia Locale. Quindi si ritorna a forme di valutazioni che creeranno nuove incomprensioni e nuovi conflitti tra gli stessi esercenti. Questo pericolo, cacciato a torto o a ragione dalla porta con l’abolizione dei PMO, rientra dalla finestra con la concessione o non concessione delle pedane in zona Unesco e negli altri Ambiti di pregio. * La possibile concessione di OSP alle librerie, aldilà delle dichiarate nobili intenzioni del titolo della memoria di Giunta, consumerà ulteriore spazio pubblico sottraendolo ai pedoni. Insomma, sarà forse stato fatto un po’ d’ordine nella giungla delle Osp ma alla fine una cosa è certa: lo spazio pubblico occupato da sedie, tavoli, pedane, ombrelloni è aumentato a scapito della funzione del camminare e passeggiare. E questa non appare una vittoria della Città Pubblica che è di tutti. Paolo Gelsomini Vai alla pagina del sito di Roma Capitale Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: Linee Guida – Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande e FAQ Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 31 dicembre 2025 Vedi anche Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni di Carteinregola di Paolo Gelsomini 20 gennaio 2025 Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri di Anna Maria Bianchi 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 Proroga OSP Covid: l`audace colpo dei soliti noti   di Stefano Fabi 19 settembre 2025 NOTE (1) scarica Delibera 118/2025 (2) scarica Delibera 91/2019 (3)Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) di Paolo Gelsomini 25 marzo 2025 (4)Sito UNESCO: Il territorio iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale che comprende l’intero Centro Storico della città compreso all’interno della cerchia delle Mura aureliane, nella loro estensione nel diciassettesimo secolo, nonché il complesso della Basilica di San Paolo fuori le Mura. L’area include specificatamente tutti i rioni storici  con la sola esclusione di una parte dei rioni Borgo e Prati (5)C.A.M. Centro Archeologico Monumentale complesso di elementi architettonici e urbani che assumono valore fondante della forma urbana di Roma. La zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all’antico insediamento e si estende fino al tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla. (6) I Tessuti della Città Storica secondo il PRG di Roma (7) Città Storica: l’art. 24 delle Norme Tecniche d’ Attuazione  del Piano regolatore di Roma definisce la “Città Storica” come “insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale (8) vedi sito Roma Capitale 15 dicembre 2025 OSP, adeguamento entro il 31 marzo 2026 (9) Scarica la sentenza del TAR del 22 ottobre 2025 (10) scarica Memoria di Giunta capitolina, la n.98 del 17 novembre 2025 (9), avente come oggetto “Misure per il sostegno e la valorizzazione delle librerie presenti sul territorio di Roma Capitale” (11) LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182  Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in mat eria di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025  Vai alla legge
December 31, 2025
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