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Stadio della Roma a Pietralata: si accelera l’iter
Dopo la consegna della AS Roma , il 23 dicembre 2025, del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) del nuovo stadio della Roma di Pietralata, il 26 febbraio 2026 la Giunta Gualtieri ha approvato la 24a Proposta (D.G.C. n. 15 del 26 febbraio 2026)Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e documenti allegati del Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata. Presa d’atto della verifica dell’ottemperanza del PFTE alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni espresse con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 73/2023. Autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del Sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria, che dopo il passaggio nelle Commissioni capitoline interessate andrà al voto dell’aula. Dopo l’approvazione in Giunta, l’iter della Delibera ha subito una notevole accelerazione: oggi, 5 marzo, è stata approvata dalle Commissioni congiunte Patrimonio e Lavori pubblici (2), domani 6 marzo sarà trattata dalle Commissioni Ambiente Urbanistica e Mobilità (3) con la partecipazione degli Assessori Veloccia, Patanè e Alfonsi e degli uffici. Gli allegati del PFTE sono stati inseriti nella sezione del sito istituzionale “ODG e Proposte” da cui le abbiamo scaricate per metterle a disposizione di tutti i cittadini (4), affinchè si possano fare le dovute verifiche dell'”ottemperanza” alle “condizioni, prescrizioni e raccomandazioni espresse con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 73/2023” che aveva dato il pubblico interesse all’operazione. Riporta Roma Daily News (5) che l’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, “ha manifestato la sua soddisfazione per la decisione di accelerare i tempi consiliari riguardanti l’analisi del Piano di fattibilità tecnica ed economica dello stadio della As Roma a Pietralata” che “consentirà di procedere con la conferenza dei servizi decisoria, durante la quale tutte le caratteristiche del progetto saranno valutate dagli enti preposti. A seguito di una conclusione positiva, potremo arrivare alla gara e successivamente alla convenzione urbanistica e all’avvio dei lavori. Abbiamo richiesto di accelerare i tempi poiché il progetto è inserito nel dossier degli Europei di calcio Euro 2032 e sarà oggetto di una procedura commissariale di governo. Accelerare i tempi consiliari ci consente di mantenere il progetto nel dossier”. Il gruppo di urbanistica di Carteinregola che aveva già espresso le sue obiezioni a molti aspetti negativi del progetto (6), peraltro evidenziati dagli stessi uffici nel corso della conferenza dei servizi preliminare, farà approfondimenti e confronti. Vai a Stadio della Roma a Pietralata cronologia e materiali (AMBM) 5 marzo 2026 per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) Decisione di Giunta (da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina) 24aProposta (D.G.C. n. 15 del 26 febbraio 2026) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e documenti allegati del Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata. Presa d’atto della verifica dell’ottemperanza del PFTE alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni espresse con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 73/2023. Autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del Sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. n. 38/2021 Scarica la decisione di giunta/proposta di delibera (2) Commissione Patrimonio (nella registrazione: congiunta con Commissione lavori pubblici) del 5 marzo 2026 con ODG: Disamina ed eventuale espressione del parere, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, relativamente alla Proposta di deliberazione Prot. RC/2026/6583 recante -“Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e documenti allegati del Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata. Presa d’atto della verifica dell’ottemperanza del PFTE alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni espresse con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 73/2023. Autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del Sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. n. 38/2021.” (Dec. G.C. n. 15 del 26 febbraio 2026).(inviti : Assessore al Patrimonio e Politiche abitative, Andrea Tobia Zevi, Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia., Direttore del Dipartimento Programmazione Urbanistica, Gianni Gianfrancesco., Direzione Trasformazione Urbana, U.O. Rigenerazione e Progetti Speciali, Enrica De Paulis) > vai alla registrazione (3) il 6 marzo alle. 8:30 Commissione Ambiente Urbanistica e Mobilità con lo stesso ordine del giorno. Sono stati invitati: Direttore Generale Dott. Albino Ruberti- Assessore alla Mobilità Avv. Eugenio Patanè – Assessora all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Dott.ssa Sabrina Alfonsi – Assessore al Patrimonio e Politiche abitative Andrea Tobia Zevi o Suo/a Delegato/a – Assessore all’Urbanistica Ing. Maurizio Veloccia o Suo/a Delegato/a – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti Direttrice Ing. Angela Mussumeci o Suo/a Delegato/a – Dipartimento Programmazione Urbanistica Direttore Arch. Gianni Gianfrancesco o Suo/a Delegato/a – Direzione Trasformazione Urbana- U.O. Rigenerazione e Progetti Speciali Arch. Enrica De Paulis (4) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) Scarica i documenti allegati (dal sito di Roma Capiatle – Sezione Deliberazione e atti – ODG e Proposte ) * PFTE Stadio Pietralata- relazione istruttoria ALL A1 del Responsabile Unico di Progetto RC.2026.6583.A1 * PFTE Stadio Pietralata- relazione istruttoria ALL A2 – SCHEDE verifica ottemperanza RC.2026.6583.A2 * PFTE Stadio Pietralata Relazione sulla convenienza economica e sostenibilità economica ALL3 RC.2026.6583.A3 * PFTE Stadio Pietralata asseverazione PFTE in base a legge stadi ALL4 RC.2026.6583.A4 (5) vedi Roma Daily News 5 3 36 Stadio Roma. Veloccia: bene stretta su tempi consiliari, tenere progetto in Euro 2032 Maurizio Veloccia esprime soddisfazione per l’accelerazione dei tempi consiliari sul progetto dello stadio As Roma a Pietralata. (6) vedi Stadio della Roma a Pietralata, il dossier con le osservazioni di Carteinregola 22 marzo 2023
March 5, 2026
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Campi da padel a San Lorenzo al posto del verde, il TAR dà ragione ai cittadini
(nella foto Il Campo sportivo Benedetto da google-earth il 22 giugno 2022) Dal 2021 seguiamo la vicenda del Campo Benedetto XV, un’area privata nel Municipio II nel quartiere San Lorenzo di quasi un ettaro e mezzo, tra le vie dei Sabelli, Ausoni, Sardi ed Enotri. Un tempo spazio verde dedicato allo sport e al tempo libero, con campi da calcio e basket, palestre, sale da ballo, spogliatoi, aree verdi ricche di aiuole e alberature, è stato progressivamente trasformato (1): negli ultimi anni, le aree verdi sono state cancellate per far posto a 5 nuovi campi da padel. Nel 2022 alcuni residenti hanno presentato prima una diffida e poi un ricorso al TAR del Lazio, che ora ha dato loro ragione. Apprendiamo infatti da Roma Today (2) che i giudici “hanno condannato la società che ha realizzato i campi, Roma Capitale e il Ministero della Cultura (Soprintendenza) a un totale di 30mila euro di spese legali, egualmente ripartite”, in quanto “l’autorizzazione a realizzare i cinque campi nasce da un permesso di costruire in sanatoria che non doveva esistere. Poiché, a sua volta, basato su pareri non corretti da parte della Soprintendenza. La conseguenza è che i due campi già realizzati andranno rimossi, e i luoghi dovranno essere ripristinati com’erano prima. Cioè adibiti a verde, con alcuni alberi e una siepe“. In attesa di offrire un’analisi più approfondita dalla lettura diretta della sentenza, riportiamo i punti principali pubblicati dalla testata romana. I giudici amministrativi hanno “dichiarato nulla l’autorizzazione paesaggistica firmata dalla Soprintendenza il 18 settembre 2023, poiché questa, nell’esercitare il suo potere per la seconda volta dopo una prima sentenza, avrebbe dovuto motivare in maniera più approfondita il nulla osta “tenendo conto delle specifiche censure dei ricorrenti”, mentre la motivazione dell’ente ministeriale viene definita “meramente assertiva, che si limita a dichiarare che non sussistono impedimenti all’approvazione, senza approfondire in alcun modo i numerosi argomenti contrari”. Riporta Roma Today che “non è quindi valido il permesso di costruire in sanatoria firmato il 13 gennaio 2025, quando la società stava già realizzando i campi (due conclusi, altri tre no). È un’invalidità “derivata”, perché deriva da un’autorizzazione paesaggistica nulla. Inoltre, viene commessa una violazione della normativa urbanistica: l’area interessata per il Prg è “spazio verde privato di valore storico-morfologico-ambientale”, e ciò impedisce nuove costruzioni. Per i giudici i cinque campi sono una nuova costruzione, e non una ristrutturazione, quindi in contrasto con l’articolo 42 del piano regolatore” (3). Anche la capogruppo di SCE del II Municipio Barbara Auleta da tempo impegnata a fianco dei cittadini, ha comunicato con un post su Facebook la soddisfazione per l’esito del ricorso, rimarcando tuttavia con amarezza il mancato sostegno da parte di altre istituzioni municipali : “Evviva e grazie a quei cittadini caparbi e generosi, che ho sostenuto dal primo momento e che mi onoro di aver accompagnato in questa brutta vicenda, in tutti i modi che ho potuto. Amarezza per un percorso tecnico-amministrativo che a un certo punto aveva preso la giusta direzione, verso il diniego, poi una inversione a U ha vanificato tutto!”(4). Ci auguriamo che questa vicenda spinga le istituzioni di qualunque livello a non lasciare più che la difesa dell’interesse pubblico, di un bene collettivo, sia affidata all’iniziativa e alla buona volontà dei cittadini, che in questo caso, come in altri (vedi la vicenda di Villa Bianca (5) si sono trovati addirittura ad agire contro il Comune di Roma e il Ministero della Cultura. (redazione) vedi Roma Today 20 febbraio 2026 San Lorenzo, i campi da padel vanno rimossi. I cittadini vincono contro Comune e privato di Valerio Valeri La società che ha iniziato nel 2022 a realizzare l’impianto sportivo in via dei Sabelli ha ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, basato su un parere della Soprintendenza considerato da giudici non sufficiente. Il municipio: “Una sconfitta per il quartiere”. Auleta (Avs): “C’è chi ha abdicato al suo ruolo di controllo” 27 febbraio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com (1) vedi la ricostruzione della vicenda in La mobilitazione dei cittadini ha fermato, almeno temporaneamente, la trasformazione di un altro spazio verde a San Lorenzo di Thaya Passarelli 7 marzo 2025 vedi anche (dalla scheda di Piediperterra a San Lorenzo del 5 maggio 2023) Via dei Sabelli 88/A: Campo Cavalieri di Colombo. Nello storico campo sportivo della Fondazione Cavalieri di Colombo (3) sono stati recentemente realizzati 5 Campi da Padel con basamento in calcestruzzo, in assenza, da quanto riportato da un articolo di Roma Today (4) del necessario permesso a costruire (5). Contro il progetto di costruzione dei campi da padel si sono mobilitati un gruppo di cittadini residenti e frontisti che hanno segnalato alle istituzioni preposte di Roma Capitale l’avvenuto abbattimento di alberi ed arbusti e l’esecuzione di scavi in uno spazio verde destinato a giardino e a parco giochi e feste per i bambini del quartiere. Il 20 giugno 2022, in seguito alla richiesta di accesso civico di Carteinregola, nella documentazione trasmessaci dal Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio Autorizzazioni Verde Privato e cavi stradali – non abbiamo trovato alcun documento autorizzativo per l’abbattimento delle alberature e degli arbusti nel Campo Benedetto XV, né risultava alcun parere autorizzativo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio trasmesso al Dipartimento Tutela Ambientale. Vedi l’articolo di Carteinregola del 22 giugno 2022 “A San Lorenzo il poco verde presente scompare nel silenzio delle istituzioni “ (> vai a al sommario delle schede di Piedipeterra a San Lorenzo) (2) vedi Roma Today 20 febbraio 2026 San Lorenzo, i campi da padel vanno rimossi. I cittadini vincono contro Comune e privato di Valerio Valeri La società che ha iniziato nel 2022 a realizzare l’impianto sportivo in via dei Sabelli ha ottenuto un permesso di costruire in sanatoria, basato su un parere della Soprintendenza considerato da giudici non sufficiente. Il municipio: “Una sconfitta per il quartiere”. Auleta (Avs): “C’è chi ha abdicato al suo ruolo di controllo” (3) vedi Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Art.42. Spazi aperti della Città storica scarica NTA PRG vigenti (4)(vedi post sulla pagina Fb di Barbara Auleta, 20 febbraio 2026) (5) vedi Ex Clinica Villa Bianca: iI Consiglio di Stato ha dato ragione ai cittadini 24 marzo 2025
February 27, 2026
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NTA del Piano Regolatore, quali regole per la città che cambia? Il convegno di AVS Roma
Il 18 febbraio a Palazzo Valentini si è tenuto il convegno “Norme Tecniche per l’Attuazione del PRG: quali regole per la città che cambia?” organizzato da Alleanza Verdi Sinistra Roma e Orizzonte Roma con la partecipazione Per la città di oggi e di domani Al convegno, introdotto da segretario di Sinistra italiana Roma area metropolitana e Valerio Zaratti co-portavoce Europa Verde – Verdi roma e condotto da Barbara Auleta consigliera AVS II Municipio, hanno partecipato Ferdinando Bonessio, consigliere Europa Verde AVS Roma Capitale, Lucio Contardi INU Lazio, Mirella Di Giovine Associazione Bianchi Bandinelli, Daniela Festa giurista Università La sapienza, Giancarlo Storto Associazione Carteinregola, con le conclusioni di Maurizio Veloccia assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, e con l’intervento di Tommaso Amodeo, Presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale. Ringraziando i relatori e gli organizzatori del convegno, pubblichiamo alcuni interventi, a cui aggiungeremo man mano altri contributi che ci perverranno. L’intervento di Giancarlo Storto, Associazione Carteinregola Intervento di Mirella Di Giovine Associazione Bianchi Bandinelli scarica il PDF dell’intervento L’intervento di Tommaso Amodeo, Presidente della  VIII Commissione Urbanistica di Roma Capitale La registrazione audio dell’intervento dell’Assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia (in corso di trascrizione) 27 febbraio 2026 vedi anche: Modifiche al PRG cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni riguardanti i testi di Carteinregola scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
February 27, 2026
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NTA del PRG: quali regole per la città che cambia – Tommaso Amodeo (Pres. Comm. Urbanistica)
Pubblichiamo l’intervento di Tommaso Amodeo, Presidente della  VIII Commissione Urbanistica di Roma Capitale, al convegno di Alleanza Verdi Sinistra del 18 febbraio 2026 “Norme tecniche per l’attuazione del PRG: quali regole per la città che cambia”[su gentile  concessione del Presidente e degli organizzatori – le note sono di Carteinregola] Tommaso Amodeo : ringrazio Adriano Labbucci, per questo invito e tutta Alleanza Verdi Sinistra. Mi avrebbe fatto piacere ascoltare prima le parole dell’assessore Veloccia[i], ovviamente, per cui intervengo un po’ alla cieca, però le cose che avrei detto davanti a Veloccia le dico comunque. Il legislatore prevede che il PRG [Piano Regolatore Generale]sia votato due volte. Dopo il primo voto ci sono le osservazioni, le controdeduzioni e poi il secondo voto. Il legislatore prevede il secondo voto non come esercizio di stile, ma perché lo strumento del Piano Regolatore è così complesso, così grosso, che si prevede che i terzi possano dare del valore aggiunto e dire delle cose importanti, portare valore all’amministrazione. E arriviamo al caso nostro. A dicembre 2024 abbiamo adottato la variante. Ciò che ora noi in questa fase dobbiamo mostrare, come amministrazione, è la capacità di ascolto delle critiche che abbiamo ricevuto. Noi, come politica, abbiamo lavorato con grande operosità fino a ora. Adesso, alla operosità deve seguire la umiltà nell’ascoltare le critiche più significative. Dunque dobbiamo cambiare qualcosa. Tante associazioni hanno formulato osservazioni di qualità, nonché la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza Capitolina hanno preso carta e penna e hanno scritto cose rilevanti. Cose molto rilevanti, tanto più che non le avevano dette prima, perché si sono espresse per la prima volta dopo aver letto il testo coordinato. I temi sono tanti, io ne ho tirati fuori tre che mi stanno a cuore: Carta per la qualità, G2 [Guida per la Qualità degli interventi] in Città Storica[2] e DR [Demolizione e Ricostruzione]  in Città Storica. L’articolo 16.3 delle NTA [Norme Tecniche di Attuazione][3] l’abbiamo citato tutti, la prevalenza della norma di Piano sulle indicazioni del G2 è un tema. Riconosco che non avevo capito la portata di questa norma fino in fondo quando l’ho votata. Ora bisogna gestirla e bisogna fare delle scelte chiare. E sono scelte complicate, come diceva il collega Bonessio. O la cancelliamo, se riusciamo a trovare una convergenza, oppure dobbiamo prevedere delle eccezioni, ossia dei casi in cui la prevalenza non si applica. Quindi o agiamo a monte, cancellandola, o agiamo a valle, dicendo: “Qua non c’è prevalenza”. Il discorso, come potete immaginare, è delicato. È chiaro che se si stabiliscono le eccezioni, le eccezioni vanno declinate sia come categorie di intervento sia come classi di immobili. Come categorie di intervento, mi sembra difficile sfuggire a DR e RE [Ristrutturazione Edilizia], le categorie più rilevanti. E come classi di immobili, il discorso è articolato, perché oggi si fa un gran parlare di villini, come se la salvaguardia dei villini fosse la salvaguardia della città. Anche, ma non è tutto. Nel G2 ci sono sei famiglie, ventiquattro classi, quarantun categorie. Questo è il perimetro che deve essere salvaguardato, non un oggetto di più, non un oggetto di meno. Non sono le NTA il luogo dove stabilire regole diverse per le diverse classi. Noi come politica possiamo fare delle cose precise, possiamo alleggerire il G1 [Carta per la Qualità], secondo me dobbiamo alleggerire il G1 dove ci sono troppe cose. Dobbiamo aggiornare e possiamo anche rivedere il G2, ma non sono le NTA, a mio avviso, il luogo dove fare regole diverse per diverse classi. Vedremo come evolverà il dibattito nei prossimi mesi. Certo, è importante che la consapevolezza fra i colleghi cresca su questi temi, e io sono fiducioso che stia crescendo. Il secondo tema che mi sta cuore è l’utilizzo del G2 in Città Storica, quindi parte tre del G2. Farò del mio meglio, perché bisogna stare sempre un po’ cauti, per ripristinare il G2, almeno negli articoli 24, mi sembra, commi 6, 12 e 25.3. Quindi, il G2 è uno strumento fondamentale per il CO.Q.U.E [Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia][4], è un messale per valutare i progetti, altrimenti avremo una città che crescerà in modo disordinato, con una deregulation urbanistica. Avremo una città dove gli uffici avranno difficoltà a seguire i progetti e quindi sarà tutto un pochino più complicato. Dunque il G2 va rimesso al centro dell’agenda. Il terzo tema è la sostituzione edilizia, intesa come Demolizione e Ricostruzione, in Città Storica. Nel vecchio Piano era sottoposta a una serie di limiti: si poteva fare quando c’erano le alterazioni irreversibili, oppure previa verifica storico-architettonica alla luce del G2, e sui tessuti T1 e  T2[5] si poteva fare quando c’era la perdita del requisito tipo morfologico, e sui tessuti successivi occorreva fare verifiche storico-architettoniche. Oggi tutti questi filtri si sono, mi sembra, alleggeriti, o forse addirittura azzerati, e qualche filtro sarebbe bene rimetterlo, prima che Elon Musk compri una bella palazzina antica, la butti giù e faccia un bel falso storico, che diventerebbe un monumento a sua volta per la originalità dell’operazione. Ma se riusciamo a non fargliela fare, io sono più contento. Grazie! Tommaso Amodeo 27 febbraio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- NOTE [1] l’assessore all’urbanistica Veloccia si era dovuto allontanare per impegni istituzionali ed è poi intervenuto alla fine del convegno [2] La Città Storica nel Piano Regolatore Generale (PRG) di Roma (artt. 24-44 NTA) è definita come un sistema integrato che comprende il centro storico (entro le mura), le espansioni otto-novecentesche e insediamenti di valore storico/testimoniale. È soggetta a tutela, con interventi finalizzati alla conservazione del tessuto edilizio, spaziale e morfologico vedi https://geoportale.comune.roma.it/georoma/norme/ART_NTA/Art_24.htm#:~:text=Art.%2024.%20Norme%20generali%20*%20Per%20Citt%C3%A0,consolidata%2C%20interne%20ed%20esterne%20alle%20mura%2C%20e [3] Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità vedi https://www.carteinregola.it/idossier-2/modifiche-al-piano-regolatore-di-roma-cronologia-materiali/delibera-di-adozione-modifiche-piano-regolatore/adozione-modifiche-nta-prg-art-16-carta-per-la-qualita/ [4] Il Co.Q.U.E. (Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia) a Roma è l’organismo tecnico istituito dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roma. Ha il compito di esprimere pareri obbligatori sulla qualità architettonica e urbanistica di progetti, specialmente in ambiti delicati o di trasformazione urbana. vedi https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF48837&pagina=5#:~:text=Roma%20Capitale%20%7C%20Sito%20Istituzionale%20%7C%20Comitato,Q.U.E.) [5] I tessuti T1 (origine medievale) e T2 (di espansione otto-novecentesca) nel PRG di Roma definiscono aree storiche con regole rigide di conservazione e trasformazione. I T1 presentano tessuti complessi, mentre i T2 sono definiti da espansioni ottocentesche e novecentesche
February 27, 2026
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Come si sviluppano le città: dal palazzinaro di ieri al manager finanziario di oggi
di Paolo Gelsomini Ospitato da ESC Atelier, uno storico spazio autogestito in via dei Volsci nel popolare quartiere di San Lorenzo a Roma, si è svolto lo scorso 4 febbraio il quinto incontro organizzato da Roma Ricerca Roma sul tema della Rendita urbana e Finanziarizzazione. Un tema decisivo per capire dove sta andando l’urbanistica oggi, come si stanno trasformando le città, quale è il nuovo rapporto tra pianificazione urbana ed investitori privati. Sono intervenuti, coordinati da Alessandra Valentinelli di Roma Ricerca Roma e da Alessandro Torti di Esc Atelier Autogestito: Antonio Longo, urbanista del Politecnico di Milano; Lucia Tozzi giornalista e ricercatrice; Walter Tocci consulente del Sindaco per il progetto CArMe; Barbara Pizzo dell’Università La Sapienza di Roma e di Roma Ricerca Roma; Maria Kaika dell’Università di Amsterdam. Si è trattato di un incontro ricco di definizioni concettuali, di ricostruzioni storiche, di analisi critiche. Vale veramente la pena di riassumere tutto questo con un articolo che contiene i punti salienti dell’incontro per capire di più su rendita finanziaria e sviluppo urbano. Come si inserisce la rendita finanziaria nello sviluppo urbano? Innanzitutto i fondi finanziari immobiliari ricercano le tipologie edilizie più remunerative come alberghi e studentati di lusso, grandi centri commerciali, uffici di rappresentanze prestigiose, parcheggi. Si costruiscono beni economici avulsi dal molteplice tessuto sociale urbano per creare profitti, non servizi per la città e per i bisogni dei cittadini. Si sviluppa così una città fatta di frammenti, senza piani strutturati capaci di legare e mettere a sistema case, servizi, spazi pubblici, attività economiche, mobilità. Con questo tipo di sviluppo si moltiplicano le diseguaglianze ma, lontano da ogni principio di pianificazione democratica, si moltiplicano cambi di destinazione d’uso, deroghe, monetizzazione degli standard urbanistici, che cessano così di essere l’elemento che assicurava una quota programmabile di verde, scuole, parcheggi, reti di infrastrutture. Insomma, il Piano da variante indipendente e fattore regolativo dello sviluppo diventa una variante dipendente dalla necessità di profitto legato non ad attività produttive ma ad operazioni meramente finanziarie, legate unicamente alla rendita che cresce all’ombra di grandi interventi di trasformazione urbana che prendono l’accattivante nome di rigenerazione urbana. I Piani oramai non riescono a controllare le trasformazioni indotte dalle grandi operazioni finanziarie. La Rigenerazione urbana spesso si riduce ad operazioni di demolizione e ricostruzione con premialità di cubatura. Non c’è bisogno di compiere illegalità, c’è scritto nelle leggi regionali e nelle delibere comunali. Lo strumento principe è costituito dal Progetto di Finanza. Si opera su pezzi di città, su aree degradate ma anche su spazi appartenenti ad ecosistemi regolarmente distrutti come distrutti sono i vincoli, orpelli oramai considerati “insopportabili” da pezzi di amministrazione e portatori di interessi privati, come insopportabili sono considerati gli standard urbanistici. Lo stesso termine “Urbanistica” è quasi del tutto scomparso e lo sviluppo della città è sempre più inteso, non come progresso di un vasto contesto di comunità urbana, ma come occasione di attrazione dei grandi investitori internazionali, dei Fondi finanziari. Che rapporto ha questo tipo di sviluppo con il Piano urbanistico comunale? E con quello dell’Area vasta? Perché non si riesce ad andare oltre i confini comunali? A Milano, per esempio – come ha ricordato Antonio Longo – anche nella mobilità non si è tenuto conto della Città metropolitana di oltre 3 milioni di abitanti, né dell’area metropolitana delle relazioni interurbane che conta oltre 6 milioni di abitanti. Evidentemente il cuore della rendita finanziaria era il Comune di Milano che conta poco più di un milione e trecentomila abitanti. Quale è il contributo dei privati agli obiettivi pubblici? Gli oneri di costruzione e gli oneri legati alla valorizzazione immobiliare. Vediamo qualche esempio. Faceva presente Walter Tocci che a Roma, nell’area di Bufalotta, l’operatore ha ottenuto una rendita del 106% rispetto ai costi di costruzione versando al Comune solo il 6% della valorizzazione, quattro volte in meno delle tasse pagate da un operaio. E il caso di Bufalotta non è certamente isolato. Oramai non c’è più bisogno dell’illegalità o del rapporto corruttivo con la politica. Basta la disinvolta pratica urbanistica corrente. Che fare dunque? Standard urbanistici, vincoli ecosistemici, regolamenti urbani, codice civile, codice dei beni culturali, leggi urbanistiche: questo è l’impianto giuridico-urbanistico che costituisce un grande ostacolo alla diffusione della finanziarizzazione dello sviluppo urbano e che occorre difendere. Ma tarda oggi a partire un discorso pubblico urbano sulla ricaduta nefasta della rendita sullo sviluppo delle città. O meglio, un discorso più o meno per iniziati parte solo dopo lo scoppio di scandali pubblici, dell’inchiesta di un magistrato. L’attenzione della pubblica opinione dura qualche giorno, come fatto di cronaca, e poi si ricomincia normalmente, come normale è considerata la rendita finanziaria che governa i processi urbani. Non c’è quella mobilitazione collettiva che negli anni ’60-’70 si opponeva alle speculazioni della vecchia rendita fondiaria, quella detta “di posizione” o “marginale”, dei proprietari di terreni agricoli che aspettavano l’avvicinarsi della città che portava anche acqua, luce e fognature per vedere balzare di colpo il valore del loro terreno trasformato da una variante in terreno fabbricabile. Era l’epoca dei “palazzinari”. Oggi non si citano più i palazzinari ma si parla di finanziere-costruttore che opera con il progetto di finanza all’interno della nuova “urbanistica contrattata”, costellata di accordi tra il pubblico e il privato, dove è quasi sempre il privato a scegliere luogo, tipologia, modalità. E’ questo il prezzo che il pubblico deve pagare per attirare i capitali dei Fondi internazionali che determinano la quantità e la qualità dello sviluppo della città? Nei primi anni ’80 si registrano le prime avvisaglie della finanziarizzazione. La figura del palazzinaro della rendita immobiliare e di posizione viene sostituita dal manager immobiliarista. Il Fondo immobiliare decreta la fusione tra il mattone e la finanza. Alla fine degli anni ’90 le grandi famiglie industriali, come a Milano, mettono a frutto i capitali destinati all’attività industriale investendoli in fondi finanziari che hanno governato e continuano a governare quello che resta dell’urbanistica pubblica. La bolla del 2008 fa inceppare il “turbocapitalismo”. Una crisi che ha reso visibile il rapporto perverso tra economia di carta e il mattone. Oggi la rendita finanziaria costituisce l’elemento prevalente del capitalismo e vale più del profitto di impresa senza neanche avere il merito sociale dell’impresa. Il mercato dell’edilizia non è più regolato dai costi e dai legittimi profitti attesi dall’impresa edile, ma dalla rendita finanziaria che stravolge finalità sociali ed aumenta i prezzi delle case ed anche degli affitti, gravati da un altro tipo di rendita costituita dai grandi operatori internazionali che trasformano interi blocchi di abitazione per famiglie in case vacanze. Serve una vera e propria contro-egemonia, cambiare radicalmente punto di vista sul futuro della città e promuovere uno sviluppo che riconosca e restituisca ai cittadini il valore urbano che loro stessi hanno creato e quotidianamente creano. Questo il punto di vista di Barbara Pizzo, che questi concetti ha espresso nel suo libro “Per non morire di rendita”, libro che Tocci considera necessario per costruire una coscienza critica collettiva contro questa deriva, come necessario ai movimenti degli anni ’60 e ’70 fu “Roma Moderna” di Italo Insolera, che stava sugli scaffali di tutti i Comitati di Quartiere e le sezioni di Partito. Nell’altro secolo – ricorda ancora Tocci- anche il cinema ha prodotto prese di coscienza sulle periferie assaltate dalla speculazione edilizia, sui borghetti romani, sulle mani sulla città di Napoli. Ed oggi? E’ di nuovo tutto da costruire. Infine, pensando a Donald Trump e ai suoi sogni di ricostruzione edilizia per ricchi dall’Ucraina a Gaza, una battuta amara di Tocci: “I palazzinari sono diventati capi di Stato”. Che sia questo il destino delle istituzioni anche in Europa, anche in Italia? Paolo Gelsomini 10 febbraio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
February 9, 2026
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Dossier Mobilità di Carteinregola, 8 incontri on line
Carteinregola organizza una serie di webinar dedicati all’approfondimento dei temi sollevati dal Dossier “Mobilità di Roma: Programmi, progetti, conflitti, domande, proposte” a partire dal 16 febbraio alle 18 sulle pagine Facebook e Youtube di Carteinregola. La mobilità in una area metropolitana è fattore strategico di competitività. L’emergenza climatica e i costi della congestione inducono a ritenere necessario un serio programma di sviluppo della connettività pubblica. Roma si trova invece ancora nel mezzo di una crisi dettata dalla prevalenza del trasporto individuale Il 4 dicembre l’associazione  Carteinregola ha presentato e pubblicato il  dossier  Mobilità: Programmi, progetti, conflitti, domande, proposte che intendeva fare il punto su 7 temi della mobilità di Roma Capitale: nodi intermodali, tram e ferrovie, metropolitane, bus turistici, ciclabilità, piano parcheggi, isole ambientali*. Ciascun capitolo presentava  la situazione sulla base delle informazioni disponibili e avanzava delle domande all’assessore alla mobilità e alle istituzioni.  La principale richiesta era quella di una maggiore trasparenza, e di  informazioni accessibili, precise  e tempestive ai cittadini,  per un maggiore  coinvolgimento della cittadinanza e della realtà dei territori nelle trasformazioni urbane,  comprese quelle della mobilità.  A oggi, a parte alcune risposte fornite dal presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola e dall’Ing. Alessandro Fuschiotto di Roma Servizi Mobilità nel corso della presentazione del dossier, non sono giunti riscontri  alle  tante domande che abbiamo avanzato.  Abbiamo quindi ripreso in mano il nostro dossier, per aggiornarlo  con le notizie di stampa e le dichiarazioni istituzionali su quanto è avvenuto in questi due mesi, e abbiamo deciso di riaprire il dibattito, inviando di nuovo le domande all’assessore e alle istituzioni, e soprattutto rilanciando il nostro lavoro con una serie di webinar, ciascuno dedicato a uno dei temi del dossier,.  A cominciare dal 16 febbraio, quindi, ogni 15 giorni circa sui canali social di Carteinregola  si svolgerà  una serie di incontri nei quali daremo le informazioni disponibili (o quantomeno quelle che noi abbiamo reperito)  e riproporremo le principali domande/questioni/richieste che a nostro avviso dovrebbero essere affrontate da chi governa la città.cominciando con un  incontro che affronta  alcune problematiche generali della mobilità della capitale**.  Ci vediamo quindi il 16 febbraio alle 18 sulle pagine Facebook e Youtube per parlare  della mobilità di area vasta, di mobilità e pianificazione urbanistica, di infrastrutture per la mobilità e verde urbano, di Zone 30, di trasparenza e di partecipazione dei cittadini, degli  impatti del turismo  sulla mobilità, anche in vista di alcuni interventi programmati che avranno conseguenze sulla mobilità della città, come  la variante crocieristica del Progetto del Porto turistico – crocieristico di Fiumicino e come l’ampliamento dell’aeroporto.  Ne parleranno Anna Maria Bianchi, Paolo Gelsomini, Pietro Spirito, Giancarlo Storto, Paola Loche, Clarice Marsano. Seguirà una puntata dedicata al Piano Urbano Parcheggi, di cui da tempo è in ballo il rinnovamento (e l’adeguamento normativo a norme vigenti da ormai più di vent’anni), più volte rimandato dalle  varie giunte  che si sono susseguite dal 2008 ad oggi, e che quindi è ancora  fermo al 2008 , con tutti  i suoi  nodi irrisolti. Con il permanere di parcheggi interrati  che incombono (o atterrano) sul territorio, ereditati dal passato e di dubbia utilità pubblica, senza alcun coinvolgimento della cittadinanza. Ne sono casi esemplari il progetto del Parcheggio Lungotevere Castello I Municipio e il parcheggio di Largo Capponi/Via Porcari nel I Municipio, ma la situazione dei parcheggi riguarda un po’ tutta Roma. Pubblichiamo qui  il capitolo sui parcheggi*** Si possono inviare domande e segnalazioni a laboratoriocarteinregola@gmail.com 5 febbraio 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com (*) Vai alla prima parte dell Dossier  Vai ai Capitoli della seconda parte (**) Chi volesse segnalarci problematiche (che non sono già contenute nel dossier!)  può inviare le domande per email a laboratoriocarteinregola@gmail.com (si potranno postare le domande anche  sotto la diretta Facebook o YouTube): i temi rimasti in sospeso saranno  inseriti in un’ulteriore appendice del dossier,  che sarà nostra cura inviare all’assessore Patanè alla fine del ciclo di incontri. – *** Invitiamo gli interessati alla situazione del PUP  a mandare domande e segnalazioni a laboratoriocarteinregola@gmail.com ( con oggetto Piano Urbano Parcheggi) 
February 5, 2026
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La controriforma della Corte dei Conti, una “Salva Milano” generalizzata
Il Senato, nella seduta del 27 Dicembre, ha approvato definitivamente il DDL AS 1457 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. A favore tutti i partiti di maggioranza, contrarie le opposizioni, con l’astensione di Italia Viva (1). La legge depotenzia drasticamente le funzioni di controllo della Corte dei conti (2) e la responsabilità dei funzionari per i danni finanziari causati alla pubblica amministrazione. Una misura che , secondo Libera contro le mafie (3) “somiglia a una ritorsione per il ruolo di attenta supervisione delle finanze pubbliche giocato dalla Corte, come nel caso dello stop di recente imposto al discutibile progetto della mega-opera del ponte sullo stretto” (4), che aggiunge che “si tratta di un ulteriore tassello nell’azione di progressivo e sistematico indebolimento delle istituzioni indipendenti di controllo, pervicacemente condotta dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene, sempre più insofferenti ai vincoli dello stato di diritto e inclini a un’azzardata “liberalizzazione” della spesa pubblica, nonostante i conclamati rischi di malversazioni, corruzione, sprechi, infiltrazioni mafiose”. Per Libera si tratta di una vera e propria “controriforma”  che “prevede l’introduzione di una definizione molto più restrittiva di “colpa grave”, così esonerando i funzionari pubblici da ogni responsabilità contabile in una gamma molto più ampia di situazioni“, assicurando di fatto “una piena impunità anche di fronte a condotte che hanno deliberatamente generato gravi danni alle case pubbliche” anche perchè è “fissato un duplice limite – al massimo il 30% del danno – alla responsabilità finanziaria che può essere loro imputata, così riducendone notevolmente la valenza sanzionatoria“, e il “termine di prescrizione viene fissato in cinque anni, a prescindere dal momento in cui il danno è stato scoperto, anche in caso di occultamento intenzionale, così esonerando da sanzioni i funzionari infedeli più abili a nascondere i loro imbrogli”. Denuncia Libera che “anche i politici saranno resi più irresponsabili, grazie alla protezione di una norma che presuppone sempre la loro buona fede, salvo prova contraria, quando hanno avallato atti proposti dagli uffici tecnico-amministrativi – come accade di norma, visto il loro potere di nomina dei dirigenti” e, a proposito dell’introduzione del criterio di silenzio-assenso di appena trenta giorni per i controlli preventivi della Corte dei conti, che si tratta di fatto di una “tagliola che, anche per le lacune di organico della Corte, rischia di rappresentare un “liberi tutti” nell’approvazione di atti che comportano utilizzi discutibili o illegittimi delle risorse pubbliche”. Tenendo presente che il governo “si vedrà delegato il potere di definire con ulteriori norme la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti“, norme che se andranno “in una direzione coerente con il dettato normativo approvato”, rischiano di “depotenziare ulteriormente il ruolo di presidio istituzionale per la “buona amministrazione” fin qui svolto dalla Corte“. Libera segnala quindi i rischi di indebolire in modo significativo il ruolo anticorruzione della Corte, ma c’è un altro aspetto della “controriforma” segnalato dal giornalista del Fatto Quotidiano Barbacetto (5), che definisce il provvedimento una nuova “Salva Milano”, per i suoi potenziali effetti anche sugli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso nelle inchieste su “Grattacielo selvaggio”. Al di là di eventuali condanne penali, che saranno decise nei prossimi mesi dai tribunali, la riforma della Corte dei Conti eliminerebbe infatti il rischio dell’addebito di danni erariali milionari per il mancato pagamento degli oneri di legge richiesto ai costruttori. Scrive Barbacetto che “da mesi la Corte dei Conti sta esaminando le carte delle operazioni urbanistiche sotto indagine della Procura di Milano, per stabilire se è vera la tesi dei pm i quali sostengono che facendo passare per “ristrutturazione” le nuove costruzioni di edifici e torri, il Comune di Milano ha indebitamente concesso agli operatori immobiliari sconti del 60% sugli oneri d’urbanizzazione e ha fatto pagare le monetizzazioni degli standard un quarto del loro valore“. Si parla di un danno erariale di centinaia di milioni che, se accertato dalla Corte, avrebbe comportato il relativo rimborso ai dirigenti che hanno firmato i relativi atti. Ora però la riforma “stabilisce che d’ora in poi gli amministratori che hanno prodotto danni erariali saranno salvati, purché sia riconosciuta la loro “buona fede”…e per chi dovesse essere comunque condannato per danno erariale scatterà un generoso sconto del 70%.”. Ricordiamo che la riforma della Corte dei Conti è firmata dal ministro Tommaso Foti, che, da capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, era stato il relatore in Commissione e alla Camera del disegno di legge cosiddetto Salva-Milano, poi bloccato in Senato. In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito un articolo di AvvisoPubblico del 31 gennaio 2025 con la sintesi del provvedimento in cinque punti chiave e la scheda di sintesi completa del testo approvato. vedi anche Salva Milano cronologia materiali Anna Maria Bianchi Missaglia * Scarica il Disegno di legge approvato dal Senato * Scarica il Dossier dell’Ufficio studi del Senato del 21 5 2025 * vai alla pagina del sito del Senato con la documentazione dell’iter * scarica Comunicazione nella Seduta n. 454 del 14 ottobre 2025 Ragioneria generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio * scarica la Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 dell’Associazione magistrati della Corte dei conti * scarica DDL AS 1457 Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 CORTE DEI CONTI -COLLEGIO CONTROLLO CONCOMITANTE (DA AVVISO PUBBLICO) SINTESI PER CINQUE PUNTI CHIAVE 1) La nuova definizione di colpa grave: la legge contiene una nuova definizione di colpa grave, rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale: A) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), B) il travisamento del fatto, C) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente (e più ampia) definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, anche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa). 2) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: tale controllo si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria). L’esito positivo del controllo preventivo di legittimità (o il superamento del termine di 30 giorni) esclude la sussistenza di colpa grave rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale. 3) Il “silenzio-assenso” dopo 30 giorni e il legame con la responsabilità erariale: i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, escludendosi per il futuro che possa essere contestata la responsabilità erariale per colpa grave rispetto all’atto. 4) Il doppio limite nella quantificazione del danno: la quantificazione del danno non può essere superiore al 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso 5) Delega al Governo: la Riforma prevede la Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. LA SCHEDA DI SINTESI COMPLETA DI AVVISO PUBBLICO DEL TESTO APPROVATO. La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a): * la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), * il travisamento del fatto, * l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa). Si esclude la colpa grave: * in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti; * se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”); * in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria. L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero 5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta: * il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato; * e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso. Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di una condotta dolosa (Legge 100/2025) Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto: * dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno, * dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’assicurazione è litisconsorte necessario. Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1 della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”. La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente: * dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno; * dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione. Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria). Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità. NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici. Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini (art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia: * se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento, * se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità. Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva: * alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, * alle Sezioni regionali, legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica (rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie territoriali). I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità. La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità della colpa. Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC. Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di: * Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni); * Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite; * Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a livello territoriale secondo criteri per cui: * ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente, * i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo, * il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro; * Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; * Introduzione di istituti deflativi del contenzioso; * Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti; * In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese; * Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.  5 gennaio 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) VEDI Seduta n. 376 del 27 dicembre 2025 – Votazione elettronica Votazione finale – Presidente: Ignazio LA RUSSA Presenti: 150 In congedo o in missione: 38 Numero legale: 90 Maggioranza: 73 Votanti: 149 Favorevoli 93(elenco), Contrari 51(elenco) Astenuti: 5 (elenco). In congedo o in missione (elenco) (2) dal sito della Corte dei Conti : La Corte dei conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive. Controllo L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione* svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario. Giurisdizione L’art. 103** della Costituzione attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro. Procura Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali. * Articolo 100 Costituzione Italiana Il Consiglio di Stato [cfr. art. 103 c.1] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti [cfr. art. 103 c.2] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1]. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art. 108 c.2]. **Art. 103 Costituzione Italiana Il Consiglio di Stato [cfr. art. 100 c.1] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1, 111 c.3, 113, 125 c.2 ]. La Corte dei conti [cfr. art. 100 c.2] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art. 111 c.2, VI c.2]. (3) vedi DDL Corte dei Conti è legge Libera: “La riforma della Corte dei Conti depotenzia drasticamente le funzioni di controllo“ (4) Dopo che  la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione,  non ha dato il visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina,  la maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura sull’operato del Governo. si veda tra gli altri Rainews.it 30/10/2025  La Corte dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”. Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni. Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali  (5) Il Fatto Quotidiano 2 gennaio 2025 La Salva-Milano silenziosa inaugura il nuovo anno di Gianni Barbacetto
January 5, 2026
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Il porto crocieristico di Fiumicino, implicazioni per il sistema di mobilità di Roma
di Pietro Spirito Il contributo di Pietro Spirito, economista dei trasporti, del consiglio direttivo di Carteinregola, al Dossier mobilità Programmi, progetti, conflitti, domande, proposte . In calce il suo intervento in video per la presentazione del Dossier del 4 dicembre 2025. Lo smarrimento delle politiche per la mobilità in una area metropolitana come Roma si misura anche dalla incapacità di valutare le possibili ricadute che si determinano se vengono realizzati progetti fuori dalla cinta muraria, che poi determinano impatti assolutamente rilevanti. Invece di prenderli in considerazione si rischia così di assistere nel silenzio alla futura caduta di tegole in testa, ovviamente essendo a quel punto del tutto incapaci di mettere in campo provvedimenti adeguati a governare una  crescita non imprevedibile, ma non governata, della mobilità. I casi che si potrebbero prendere in considerazione per stigmatizzare questo approccio sono molteplici, ma ne prenderemo in considerazione uno solo, emblematico. Il progetto del nuovo porto turistico-crocieristico di Fiumicino (Isola Sacra) rappresenta un potenziale investimento privato rilevante, pari a circa 600 milioni di euro, con  effetti rilevanti sul sistema di mobilità di Roma. Se fosse realizzato questo nuovo porto crocieristico lungo la direttrice occidentale verso il centro della città, si determinerebbe un forte aumento della congestione. Ovviamente, per inquadrare la questione della mobilità, bisogna inserirla nel contesto di questo progetto. La presente analisi mette in evidenza i seguenti punti: (i) caratteristiche del progetto e quadro; della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale); (ii) dinamiche della domanda crocieristica e flussi di passeggeri; (iii) impatti attesi su infrastrutture stradali e ferroviarie; (iv) effetti ambientali locali legati a emissioni e congestione; (v) misure di mitigazione e raccomandazioni per una governance integrata. Negli ultimi mesi la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto è stata formalmente pubblicata e ha ricevuto pareri tecnici favorevoli (con robuste condizioni), rendendo il tema attuale e operativo. Il progetto prevede darsene per grandi navi crociera, funzioni ricettive e commerciali e una concessione di lungo periodo[1]. Su quest’ultimo tema è intervenuta l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato[2]. Non torniamo sulle molteplici e rilevanti questioni che rendono il progetto critico per il sistema portuale nel suo insieme, al punto tale da ritenerlo non solo inutile ma dannoso. Stavolta ci soffermiamo sulle implicazioni per il sistema di mobilità dì Roma. Basiamo le nostre osservazioni sulla analisi documentale (documentazione VIA[3], controdeduzioni pubbliche), sulla revisione bibliografica e  su studi empirici di impatto crocieristico su città portuali (studio su big-data per congestione urbana, case studies spagnoli e barcellonesi), ricorrendo anche ad una valutazione qualitativa delle implicazioni per la rete di mobilità regionale (tratte ferroviarie FL-1); ovviamente va presa in considerazione la connettività stradale Isola Sacra–Roma: il carico aggiuntivo rispetto ad una direttrice stradale già oggi oltre le soglie tollerabili del traffico sarebbe oltre il limite soglia della tollerabilità. Fonti ufficiali dei traffici portuali sono state utilizzate per dimensionare i flussi attuali. Le infrastrutture previste richiedono imponenti opere di dragaggio per realizzare banchine per navi di grande stazza. L’articolazione del progetto consiste anche in una marina, hotel e aree commerciali. Nella valutazione della mobilità generata non va solo considerata l’approdo crocieristici ma l’insieme delle funzioni turistiche comprese nel progetto. La  documentazione VIA comporta studi su erosione costiera, qualità delle acque e analisi dei flussi di traffico generati dall’attività crocieristica, anche con uno studio di impatto trasportistico allegato alla VIA. Il Lazio si conferma una regione crocieristica trainante (record passeggeri 2024 e alta densità di accosti). Soprattutto per le caratteristiche di Roma, un approdo crocieristico prende le caratteristiche di home port, vale a dire di scalo per la partenza e l’arrivo delle crociere. Questo schema prevede la presenza dei turisti non solo per il giorno della partenza, ma per altri segmenti di permanenza, in arrivo e partenza. Di conseguenza, il tasso di mobilità cresce ulteriormente. L’attivazione di un nuovo terminal a Fiumicino avverrebbe certamente in presenza di un numero complessivo di sbarchi/imbarchi nella regione in aumento.  Riconfigurare la distribuzione dei passeggeri tra Civitavecchia e Fiumicino non è neutrale per le ricadute sulla mobilità per Roma. La identificazione di un secondo molo crocieristico pone tutta una serie di implicazioni problematiche sulla articolazione complessiva del sistema di offerta. Studi su altre città mostrano che le attività crocieristiche generano picchi giornalieri che si traducono in incrementi significativi del traffico urbano (es.: aumento stimato di congestione fino al ~12%, circa il 12%). Questa valutazione è condotta da studi che usano big-data. Tale valore è utile come ordine di grandezza per la valutazione di impatto trasportistico. I flussi di autobus turistici, navette dedicate e veicoli privati diretti al porto possono concentrare pressioni sulla viabilità di Isola Sacra e sulle direttrici verso Roma (A91, via della Scafa, via Portuense). L’effetto di spill-over può aggravare la congestione su nodi urbani e parcheggi di scambio in prossimità della Capitale. Qualche misura di attenuazione della congestione si può mettere in campo, ma va programmata e finanziata per tempo. E le risorse che servono sono almeno pari ai costo dell’investimento per la costruzione del porto. Si può determinare un significativo incremento della domanda passeggeri sulla FL-1 che potrebbe giustificare corse dedicate e potenziamento delle frequenze (shuttle ferroviari per coincidere con sbarchi/imbarchi). La capacità attuale e la dotazione infrastrutturale (numero di binari, stazioni di interscambio, spazi per parcheggio) richiedono investimenti e accordi contrattuali tra infrastrutture ferroviarie e gestore portuale. La documentazione VIA contiene ipotesi di spostamento modale che necessitano una verifica empirica. Poi c’è ovviamente la questione dell’impatto sull’ambiente., che non riguarda solo il fronte del porto. Le navi a motore tradizionale e i movimenti veicolari generano emissioni locali molto consistenti (NO₂, PM, SO₂). La letteratura indica che, senza misure di elettrificazione e navette pulite, i porti crocieristici possono creare concentrazioni puntuali di inquinanti. Le normative UE e le esperienze (es. Barcellona) mostrano la strada verso shore-power e limitazioni strutturate. Nei documenti di progetto, come accade sempre in casi come questi, sono citati effetti positivi, con la creazione di posti di lavoro, opportunità di sviluppo turistico locale e rigenerazione urbana se integrate con politiche pubbliche. Di converso sono evidenti, e non richiedono dimostrazione, conflitti con i porti esistenti (in particolare Civitavecchia). Al progetto si è determinata opposizione locale per impatti paesaggistici e ambientali, oltre che rischi di sovra-concentrazione turistica in alcune aree della città. Sulla base di quanto abbiano ricostruito, andrebbe definito un Piano di mobilità integrato crociera–città. Significa definire obblighi contrattuali per il gestore del porto su percentuali minime di passeggeri trasportati con mezzi collettivi (treno/navetta elettrica) e su orari di sbarchi differenziati per distribuire domanda.  È in ogni caso necessario potenziare FL-1 e creare hub intermodale: stazione di interscambio dedicata, parcheggi di scambio, corsie preferenziali per navette crociera. Va  poi realizzata la elettrificazione delle banchine e lo  shore-power[4]: obbligo progressivo di connessione alle banchine per ridurre emissioni locali; incentivi a navi compatibili e infrastrutture di ricarica per navette elettriche (prassi già adottata in porti UE). È indispensabile il monitoraggio ambientale con un  osservatorio mobilità: KPI[5]  obbligatori nel contratto di concessione (emissioni, % passeggeri in TPL, tempi medi di trasferimento verso Roma). Invece, di tale questione di occupano solo le associazioni che di sono mobilitate contro il progetto del porto crocieristico di Fiumicino. Nell’orizzonte della pianificazione dell’area metropolitana di Roma non si trova traccia di tale questione. Le tegole si avvicinano implacabilmente. Se si decidesse, non auspicabilmente, di procedere comunque verso la realizzazione del porto crocieristico, sono necessari tavoli di concertazione con Comune di Fiumicino, Città Metropolitana di Roma, AdSP (Autorità di Sistema Portuale) e comunità locali per misure di compensazione ambientale e sociale. Le esperienze internazionali possono offrite spunti dai quali partire per minimizzare almeno i danni potenziali. Città come Barcellona hanno già limitato capacità crocieristica e potenziato shore-power e restrizioni di accesso per gestire l‘overtourism. Questo  percorso fornisce un benchmark per politiche preventive e limiti strutturali alla crescita incontrollata. Studi empirici sull’impatto crociere (uso di big-data) mostrano che i picchi giornalieri sono gestibili solo con infrastrutture di trasporto collettivo dedicate e con politiche di regolazione del flusso. Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino presenta rischi rilevanti per la mobilità e l’ambiente se non accompagnato da: investimenti in ferrovia e intermodalità, misure di elettrificazione, governance territoriale e obblighi contrattuali vincolanti sul trasporto collettivo. Il modello ottimale è un’integrazione stretta tra investitore privato, autorità portuale e amministrazioni locali per evitare congestione urbana, ridurre emissioni e massimizzare i benefici socio-economici. Di tutto ciò non si parla. Quando si comincerà a farlo sarà tropo tardi. — Riferimenti bibliografici (documenti e studi citati) Documentazione procedura VIA — Progetto per la realizzazione del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino (Ministero / piattaforma VIA). Comunicati e notizie sul via libera alla VIA e dettagli di progetto (Shipping Italy; Cruisetermint; ANSA; Il Faro). Dati traffici portuali AdSP: traffici Porto di Fiumicino (2024, 2025). vedi anche, nella prima parte del Dossier Le città metropolitane e il nodo della mobilità  di PietroSpirito  Vai alla prima parte del Dossier VAI ALL’INDICE DEL DOSSIER SCARICA IL DOSSIER COMPLETO IN PDF vai a Progetto Porto turistico crocieristico di Fiumicino cronologia materiali 5 dicembre 2025 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE ________________________________________________________________________ [1] Vedi Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali https://www.carteinregola.it/idossier-2/progetto-porto-della-concordia-di-fiumicino-cronologia-e-materiali/ [2] L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella seduta del 14 gennaio 2025 ha formulato  alcune osservazioni in merito al procedimento VIA relativo al progetto del Porto turistico crocieristico di Fiumicino  scarica l’estratto del Bollettino 4/2025 del 03/02/2025 pag. 33 [3] Vedi il  sito del MITE con la documentazione della VIA [4] Lo “shore power”, noto anche come “cold ironing”,  è il sistema di alimentazione elettrica da banchina che consente alle navi attraccate di collegarsi alla rete elettrica a terra, permettendo così di spegnere i motori ausiliari. [5] Key Performance Indicator, Indicatore Chiave di Prestazione _________________________________________________________________
December 5, 2025
carteinregola
Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di Carteinregola al testo approvato
Aggiorniamo le Osservazioni di Carteinregola alla Legge Regionale del Lazio n. 12/2025  SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO , il testo approvato definitivamente il 30 luglio 2025 della Proposta di Legge n.171, cominciando dall’ Art. 1 Modifiche alla Legge 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. La lunga sequenza di modifiche che la LR 12/2025 infligge, con l’articolo 1,   alla LR 7/2017 (36 modifiche in 8 articoli, tra le quali un nuovo articolo inserito, 1 articolo sostituito, 12 nuovi commi inseriti 2 commi abrogati) (1) ripete e anzi  aumenta gli impatti negativi della PL 171, sulla quale avevamo formulato osservazioni fin dall’autunno 2024 – testo approvato dalla Giunta Rocca l’8 agosto 2024 – e poi ancora a giugno 2025 – testo ulteriormente modificato dalla Commissione urbanistica approdato al voto dell’aula (2). Aggiorniamo ora le nostre osservazioni sulla base dell’analisi del testo approvato,  in parte divergente dai precedenti, dopo la lunga serie di emendamenti presentati anche dalla  maggioranza e dallo stesso assessore all’urbanistica Schiboni nel corso della discussione in Consiglio. Apriamo le nostre considerazioni con la prima modifica apportata dal 1 articolo della LR 12/2025 al primo articolo della Legge della Rigenerazione urbana, la cancellazione dalle “Finalità e ambito di applicazione” di un intero paragrafo: promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile.[i] Segue una galleria di modifiche che ha per comune denominatore l’aumento delle premialità edilizie concesse ai privati, la maggiore elasticità nei cambi di destinazione, i ridimensionamento delle facoltà pianificatorie dei comuni, in vari casi chiamati a esprimersi in termini ristretti e perentori per escludere alcuni ambiti e situazioni dall’applicazione della legge. Riassumiamo i punti principali: 1. Si estende  la definizione di “area urbanizzata”, ampliandola a comprendere anche lotti di terreno che “sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità”[ii] o “frontistanti” “aree urbanizzate o trasformabili  o  ancora che abbiano  una porzione ricadente all’interno dell’area urbanizzata”[iii]. Come già osservato, quest’ultima modifica  è di difficile interpretazione, dato che ci si chiede come possano esserci edifici legittimi che possano ricadere al 70% fuori dal perimetro tracciato dai piani regolatori. Tali modifiche consentono anche di superare la previgente esclusione delle aree naturali protette dalle disposizioni della legge di rigenerazione urbana  – con gli annessi aumenti di cubatura e i cambi di destinazione – nel caso che non sia  stato approvato il piano di gestione delle aree e di includere gli interventi che riguardino le zone territoriali omogenee A e B (parti del territorio interessate da agglomerati urbani totalmente o parzialmente edificati,)o, appunto,  porzioni di territorio urbanizzate secondo la nuova definizione[iv]. * Le contropartite pubbliche per le premialità edificatorie concesse al privato diventano un optional. Avevamo evidenziato  nelle precedenti osservazioni che “La quota di aree aggiuntive  che rientrano  nelle premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, che  i comuni indicano nell’approvazione dei programmi di rigenerazione urbana, passa da un massimo del 35% a un massimo del 60%. Si consente quindi ai privati di ottenere una maggiore premialità  edificatoria in cambio di una maggiore estensione delle aree cedibili al Comune”. Ora dalle “premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente” scompare la destinazione “per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive” che resta solo una possibilità, visto che  “il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie” e ciò “indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere”[v]. Resta anche la modifica che cancella l’obbligo di prevedere almeno il 20% di edilizia sociale nei programmi di rigenerazione urbana che i comuni approvano:  la quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale diventa “eventuale”[vi]. * Si sdoganano le medie strutture di vendita dove prima erano escluse. Nell’ambito degli interventi individuati dai Comuni di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva fino al 30 per cento, la modifica cancella il divieto del mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura di strutture di vendita, esclusione che oggi comprende sia le medie strutture sia le grandi, limitandolo alle grandi[vii]. Ricordiamo che le medie strutture di vendita sono “esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Divieto cancellato anche nelle modifiche all’Art. 4 Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici[viii] * La moltiplicazione del cemento. Il cospicuo aumento dell’incremento edificatorio introdotto dalla Delibera di Giunta dell’agosto 2024 e di quello aggiunto in sede di Commissione ottiene ulteriori  ritocchi verso l’alto. * Si prescrive ai comuni di individuare ambiti territoriali nei quali, per varie fattispecie di situazioni (inedificabilità, demanio marittimo, fasce di rispetto di strade, ferrovie ecc,), consentire  interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale (in ambiti individuati dai comuni stessi), con un riconoscimento di una superficie/volumetria aggiuntiva fino al 40% di quella preesistente. Come già osservato, il provvedimento,  se si applica a edifici legittimi (ma dovrebbe essere esplicitato nel testo  il riferimento a edifici in possesso di un titolo abilitativo), appare relativo a fattispecie assai ridotte, mentre  invece se  l’applicazione riguardasse  anche edifici  sorti in aree non edificabili – quindi non sanabili – si introdurrebbe una sanatoria mascherata. Ma se già nella proposta della Giunta la cessione all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera era  introdotta come una possibilità, così come una possibilità era  indicata la previsione della cessione a titolo gratuito – mentre a nostro avviso avrebbe dovuto diventare  un obbligo in entrambi i casi – con  ulteriore modifica[ix]si prevede “ove necessario”, “il cambio di destinazione d’uso oltrechè  il superamento degli indici edificatori”, e si introduce un ulteriore incremento del 5 per cento “in caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera” * L’articolo che regola il cambio di destinazione d’uso è stato  modificato e impone  un termine perentorio ai Comuni – 31 dicembre 2025 – per stabilire, tramite delibera del consiglio comunale,  se prevedere o escludere dai propri strumenti urbanistici l’ammissibilità di alcuni interventi edilizi, quali  “interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali… ecc.” [x] . La possibilità si allarga anche a parti di edifici – “almeno il 60 per cento di essi” – e porta  il massimo della superficie lorda “a 15.000 metri quadrati”. La modifica  dell’Art.4 riconferma   i cambi di destinazione “tra” le categorie funzionali  del Testo Unico dell’edilizia, anziché “all’interno” delle categorie funzionali:  una possibilità che a nostro avviso  sovverte di fatto  l’art. 23 ter del T.U. e introduce deroghe agli strumenti urbanistici. * Nell’art.6 Interventi diretti, laddove la norma previgente unificava  la  ristrutturazione edilizia e gli  interventi di demolizione e ricostruzione nella possibilità di ottenere un “incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente”, la modifica introdotta per  la ristrutturazione edilizia di singoli edifici mantiene il massimo incremento al 20%, ma aumenta quello per  gli edifici produttivi al 15% (dal 10%) e,  per interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, “sempre consentiti”, aumenta fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (nella LR previgente era il 20%, nella PL 171 il 30%), mentre  per gli edifici produttivi l’aumento viene portato dal 10% al 20% della superficie coperta. Quindi capannoni industriali potranno essere demoliti e ricostruiti con un ampliamento di un quinto della superficie[xi].  * Ancora più limitata la pianificazione comunale. Nelle  già citate modifiche dell’articolo 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)[xii], si dà ai comuni la possibilità di  prevedere “l’ammissibilità  di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione… con mutamento della destinazione d’uso … oppure di escludere del tutto l’applicazione dell’articolo”. Possibilità con obbligo di decisione e tempi contingentati, dato che “Decorso il termine previsto …senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti …si applicano in via diretta”. Deliberazione in cui i comuni devono individuare “i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili …anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto “per zone omogenee del piano regolatore generale” o “per singoli edifici o complessi edilizi”. Previsione che rischia di fatto di ampliare indiscriminatamente  le aree  nelle quali sono consentiti gli interventi, con la sola esclusione degli edifici e delle aree deliberate dai Comuni. Ma soprattutto,  se le citate deliberazioni comunali  non fossero approvate nel termine previsto, si consentirebbe  ai privati  di ricorrere a  un intervento diretto che bypassa le decisioni comunali.   * Anche all’art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) si specifica che “Gli interventi di cui agli articoli  3 – (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), 3 bis– nuovo inserimento (Ambiti territoriali di delocalizzazione)-  4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici), 6 (Interventi diretti) e 7 (Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato) “sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali” [xiii],. * In due  passaggi del testo resta la cancellazione della specificazione che gli interventi sono consentiti solo su edifici legittimi o legittimati, lasciando quindi aperte le possibilità di poter intervenire con le facilitazioni introdotte dalla legge anche su immobili abusivi[xiv] (Legge Regionale del Lazio n. 12/2025  – continua) 2 dicembre 2025 Pe osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE DELLA PREMESSA (1)  Legge LR 12/2025 vai alla legge pubblicata sul sito regionale Scarica la LR 12/2025. (2) vedi   osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica inviate il 10 giugno 2025 al presidente Rocca e ai consiglieri regionali (scarica il PDF )vedi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025 Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte –Governo del territorio (26 settembre 2024)  Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio (14 ottobre 2024) NOTE DELLE OSSERVAZIONI N.B. I testi dei commi definitivamente approvati sono messi a confronto con quelli previgenti, in carattere barrato le parti eliminate e in grassetto le parti introdotte -------------------------------------------------------------------------------- [i] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  Comma 1 – cancellazione lett lett.f) [ii] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  Comma7 lett. c bis) . Sono definite porzioni di territorio urbanizzate: (…)  C bis) i lotti di terreno che, ancorché non individuati nelle lettere a), b) e c) [parti di territorio già trasformate o individuate come trasformabili NDR] , sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della l. 18 aprile 1962, n. 167) e successive modifiche, da frontistanti aree individuate dalle precedenti lettere [iii] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017  Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  inserito nuovo Comma 7 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento, nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7 [iv] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017  Art. 1 Finalità e ambito di applicazione  comma 2 lett.b) Le disposizioni di cui alla presente legge – “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio –  non si applicano: (..) b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni; delle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7 nelle quali gli interventi devono rispettare le previsioni del piano di gestione dell’area naturale protetta; nelle aree naturali protette per le quali non è stato approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero nelle porzioni di territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere realizzati previo nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche;” [v] Art. 1 LR 12/2025   Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana)    Comma 4 LETT. D) Comma 4 I comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1, valutando anche le proposte dei privati, ivi incluse quelle presentate da associazioni consortili di recupero urbano, approvano con le procedure di cui al comma 6 i programmi di rigenerazione urbana, indicando: d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, interessato dal programma per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento 60 per cento [aumento introdotto dalla Proposta della Giunta]  della superficie lorda esistente; il programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o su aree libere [vi] Art. 1 LR 12/2025  Modifiche alla Legge 7/2017  – Art. 2 comma 4  lettera f) f) la eventuale  quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e nel caso di edilizia sociale una quota non inferiore al 20 per cento; [vii] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 3  (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)   comma 2 Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 6*, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura delle medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni. di  grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della l legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche [viii] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 Articolo 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili) Comma 4 (ex comma 2)Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019 [ix] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 “Art. 3 bis (Ambiti territoriali di delocalizzazione) Nuovo inserimento COMMA 1. I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da approvarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati, specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali, nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e successive modifiche o di aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, interventi di demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi ambiti individuati con le medesime deliberazioni, tra le aree trasformabili, prevedendone, ove necessario, il cambio di destinazione d’uso oltrechè  il superamento degli indici edificatori COMMA  2 L’intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici edificatori.In caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera, la percentuale di cui al periodo precedente è incrementata di un ulteriore 5 per cento e l’eventuale bonifica della stessa, ove necessario, è a carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo e da realizzare nel corso di validità del titolo abilitativo edilizio. [x] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017  Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) Comma 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo. [xi] Art. 1 LR 12/2025    Modifiche alla Legge 7/2017 Articolo 6 (Interventi diretti)  COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il  è consentito un incremento fino al 15 20 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 30 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente,   ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”; [xii] Art. 1 LR 12/2025    modifica alla  Legge 7/2017 Art. 4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) COMMA 1  Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo. Comma 2 2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1: a)      per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1; b)      per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1. .COMMA 3 Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge  Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2,, si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti legittimi o legittimati  per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, purché non ricadenti: a)  nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR. ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo. Comma 4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019. Comma 5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”; comma ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale [xiii] Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) Comma 2 L’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3,3 bis, 4, 6 e 7 sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari e gestionali degli strumenti urbanistici comunali e sono subordinati è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche [xiv] Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art.  4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici)  comma 3 (ex 4) Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per  l’efficientamento energetico degli edifici), comma 3 Art.  4  (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici)  comma 3 (ex 4) 3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati  si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti: ecc Art. 1 LR 12/2025    modifiche  la  Legge 7/2017“ Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per  l’efficientamento energetico degli edifici), comma 3comma 3 Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
December 2, 2025
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