Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di Carteinregola al testo approvatoAggiorniamo le Osservazioni di Carteinregola alla Legge Regionale del Lazio n.
12/2025 SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO , il
testo approvato definitivamente il 30 luglio 2025 della Proposta di Legge n.171,
cominciando dall’ Art. 1 Modifiche alla Legge 7/2017 Disposizioni per la
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio.
La lunga sequenza di modifiche che la LR 12/2025 infligge, con l’articolo 1,
alla LR 7/2017 (36 modifiche in 8 articoli, tra le quali un nuovo articolo
inserito, 1 articolo sostituito, 12 nuovi commi inseriti 2 commi abrogati) (1)
ripete e anzi aumenta gli impatti negativi della PL 171, sulla quale avevamo
formulato osservazioni fin dall’autunno 2024 – testo approvato dalla Giunta
Rocca l’8 agosto 2024 – e poi ancora a giugno 2025 – testo ulteriormente
modificato dalla Commissione urbanistica approdato al voto dell’aula (2).
Aggiorniamo ora le nostre osservazioni sulla base dell’analisi del testo
approvato, in parte divergente dai precedenti, dopo la lunga serie di
emendamenti presentati anche dalla maggioranza e dallo stesso assessore
all’urbanistica Schiboni nel corso della discussione in Consiglio.
Apriamo le nostre considerazioni con la prima modifica apportata dal 1 articolo
della LR 12/2025 al primo articolo della Legge della Rigenerazione urbana, la
cancellazione dalle “Finalità e ambito di applicazione” di un intero paragrafo:
promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere
il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica
funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo
agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e
la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali
tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole,
promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a
sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse
od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo
dell’imprenditorialità agricola giovanile.[i]
Segue una galleria di modifiche che ha per comune denominatore l’aumento delle
premialità edilizie concesse ai privati, la maggiore elasticità nei cambi di
destinazione, i ridimensionamento delle facoltà pianificatorie dei comuni, in
vari casi chiamati a esprimersi in termini ristretti e perentori per escludere
alcuni ambiti e situazioni dall’applicazione della legge.
Riassumiamo i punti principali:
1. Si estende la definizione di “area urbanizzata”, ampliandola a comprendere
anche lotti di terreno che “sono serviti dalle opere di urbanizzazione
primaria, purché divisi, da strade dotate delle reti di servizi di pubblica
utilità”[ii] o “frontistanti” “aree urbanizzate o trasformabili o ancora
che abbiano una porzione ricadente all’interno dell’area urbanizzata”[iii].
Come già osservato, quest’ultima modifica è di difficile interpretazione,
dato che ci si chiede come possano esserci edifici legittimi che possano
ricadere al 70% fuori dal perimetro tracciato dai piani regolatori. Tali
modifiche consentono anche di superare la previgente esclusione delle aree
naturali protette dalle disposizioni della legge di rigenerazione urbana –
con gli annessi aumenti di cubatura e i cambi di destinazione – nel caso che
non sia stato approvato il piano di gestione delle aree e di includere gli
interventi che riguardino le zone territoriali omogenee A e B (parti del
territorio interessate da agglomerati urbani totalmente o parzialmente
edificati,)o, appunto, porzioni di territorio urbanizzate secondo la nuova
definizione[iv].
* Le contropartite pubbliche per le premialità edificatorie concesse al privato
diventano un optional. Avevamo evidenziato nelle precedenti osservazioni che
“La quota di aree aggiuntive che rientrano nelle premialità per il rinnovo
del patrimonio edilizio esistente, che i comuni indicano nell’approvazione
dei programmi di rigenerazione urbana, passa da un massimo del 35% a un
massimo del 60%. Si consente quindi ai privati di ottenere una maggiore
premialità edificatoria in cambio di una maggiore estensione delle aree
cedibili al Comune”. Ora dalle “premialità per il rinnovo del patrimonio
edilizio esistente” scompare la destinazione “per la realizzazione di opere
pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive” che resta solo una
possibilità, visto che “il programma può anche riconoscere, al soggetto
privato che realizzi opere pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove
volumetrie” e ciò “indipendentemente dal recupero degli edifici esistenti, da
realizzare su aree trasformate o su aree libere”[v]. Resta anche la
modifica che cancella l’obbligo di prevedere almeno il 20% di edilizia
sociale nei programmi di rigenerazione urbana che i comuni approvano: la
quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale diventa
“eventuale”[vi].
* Si sdoganano le medie strutture di vendita dove prima erano escluse.
Nell’ambito degli interventi individuati dai Comuni di ristrutturazione
edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva fino al 30 per cento, la modifica
cancella il divieto del mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato
all’apertura di strutture di vendita, esclusione che oggi comprende sia le
medie strutture sia le grandi, limitandolo alle grandi[vii]. Ricordiamo che
le medie strutture di vendita sono “esercizi aventi superficie superiore a
quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Divieto cancellato
anche nelle modifiche all’Art. 4 Disposizioni per il cambio di destinazione
d’uso degli edifici[viii]
* La moltiplicazione del cemento. Il cospicuo aumento dell’incremento
edificatorio introdotto dalla Delibera di Giunta dell’agosto 2024 e di quello
aggiunto in sede di Commissione ottiene ulteriori ritocchi verso l’alto.
* Si prescrive ai comuni di individuare ambiti territoriali nei quali, per
varie fattispecie di situazioni (inedificabilità, demanio marittimo, fasce
di rispetto di strade, ferrovie ecc,), consentire interventi di
demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale (in ambiti
individuati dai comuni stessi), con un riconoscimento di una
superficie/volumetria aggiuntiva fino al 40% di quella preesistente. Come
già osservato, il provvedimento, se si applica a edifici legittimi (ma
dovrebbe essere esplicitato nel testo il riferimento a edifici in possesso
di un titolo abilitativo), appare relativo a fattispecie assai ridotte,
mentre invece se l’applicazione riguardasse anche edifici sorti in aree
non edificabili – quindi non sanabili – si introdurrebbe una sanatoria
mascherata. Ma se già nella proposta della Giunta la cessione
all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera era introdotta come
una possibilità, così come una possibilità era indicata la previsione
della cessione a titolo gratuito – mentre a nostro avviso avrebbe dovuto
diventare un obbligo in entrambi i casi – con ulteriore modifica[ix]si
prevede “ove necessario”, “il cambio di destinazione d’uso oltrechè il
superamento degli indici edificatori”, e si introduce un ulteriore
incremento del 5 per cento “in caso di cessione gratuita
all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera”
* L’articolo che regola il cambio di destinazione d’uso è stato modificato e
impone un termine perentorio ai Comuni – 31 dicembre 2025 – per stabilire,
tramite delibera del consiglio comunale, se prevedere o escludere dai
propri strumenti urbanistici l’ammissibilità di alcuni interventi
edilizi, quali “interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la
demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda
complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della
destinazione d’uso tra le categorie funzionali… ecc.” [x] . La possibilità
si allarga anche a parti di edifici – “almeno il 60 per cento di essi” –
e porta il massimo della superficie lorda “a 15.000 metri quadrati”. La
modifica dell’Art.4 riconferma i cambi di destinazione “tra” le
categorie funzionali del Testo Unico dell’edilizia, anziché “all’interno”
delle categorie funzionali: una possibilità che a nostro avviso sovverte
di fatto l’art. 23 ter del T.U. e introduce deroghe agli strumenti
urbanistici.
* Nell’art.6 Interventi diretti, laddove la norma previgente unificava la
ristrutturazione edilizia e gli interventi di demolizione e ricostruzione
nella possibilità di ottenere un “incremento fino a un massimo del 20 per
cento della volumetria o della superficie lorda esistente”, la modifica
introdotta per la ristrutturazione edilizia di singoli edifici mantiene il
massimo incremento al 20%, ma aumenta quello per gli edifici produttivi al
15% (dal 10%) e, per interventi di demolizione e ricostruzione di singoli
edifici o loro porzioni, “sempre consentiti”, aumenta fino a un massimo del
40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (nella LR
previgente era il 20%, nella PL 171 il 30%), mentre per gli edifici
produttivi l’aumento viene portato dal 10% al 20% della superficie
coperta. Quindi capannoni industriali potranno essere demoliti e
ricostruiti con un ampliamento di un quinto della superficie[xi].
* Ancora più limitata la pianificazione comunale. Nelle già citate modifiche
dell’articolo 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli
edifici immobili)[xii], si dà ai comuni la possibilità di prevedere
“l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la
demolizione e ricostruzione… con mutamento della destinazione d’uso …
oppure di escludere del tutto l’applicazione dell’articolo”. Possibilità
con obbligo di decisione e tempi contingentati, dato che “Decorso il
termine previsto …senza che la deliberazione sia stata approvata, gli
interventi previsti …si applicano in via diretta”. Deliberazione in cui i
comuni devono individuare “i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili
…anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando
superfici inferiori al limite massimo previsto “per zone omogenee del piano
regolatore generale” o “per singoli edifici o complessi edilizi”.
Previsione che rischia di fatto di ampliare indiscriminatamente le aree
nelle quali sono consentiti gli interventi, con la sola esclusione degli
edifici e delle aree deliberate dai Comuni. Ma soprattutto, se le citate
deliberazioni comunali non fossero approvate nel termine previsto, si
consentirebbe ai privati di ricorrere a un intervento diretto che
bypassa le decisioni comunali.
* Anche all’art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni) si
specifica che “Gli interventi di cui agli articoli 3 – (Ambiti
territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), 3 bis– nuovo
inserimento (Ambiti territoriali di delocalizzazione)- 4 (Disposizioni per
il cambio di destinazione d’uso degli edifici), 6 (Interventi diretti) e
7 (Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato) “sono
realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari
e gestionali degli strumenti urbanistici comunali” [xiii],.
* In due passaggi del testo resta la cancellazione della specificazione che
gli interventi sono consentiti solo su edifici legittimi o legittimati,
lasciando quindi aperte le possibilità di poter intervenire con le
facilitazioni introdotte dalla legge anche su immobili abusivi[xiv]
(Legge Regionale del Lazio n. 12/2025 – continua)
2 dicembre 2025
Pe osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE DELLA PREMESSA
(1) Legge LR 12/2025 vai alla legge pubblicata sul sito regionale Scarica la LR
12/2025.
(2) vedi
osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori
modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica inviate il 10 giugno 2025 al
presidente Rocca e ai consiglieri regionali (scarica il PDF )vedi Regione Lazio:
in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola
all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025
Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure
Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte –Governo del
territorio (26 settembre 2024)
Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure
Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio (14
ottobre 2024)
NOTE DELLE OSSERVAZIONI
N.B. I testi dei commi definitivamente approvati sono messi a confronto con
quelli previgenti, in carattere barrato le parti eliminate e in grassetto le
parti introdotte
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[i] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di
applicazione Comma 1 – cancellazione lett lett.f)
[ii] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito di
applicazione
Comma7 lett. c bis) . Sono definite porzioni di territorio urbanizzate: (…)
C bis) i lotti di terreno che, ancorché non individuati nelle lettere a), b) e
c) [parti di territorio già trasformate o individuate come trasformabili NDR]
, sono serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, purché divisi, da strade
dotate delle reti di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847 (autorizzazione ai comuni e loro consorzi a
contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della l. 18 aprile 1962,
n. 167) e successive modifiche, da frontistanti aree individuate dalle
precedenti lettere
[iii] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito
di applicazione
inserito nuovo Comma 7 bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30 per cento,
nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui al comma 7
[iv] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 1 Finalità e ambito
di applicazione
comma 2 lett.b)
Le disposizioni di cui alla presente legge – “Disposizioni per la rigenerazione
urbana e per il recupero edilizio – non si applicano:
(..)
b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come
paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale
(PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell’area naturale protetta e
dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali
protette regionali) e successive modifiche e integrazioni; delle porzioni di
territorio urbanizzate come definite ai sensi del comma 7 nelle quali gli
interventi devono rispettare le previsioni del piano di gestione dell’area
naturale protetta; nelle aree naturali protette per le quali non è stato
approvato il piano di gestione, gli interventi di cui alla presente legge sono
consentiti, nel rispetto della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in
materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone
territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero nelle porzioni di territorio urbanizzate
come definite ai sensi del comma 7. Gli interventi di cui alla presente lettera
possono essere realizzati previo nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r.
29/1997 e successive modifiche;”
[v] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 2 (Programmi di
rigenerazione urbana)
Comma 4 LETT. D)
Comma 4 I comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo
1, valutando anche le proposte dei privati, ivi incluse quelle presentate da
associazioni consortili di recupero urbano, approvano con le procedure di cui al
comma 6 i programmi di rigenerazione urbana, indicando:
d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, interessato
dal programma per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree
aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento 60 per cento [aumento
introdotto dalla Proposta della Giunta] della superficie lorda esistente; il
programma può anche riconoscere, al soggetto privato che realizzi opere
pubbliche e/o ceda aree all’amministrazione, nuove volumetrie indipendentemente
dal recupero degli edifici esistenti, da realizzare su aree trasformate o
su aree libere
[vi] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 – Art. 2
comma 4 lettera f)
f) la eventuale quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica
e nel caso di edilizia sociale una quota non inferiore al 20 per cento;
[vii] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 3 (Ambiti
territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)
comma 2
Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle
destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento
urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra
quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali di cui
al comma 6*, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato
all’apertura delle medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24,
comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n.
33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e
integrazioni. di grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1,
lettera c), della l legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del
commercio) e successive modifiche
[viii] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Articolo
4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici immobili)
Comma 4 (ex comma 2)Gli interventi di cui al presente articolo non possono
prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo
24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999. previste dall’articolo 22,
comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019
[ix] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 “Art. 3 bis (Ambiti
territoriali di delocalizzazione) Nuovo inserimento
COMMA 1. I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale da
approvarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 2 luglio
1987, n. 36 (e successive modifiche, individuano, anche su proposta dei privati,
specifici e puntuali ambiti territoriali nei quali, per la presenza di vincoli
urbanistici di inedificabilità, di aree del demanio marittimo, di fasce di
rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche,
di aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al
sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali,
nonché agli standard previsti nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2
aprile 1968 n. 1444 e successive modifiche o di aree tutelate per legge, ai
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e valido
titolo abilitativo, previsto nel d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire
convenzionato, previsto nell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, interventi di
demolizione degli edifici esistenti con delocalizzazione totale in diversi
ambiti individuati con le medesime deliberazioni, tra le aree trasformabili,
prevedendone, ove necessario, il cambio di destinazione d’uso oltrechè il
superamento degli indici edificatori
COMMA 2 L’intervento di delocalizzazione comporta il riconoscimento di una
volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti
nella misura massima del 40 per cento, in superamento degli indici
edificatori.In caso di cessione gratuita all’amministrazione comunale dell’area
rimasta libera, la percentuale di cui al periodo precedente è incrementata di un
ulteriore 5 per cento e l’eventuale bonifica della stessa, ove necessario, è a
carico del proponente, da regolare con atto d’obbligo e da realizzare nel corso
di validità del titolo abilitativo edilizio.
[x] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Art. 4 (Disposizioni per
il mutamento di destinazione d’uso)
Comma 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1,
i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di
consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1,
commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere
l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel
d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la
demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di
essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri
quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali
previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella
rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.
[xi] Art. 1 LR 12/2025 Modifiche alla Legge 7/2017 Articolo 6 (Interventi
diretti)
COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1,
previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono
sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di
demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo
del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i
quali l’incremento massimo consentito non può superare il è consentito un
incremento fino al 15 20 per cento della volumetria o
della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi,
per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 15 per cento
della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di
demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento
fino a un massimo del 30 40 per cento della volumetria o della superficie lorda
esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento
massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il
20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con
aumento delle unità immobiliari.”;
[xii] Art. 1 LR 12/2025 modifica alla Legge 7/2017 Art. 4 (Disposizioni per
il cambio di destinazione d’uso degli edifici)
COMMA 1
Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i
comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di
consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1,
commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere
l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel
d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la
demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di
essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri
quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali
individuate previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di
quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente
articolo.
Comma 2 2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di
razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare
la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee
e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi
edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di
dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1:
a) per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti
territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso
ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r.
380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti,
fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1;
b) per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di
destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste
nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando
superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.
.COMMA 3 Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale
di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della
presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che la
deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in
presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2,, si
applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle
compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di
idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici
esistenti legittimi o legittimati per una superficie lorda non superiore a
1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e non
superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti, purché non ricadenti:
a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti
produttivi;
b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel
PTPR.
ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e
nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici
1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare
gli interventi previsti dal presente articolo.
Comma 4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere
l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22,
comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019.
Comma 5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
comma ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le
disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta
comunale
[xiii] Art. 1 LR 12/2025 modifiche la Legge 7/2017“ Art. 8 (Dotazioni
territoriali e disposizioni comuni)
Comma 2 L’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3,3 bis, 4, 6 e
7 sono realizzati indipendentemente dalle disposizioni normative, regolamentari
e gestionali degli strumenti urbanistici comunali e sono subordinati è
subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui
all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o
realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi
dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all’articolo
41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive
modifiche
[xiv] Art. 1 LR 12/2025 modifiche la Legge 7/2017“ Art. 4 (Disposizioni
per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) comma 3 (ex 4)
Art. 1 LR 12/2025 modifiche la Legge 7/2017“ Art. 5 (Interventi per il
miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici), comma
3
Art. 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici) comma
3 (ex 4)
3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio
comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la
deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in
presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti
legittimi o legittimati si applicano in via diretta, con mutamento delle
destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3,
comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel
d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a
1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non
superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10
mila abitanti, purché non ricadenti: ecc
Art. 1 LR 12/2025 modifiche la Legge 7/2017“ Art. 5 (Interventi per il
miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici), comma
3comma 3 Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione
di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle
unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o
legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria,
anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei
lavori pubblici 1444/1968.