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Autorizzato il padre con precedenti penali a restare in Italia per il supremo interesse dei figli: reati vecchi con pena già scontata
Il decreto della Corte d’Appello di Roma rappresenta un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la prevalenza dell’interesse superiore del minore anche in presenza di precedenti penali del genitore, purché questi siano risalenti nel tempo e la pena sia stata interamente espiata. La Corte in particolare censura “… il diniego di autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni, giustificato solo in ragione dei precedenti penali di …”. La decisione si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha definitivamente superato ogni automatismo espulsivo basato sui soli precedenti penali. Come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4773 del 24 febbraio 2025, “il mero richiamo ai precedenti penali nel decreto che decide sull’autorizzazione non può esaurire il compito valutativo che il giudice è chiamato a svolgere in ordine ai requisiti di attualità e concretezza della pericolosità sociale, i quali devono sussistere al momento del giudizio“. Nel caso in esame, la Corte ha correttamente valorizzato il percorso di reinserimento sociale del padre (anche attraverso il positivo svolgimento della misura alternativa alla detenzione), la sua condotta irreprensibile attuale e il ruolo di riferimento economico per il nucleo familiare, elementi che attestano l’assenza di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico. La decisione conferma inoltre il principio della presunzione di radicamento per i minori nati in Italia, come stabilito dalla stessa ordinanza del febbraio 2025, secondo cui  quando il permesso riguardi la permanenza del genitore già presente sul territorio insieme al figlio nato in Italia, si deve “presumere, almeno fino a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo“. Corte d’Appello di Roma, decreto del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al supremo interesse dei minori
Assolto perché aveva titolo a restare: la pregressa autorizzazione ex art. 31 T.U. esclude il reato di inottemperanza dell’espulsione
La sentenza di assoluzione in oggetto è degna di rilievo in quanto configura una causa particolare di esclusione dell’elemento soggettivo del reato (dolo). In questo caso il conseguimento di un permesso di soggiorno, benché successivo all’ordine di espulsione e all’Ordine di allontanamento del Questore, si fondava su situazioni di fatto e di diritto preesistenti al decreto espulsivo, quali in particolare l’esistenza di un nucleo familiare con un figlio minore .   L’imputato aveva infatti richiesto la speciale autorizzazione ex art. 31 T.U. 286/98 innanzi al Tribunale per i Minorenni, che aveva accolto la richiesta, così legittimando la successiva regolare permanenza e consentendo l’ottenimento di un permesso di soggiorno. Secondo la sentenza “E’ incontroverso, quindi, che la situazione che ha poi legittimato la permanenza nel territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario era preesistente all’ordine di allontanamento. Ne segue che l’imputato aveva titolo per restare, ancorché riconosciuto solo con successivo provvedimento”. I presupposti del reato oggetto del procedimento penale venivano cioè incisi dalla situazione (pregressa) legittimante l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ossia la tutela dell’unità familiare e della minore, peraltro nata in Italia nel 2008. Dunque tale condizione rendeva inesigibile l’ottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore (del 2022) e comportava l’assoluzione dell’imputato. Giudice di Pace di Roma, sentenza del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione