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Un vero blocco mortale in mare e sciacallaggio politico a terra
1. Per anni, fino al processo Open Arms/Salvini a Palermo, il Viminale ha sostenuto la tesi secondo cui riducendo gli “sbarchi” sarebbero calate anche le vittime delle traversate del Mediterraneo, aggiungendo l’accusa, rivolta alle ONG, di costituire un fattore di attrazione, e di complicità con trafficanti e scafisti. Su queste falsità si sono costruiti processi contro gli operatori umanitari, poi sfociati nel nulla, come il procedimento sul caso IUVENTA a Trapani, ma rimane dominante una narrazione, diffusa anche sui social, che nega il diritto internazionale, gli obblighi di soccorso in mare e la salvaguardia del diritto alla vita. L’abbandono in mare, con il ritiro o il blocco dei mezzi di soccorso, e gli accordi di esternalizzazione con libici e tunisini, costituiscono ormai una politica di “gestione dei flussi migratori” o di “difesa dei confini” che troverebbe legittimazione nel consenso popolare. Il vero blocco navale si pratica da anni, non con l’invio di navi ai limiti dei confini marittimi di altri Stati, per impedire le traversate, ma ritirando i mezzi di soccorso, o impedendo alle imbarcazioni inviate dalla società civile per soccorrere naufraghi in alto mare, di svolgere attività SAR di ricerca e salvataggio in acque internazionali, secondo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. Adesso, sulla rotta del Mediterraneo centrale, si contano quasi un migliaio di vittime in un solo mese. E non basta ritenere responsabili di queste stragi il maltempo o la crudeltà dei trafficanti che hanno spinto centinaia di disperati verso il mare in tempesta. Sia in Libia che in Tunisia, nell’ultimo anno, la condizione dei migranti in transito è precipitata, con detenzioni arbitrarie, continue retate e intercettazioni in mare, con respingimenti collettivi illegali, diretta conseguenza degli accordi stipulati da questi paesi con l’Italia. L’aumento esponenziale dei naufragi, con l’azzeramento quasi totale degli arrivi, smentisce chi riteneva che l’intensificazione delle misure repressive e la dissuasione dei soccorsi operati dalle ONG riducesse le perdite di vite umane. I fatti a volte sono più forti delle menzogne e delle operazioni di sciacallaggio di chi specula a fini elettorali sulle vittime in mare per legittimare accordi di esternalizzazione dei controlli alle frontiere marittime con paesi terzi che non rispettano i diritti umani e non garantiscono un effettivo riconoscimento del diritto di asilo. Nei rapporti con la Libia non si è riusciti neppure a fare chiarezza sul caso Almasri, che il governo Meloni voleva chiudere con un goffo emendamento sui rimpatri “ministeriali”, da inserire nel pacchetto sicurezza, accantonato solo dopo il deciso intervento del Quirinale, che ha sottolineato la incostituzionalità della norma per contrasto con il diritto internazionale cogente. 2. Mentre sembra sospeso l’accordo esistente tra Grecia e Turchia, e rimane sotto indagine la Guardia costiera greca dopo le dure condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, gli accordi con i libici delle diverse fazioni, e con l’autocrate Saied in Tunisia, continuano a produrre i loro effetti perversi, nell’indifferenza dell’Unione europea, che anzi, con i Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, si prepara ad ampliare il proprio sostegno alle politiche di esternalizzazione. Sempre che questi Regolamenti riescano davvero a dare copertura a politiche ed a prassi che rimangono in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e con principi indrogabili sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E su questo, non appena daranno attuazione ai nuovi Regolamenti, si annuncia battaglia davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Anche le eterogenee norme in materia di immigrazione contenute nei nuovi provvedimenti (decreto legge e disegno di legge) inclusi nel “Pacchetto sicurezza” che il governo Meloni si accinge a varare, non appena saranno approvate in via definitiva, finiranno di certo sotto la lente dei giudici di Lussemburgo. Ma intanto non possiamo limitarci alla conta delle vittime. 3. Quasi 1000 persone sono morte o disperse nel primo mese dell’anno sulla rotta del Mediterraneo centrale, come ha segnalato Sergio Scandura, corrispondente di Radio Radicale, nel silenzio complice dei principali media nazionali ormai controllati da gruppi editoriali vicini al centro-destra. Lo scorso anno le vittime nello stesso periodo erano state meno numerose, mentre aumentavano le retate di persone migranti in transito in Tunisia ed in Libia, e migliaia di potenziali richiedenti asilo venivano intercettati in mare dalle guardie costiere sostenute da Frontex e dalle autorità italiane, e riportati a terra, nuovi desaparecidos alla mercè di trafficanti senza scrupoli e di poliziotti corrotti. Adesso sembra che quella “bolla” fatta di indicibili abusi e di una umanità sofferente, tenuta ben nascosta per anni, per dimostrare falsi “successi” dei governi, sia esplosa, con un aumento esponenziale delle partenze in pieno inverno. Eppure la direzione di marcia del governo italiano non cambia e si profilano ulteriori aiuti ai paesi di transito che con i loro metodi violenti, ben al di sotto della garanzia dei diritti fondamentali caratteristica dello Stato di diritto, dovranno continuare a bloccare, anche a prezzo della vita umana, le partenze di “clandestini” verso le coste italiane. Magari con l’alibi dei rimpatri “volontari” assistiti. Da ultimo, mentre sembra che con il nuovo anno gli accordi con il governo di Tunisi, stipulati dall’Unione europea, ed a livello bilaterale dalle autorità italiane, siano di fatto paralizzati, procede a grandi passi il perfezionamento delle intese concordate con i contrapposti governi libici.  Mentre è in corso l’ennesimo regolamento dei conti tra le fazioni che sostengono i diversi governi, a Zintan viene ucciso un figlio di Gheddafi, che avrebbe potuto raccoglierne l’eredità unificando la Libia, il governo di Tripoli diretto dal premier Dbeibah, l’unico finora riconosciuto dalla comunità internazionale, rimane partner strategico per le operazioni di polizia (law enforcement) in acque internazionali. Ma per bloccare le partenze si intensificano i contatti con il generale Haftar, uomo forte della Cirenaica. Ed a Bengasi, con il supporto dell’Unione europea e del governo Meloni, si cerca di costituire un centro di coordinamento delle attività di intercettazione in mare, perché di ricerca e salvataggio non si può proprio parlare, se si raccolgono le testimonianze di chi è riuscito comunque ad arrivare in Italia, grazie alla residua attività di soccorso delle navi del soccorso civile. I risultati negativi di questa collaborazione con le diverse fazioni libiche sono abbastanza individuabili, anche se si tengono nascosti all’opinione pubblica. La situazione in Libia appare caratterizzata da una crescente instabilità che non permette di garantire i diritti fondamentali delle persone migranti intrappolate in quel paese mentre gli interventi delle diverse guardie costiere diventano sempre più violenti. Aumentano le vittime mentre i libici sparano sui soccorritori ed hanno esteso l’area delle loro intercettazioni alla cosiddetta zona SAR maltese, una vasta area che corrisponde alla zona nella quale sono più frequenti i naufragi, e dalla quale si vogliono allontanare i mezzi delle ONG, scomode testimoni di una collaborazione tra governi che si pongono al di fuori del diritto internazionale, e ancora oggi indicate come responsabili dell’arrivo in Italia di “clandestini”, tanto pericolose da mettere a rischio persino la sicurezza pubblica. Continuano senza sosta i fermi amministrativi che bloccano navi del soccorso civile impedendo loro di salvare vite umane in pericolo in mare. 4. Intanto il governo vara l’ennesimo “blocco navale”, destinato a restare sulla carta, ma che servirà come pretesto per ulteriori attacchi contro i giudici che annullano i fermi amministrativi imposti dai prefetti che bloccano così le imbarcazioni delle Ong, a cui si impedisce di operare soccorsi in acque internazionali perché non “collaborano” abbastanza con i libici. Come altre misure a forte sospetto di incostituzionalità, il nuovo “blocco navale” non dovrebbe essere adottato con un decreto legge ma con un mero disegno di legge che prevede un lungo iter di approvazione, ma l’esito del voto finale in Parlamento appare scontato, a fronte del vasto fronte di maggioranza, che malgrado divisioni interne sempre più evidenti, riesce a compattarsi quando si tratta di votare contro le persone migranti, anche se in pericolo in acque internazionali o potenziali richiedenti asilo. Nel disegno di legge che costituisce lo sviluppo del “pacchetto sicurezza” annunciato dal governo, di fatto nei confronti delle navi delle ONG, anche se queste non vengono menzionate, si prevede l’interdizione temporanea dell’ingresso nelle acque territoriali per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, più precisamente “l’interdizione fino a trenta giorni, prorogabile fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”. Una sorta di blocco navale, che di fatto risulta rivolto alle navi del soccorso civile, che non migliora affatto la condizione delle persone migranti intercettate in acque internazionali e riportate a terra, né offre maggiore sicurezza a coloro che comunque sono costretti ad intraprendere la traversata, dopo la chiusura di tutti i canali di accesso legale. Ancora meno questo ennesimo ostacolo ai soccorsi in mare, che potrebbe comportare lunghe attese prima dello sbarco di persone fortemente provate e generalmente vulnerabili, appare finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, obiettivo unificante dichiarato del nuovo “pacchetto sicurezza”. I divieti di ingresso nelle acque territoriali sarebbero applicabili solo in casi di “minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale da intendere come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio  nazionale”, oppure in caso di “pressione migratoria eccezionale” tale da compromettere la “gestione sicura dei confini”, o ancora “emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza”. Sembra quasi di rileggere le argomentazioni con cui l’avvocato Bongiorno ha difeso l’ex ministro dell’interno nel corso del procedimento penale sul caso Open Arms, che alla fine lo ha visto assolto. In quel caso, prima del Decreto sicurezza bis n.53 del 2019, il ministro aveva adottato a marzo di quell’anno una Direttiva a sua firma con la quale si voleva impedire l’ingresso nelle acque territoriali ad una nave umanitaria che aveva soccorso naufraghi in acque internazionali. Ma il successivo decreto legge n.130 del 2020 aveva abrogato il potere del ministro dell’interno di vietare l’ingresso nelle acque nazionali, perché tale divieto risultava in contrasto con gli articoli 18 e 19 della Convenzione ONU di Montego Bay sul diritto del mare. Adesso si vorrebbe introdurre una norma che, al di là della sua fumosa articolazione, prevedrebbe di nuovo, dopo operazioni di ricerca e salvataggio in acque internazionali, casi di divieto di ingresso nelle acque territoriali. Il divieto sarebbe disposto con una delibera del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno, un modo per evitare che in futuro il singolo ministro possa essere chiamato a risponderne davanti ad un Tribunale penale. Ma già in passato si trattava di una misura che doveva essere adottata di concerto tra diversi ministri. Si tratta comunque di una norma che potrebbe risultare ancora una volta in violazione dell’obbligo derivante dal diritto internazionale, di concludere nel più breve tempo le operazioni di soccorso con lo sbarco a terra dei naufraghi. Secondo la prima bozza, in sintesi, il nuovo disegno di legge sicurezza stabilisce la possibilità di interdizione dell’ingresso per una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza. Inoltre, i migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza. (articolo 15). Ma chi stabilirà, e su quali indici, quando ricorrerà “una pressione migratoria eccezionale”? Ancora una volta si introducono criteri meramente politici per aggirare obblighi di soccorso e sbarco derivanti dal diritto internazionale, recepito dal diritto dell’Unione europea con il Regolamento Frontex n.656/2014. Apparentemente si tratta di ipotesi limite, prestabilite per legge, ma la loro concreta configurazione viene rimessa alla discrezionalità delle autorità politiche ed amministrative o di polizia, e recenti processi, ancora in corso o appena conclusi, dimostrano come il richiamo alla “sicurezza dei confini”, o ad altri criteri altrettanto discrezionali, possa prevalere sul rispetto degli obblighi internazionali di salvaguardia della vita umana in mare. Che fine farà il controllo del giudice al quale si farà ricorso per la sospensiva o per l’annullamento del provvedimento amministrativo che vieta l’ingresso nelle acque territoriali ? Se poi non confermerà il provvedimento prefettizio del fermo amministrativo, o non convaliderà il trasferimento in un paese terzo, come potrebbe essere nel caso dei trasferimenti in Albania, la sua decisione sarà di certo occasione per nuovi attacchi volti a colpire la singola persona ed a delegittimare la magistratura. Ma il giudice è comunque tenuto ad applicare la legge nel rispetto del sistema gerarchico delle fonti normative previsto dalla Costituzione (artt. 10,11 e 117). Senza che si possa fare valere in contrario la stipula di accordi internazionali a carattere bilaterale o multilaterale in materia di esternalizzazione dei controlli alle frontiere marittime o in acque internazionali. In ogni caso, se si vuole ancora attribuire effettività alle fonti normative sovranazionali richiamate dall’art.117 della Costituzione, per effetto dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, “ È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”. Le norme interne che siano direttamente collegate ad accordi bilaterali con Stati terzi, che non rispettano le norme cogenti stabilite nelle Convenzioni internazionali, o nei Regolamenti europei, come quelle che impongono di collaborare con la sedicente guardia costiera libica, o vietano l’ingresso nelle acque territoriali dopo operazioni di soccorso in acque internazionali, non appaiono dunque coerenti con il richiamo al sistema gerarchico delle fonti imposto dagli articoli 10,11 e117 della Costituzione. La sentenza della Corte costituzionale n. 101/2025 , sul caso Ocean Viking, ha affermato che “non è vincolante pertanto un ordine che conduca a violare il primario ordine di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza” (par. 26), principio che vale tanto più in collegamento con il divieto di respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra e il divieto di tortura e trattamenti inumani, rispetto ai quali “non sono ammesse deroghe“. Le indicazioni fornite ai comandanti delle navi da autorità SAR di altri paesi ma, a nostro avviso, anche dalle autorità italiane, vanno rispettate solo se “legalmente date” e “conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti di soccorso in mare“. La stessa Corte conclude che “L’inosservanza non può essere sanzionata in quanto tale ma in quanto abbia ad oggetto un provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale” (par. 13.5). Si tratta di parametri normativi discendenti dalla Costituzione, che il legislatore nazionale non può modificare. Dunque la mancata collaborazione con la sedicente guardia costiera libica, ed in ipotesi diversa, con la guardia costiera tunisina, non potrà mai costituire un presupposto per giustificare, nei confronti di una qualsiasi nave che abbia operato un soccorso in acque internazionali, un divieto di ingresso nelle acque territoriali o un provvedimento di fermo amministrativo. […] Fulvio Vassallo Paleologo
February 5, 2026
Pressenza
Crimini di sistema contro il Popolo migrante: quale giurisdizione?
Venerdì 24 ottobre alle 18.30 sarà presentato allo Spazio Sintesi di Palermo il libro di Rino Messina “Closed Arms. Non si accettano migranti” edito dall’Istituto Poligrafico Europeo. Ne discuterà con l’autore, tra gli altri, Fulvio Vassallo Paleologo. Ecco la traccia del suo intervento Nel corso degli anni si è riscontrata una progressiva eliminazione dei diritti di difesa delle vittime delle prassi di allontanamento forzato, respingimento e detenzione amministrativa. La circostanza che le violazioni dei diritti fondamentali di gruppi di persone costrette a lasciare il proprio paese siano diventate tanto frequenti, con modalità omogenee e prive di una qualsiasi sanzione giuridica, tale che ne possa impedire la reiterazione, hanno permesso di individuare un popolo migrante. Un «popolo» dotato di una sua specifica connotazione, nei confronti del quale si commettono reati comuni e crimini internazionali, che possono assumere il carattere di crimini sistematici. Come è emerso da numerose testimonianze individuali e da rapporti concordanti, come quelli delle Nazioni Unite, di MEDU (Medici per i diritti umani) e di altre organizzazioni indipendenti, esaminati nel corso della sessione di Palermo del Tribunale Permanente dei popoli, che si è svolta nel dicembre del 2017, con particolare riguardo rispetto alle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale . Nella successiva sessione del TPP, nel 2018 a Barcellona,si rilevava come venissero generati spazi non-giuridici (o di non diritto), “perché le leggi vengono trasformate in mere affermazioni formali: sono perfettamente formulate, ma non hanno applicazione nella pratica. Le politiche di immigrazione distruggono il capitale legale diritti umani: degerarchizzano le norme e i valori supremi che governano le nostre società”. Anche in quella occasione si metteva dunque in evidenza, al di là della peculiare situazione nei singoli paesi, la diffusa negazione della giurisdizione, come strumento per dare effettività al riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone. A Berlino, nel 2020, il Tribunale permanente dei Popoli concludeva che “Le caratteristiche principali e impressionanti degli scenari che sono stati presentati al TPP nei suoi anni di attività, culminati nella Sessione di Berlino, devono essere visti alla luce della sostanziale negazione da parte delle istituzioni nazionali ed europee del permanente e schiacciante accumulo delle prove più tragiche di violazioni dei diritti umani individuali e collettivi dei popoli migranti e rifugiati lungo tutte le rotte marittime e terrestri che conducono ad un luogo europeo che dovrebbe essere un porto sicuro. Nella categoria dei “crimini di sistema”, si comprendono politiche statali e scelte economiche che sacrificano diritti fondamentali della persona. Nella categoria più ampia dei crimini di sistema possono rientrare sia i crimini contro l’umanità, che possono essere sanzionati dalla Corte Penale internazionale e dalla Corte internazionale di giustizia, che reati comuni, sanzionabili già dalla giurisdizione nazionale, come il sequestro di persona, o l’omissione di soccorso, commessi da agenti istituzionali per effetto di scelte politiche. Già nella sentenza del TPP di Palermo si osservava come l’allontanamento forzato delle navi delle ONG dal Mediterraneo, indotto anche dal Codice di condotta Minniti imposto dal governo italiano nel mese di luglio del 2017, avesse indebolito significativamente le azioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare e contribuisse ad aumentare quindi il numero delle vittime, consentendo di fatto ai libici di estendere la loro giurisdizione in acque internazionali, come se le zone di ricerca e salvataggio fossero spazi di sovranità, e non piuttosto aree di responsabilità per attività di ricerca e salvataggio. A partire dal 2020 il ruolo di coordinamento della sedicente Guardia costiera è stato più frammentato, dopo il ridimensionamento della missione italiana in Libia, e l’ingresso della Turchia nelle aree costiere della Tripolitania, ma sempre più violento, mentre aumentava la pressione dell’Egitto sulla Libia orientale. Con la conseguenza che anche dalla Cirenaica, soprattutto dalla zona di Tobruk, sono ripresi transiti e partenze che negli anni precedenti sembravano bloccati quasi del tutto. Malgrado accordi successivi, stipulati nel 2023 anche da rappresentanti dell’Unione Europea con il governo Saied, neppure la rotta tunisina veniva chiusa del tutto, e nonostante le violente azioni di repressione e gli interventi talvolta mortali della guardia costiera tunisina, riprendevano periodicamente le partenze verso la Sicilia, ed aumentava il numero delle vittime. In entrambi i casi la polverizzazione delle procedure di conclusione degli accordi a diversi livelli di responsabilità, e la frammentarietà degli interventi di intercettazione in mare, spacciati per operazioni di ricerca e soccorso (SAR), impedivano il ricorso alla giurisdizione e la sanzione dei responsabili. In questo contributo, con particolare riferimento alle rotte migratorie attraverso il Mediterraneo centrale, si esamineranno i diversi casi della giurisdizione interna ed internazionale che in Italia ed a livello europeo, dal 2017 ad oggi, hanno affrontato le materie oggetto della sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli adottata nella sessione di Palermo. Di fronte ad una travagliata involuzione della giustizia internazionale, si può parlare oggi di giurisdizione negata. Si tratta di un fenomeno che, soprattutto in base ad accordi intergovernativi, si rileva con diverse modalità in tutti i settori del Mediterraneo. Nel 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto la propria carenza di giurisdizione sugli accordi stipulati dai singoli paesi membri con la Turchia. Con tre ordinanze, del 28 febbraio 2017 (T-192/16, T-193/16 e T-257/16), il Tribunale dell’Unione ha dichiarato la propria incompetenza e ha quindi respinto i ricorsi introdotti, a norma dell’art. 263 TFUE, da due cittadini pakistani e da un cittadino afgano, richiedenti asilo in Grecia, con riguardo al c.d.accordo sui migranti del 18 marzo 2016 tra Unione europea e Turchia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha delimitato la propria giurisdizione in modo da non intralciare le intese operative tra Italia e Libia per sequestrare i naufraghi in acque internazionali e deportarli nei lager dai quali sono fuggiti. Anche per la Corte di Strasburgo, evidentemente, le Convenzioni internazionali di diritto del mare ormai non valgono nulla. E non rileva neppure il ruolo criminale di comandanti libici come Bija o come Abdel Ghani al-Kikli, uccisi in faide tra milizie, dopo essere stati, per conto del governo di Tripoli, interlocutori privilegiati delle autorità italiane e protagonisti di respingimenti collettivi su delega e di sequestri di persone migranti intercettate in acque internazionali. A giugno del 2025 sembra che un cerchio si sia definitivamente chiuso, soffocando i diritti delle persone migranti a partire dal diritto alla vita, fino al diritto di chiedere asilo e di non subire trattamenti disumani o degradanti. I giudici della Corte europea dei diritti dell’Uomo hanno negato la loro giurisdizione sul caso del respingimento collettivo operato da una motovedetta libica il 6 novembre 2017 (caso S.S./Italia), richiamandosi al caso Hirsi del 2009, ma di fatto capovolgendone la portata sostanziale, con la legittimazione delle sedicenti guardie costiere libiche, nei cd. respingimenti su delega, in acque internazionali. La cartina di tornasole della effettiva portata degli accordi con i governi di paesi terzi che non rispettano i diritti umani è stata offerta da ultimo nel caso dell’arresto in Italia del comandante libico Almasri sulla base di un mandato di cattura emesso dalla Corte Penale internazionale e tempestivamente trasmesso alle autorità italiane. Dopo settimane nelle quali diversi esponenti di governo avevano negato l’apertura di indagini da parte della Corte Penale internazionale, il 16 febbraio 2025 la Camera preliminare della CPI ha rivolto un invito alla Repubblica Italiana (“Italia”) a presentare osservazioni per spiegare la mancata consegna di Osama Elmasry/Almasri Njeem alla Corte dopo il suo arresto in territorio italiano. Alla vigilia del rinnovo del Memorandum d’intesa con la Libia, la Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha concluso la sua indagine e lo scorso 17 ottobre ha formulato gravi accuse nei confronti del governo italiano, che non ha prestato la collaborazione dovuta nel caso del comandante libico Njeem Almasri. In via preliminare,” la Camera osserva che l’Italia ha avanzato argomentazioni diverse e contraddittorie nelle sue diverse memorie presentate prima alla Cancelleria e poi dinanzi alla Camera. Nelle sue varie memorie, l’Italia adduce presunte giustificazioni per la mancata consegna del signor Njeem alla Corte, tra cui presunte preoccupazioni relative al mandato d’arresto. La Camera osserva, tuttavia, che l’Italia non spiega, in nessuna delle sue memorie, perché non abbia comunicato con la Corte né le sue preoccupazioni né eventuali ostacoli giuridici interni, prima di restituire il signor Njeem. A tale riguardo, la Camera osserva che il Ministero della Giustizia italiano ha cessato le sue comunicazioni con la Corte poco dopo averle notificato l’arresto del signor Njeem da parte della polizia italiana. Nonostante sia stato ripetutamente interpellato in merito, il Ministero non ha informato la Corte quando si sarebbe tenuta l’udienza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Inoltre, non ha tempestivamente informato la Corte dell’esito dell’udienza né della sua intenzione di rimpatriare il signor Njeem in Libia a seguito della decisione della Corte d’Appello di Roma”. Il governo italiano ha giustificato il rimpatrio di Almasri con “motivi di sicurezza e il rischio di ritorsioni”, ma la Corte ritiene tali spiegazioni “molto limitate”, osservando che “non è chiara” la scelta di “trasportarlo in aereo verso la Libia”. I tempi dei procedimenti davanti alla Corte Penale internazionale sono molti lunghi, e non è neppure scontato che la Corte arrivi ad una sentenza di condanna, in un momento in cui gli Stati più esposti al suo giudizio, come gli Stati Uniti, la Russia, Israele, seguiti dall’Italia e da altri paesi schierati all’ombra di Trump, ne attaccano sul piano personale i giudici e ne contestano la giurisdizione, nel tentativo di una definitiva delegittimazione della Corte. Sulla mancata autorizzazione a procedere da parte del Parlamento italiano, sulla richiesta del Tribunale dei ministri di mandare a processo i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano si sono innescati due opposti ricorsi per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. Si può temere adesso che le tattiche dilatorie da parte del governo per eludere responsabilità evidenti, magari adducendo procedimenti ancora in corso a livello nazionale, possano comportare ulteriori rallentamenti anche nelle attività di indagine della giustizia penale internazionale. L’articolata denuncia della Camera preliminare della Corte Penale internazionale, al di là dell’esito della procedura presso la stessa Corte, presenta comunque elementi di grande interesse per valutare il comportamento del governo italiano e dei suoi componenti, elementi che potrebbero rilevare anche davanti ai giudici nazionali, e che comunque costituiscono già adesso, anche oltre il caso Almasri, un giudizio assai ben fondato sull’inadempimento dell’Italia rispetto agli obblighi di collaborazione derivanti dallo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale internazionale. Bisogna ripristinare un sistema di controlli giurisdizionali che permetta di sanzionare le violazioni dei diritti umani ed i reati comuni commessi da rappresentanti istituzionali, e tutte le complicità negli accordi con i paesi terzi, fino ai livelli più elevati della decisione politica. Una decisione politica che non può produrre morte e abusi disumani per tentare di raggiungere finalità di blocco delle migrazioni che oggi appaiono definitivamente fallite. Un tribunale di opinione come il Tribunale permanente dei popoli è chiamato a mantenere costanti canali comunicativi con il sistema della informazione, sempre più condizionato dalle grandi proprietà e dai partiti di governo, e con la giurisdizione interna ed internazionale, in un duplice senso. Innanzitutto per trasmettere i risultati delle indagini e le decisioni di condanna che ne potrebbero venire. Ma anche per difendere, attraverso la raccolta di prove e la formulazione di atti di accusa, l’indipendenza di tutte le diverse giurisdizioni, che i governi attaccano perchè ostacolano il raggiungimento delle proprie finalità politiche, sulle quali costruiscono consenso elettorale sfruttando la disinformazione e l’indifferenza. Saranno questi gli impegni per i quali continueranno a battersi nei prossimi anni le associazioni che hanno proposto dal 23 al 25 ottobre una nuova sessione a Palermo del Tribunale Permanente dei Popoli. Fulvio Vassallo Paleologo
October 23, 2025
Pressenza